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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2024, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6300/2022 R.G. vertente tra:
e (Avv. MONTUORI ROCCO Controparte_1 CP_2
LUIGI)
- OPPONENTI -
E
(Avv. SAN MARTINO FRANCESCO) Controparte_3
- OPPOSTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 505/2022 emesso da questo Tribunale per la somma di € 51.053,12, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere la odierna opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare illegittimo, e quindi privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo nr. 505/22 emesso dal Tribunale di Bari in data 08.02.2022 nei confronti degli ordierni opponenti, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituendosi, parte opposta ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione con richiesta di esecutorietà del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 12.10.2022 è stata concessa la richiesta provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti.
2. L'opposizione va rigettata per quanto di ragione.
Con l'unico motivo di opposizione la difesa dell'opponente ha eccepito la nullità delle condizioni contrattuali della fideiussione rilasciata dal , in quanto costituente la sottoscrizione di un modulo CP_2 redatto in modo conforme allo schema ABI del 2003, censurato dalla con provvedimento n. Org_1
55 del 2.5.2005, perché integranti un'intesa restrittiva della concorrenza, con conseguente loro nullità per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della legge 287/1990.
In realtà, va osservato che nella specie non si è in presenza di una fideiussione omnibus, ma di una fideiussione specifica con la quale il costituiva fideiussore della CP_2 Parte_1 nei confronti della banca opposta con lo stesso atto negoziale di finanziamento del 20.1.20216 in favore di tale società per l'adempimento delle obbligazioni derivati da tale finanziamento. Pertanto, non vi è prova che si sia in presenza di un contratto che costituisce applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge 287/1990. Difatti, come noto, con il provvedimento n. 55/2005, la censurò lo Org_1 schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 che attribuiva, con l'introduzione delle clausole 2, 6 e 8, indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 comma 3 l. 287/1990.
Quindi, come esposto dalla , l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale Org_1 nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Ciò significa che solo qualora taluno sia obbligato rispetto ad una fideiussione in questi termini esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della n. 55/2005. Org_1
Tuttavia, nel caso in esame, il AS non ha rilasciato una fideiussione omnibus, ma, come visto, una fideiussione specifica senza avere allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n. 287/1990.
Del resto, va ulteriormente evidenziato che l'istruttoria alla base del provvedimento n. 55/2005 della copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo Org_1 successivo. In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla , non si ritiene, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto Org_1 provvedimento n. 55/2005 per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 rispetto alle quali non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, peraltro, come già esposto, relativo alle fideiussioni omnibus. Quindi, lo iato temporale tra l'accertamento della e la sottoscrizione della fideiussione di cui si deduce la nullità (anno 2016), Org_1 fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata ormai nel lontano 2005. Spetta così al garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Trib. Milano 19.1.2022, Sezione
Specializzata Impresa).
Solo in sede di nota conclusionale la difesa degli opponenti ha dedotto che “la parte opposta, attrice in senso sostanziale, non ha fornito la prova del proprio credito in quanto non ha provveduto nemmeno al deposito, in giudizio, del fascicolo relativo al giudizio monitorio e pertanto, stante la mancanza della prova delle proprie pretese dedotte in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 cc”.
Tuttavia, va rilevato che fino alla predetta nota conclusionale gli opponenti non hanno contestato la sussistenza del credito vantato da parte opposta, sicché quest'ultima ha assolto al suo onere della prova insistendo nel giudizio di opposizione nel riconoscimento del credito vantato già in fase monitoria.
In ogni caso, è principio consolidato in sede di legittimità quello per cui tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultimo una fase eventuale, ma non per questo autonoma, di un più ampio iter procedimentale che prende avvio con il deposito del ricorso. In forza di tale collegamento la documentazione allegata alla prima fase (quella monitoria) e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquista al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini dell'opposizione (Cass. n. 21626/2019).
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri minimi, previsti dal d.m. n.
55/2014 per lo scaglione fino da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del d.i. opposto;
2) condanna i due opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della società opposta che si liquidano in euro 7.000.00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 27/05/2024.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma