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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi , innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. ISOLA FRANCESCO contesta la comparsa avversaria sia per quanto riguarda l'inefficacia del decreto ingiuntivo non avendo controparte ripreso in un termine ragionevole il procedimento notificatorio dopo la il primo tentativo del 2023; si oppone alla richiesta remissione in termini essendo i termini di quell'articolo 171 bis decorsi inutilmente e non essendo richiesta e non essendo motivata la richiesta di remissione in termini;
insiste nell'opposizione. Per il convenuto\opposto l'avv. RAFFELLA ZAMBONI, oggi sostituito dall'avv. NADIA BURGARETTA la quale si riporta al contenuto della comparsa di Costituzione e alle conclusioni riportate contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte poiché strumentale e dilatorio;
chiede di essere rimessa in istruttoria in mancanza di deposito delle memorie 171 ter da parte dell'parte opponente e insiste nella richiesta di mezzi istruttori così come dedotti nella propria comparsa di costituzione depositata il 3 luglio. I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
***************
N. R.G. 4431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente pagina 1 di 4 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4431/2024 promossa da
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1 Pietro Clarenza n. 108/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Isola (C.F. ), C.F._2 con studio in Catania, Corso Italia n. 92; ATTORE/OPPONENTE C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Cerro Maggiore (MI), Via Privata da Via Kennedy n. 13.
CONVENUTA/OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI La parte presente ha concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 07.07.2025 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3194/2023, emesso e depositato il 09.08.2023 nel procedimento n. 7846/2023 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente la Parte_1 somma di euro 44.831,43, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Il con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione a detto Pt_1 provvedimento monitorio contestando l'inefficacia del decreto stante la tardività della sua notifica;
l'inadempimento dell'opposta nella consegna delle merci indicate nelle fatture azionate e, in subordine, la prescrizione estintiva dei pretesi crediti, per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Pertanto, concludeva chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, denegata la eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto per effetto della tardività della notificazione oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. nonché per la mancanza di prova scritta in ordine alla consegna delle merci asseritamente vendute, (art. 633 co. 2 cpc) rigettare la domanda proposta con il ricorso monitorio per inadempimento della opposta nella consegna delle merci di cui alle fatture in atti. In via solo subordinata, dichiarare prescritti i diritti posti a base della domanda di ingiunzione. Spese e compensi, da liquidare con la riduzione di cui all'art. 130 DPR in favore dell'Erario, in conseguenza dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.”. Assegnati i termini per memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa veniva all'uopo differita ad altra data. Il 31.03.2025, non essendo stata depositata alcuna memoria istruttoria, veniva quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 07.7.2025. La convenuta seppur regolarmente citata con notifica effettuata in data 29.04.2024 all'indirizzo pec indicato dal legale nella fase monitoria, si costituiva solo in data 3.7.2025, a ridosso dell'udienza fissata per la decisione. All'udienza del 07.07.2025 la parte presente ha concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
************************* L'opposizione risulta fondata e merita di essere accolta per quanto di seguito esposto. Del tutto immotivata è la richiesta di rimessione in termini avanzata tardivamente e senza motivazione alcuna dall'opposta all'atto della costituzione in giudizio in data 3.7.2025. Preliminarmente si osserva come il decreto ingiuntivo qui opposto e portante il n. 3194/2023, sia stato emesso e depositato il 09.08.2023 e di poi notificato solo in data 08.04.2024 (v. all. 3 fascicolo opponente), ovvero a distanza di oltre sette mesi dalla data di emissione e sia, dunque, inefficace, pagina 2 di 4 essendo ampiamente decorso il termine di 60 giorni per la notifica del decreto previsto dall'art. 644 c.p.c.. Ad ogni buon conto, seppur si debba dichiarare inefficace il decreto emesso per la tardività della notifica, va necessariamente esaminata la domanda giudiziale incoata per via monitoria, dovendosi decidere nel merito la richiesta avanzata dal creditore: insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è quello per cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento medesimo, ma questo non tocca la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013).
