Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4013 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), in proprio ed in qualità di genitori eser- C.F._2 centi la potestà sui figli minori (c.f. Persona_1 [...]
) e (c.f. ) tutti C.F._3 Parte_3 C.F._4 rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'Avv. PIETRO MAGRINI (c.f.:
) presso il cui studio sono elettivamente C.F._5 domiciliati in Napoli, Centro Direzionale Isola G/1;
- ATTORI
E
(c.f.: Controparte_1
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. P.IVA_1
FRANCESCO PISCITELLI (c.f.: ) presso il cui stu- C.F._6 dio è elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Vittorio Ema- nuele n.112;
-CONVENUTO
NONCHÉ
(c.f.: in persona del legale rappresen- CP_2 P.IVA_2 tante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. GIAN- FRANCO BRANCACCIO (C.F. presso il cui stu- C.F._7 dio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Cilea n.129;
-CONVENUTO
E
1
) e SALVATORE SORICE ( ) C.F._9 C.F._10 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Tanucci n. 97;
- CONVENUTO
NONCHÈ
( , in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti FRANCESCO PANNI (C.F. e BIAGIO C.F._11
FEDELE (C.F. ), presso il cui studio è elettiva- C.F._12 mente domiciliata in Napoli, alla via Andrea d'Isernia n.8;
- CHIAMATA IN CAUSA
E
( Controparte_5 P.IVA_4 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. FABIO MUSTO, (Cf presso il cui C.F._13 studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Dei Mille 40;
- CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dispo- sto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giu- gno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
e , in proprio e nella qualità di ge- Parte_1 Parte_2 nitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Persona_2
e , hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_3 [...]
e la nonché il dott. Controparte_6 CP_2 [...]
onde accertarne la responsabilità per la lesione Controparte_7 del diritto della gestante all'autodeterminazione all'aborto, in se- guito alla nascita del piccolo affetto da Sindrome di Per_3
Down. Nello specifico, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno (per ambo i genitori ed i fratelli) da responsabilità contrat- tuale e/o extracontrattuale, concorrente e/o solidale dei laboratori 2
convenuti e del medico operante come collaboratore non dipen- dente della per errata esecuzione degli esami prenatali CP_2 ivi praticati e finalizzati alla individuazione precoce dell'indice di ri- schio di insorgenza della malformazione genetica del cromosoma 21 (Sindrome di Down), con conseguente omessa diagnosi delle patologie delle quali sarebbe stato affetto il piccolo , per Per_3 grave colpa professionale, sotto il profilo patrimoniale e non pa- trimoniale, per tutti i danni subiti dalla madre per Parte_1 non essere stata messa in condizione di esercitare il diritto di in- terrompere la gravidanza ai sensi della Legge 194/78, nonché per i danni materiali e biologici conseguenti alla nascita di persona af- fetta da malattia incurabile.
A sostegno della dedotta responsabilità medica, gli attori hanno evidenziato che, in data 25.09.2012, ha dato alla lu- Parte_1 ce il piccolo presso la Clinica Villa Cinzia di Napoli, affetto Per_3 da Sindrome di Down, non correttamente diagnosticata in occa- sione dei plurimi test prenatali cui la stessa si era sottoposta du- rante la gravidanza. Ha, in particolare, dedotto: -di aver eseguito procedure diagnostiche prenatali al fine di indagare l'eventuale presenza di anomalie cromosomiche fetali, per poter eventual- mente interrompere la gravidanza in caso di positivo accertamen- to delle stesse;
-di essersi sottoposta in data 26.03.2012 (all'undi- cesima settimana + 5 giorni di gestazione), presso il laboratorio di analisi cliniche di Napoli, al prelievo ematico per il CP_1 dosaggio delle proteine plasmatiche B-hCG libera e PAPP-A per calcolare l'indice di rischio combinato di Trisomia 18 e Trisomia21 (cd. Bi-Test), che aveva dato esito negativo con un indice di proba- bilità basso;
-di essersi sottoposta il 5.06.2012 (alla 21esima set- timana + 6 giorni di gestazione), presso il centro polidiagnostico di Napoli, ad un esame ecocardiografico fetale, refertato CP_2 negativamente dagli specialisti, in particolare dal Dr. CP_3
, collaboratore non dipendente della struttura;
-che, tutta-
[...] via, il 25 settembre 2012 era nato il piccolo;
che in pari Per_3 data il piccolo veniva trasferito presso la Terapia Intensiva Neona- tale dell' per la presenza di “ipotono e Controparte_8 suzione ipovalida con sospetto diagnostico di Sindrome di Down”, successivamente confermata (e diagnosticata) il 28 settembre 2012 tramite apposita indagine citogenetica (il cui referto docu- mentava un “cariotipo maschile con trisomia libera del cromosoma 21 /47, XY+21)”; - che successive indagini avevano evidenziato pa- tologie cardiopolmonari congenite tali da determinare, nel giorno seguente, il trasferimento del piccolo paziente presso il reparto di Cardiologia Pediatrica, con diagnosi di "coartazione istmica con 3
grado max di 30 mmHg e run off diastolico” con indicazione di trattamento mediante intervento cardiochirurgico;
- che in data 11 ottobre 2012 era stato sottoposto ad intervento di Per_3
"decoartazione mediante anastomosi termino-terminale. Bendalo dell'art polmonare"; - che dal febbraio 2012 al novembre 2013 il piccolo era stato ricoverato presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con diagnosi "sindrome di Down e cardiopatia congenita (ampio DIA, DIV, ampio PDA, coartazione aortica)” per l'esecuzione di numerosi controlli clinico-strumentali ed, a causa del successivo peggioramento delle condizioni cliniche, erano seguiti molteplici e complessi interventi chirurgici nel tentativo di correggere le gravi malformazioni cardiache;
- che il 15 novembre 2013 era Per_3 stato dimesso con diagnosi di “Sindrome di Down, DIA" ma rimane- va in severo follow-up cardiologico e pneumologico per il monito- raggio costante delle patologie permanenti da cui risultava affet- to.
Parte attrice deduceva, quindi, l'inesatto adempimento delle pre- stazioni diagnostiche prenatali erogate presso il Laboratorio
[...]
e il Centro Polidiagnostico Salus, ritenendo che, se le stesse CP_1 fossero state correttamente eseguite, avrebbero consentito di diagnosticare in epoca prenatale la presenza dell'anomalia cromo- somica, da cui era poi risultato affetto il piccolo;
chiedeva Per_3 in conseguenza il risarcimento dei danni da omessa diagnosi di malformazione fetale e violazione del diritto ad una gravidanza consapevole, con privazione della libertà di scelta di usufruire della legge 194/78 (cd. danno da nascita indesiderata).
Si costituiva il che, in CP_1 Controparte_6 via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 cpc;
chiamava in causa la società Laboratorio Analisi Cliniche Arenella s.n.c. che, materialmente, aveva effettuato i test sul campione di sangue prelevato dalla gestante, in virtù di un ac- cordo di servizio tra i due centri;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, ritenendo la correttezza dell'esecuzione della prestazione sanitaria erogata nonché degli esiti delle indagini prenatali espletate, e la scelta volontaria della gestante di non sottoporsi all'ulteriore esame di amniocentesi, ri- tenuto di fondamentale rilevanza ai fini dell'individuazione di anomalie genetiche.
Si costituiva in giudizio anche la società Laboratorio Analisi Clini- che Arenella s.n.c. la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 cpc e, nel merito, pur riconoscendo la sussistenza del contratto di servi-
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zio in essere con il all'epoca dei fatti, re- Controparte_1 spingeva ogni addebito di responsabilità, affermando di aver ese- guito diligentemente la prestazione oggetto dell'accordo di servi- ce.
