Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 luglio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 luglio 2017 |
Commentari • 121
- 1. Il reato di tortura - art. 613 bis c.p. - e il caso della modella svedeseAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
Il reato di tortura, dopo anni di aspre opposizioni tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 14 luglio 2017 n.110, pubblicata il 18 luglio in Gazzetta Ufficiale, la quale accoglie le linee già contenute nella Convenzione di New York del 1984 (“Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”) che sottolineava l'esigenza di “aumentare l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero”[1]. Il “nuovo” reato di tortura contiene alcuni cambiamenti rispetto alle precedenti e discusse formulazioni poste al vaglio del …
Leggi di più… - 2. bis c.p. Il (discutibile) recepimento interno del formante giurisprudenziale europeo e degli accordi internazionaliPier Paolo Casale · https://archiviopenale.it/
- 3. interpretare e riformare | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Abstract. Il lavoro ricostruisce le ragioni della centralità dell'arresto e della consegna in seguito a mandato della Corte penale internazionale, poste l'impossibilità di svolgere il processo in absentia e l'indispensabilità della cooperazione internazionale. Cerca poi di individuare i confini degli obblighi nazionali d'esecuzione e i margini di manoeuvre lasciati agli Stati. Dà altresì conto dell'interazione con il diritto dell'Unione europea e del problematico coordinamento tra Statuto di Roma e legge italiana di adattamento secondario, alla prova del caso Almasri, suggerendo come la littera legis, sia pur ambigua e da emendare, avrebbe potuto condurre a diverso esito, ove si fosse …
Leggi di più… - 4. interpretare e riformare | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Leggi il contributo Abstract. Il lavoro ricostruisce le ragioni della centralità dell'arresto e della consegna in seguito a mandato della Corte penale internazionale, poste l'impossibilità di svolgere il processo in absentia e l'indispensabilità della cooperazione internazionale. Cerca poi di individuare i confini degli obblighi nazionali d'esecuzione e i margini di manoeuvre lasciati agli Stati. Dà altresì conto dell'interazione con il diritto dell'Unione europea e del problematico coordinamento tra Statuto di Roma e legge italiana di adattamento secondario, alla prova del caso Almasri, suggerendo come la littera legis, sia pur ambigua e da emendare, avrebbe potuto condurre a diverso …
Leggi di più… - 5. Prime applicazioni giurisprudenziali in tema di tratta di esseri umaniCalogero Ferrara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Calogero Ferrara La Procura della Repubblica di Palermo ha di recente emesso il decreto di fermo per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla tratta di esseri umani, al sequestro di persona a scopo di estorsione e per i relativi reati-fine del sodalizio criminoso, tra cui per la prima volta il reato di tortura di cui all'art. 613 bis codice penale, commesso in uno dei centri di detenzione dei migranti in Libia. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari competente cui ha fatto seguito la emissione delle ordinanze custodiali in carcere che pure è qui allegato. Immigrazione e trattamento dei migranti rappresentano …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/01/2026, n. 2647Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da BI LA (CUI 0371086), nato a [...], Romania, il 17/12/1988 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alfredo Guardiano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. EL GI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Filippg Marotta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato BI LA Penale …Leggi di più...
- tassatività mezzi di impugnazione·
- art. 444 cod. proc. pen.·
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- art. 133 cod. pen.·
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/12/2017, n. 8770Provvedimento: 087 70-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 29 Giovanni Canzio - Presidente - -UP 21/12/2017 Francesco Ippolito R.G.N. 10952/2017 Giovanni Conti Ugo De Crescienzo AR HE - Relatore - LU Ramacci Gastone Andreazza Andrea Montagni Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT FU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2015 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente AR HE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha …Leggi di più...
- art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24·
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- linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24·
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- 3. Trib. Rimini, sentenza 24/10/2024, n. 939Provvedimento: N. R.G. 1955/2020 TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE UNICA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 27.06.2024 ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1955/2020 promossa da: , C.F. , nata a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1 Via Ambrosoli n. 5; , C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...]; , C.F. Parte_3 , nato a [...] il [...], residente a [...] Gramsci n. 463, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Succi, C.F. C.F._3 , PEC e dall'Avv. …Leggi di più...
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- 4. Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/04/2025, n. 342Provvedimento: N. R.G. 5361/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5361/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in Parte_1 VIA VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 VITTORIO VENETO 5 42121 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. COLI PAOLO con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 5. Trib. Como, sentenza 14/10/2024, n. 1105Provvedimento: N. R.G. 1539/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1539/2023 tra Parte_1 ATTORE e (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ZAMBONI FAUSTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI CANTU'presso il difensore avv. ZAMBONI FAUSTO CONVENUTO Controparte_2 INTERVENUTO Oggi 14 ottobre 2024 ad ore 9.45 innanzi al dott. Claudia Porrini, sono comparsi: Per l'avv. RADICE Parte_1 ANDREA Per l'avv. ZAMBONI FAUSTO Controparte_1 Per l'avv. AVRESE PIETRO l'avv. ELENA PONTELLO. Controparte_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte attrice e parte convenuta precisano le conclusioni come da …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale , dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.
Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale 1. All' articolo 191 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 191 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale.». - Art. 3. Modifica all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».