Procedendo, quindi, con la disamina del merito dell'opposizione giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie, tuttavia, parte opposta -nonostante sia stata ritualmente convenuta in giudizio- non si è costituita;
ragion per cui a fondare la richiesta di adempimento insita nel ricorso monitorio si ritrovano esclusivamente i documenti allegati nella fase monitoria, ovvero le fatture ivi prodotte con le relative scritture contabili, che si rivelano però inidonee in questa fase -a fronte della contestazione delle forniture operata dal preteso debitore- a provare il credito vantato. Difatti, stante la provenienza unilaterale delle fatture commerciali, le stesse -sebbene bastanti ad ottenere il decreto ingiuntivo- nel successivo giudizio di opposizione non sono idonee ad assurgere a prova dell'esistenza dei fatti costitutivi del credito azionato e del titolo negoziale sottostante, ancorché annotate nei libri obbligatori (Cfr., da ultimo, Cass. n. 34831/2024, Cass. n. 19944/2023). Orbene, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3194/2023 del 09.08.2023, emesso dal Tribunale di Catania,
- essendo la documentazione versata in atti insufficiente a dimostrare la sussistenza del credito vantato da parte opposta, che - non costituendosi - non ha provveduto a integrare il corredo probatorio offerto come sarebbe stato suo onere fare
- nonché risultando, peraltro, fondata anche l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente in via subordinata, risalendo le fatture azionate a più di dieci anni orsono e in assenza di atti interruttivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 133 Parte_1 D.P.R. n. 115/2002. Le somme liquidate sono, inoltre, dimidiate ex art. 130 del medesimo decreto ritenendosi che, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario pagina 3 di 4 possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (nella giurisprudenza di questo Ufficio, Tribunale Catania, Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, 16.11.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Dichiara la contumacia della convenuta opposta.
- Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3194/2023, emesso e depositato il 09.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7846/2023 R.G..
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in € 2.905,00 per spese di lite, dimidiate ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 07.07.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
Quarta CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi , innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv. ISOLA FRANCESCO contesta la comparsa avversaria sia per quanto riguarda l'inefficacia del decreto ingiuntivo non avendo controparte ripreso in un termine ragionevole il procedimento notificatorio dopo la il primo tentativo del 2023; si oppone alla richiesta remissione in termini essendo i termini di quell'articolo 171 bis decorsi inutilmente e non essendo richiesta e non essendo motivata la richiesta di remissione in termini;
insiste nell'opposizione. Per il convenuto\opposto l'avv. RAFFELLA ZAMBONI, oggi sostituito dall'avv. NADIA BURGARETTA la quale si riporta al contenuto della comparsa di Costituzione e alle conclusioni riportate contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte poiché strumentale e dilatorio;
chiede di essere rimessa in istruttoria in mancanza di deposito delle memorie 171 ter da parte dell'parte opponente e insiste nella richiesta di mezzi istruttori così come dedotti nella propria comparsa di costituzione depositata il 3 luglio. I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
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N. R.G. 4431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente pagina 1 di 4 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4431/2024 promossa da
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1 Pietro Clarenza n. 108/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Isola (C.F. ), C.F._2 con studio in Catania, Corso Italia n. 92; ATTORE/OPPONENTE C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Cerro Maggiore (MI), Via Privata da Via Kennedy n. 13.