Si costituiva, inoltre, il dott. , nella qualità di Controparte_3 medico che aveva eseguito l'ecografia ecocardiografica fetale in data 05.06.2012 presso il centro che respingeva ogni CP_2 addebito e chiedeva il rigetto della domanda;
invocava la chiamata in garanzia della compagnia da cui es- Controparte_4 sere manlevato in caso di accoglimento, nei suoi confronti, della domanda attorea.
Regolarmente citata, si costituiva in giudizio la compagnia Assicu- ratrice che chiedeva il rigetto della domanda per Controparte_4 inoperatività, nel caso di specie, della polizza contratta con il con- venuto . CP_3
Si costituiva, infine, il che in via Controparte_9 preliminare eccepiva la nullità della domanda per violazione dei re- quisiti fondamentali dell'atto di citazione di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'art. 163 cpc e, nel merito, chiedeva il rigetto per infondatezza stante l'assenza di inadempimenti imputabili al laboratorio e l'insussistenza del nesso di causalità.
Istruito il giudizio mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico legale, all'udienza cartolare del 3 febbraio 2025, con- cessi i termini di cui all'art. 190cpc, la causa è stata riservata in de- cisione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione formulata in atti dai convenuti principali. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la carenza dei requisiti pre- scritti dalle richiamate norme postulano una valutazione da effet- tuarsi in concreto, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. cass. Civ. sez. II, sent. n. 1681 del 29/01/2015).
Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", pre- scritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente in-certa, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della
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"causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assolu- ta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”. (cfr. Cassazione civ. sez. III n.11751, 15/5/2013)
Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stessi allegati risulta adeguatamente specificata la determinazio- ne della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costituenti la ragione della pretesa azionata;
risulta, inol- tre, dai detti atti chiaramente desumibile l'entità delle varie voci di danno di cui si chiede il risarcimento e la relativa quantificazione;
nel caso in esame parte attrice ha, quinti, sufficientemente espo- sto i fatti a sostegno della relativa pretesa risarcitoria, per cui le eccezioni preliminari vanno rigettate perché del tutto infondate.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
La fattispecie giuridica dedotta in giudizio va ricondotta nel qua- dro della responsabilità medica anteriore alla disciplina dettata legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli-Bianco va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa en- trata in vigore;
nel caso di specie, la vicenda che ha dato origine al presente giudizio risale al 2012. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei conso- ciati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ebbene, nonostante la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria pubblica o privata, va in questa sede richiamato l'orientamento prevalente anteriore rispetto al menzionato inter- vento legislativo, ove la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrat- tuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamen- te.
Sotto il profilo della responsabilità della struttura sanitaria pubbli- ca o privata, dunque, sia attualmente che prima dell'intervento del legislatore (Legge n. 24 del 2017), non si dubitava della sua natura
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contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di pre- stazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente per il fatto del personale, come allo stato confermato dal complessivo assetto delineato dal- la legge Gelli-Bianco, si fonda sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della pre- stazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
La responsabilità dell'ente, quindi, trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In tema di onere probatorio, consistendo l'obbligazione professio- nale in un'obbligazione di mezzi, il paziente deve provare il danno sofferto per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico dell'ente la prova che la citata prestazione è stata eseguita in mo- do diligente e che quegli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04). In particolare, sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabi- lità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempi- mento della prestazione, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempi- mento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il
“contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria resa) non- ché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sani- tari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la presta- zione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che que- gli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impreve- dibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato ezio- logicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, dun- que, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a 7
monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il pri- mo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adem- piere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne conse- gue che, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza del danno e la condotta del personale sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto, occorre qui stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica in ossequio al criterio del “più probabile che non”. Ed invero, secondo il preva- lente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fos- se stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va effettuato alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazio- ne al caso concreto.
Occorre preliminarmente chiarire che nel caso in esame si versa in ipotesi di cd. nascita indesiderata. Con tale espressione, da un lato, si intende la lesione patita dal genitore che veda compromesso il proprio diritto di scegliere se e quando avere figli;
dall'altro, si indi- ca, invece, l'operato del medico che (a) con una condotta tecnica- mente imperita o (b) omettendo di informare la donna, viola il dirit- to di uno od ambedue i genitori a non avere figli, ovvero a (decidere di) non portare a termine la gestazione.
Nel caso in esame, parte attrice assume che la nascita si è verifica- ta secondo la volontà del genitore, ma la volontà stessa si è forma- ta in modo viziato, in virtù dell'omessa informazione circa le possi- bili malformazioni del feto, con conseguente perdita della possibi- lità di decidere di interrompere la gravidanza una volta appresa
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della possibile esistenza delle dette malformazioni ovvero di ma- lattie gravi del feto.
Ed invero, il danno da nascita indesiderata può essere causato dal medico attraverso l'omesso rilevamento di una malformazione o di un difetto genetico, oggettivamente rilevabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, attraverso l'opportuna esecuzione degli esami diagnostici: ad esso consegue l'omessa informazione della gestante circa l'esistenza di malformazioni del feto;
le due condot- te possono essere cumulative, e non solo alternative.
Il diritto del paziente di essere informato, ed il correlativo dovere del medico di informare, vengono fondati sugli articoli 2, 13 e 32 Cost., nonché sull'art. 33, commi 1 e 5, della legge n. 833 del 23 di- cembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e l'art.14 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
In tema di danno da nascita indesiderata si è ritenuto che il medico chiamato ad eseguire una diagnosi prenatale debba non solo in- formare la gestante sui risultati obiettivi dell'esame, ma abbia degli obblighi informativi aggiuntivi (v. Cass., n. 2354 del 2 febbraio 2010; Cass., n. 16754 del 2 ottobre 2012); sotto il profilo dell'obbli- go informativo, infatti, si ritiene che il medico al quale la gestante si sia rivolta per conoscere i rischi correlati ad un processo patolo- gico, deve informarla compiutamente della natura della malattia e della sue eventuali potenzialità lesive del feto, onde prospettare alla stessa un quadro completo della situazione attuale e dei suoi possibili sviluppi;
dal che consegue che l'omissione di un'informa- zione corretta e completa sulla pericolosità del processo patologi- co non consente alla gestante di acquisire elementi che - se cono- sciuti - potrebbero determinare nella stessa la situazione di peri- colo per la salute psichica che potrebbe giustificarne la scelta abortiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/01/2021n.653).
La fattispecie posta all'esame di questo Tribunale non attiene strettamente al vaglio della condotta del medico ginecologo che ha seguito il parto della attrice, che non risulta parte del presente giudizio, bensì alla condotta dei centri diagnostici che hanno effet- tuato gli esami prenatali, deducendosi che gli esiti degli stessi era- no errati perché non lasciavano presagire il rischio di alcuna pato- logia cromosomica.
