Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 luglio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 luglio 2017 |
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- 1. Il nuovo delitto di torturaAngela Colella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il contributo riproduce la voce destinata alla sezione di diritto penale de Il libro dell'anno del diritto 2018 Treccani (diretto da R. Garofoli e T. Treu), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2018; ringraziamo l'editore e i direttori dell'opera per avere consentito alla pubblicazione sulla nostra Rivista. Trattandosi di lavoro già accettato per la pubblicazione in quella sede, il contributo non è stato sottoposto alla consueta procedura di peer review. Abstract. Ottemperando agli obblighi di tutela penale di matrice sovranazionale, e in particolare a quelli declinati dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze Cestaro c. Italia e Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, la l. 110/2017 …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/01/2026, n. 2647Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da BI LA (CUI 0371086), nato a [...], Romania, il 17/12/1988 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alfredo Guardiano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. EL GI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Filippg Marotta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato BI LA Penale …Leggi di più...
- tassatività mezzi di impugnazione·
- art. 444 cod. proc. pen.·
- concordato in appello·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- impugnabilità ordinanza rigetto concordato·
- art. 133 cod. pen.·
- interesse ad impugnare·
- art. 599-bis cod. proc. pen.·
- art. 6 CEDU·
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- art. 111 Cost.·
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- natura provvedimento ordinatorio·
- ricorso per cassazione·
- art. 125 cod. proc. pen.
Versioni del testo
- Art. 1. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale , dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.
Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale 1. All' articolo 191 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 191 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale.». - Art. 3. Modifica all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».