CONVENUTA/OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI La parte presente ha concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 07.07.2025 che qui si intende richiamato. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 3194/2023, emesso e depositato il 09.08.2023 nel procedimento n. 7846/2023 R.G., il Tribunale di Catania ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente la Parte_1 somma di euro 44.831,43, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio. Il con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione a detto Pt_1 provvedimento monitorio contestando l'inefficacia del decreto stante la tardività della sua notifica;
l'inadempimento dell'opposta nella consegna delle merci indicate nelle fatture azionate e, in subordine, la prescrizione estintiva dei pretesi crediti, per il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Pertanto, concludeva chiedendo: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, denegata la eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto per effetto della tardività della notificazione oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. nonché per la mancanza di prova scritta in ordine alla consegna delle merci asseritamente vendute, (art. 633 co. 2 cpc) rigettare la domanda proposta con il ricorso monitorio per inadempimento della opposta nella consegna delle merci di cui alle fatture in atti. In via solo subordinata, dichiarare prescritti i diritti posti a base della domanda di ingiunzione. Spese e compensi, da liquidare con la riduzione di cui all'art. 130 DPR in favore dell'Erario, in conseguenza dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.”. Assegnati i termini per memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa veniva all'uopo differita ad altra data. Il 31.03.2025, non essendo stata depositata alcuna memoria istruttoria, veniva quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 07.7.2025. La convenuta seppur regolarmente citata con notifica effettuata in data 29.04.2024 all'indirizzo pec indicato dal legale nella fase monitoria, si costituiva solo in data 3.7.2025, a ridosso dell'udienza fissata per la decisione. All'udienza del 07.07.2025 la parte presente ha concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
************************* L'opposizione risulta fondata e merita di essere accolta per quanto di seguito esposto. Del tutto immotivata è la richiesta di rimessione in termini avanzata tardivamente e senza motivazione alcuna dall'opposta all'atto della costituzione in giudizio in data 3.7.2025. Preliminarmente si osserva come il decreto ingiuntivo qui opposto e portante il n. 3194/2023, sia stato emesso e depositato il 09.08.2023 e di poi notificato solo in data 08.04.2024 (v. all. 3 fascicolo opponente), ovvero a distanza di oltre sette mesi dalla data di emissione e sia, dunque, inefficace, pagina 2 di 4 essendo ampiamente decorso il termine di 60 giorni per la notifica del decreto previsto dall'art. 644 c.p.c.. Ad ogni buon conto, seppur si debba dichiarare inefficace il decreto emesso per la tardività della notifica, va necessariamente esaminata la domanda giudiziale incoata per via monitoria, dovendosi decidere nel merito la richiesta avanzata dal creditore: insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è quello per cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento medesimo, ma questo non tocca la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cfr. Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013).
Procedendo, quindi, con la disamina del merito dell'opposizione giova rammentare come con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongano nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Nel caso di specie, tuttavia, parte opposta -nonostante sia stata ritualmente convenuta in giudizio- non si è costituita;
ragion per cui a fondare la richiesta di adempimento insita nel ricorso monitorio si ritrovano esclusivamente i documenti allegati nella fase monitoria, ovvero le fatture ivi prodotte con le relative scritture contabili, che si rivelano però inidonee in questa fase -a fronte della contestazione delle forniture operata dal preteso debitore- a provare il credito vantato. Difatti, stante la provenienza unilaterale delle fatture commerciali, le stesse -sebbene bastanti ad ottenere il decreto ingiuntivo- nel successivo giudizio di opposizione non sono idonee ad assurgere a prova dell'esistenza dei fatti costitutivi del credito azionato e del titolo negoziale sottostante, ancorché annotate nei libri obbligatori (Cfr., da ultimo, Cass. n. 34831/2024, Cass. n. 19944/2023). Orbene, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3194/2023 del 09.08.2023, emesso dal Tribunale di Catania,
- essendo la documentazione versata in atti insufficiente a dimostrare la sussistenza del credito vantato da parte opposta, che - non costituendosi - non ha provveduto a integrare il corredo probatorio offerto come sarebbe stato suo onere fare
- nonché risultando, peraltro, fondata anche l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente in via subordinata, risalendo le fatture azionate a più di dieci anni orsono e in assenza di atti interruttivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 133 Parte_1 D.P.R. n. 115/2002. Le somme liquidate sono, inoltre, dimidiate ex art. 130 del medesimo decreto ritenendosi che, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario pagina 3 di 4 possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (nella giurisprudenza di questo Ufficio, Tribunale Catania, Sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, 16.11.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Dichiara la contumacia della convenuta opposta.
- Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3194/2023, emesso e depositato il 09.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7846/2023 R.G..
- Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si liquidano in € 2.905,00 per spese di lite, dimidiate ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 07.07.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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