Va, quindi, esaminata la condotta dei laboratori convenuti nell'esecuzione delle prestazioni richieste dalla per accerta-Pt_1
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re e valutare la sussistenza di eventuali inadempimenti ed il loro apporto causale rispetto al danno lamentato dall'attrice. Occorre quindi accertare se l'attività professionale eseguita dalle aziende diagnostiche convenute, alle quali si è rivolta la al fine di Pt_1 espletare le indagini prenatali necessarie a escludere il sospetto di patologie cromosomiche del feto, sia stata correttamente svolta dal personale medico ivi operante, ovvero se, al contrario, siano ravvisabili profili di negligenza e imperizia tali da ritenere le stesse inadempienti dell'obbligo di eseguire correttamente le analisi clini- che e strumentali specificamente richieste dall'attrice (al fine di es- sere informata sull'effettivo indice di rischio di insorgenza di mal- formazioni cromosomiche quali la Trisomia 21-Sindrome di Down (di cui poi è risultato affetto il figlio ) per (eventualmente) Per_3 esercitare la facoltà di scelta relativa alla prosecuzione o meno della gravidanza (in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 194/78). Accertato l'eventuale inadempimento nell'esecuzione del- le indagini cliniche eseguite dai convenuti, occorrerà poi verificare la sussistenza del danno allegato e richiesto dagli attori, oltre il nesso eziologico tra lo stesso e la condotta imperita dei convenuti.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da
“nascita indesiderata” non va ricondotto alla nascita in sé del bam- bino menomato, ma piuttosto va qualificato come privazione della libera e consapevole scelta abortiva riconosciuta, entro determi- nate condizioni, dalla Legge n.194/78. Infatti, a più riprese è stata sottolineata l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un “diritto a non nascere se non sano” (cfr. Cass. Civ, SS.UU., sent. n. 25767 del 2015; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/02/2025, n. 3502), sicché non è proponibile una domanda di risarcimento del danno per la nascita con sindrome di Down in nome e per conto del minore af- fetto da tale patologia.
Posto ciò, esattamente nel presente giudizio, ad agire per il risar- cimento dei danni da omessa informazione sulle condizioni cliniche del feto, sono i genitori del minore affetto dalla patologia congeni- ta, per essere stati privati della facoltà di scelta in ordine alla pro- secuzione della gravidanza, e i fratelli minori del piccolo , Per_3 per il cd. danno riflesso.
In particolare, parte attrice segnala principalmente due gravi ina- dempienze: l'erronea esecuzione del cd. bi-test in violazione delle Linee Guida in materia e al risultato ottenuto dalla combinazione dei dosaggi plasmatici di free-BhCG e PAPP-A con la misurazione della translucenza nucale per il calcolo del rischio trisomia 21 ese- guito nel marzo 2012 (11esima settimana di gestazione) presso il
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centro;
l'errata interpretazione dell'ecografia ecocar- CP_1 diografica, eseguita in data 5 giugno 2012 presso il centro CP_2
[...]
Ebbene, secondo la prospettazione di parte attrice, tali negligenze non avrebbero consentito di formulare una diagnosi antenatale precoce di Sindrome di Down nel piccolo , diagnosi che, se Per_3 formulata correttamente a quell'epoca, avrebbe consentito l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi della L. n.194/78; nello specifico l'attrice fa riferimento agli esami eseguiti presso il centro , risalenti al periodo antecedente alla possibilità CP_1 di vita autonoma fetale (11esima settimana) nonché a quelli ese- guiti nel giugno 2012, oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge, ma comunque riconducibile ai casi di cui all'art. 6 della pre- detta legge per “rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro e del grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”, con- cludendosi con la richiesta di risarcimento del danno da omessa in- formazione o da omessa diagnosi di malformazione fetale, gene- ranti la violazione del diritto ad una gravidanza consapevole e la privazione della libertà di scelta da parte dei genitori per un even- tuale interruzione della stessa.
Alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritener- si provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/07/2020, n. 13881). In particola- re, dai documenti in atti, nonché dalla relazione di Consulenza Tec- nica d'Ufficio espletata in corso di causa, alle cui conclusioni que- sto Giudice integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è te- nuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguata- mente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclu- sioni siano state recepite dal giudicante.”) risultano dimostrate le inadempienze riconducibili al . Controparte_1
Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai Consulenti Tecnici d'Ufficio Dott.ri e di Palumbo, risulta Persona_4 Persona_5 evidente che la vicenda per cui è causa tare origine da una omessa informazione delle patologie già rilevabili sul feto prima della na- scita. Il collegio peritale ha, infatti, rilevato che: a) in merito agli esami eseguiti alla signora sono stati praticati un esame Pt_1 ecografico del primo trimestre finalizzato al Bi-test e un esame ecocardiografico del II trimestre;
b) “il sospetto della malattia di cui è affetto il piccolo doveva nascere al momento Persona_6
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del test di screening effettuato nel primo trimestre di gravidanza. Come è precisato nella precedente narrativa, tale test, se ben ese- guito, ha una capacità diagnostica molto elevata, qualora venga effettuato in accordo con i criteri stabiliti dalla FMF che è l'organismo che ha messo a punto in maniera “evidence based” il test e ne ha poi validato i risultati. Appare indubbiamente censu- rabile la modalità con cui è stato effettuato il test diagnostico del primo trimestre. L'esame ecografico è stato eseguito in maniera imperita come precedentemente descritto, sia per quanto riguar- da la scansione del feto che non è perfettamente sagittale sia per quanto riguarda la porzione di soma fetale scansita che, deve es- ser la testa e la parte superiore del torace. Inoltre, appare negli- gente la modalità di esecuzione del test in toto: ecografia mal ese- guita da un operatore, i dati spediti ad un'altra istituzione (labora- torio di analisi) che, dopo aver dosato gli analiti (PAPP-A e Free Be- ta) li introduce in un software insieme alla misura della NT e som- ministra alla donna il risultato. Non si è realizzato quel percorso virtuoso che abbiamo indicato precedentemente che parte da un counselling pre-test, effettua il test in accordo alle modalità indi- cate, ne analizza poi il risultato insieme alla donna. Anche il labora- torio deve essere caratterizzato da controlli di qualità, deve essere certificato dalla ed inviare i suoi dati alla stessa, seme- stralmente poi successivamente ogni anno. Non si conosce il no- me dell'ecografista che ha effettuato l'ecografia, né la sua abilita- zione ad eseguirlo, che ne assicurino la qualità e quindi un alto tas- so di “detection rate”; c) Non abbiamo la documentazione relativa ad un'ecografia morfologica del II trimestre nella quale, in presen- za di “Soft Markers” si poteva con buona probabilità sospettare una anomalia cromosomica e inviare la donna a sottoporsi ad un test diagnostico invasivo (amniocentesi) che avrebbe rivelato la presenza di trisomia 21 … non aver prescritto alla sig.ra Pt_1 un'ecografia morfologica del II trimestre in violazione alle LG e ai LEA appare un comportamento negligente e imprudente da parte del medico che ha seguito la gravidanza, che peraltro non risulta parte in causa nella presente vertenza”; d) la valutazione specifica poi della ecocardio fetale effettuata, pur con alcuni criticismi che si possono fare alle sezioni cardiache scansite e alla mancanza dell'uso del color doppler, citato, ma non evidenziato in foto, si de- ve tener conto che in quella settimana di gravidanza la sua sensi- bilità per la diagnosi dei difetti presentati dal feto in esame non è elevatissima, per cui non si ritiene che si possano attribuire profili di responsabilità al medico che eseguì tale esame (dr. ), CP_3 presso il centro “ di Napoli”. CP_2
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In particolare, in relazione ai test eseguiti dall'attrice nel I° trime- stre di gestazione, va detto che effettivamente l'ecografia esegui- ta in data 26.03.2012 non è riconducibile con certezza ad alcuna delle parti in causa, stante l'assenza di indicazione del medico ra- diologo che l'ha effettuata. Ad ogni modo, il collegio peritale ritiene di dover superare il rilievo sulla base della precisa esistenza di linee guida in materia, elaborate dalla Fetal Medical Foundation (FMF) e comunque violate dalla condotta del laboratorio , che di CP_1 quella ecografia si è servito per eseguire il Bi-Test, le quali preve- dono per l'esecuzione del test della translucenza nucale le seguen- ti prescrizioni: “l'età gestazionale deve essere compresa fra le 11 e le 13+6 settimane, e il CRL fra i 45 e gli 84 mm;
Deve essere otte- nuta una buona sezione sagittale del feto e l'NT deve essere misu- rata quando il feto è in una posizione neutrale;
Si deve includere nell' immagine soltanto la testa fetale e la porzione superiore del torace. L' ingrandimento deve essere il maggiore possibile e sem- pre tale per cui, ad un aumento minimo della distanza fra i calli- pers, corrisponda una variazione della misurazione di soli 0.1 mm;
Deve essere misurato lo spessore massimo della translucenza sot- tocutanea tra la cute ed i tessuti molli che ricoprono la colonna cervicale. Bisogna porre molta attenzione nel distinguere corret- tamente la cute fetale dalla membrana amniotica;
I callipers devo- no essere posizionati sulle linee che definiscono la translucenza nucale;
la croce del calliper deve essere posizionata in modo tale che sia difficilmente distinguibile nell' immagine in quanto deve confondersi all' interno della linea bianca dell' NT e non deve inve- ce essere posizionata all' interno del fluido nucale;
Durante l'ecografia deve essere ottenuta più di una misurazione dell' NT e la maggiore tra queste deve essere annotata;
inoltre, per la Trans- lucenza nucale – training ed assicurazione della qualità, un ade- guato training dell'ecografista e l'adesione a tecniche standard per la misurazione della translucenza nucale sono requisiti essenziali per una buona pratica clinica;
Il successo di un programma di screening necessita di un sistema di costante controllo dei risultati e continua valutazione della qualità delle immagini;
Il training è ba- sato su di un corso teorico, su istruzioni pratiche su come ottenere una corretta immagine ed effettuare una corretta misurazione dell' NT e sulla valutazione di un logbook di immagini”; b) che, tut- tavia, nel caso delle analisi condotte sull'attrice dal laboratorio
[...]
“Nessuna delle raccomandazioni contenute nei paragrafi CP_1 precedenti è stata osservata, in particolare la porzione del feto nell'immagine, due immagini contengono l'intero soma fetale, la terza quasi tutto il soma fetale e non solo la testa e la parte supe-
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riore del torace come prescritto. Inoltre, non si ha una sezione per- fetta sagittale come previsto dalla Linea Guida. Le misure effet- tuate risultano 1,3 mm e 1,4 mm. Non è, inoltre, indicato il nome né la qualifica del sanitario che ha effettuato l'esame ecografico”.
Quanto, invece, all'ecocardiografia fetale eseguita in data 5 giugno 2012 presso il centro praticata dal dott. , il col- CP_2 CP_3 legio peritale ha avuto modo di rilevare che, sebbene “non appare essere stato usato il color doppler che avrebbe permesso con maggiore probabilità di evidenziare il DIA e il DIV” non sono ravvi- sabili particolari imperizie, considerato che in merito alla ecografia effettuata alla ricorrente in data 5.6.2012 (21 sett + 6 gg) presso il Centro Polidiagnostico Salus essa è composta da 26 immagini re- fertate nei limiti della normalità”.
Inoltre, quanto agli eventuali profili di imperizia e negligenza impu- tabili alle condotte dei convenuti, i CC.TT.UU, oltre ad individuare gravi profili di colpa nella condotta del medico ginecologo che ha seguito la gravidanza dell'attrice – che però non risulta parte in giudizio – ritiene responsabili tra gli odierni convenuti esclusiva- mente gli operatori del Laboratorio , evidenziando: “si CP_1 ravvisano profili di condotta medica censurabile sia a carico del gi- necologo che ha seguito la gravidanza, che peraltro non risulta parte convenuta nel presente giudizio, sia di coloro che hanno ef- fettuato lo screening ecografico nel I trimestre di gravidanza”. E' altamente probabile che se la sig.ra , all'epoca dei fatti di soli Pt_1 anni 22, si fosse sottoposta alle opportune indagini secondo le Li- nee Guida dell'epoca, si sarebbe giunti alla diagnosi della patologia cromosomica e, quindi, la gestante, eventualmente dopo essersi consultata con il marito, avrebbe avuto la possibilità di optare per una interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della legge 194/1978”.
Quanto all'imputabilità della condotta negligente, si ritiene che sia riconducibile al cattivo operato del laboratorio , non ri- CP_1 levando in merito né l'impossibilità di risalire alla paternità dell'ecografia del 26.03.2012, né l'incidenza dell'accordo di servizio che all'epoca dei fatti legava i convenuti laboratorio e CP_1 laboratorio , avente ad oggetto la materiale esecuzione di CP_5 talune analisi complesse, tra cui proprio il Bi-test eseguito per l'odierna attrice. Circa il primo profilo, come ampiamente chiarito dal collegio peritale, sebbene manchi qualsivoglia indicazione utile a risalire al soggetto che ha (mal) eseguito l'esame ecografico (e, dunque, non può con certezza ritenersi che sia stato effettuato dallo stesso laboratorio ), è comunque accertato dalle CP_1
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risultanze istruttorie (in particolare dalla prova testimoniale esple- tata in corso di causa) la condotta imperita e negligente del labora- torio per la violazione delle linee guida che governano CP_1
l'esecuzione del Bi-test, le quali prescrivono un percorso virtuoso, caratterizzato dalla massima accuratezza nelle indagini, assoluta- mente non rinvenibile non solo nelle prassi del laboratorio San Se- vero ma, soprattutto, nel caso in esame;
il detto lavoratorio, infat- ti, ai fini dell'esecuzione del Bi-test, era solito acquisire immagini ecografiche dall'esterno senza un preventivo e accurato meccani- smo di controllo;
lo stesso accadeva per gli esiti delle analisi emati- che, svolte da altro laboratorio in virtù del predetto accordo di ser- vice (che, all'art. 1 prevede proprio che oggetto dello stesso è la mera esecuzione da parte del laboratorio su richiesta del CP_5
Laboratorio di Analisi di “esami ad elevata tec- Controparte_6 nologia/o impegno professionale, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. n.81 del 7/11/1991, il tutto nel rispetto delle prescrizioni indicate nella delibera della Giunta Regionale Campa- nia n.1224 del 16/03/93,nonché in quelle contenute nel DPR n.37 del 14/01/1997 terzo capoverso”); a valle il CP_1 CP_1 si limitava ad effettuare una valutazione complessiva degli esiti (ottenuti sulla base di esame effettuati da soggetti esterni), con- vogliati in un'unica cartella di referto su carta intestata del labora- torio stesso.
La prassi di accettare referti esterni senza alcun controllo e fonda- re il Bi-test su dette risultanze, sono confermate dalle dichiarazio- ni testimoniali rese dai due testi escussi in corso di giudizio, i quali hanno confermato le modalità operative sin ora esplicitate. La te- ste , ex dipendente all'accettazione del laborato- Testimone_1 rio , escussa all'udienza del 08.02.2024, ha testualmen- CP_1 te dichiarato: “noi accettavamo un referto ecografico esterno che ci veniva fornito direttamente dalla paziente, facevamo in accet- tazione una fotocopia del referto, la allegavamo ad una scheda apposita, in cui confluivano i dati della gestante e in cui noi dell'accettazione riportavamo i dati dell'esame ecografico che ci era stato consegnato. Poi questa scheda veniva firmata dalla pa- ziente e anche da uno di noi, cioè dall'operatore dell'accettazione. Con la fotocopia allegata e con il consenso sulla tipologia dell'esame sottoscritto dalla paziente, la scheda e il campione di sangue venivano trasmessi da noi al laboratorio Arenella, incarica- to di sviluppare il risultato del bi test;
quando il referto ritornava a noi, la paziente lo veniva a ritirare presso di noi”.
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Il teste , tecnico di laboratorio presso il laborato- Testimone_2 rio , escusso all'udienza del 13.05.2024, ha confermato CP_1 tali pratiche, in violazione delle linee guida, testualmente dichia- rando: “nel caso di specie, la paziente aveva eseguito da noi i test ematochimici (prelievo del sangue) per il duo test, e noi mandam- mo al laboratorio il campione per l'esame. Contestual- CP_5 mente acquisimmo un referto ecografico esterno, portatoci diret- tamente dalla paziente, e formammo, come nostro protocollo, una scheda nella quale inserimmo i dati della paziente, il campione di sangue centrifugato, la copia del referto ecografico, i cui risultati vennero da noi del laboratorio trascritti nella scheda stessa. Que- sta scheda, firmata dalla paziente e da chi aveva proceduto all'accettazione, veniva e venne mandata da noi al Laboratorio
, il quale processava i risultati. Presso di noi non si faceva- CP_5 no ecografie, non siamo abilitati, non abbiamo neanche i macchi- nari. Il prelievo ematico per il bitest lo facevamo noi, ma il Labora- torio si serviva di un laboratorio esterno”, ma che, tut- CP_1 tavia, “La carta intestata del bi test era del nostro laboratorio”.
I CC.TT.UU., in risposta alle osservazioni alla relazione tecnica solle- vate dalle parti convenute, superano la mancata individuabilità dell'ecografista che ha effettuato l'esame del 26.03.2012, preci- sando: “l'ecografia eseguita da un sanitario non identificato (il re- ferto non è firmato), l'assenza di un counselling pre test e post test, i valori ricavati dall'indagine ecografica inviati ad un'altra struttura ed elaborati da un ulteriore soggetto per ottenere il dato statistico di un test di screening, così importante, quale il Bi test sono una violazione evidente a quanto raccomandato per ottene- re un risultato degno di significato. E' assurdo sostenere, così co- me sembra emergere dalla lettura dei rilievi critici al nostro elabo- rato, redatti dai CCTTPP del e del Labora- Controparte_1 torio Arenella, che quanto è accaduto è da ricondurre esclusiva- mente all'esame ecografico del 26/3/12 (di cui nessuno se ne as- sume la responsabilità), errato nel calcolo del valore della translu- cenza nucale, in seguito al quale, tuttavia, sono stati effettuati i calcoli statistici risultati poi alterati. E' assurdo sostenere, a nostro parere, che dei Centri e laboratori di analisi accreditati possano utilizzare per svolgere dei tests di screening così delicati dei dati assunti da un referto ecografico non firmato e, completamente anonimo, del quale tra l'altro viene ammessa l'estraneità della provenienza!! E' evidente che non si può condividere tale linea di- fensiva che, alla fine, giustifica lo sballato risultato finale addebi- tando tutta la colpa ad un valore errato della rilevato da un re- ferto ecografico di dubbia provenienza! di cui, tuttavia, si è tenuto 16
conto nell'effettuare il test di screening. Se, come sembra, il refer- to ecografico non era attendibile tant'è che le linee difensive di en- trambi i laboratori convenuti non se ne assumono la “paternità” va da sé che una struttura “seria” non avrebbe dovuto accettarlo e utilizzarlo per delle proprie indagini con il rischio, di fatto accadu- to, di pervenire ad una diagnosi errata”.
Nemmeno l'esistenza dell'accordo di service con il laboratorio CP_11 nella può valere a esentare da responsabilità professionale il labo- ratorio in quanto, la rilevanza del detto contratto at- CP_1 tiene in via esclusiva ai rapporti interni tra i due laboratori e non ha alcuna rilevanza esterna nei confronti dei terzi che si affidavano alla professionalità del Laboratorio;
ed invero, CP_1
l'efficacia del contratto di servizio deve intendersi limitata al piano meramente interno dei rapporti tra i laboratori convenuti, avendo ad oggetto l'effettuazione di esami ad elevata tecnologia o l'impegno professionale da parte del laboratorio a favore CP_5 del , a fronte di apposita remunerazione secondo le CP_1 modalità indicate nell'art. 1, n. 2 dell'accordo (allegato in atti); inol- tre, dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalla relazione peri- tale, emerge che i risultati inattendibili del Bi-test, come ampia- mente sopra descritto, sono riconducibili all'errata esecuzione dell'ecografia che ha alterato il calcolo dell'indice di rischio di in- sorgenza della Sindrome di Down basato sull'esame combinato dell'ecografia e dell'esame ematico e non sull'errata esecuzione di quest'ultimo, che era il solo affidato al laboratorio , per il CP_5 quale alcun profilo di negligenza appare individuabile secondo le prospettazioni dedotte e gli accertamenti espletati in corso di cau- sa.
Per quanto attiene ai profili causali, il nesso eziologico tra la con- dotta imperita del e il danno subito da par- Controparte_1 te attrice, limitatamente al danno da lesione del diritto di libertà di scelta e autodeterminazione in ordine alla prosecuzione della gra- vidanza, è desumibile dalle condivisibili conclusioni del collegio pe- ritale, il quale rileva che: “gli esami sierologici e ecografici prodotti in giudizio avrebbero potuto con notevole probabilità e, sicura- mente, con il criterio del “più probabile che non” evidenziare la pa- tologia della quale era affetto;
in particolare Persona_6
l'esame ecografico del I trimestre (Bi test) qualora fosse stato con- dotto con perizia e il percorso diagnostico fosse stato attuato se- guendo le linee guida indicate per la diagnosi, avrebbe consentito con altissima probabilità la diagnosi di Sindrome di Down. Per quanto riguarda, invece, l'esame ecocardiografico non si può
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omettere di considerare i limiti diagnostici del test pur conside- rando alcune “manchevolezze” nella esecuzione dello stesso da parte dell'operatore (sopra sottolineate.) È necessario, inoltre, ri- cordare che manca nel percorso assistenziale della gravidanza in esame un momento diagnostico fondamentale che è l'ecografia morfologica che si doveva effettuare nello stesso periodo in cui fu prescritta l'ecocardiografia. Tale esame come precedentemente detto avrebbe potuto rilevare altri elementi che potevano riferirsi ad anomalie genetiche e quindi consigliare alla donna di effettuare un esame diagnostico invasivo (amniocentesi) che avrebbe preci- sato la diagnosi e permesso alla donna di prendere le decisioni op- portune, continuare la gravidanza o scegliere di fruire della legge 194”.
I CC.TT.UU. quindi, hanno accertato che gli esami effettuati durante il primo trimestre di gestazione dalla sono stati eseguiti con Pt_1 negligenza ed imperizia, e che tale errata esecuzione ha condotto all'omessa corretta informazione alla madre della patologia da cui era presumibilmente affetto il feto. I periti hanno, inoltre, chiarito che, qualora gli esami fossero stati eseguiti correttamente, avreb- bero con notevole probabilità consentito una diagnosi prenatale della sindrome da cui era affetto il feto e una tempestiva informa- zione alla madre, la quale avrebbe, una volta venuta a conoscenza della situazione, potuto esercitare liberamente e consapevolmen- te la scelta in ordine alla prosecuzione (o meno) della gestazione.
Ritenendo del tutto condivisibili le conclusioni cui sono giunti i CCTTU, anche alla luce delle risposte fornite dal collegio alle osser- vazioni dei CTP, il Tribunale ritiene accertato l'inadempimento del;
si escludono profili di inadempienza Controparte_1 nell'operato del laboratorio , in quanto non è provato un CP_5 errore ovvero altra inadempienza nell'esecuzione delle analisi ematiche eseguite presso il detto centro;
si escludono ulterior- mente, profili di responsabilità del centro diagnostico in CP_2 considerazione dell'assenza di profili di colpa nell'operato del me- dico , ritenuto dal collegio peritale complessivamente CP_12 conforme alle leges artes; in conseguenza di tanto, la domanda di manleva avanzata dal laboratorio nei confronti del la- CP_1 boratorio va rigettata, come va rigettata la domanda at- CP_5 torea nei confronti del centro diagnostico e ritenuta as- CP_2 sorbita la domanda di garanzia del dott. nei confronti CP_12 della sua compagnia assicurativa, stante l'esclusiva responsabilità nei fatti di causa dal laboratorio . CP_1
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Va ancora evidenziato, in tema di danno da nascita indesiderata, che l'accertamento sulla causalità, demandato al giudice, risulta maggiormente complesso e va generalmente inteso in una duplice ottica;
occorre, infatti, stabilire: a) se nel singolo caso l'aborto sa- rebbe stato consentito dalla legge;
b) se, pur sussistendo i presup- posti di legge per l'interruzione della gravidanza, la gestante, una volta informata delle malformazioni del feto, avrebbe verosimil- mente compiuto tale scelta. Sul punto la giurisprudenza ha ribadi- to che il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrom- pere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge, ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale. Tale onere può essere assolto tramite “praesumptio hominis”, in base a infe- renze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico, proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, o le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravan- do sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe de- terminata all'aborto per qualsivoglia ragione personale (cfr. Cass. civ., SS.U.U., 22 dicembre 2015 n. 2576; orientamento da ultimo ri- preso da Cass. civ., 27 giugno 2023, n. 18327; Cass. civ. 19 luglio 2018, n.19151). La prova della intenzione della donna, fatto psichi- co non empirico, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici;
a queste è possibile giungere attraverso il necessario ri- corso alla prova logica, ed è dunque necessaria la raccolta di pluri- mi e distinti elementi fattuali (come, ad esempio, il ricorso ad un consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro, la richiesta di esami specifici intesi ad escludere malformazioni, le precarie o alterate condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero a favore della possibilità di abortire in caso di malformazioni del feto) indispensabili per po- ter risalire induttivamente alla prova presuntiva semplice. Tali elementi fattuali devono essere forniti dalla parte che intende far- ne uso (in questo caso la madre) in giudizio.
Posto ciò, nel caso di specie occorre valutare la sussistenza di tali condizioni alla luce dell'art. 4 della legge 194 e non del successivo art. 6 in quanto, come chiarito dai CC.TT.UU. la malformazione era oggettivamente rilevabile già in occasione del Bi-test eseguito in data 26.03.2012, ossia entro i primi 90 giorni di gestazione previsti dalla legge;
prima di tale data, infatti, l'interruzione volontaria della gravidanza è sempre possibile a condizione che la gestante “accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute 19
fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malfor- mazioni del concepito”. In questi casi l'aborto costituisce un inter- vento profilattico nei confronti di un danno temuto per la salute della gestante, intesa in senso molto lato come benessere anche psico fisico. Da ciò consegue che, quando la malformazione sia og- gettivamente rilevabile già nei primi 90 giorni di gestazione e l'omessa informazione intervenga in tale periodo, utile ad esercita- re il diritto all'interruzione di gravidanza ex art. 4, il nesso causale tra omessa informazione alla madre e perdita della possibilità di interrompere la gravidanza può essere considerato sussistente.
A questo aggiungasi che la allega circostanze idonee e suffi- Pt_1 cienti a dimostrate che sia ragionevole ritenere che, ove corretta- mente informata delle malformazioni del feto, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza. Al fine vanno complessivamente valu- tate le circostanze riferite in atti dalla attrice, quali il ricorso all'assistenza medica ginecologica per monitorare lo stato di salute del nascituro, l'esecuzione di esami prenatali specifici intesi ad escludere malformazioni, nonché le sue pregresse manifestazioni di pensiero a favore della possibilità di abortire in caso di malfor- mazioni del nascituro. Tali intenzioni psichiche sono state confer- mate dalla prova orale espletata in corso di causa: il testimone
, escusso all'udienza del 8.2.2024, amica di Tes_3 Parte_5
e di , ha affermato che con l'attrice “parla-
[...] Parte_2 vamo spesso delle paure di mettere al mondo un figlio non sano, e lei mi esternava il pensiero di non voler proseguire una gravidanza se avesse saputo di mettere al mondo un figlio disabile … llei mi sembrava convinta anche perché nella famiglia del marito una zia ha messo al mondo una bambina sana, ma che dopo serie compli- canze legate ad un'influenza ha riportato gravissime disabilità e quindi questa cosa ancor di più la convinceva di non poter mai so- stenere il dolore di un genitore per la disabilità di un figlio.”
La medesima intenzione dell'attrice (di ricorrere all'interruzione di gravidanza nell'eventualità di nascita di un figlio portatore di disa- bilità) è stata confermata dal teste , escusso Testimone_4 all'udienza del 13.5.2024 (anch'essa in qualità di amica dei coniugi
), che ha dichiarato: “io e parlammo degli esami Parte_2 Pt_1 che lei fece durante quella gravidanza presso i laboratori conve- nuti, conosco i laboratori stessi, ricordo che lei mi disse di aver fat- to l'esame della translucenza nucale ed era andato bene. Posso di- re che ci vedevamo durante la gravidanza e stava bene, Pt_1
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tutto procedeva bene, da quello che mi diceva. Posso dirlo perché all'epoca i nostri primi figli erano coetanei e stavamo molto spesso insieme. Ricordo però che parlavamo qualche volta delle paure di mettere al mondo un figlio non sano, e lei mi esternava il pensiero di non voler proseguire una gravidanza se avesse saputo di mette- re al mondo un figlio disabile. Diceva che avrebbe abortito senten- do di non riuscire a portare il carico materiale e psicologico legato ad una disabilità.”
Alla luce di tali risultanze probatorie (cf. Cass. civ., Sez. III, Ordinan- za, 10/06/2020, n. 11123) può considerarsi “piu probabile che non” che, se il bi-test presso il laboratorio eseguito CP_1 all'11esima settimana + 5 giorni fosse stato svolto secondo le Li- nee Guida indicate nella relazione peritale, avrebbe consentito la diagnosi precoce della patologia cromosomica, conducendo i geni- tori del piccolo (ed in particolare la madre) ad interrompe- Per_3 re la gravidanza ai sensi dell'art. 4 della legge 194/1978.
Per tali motivi, il va Controparte_1 Controparte_6 condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite.
Chiariti i profili di responsabilità per l'omessa informazione del cor- retto indice di rischio di insorgenza della patologia cromosomica di Trisomia 21 rilevabile con i test prenatali condotti dall'attrice il 26 marzo 2012 presso il laboratorio ed accertato il nesso CP_1 causale, occorre esaminare le richieste risarcitorie degli attori e procedere alla esatta identificazione e liquidazione dei danni.
La domanda risarcitoria ha ad oggetto i danni da cd. nascita inde- siderata intesa (come già ampiamente illustrato) come lesione del diritto di autodeterminazione all'aborto dei genitori, di tipo patri- moniale e non patrimoniale, nonché i danni non patrimoniali subiti dai fratelli.
La lesione dell'interesse costituzionalmente garantito dei genitori in ordine alla libertà di autodeterminarsi per la gravidanza, deri- vante dall'omessa informazione del corretto indice di rischio rela- tivo alla malattia da Trisomia 21, non può non dar luogo al risarci- mento del danno ingiusto non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo una sua interpretazione costituzionalmente orienta- ta), trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito che rico- nosce la libertà all'individuo e alla coppia di autodeterminarsi an- che in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo (cfr. Corte Cass. Sez. Un. 26972/2008 secondo cui "il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o
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sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale").
La legittimazione attiva a richiedere detto risarcimento (danno non patrimoniale) appartiene anche al padre (cfr. Cass. n. 2675 del 2018 la cui ricostruzione non è stata mai messa in discussione); in tema di responsabilità professionale per erronea diagnosi concer- nente il feto e conseguente nascita indesiderata, è pacifico che il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbliga- zione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione co- sciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del professionista ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come ina- dempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conse- guenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il
“pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli” (v. sul punto Cass. 2675/2018, e concordemente v. Cass. 2070/2018, Cass. 16754/2012, Cass. 2354/2010). In altre parole, qualora l'imperizia del professionista – in questo caso del laboratorio di analisi incaricato di svolgere gli opportuni test prenatali – impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all'aborto, e ciò determini un danno alla madre, è ipotizzabile - ed è provato nella fattispecie in esame - che da tale danno derivi, anche, un pregiudizio al padre.
Gli effetti risarcitori derivanti dalla responsabilità professionale per omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata vanno ulteriormente estesi ai fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rap- porto intercorrente tra il professionista e la gestante, nei cui con- fronti la prestazione è dovuta.
In riferimento ai fratelli non può non presumersi la loro attitudine a subire un serio danno non patrimoniale, anche a prescindere da- gli eventuali risvolti e dalle inevitabili esigenze assistenziali desti- nate ad insorgere, secondo l'id quod plerumque accidit, alla morte dei genitori. Danno consistente, tra l'altro, anche nella inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da
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somia 21, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rap- porto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione;
tali situazioni appaiono non sempre compatibili con lo stato d'animo che informa il quotidiano per la condizione del figlio affetto da sindrome di down;
consci – en- trambi i genitori – che il vivere una vita malformata è di per sé una condizione esistenziale di potenziale sofferenza, pur senza che questo incida sull'orizzonte di incondizionata accoglienza dovuta ad ogni essere umano che si affaccia alla vita qual che sia la con- creta situazione in cui si trova;
con la conseguenza che si ritiene ri- sarcibile, per entrambi i genitori e per i fratelli, il danno non patri- moniale derivante dallo sconvolgimento della loro vita conseguen- te alla nascita di un figlio affetto da gravi patologie, obbligati a vi- vere una vita diversa e peggiore (cd. danno da “rovesciamento for- zato dell'agenda”), nonché, quello di tipo patrimoniale, limitato ai soli genitori, individuato nei costi che derivano dalla nascita di un figlio affetto da gravi patologie (cfr. Cass. civile n.13/2010).
Ciò non toglie, tuttavia, che la parte debba fornire comunque pro- va del c.d. danno-conseguenza. Secondo il consolidato orienta- mento della giurisprudenza di legittimità "il danno non patrimonia- le, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai rite- nersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici" (cfr. Cor- te Cass. Sez. Un. 2008/26972), conseguendo a ciò che la relativa al- legazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale o ipotetico.
Tale principio deve essere ribadito anche con riguardo al danno non patrimoniale consistente nella lesione del diritto all'autode- terminazione, sub specie nel diritto ad una procreazione e ad una genitorialità cosciente e responsabile, che non può essere consi- derato in re ipsa, ma deve essere provato, secondo la regola gene- rale dell'art. 2697 c.c.: ne consegue che il relativo onere può rite- nersi assolto solo in presenza di una allegazione circostanziata e riferita a fatti specifici e precisi (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 28742/2018). Non è, infatti, la violazione in sé del diritto ad essere oggetto di ri- sarcimento, ma il danno-conseguenza non patrimoniale secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1223 e 2059 c.c.
Detto danno, nel caso di specie, risulta essere stato specificamen- te e sufficientemente allegato, oltre che provato, dagli odierni at- tori;
ed invero, pur non potendosi riconoscere il risarcimento per danno biologico (in quanto non documentalmente stimato né pro-
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vato), va accolta la domanda di risarcimento per il drammatico ed irreversibile sconvolgimento della vita personale e familiare illu- strato nella relazione tecnica, alla luce di ciò che avviene in caso di nascita di un figlio con la patologia da cui risulta affetto il piccolo;
la CTU ha, infatti, chiaramente evidenziato che la patolo- Per_3 gia “non può che avere ripercussioni sulla qualità della vita dei ge- nitori, … soprattutto nei confronti di aspetti della vita familiare quali gli affetti (in particolare quelli tra i due coniugi e nei confronti degli altri figli), i rapporti sessuali, i rapporti sociali, la gestione del- le vacanze e del tempo libero (in riferimento agli svaghi, alla prati- ca sportiva, alla cultura, ecc.). Infatti, le attenzioni e le cure di cui il piccolo necessita non solo sottraggono tempo a tutte le Per_3 attività predette, ma possono indurre nei genitori uno stato di stress correlato alle preoccupazioni attuali e future per la vita del figlio” ... “l'assenza di qualsivoglia controllo specialistico di natura psichiatrica, la mancata assunzione, fin dall'epoca dei fatti, di te- rapia farmacologica di tipo ansiolitico ed antidepressivo, il buon compenso psicologico rilevato all'esame obiettivo, consentono di escludere che dalla vicenda sia derivata una menomazione tem- poranea e/o permanente dell'integrità psico-fisica dei genitori del minore ”. Persona_6
Ai fini della quantificazione di tale danno non patrimoniale, per ancorarlo ad una valutazione equitativa che non sia del tutto arbi- traria, l'accertamento ex post dovrà fondarsi sul danno psicofisico e sul danno morale eventualmente riportati da ciascuno dei due genitori a causa dell'evento traumatico, adeguatamente valoriz- zandoli nella loro autonomia concettuale ma caratterizzati nella comune dimensione del “dolore”, ossia della “sofferenza” - con ri- ferimento, tanto agli aspetti riflessivi della persona nel suo rappor- to con sé stesso, quanto a quelli che attengono al sé aperto alle di- namiche della vita quotidiana e alla relazione con l'altro da sé (v. sul punto Cass. civ., n.18327/2023 che richiama le note pronunce Cass. n. 6444 e 6443 del 2023). Ebbene, secondo il ragionamento condotto da alcune corti di merito (v. ex multis Trib. Paola, n. 727 del 22.10.2021), che si ritiene di condividere in questa sede, tale dolore e tale irreversibile sconvolgimento esistenziale che investe la vita intera dei genitori a seguito della nascita di un figlio con gra- ve disabilità, e in particolare affetto da Sindrome di Down, può ac- costarsi ragionevolmente alla condizione di coloro che perdono un figlio.
Appare, pertanto, equo liquidare i danni non patrimoniali in euro 200.000 per ciascun genitore, in misura prossima alla soglia base
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indicata dalle tabelle milanesi per la perdita di un figlio (le quali nel- la versione aggiornata al 2024 prevedono una forbice da euro 195.551,59 ad euro 391.103,18), nonché in euro 30.000 per cia- scun fratello, in misura prossima alla soglia base indicata dalle ta- belle milanesi per la perdita di un fratello (le quali nella versione aggiornata al 2024 prevedono una forbice da euro 28.301,23 ad euro 169.830,60).
Quanto alla formulata richiesta di risarcimento del danno patrimo- niale, consistente negli esborsi economici che hanno gravato e che graveranno in futuro sulla famiglia per il mantenimento del piccolo
, deve ribadirsi che sono risarcibili solo i danni patrimonia- Per_3 li che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento in termini di causalità adeguata (cfr. Cass. n. 2070/2018).
Di recente la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/01/2022, n.2150) ha stabilito che “risulta violato il principio di integralità del risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. ove il giudice abbia limitato la liquidazione del danno da nascita indesiderata nei limiti del maggior costo rispetto ad un figlio sano sulla base dell'argomento che comunque un figlio era voluto dai genitori. Trattandosi di danno da nascita indesiderata, infatti, non può essere esclusa la parte dei costi che si sarebbero sostenuti in presenza di figlio sa- no, perché appunto la nascita non era desiderata e i costi, da liqui- dare per l'intero ricorrendone le condizioni, derivano da un figlio non desiderato”.
Pertanto, applicando il principio richiamato al caso di specie, deve ritenersi che il danno economico risarcibile sia costituito dalle spe- se che i genitori dovranno sostenere per il mantenimento del figlio in conseguenza della sua peculiare condizione di sogget- Per_3 to portare di una grave ed incurabile malattia.
Secondo le più recenti statistiche, per una famiglia di medio reddi- to un figlio costa circa 170.940 euro fino al diciottesimo anno di età mentre per il completamento della formazione universitaria e specialistica successiva si possono arrivare a spendere fino a 200.000 euro (cfr. dati Istat); mantenere un figlio che non presenta particolari problematiche dal punto di vista clinico fino ai 25 anni – anno in cui si dovrebbe cominciare a provvedere autonomamente al proprio fabbisogno – può arrivare a costare circa 370.940 euro;
tale somma si traduce in un costo mensile di circa 1.240 euro. Se- condo un'indagine congiunta dell'AIPD e del invece, il Costo CP_13
Medio Annuo per Paziente (CMAP) per una persona con sindrome
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di Down è stimato in 27.677 euro annuo, per un costo mensile di euro 2.306.
Pertanto, è possibile stimare il danno patrimoniale nella somma di euro 2306 mensili (all'attualità); la somma deve essere riconosciu- ta a favore dei genitori (mensilmente) per 30 anni in considerazio- ne delle aspettative medie di vita dei soggetti affetti da tale grave malattia;
va inoltre valutato che, nonostante sia stato ri- Per_3 conosciuto “invalido civile con diritto alla indennità di accompa- gnamento e persona handicappata con la connotazione di gravità (legge 104, comma 3, art.3) dalla Commissione Medica dell'INPS” (v. pag. 17 della relazione peritale), semmai potrà raggiungere un'autonomia economica lo farà con notevole ritardo rispetto ai suoi coetanei, tenuto conto delle possibilità di lavoro offerte e previste oggi dalla legge italiana per la promozione e la tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità (con agevolazioni, sus- sidi e strumenti specifici per favorire l'inclusione lavorativa); anche per questo stimasi equo determinare e stimare il danno patrimo- niale nella misura temporale del trentennio.
Va, dunque, riconosciuto ai genitori di l'importo di euro Per_3
2306 mensili (all'attualità) per 30 anni a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per un complessivo importo di euro 830.160.
Il risarcimento va liquidato in favore dei genitori, e Parte_1
, in solido (stante la solidarietà dell'obbligo di Parte_2 mantenimento del figlio: Cass. 12390/1995).
In considerazione di tutto quanto sin ora detto questo Tribunale accoglie la domanda formulata dagli attori, in proprio e nella quali- tà, e condanna il laboratorio al risarcimento del CP_1 danno, liquidato in complessivi euro 1.290.160,00 (un milione due- cento novantamila cento sessanta mila euro); rigetta le domande formulate nei confronti del e di Parte_6 [...]
; dichiara assorbita la domanda di garanzia del Controparte_3 [...]
; rigetta le domande formulate nei confronti del Centro CP_3 CP_11 nella.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assun- ta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali acces- sori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extra-
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contrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provoca- to dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve esse- re provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e ri- conosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive ine- renti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adem- pimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è esclu- so che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivaluta- zione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni il laboratorio dovrà CP_1 corrispondere agli attori, gli interessi legali, dal mese di settembre 2012 (data del fatto produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro 1.056.642,10 già devalutata al momento del fatto per il primo anno (Indice aprile 2025: 121,3 – Indice settembre 2012: 106,4 – Raccordo Indici: 1,071 – Indice di devalutazione 0,819), e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni suc- cessivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso le- gale sino all'effettivo soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in causa, ri- mane assorbita dalla motivazione che precede.
Le spese di lite tra parte attrice e il Controparte_6
seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in as-
[...] senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in re- lazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti
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rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base del valore della controversia (scaglione da € 1 milione fino ad € 2 milioni) ai valori medi in ragione del decisum.
Le spese di lite tra parte attrice e possono es- Controparte_3 sere interamente compensate, in considerazione della esatta fon- datezza della domanda, stante l'imputabilità dell'ecografia del giu- gno 2012 al predetto medico, che giustifica l'accertamento giudi- ziale sulla assenza di responsabilità dello stesso nei fatti per cui è causa.
Vanno, inoltre, compensate le spese di lite tra parte attrice e il
[...]
tenuto conto del rapporto di lavoro Controparte_14 che legava, all'epoca dei fatti, detta struttura sanitaria e CP_3
: tale rapporto ha esattamente giustificato la domanda
[...] ma, accertata l'assenza di responsabilità, si ritiene equa la integra- le compensazione delle spese.
Vanno compensate, altresì, sia le spese processuali tra CP_3
e la tenuto
[...] Parte_7 conto dell'astratta fondatezza della domanda basata sulla sussi- stenza di una polizza assicurativa che, al di là dei profili di operati- vità, comunque legava il medico alla compagnia;
sia le spese di lite tra il e il Controparte_1 Controparte_15
, in ragione dell'astratta fondatezza della questione giuridica
[...] sottesa, derivante dalla presenza dell'accordo di service tra le par- ti, che necessitava comunque degli opportuni accertamenti giudi- ziali.
La spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vanno poste in via definitiva a carico del risul- Controparte_1
soccombente, con onere di restituzione a parte attrice di tut- to quanto eventualmente anticipato (e documentato) al fine in cor- so di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
• accerta e dichiara la responsabilità della convenuta
[...] per i danni sof- Controparte_17 ferti dagli attori e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di e , in proprio Parte_1 Parte_2
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e nella qualità, a titolo di risarcimento dei danni, di comples- sivi euro 1.290.160 oltre interessi come in motivazione;
• rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_3
• rigetta la domanda nei confronti del Controparte_18
[...]
• rigetta la domanda nei confronti del
[...]
Controparte_5
• condanna il convenuto Controparte_6 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] parte attrice, che si liquidano in € 745,00 per esborsi ed € 37.951 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e spese ge- nerali;
• compensa le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti e Controparte_9 CP_19
[...]
• compensa le spese di lite tra e Controparte_3 [...]
; Controparte_20
• compensa le spese di lite tra Controparte_6
e il
[...] Controparte_5
[...]
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico del
[...]
Controparte_21
Così deciso in Napoli il 20/05/2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Di Tonto
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