Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 luglio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 luglio 2017 |
Commentari • 94
- 1. P. Piras | La riforma Cartabia per prevenire la sindrome clinico-giudiziaria.https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Che cos'è la 'sindrome clinico-giudiziaria'? – Sembra un'espressione di stampo giornalistico e invece corrisponde ad un inquadramento nosografico[1]. “Nessun medico è più lo stesso medico dopo un procedimento giudiziario”. Una frase stereotipa che esprime una generalizzazione, dettata dall'alta frequenza di questa sindrome. Ma per fortuna non insorge in tutti i medici. È stata messa a fuoco per la prima volta nel 1993 da Elias Hurtado-Hoyo e altri in una relazione all'Associazione Medica Argentina[2]. La sindrome insorge quando un professionista sanitario ha notizia di essere sottoposto a procedimento giudiziario, in particolar modo penale. Alla base ci sono principalmente rabbia e …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 3387 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, (ud. 21/01/2022, dep. 03/02/2022), n.3387 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 15385/2019 r.g. proposto da: E.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Marco D'Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lecce, alla via Manzoni n. 1. – ricorrente – contro MINISTERO …
Leggi di più… - 3. Prime applicazioni giurisprudenziali in tema di tratta di esseri umaniCalogero Ferrara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Calogero Ferrara La Procura della Repubblica di Palermo ha di recente emesso il decreto di fermo per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla tratta di esseri umani, al sequestro di persona a scopo di estorsione e per i relativi reati-fine del sodalizio criminoso, tra cui per la prima volta il reato di tortura di cui all'art. 613 bis codice penale, commesso in uno dei centri di detenzione dei migranti in Libia. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari competente cui ha fatto seguito la emissione delle ordinanze custodiali in carcere che pure è qui allegato. Immigrazione e trattamento dei migranti rappresentano …
Leggi di più… - 4. Respingimenti illeciti e diritto d’asilo:è sufficiente il risarcimento in denaro? Nota a Trib. Roma, 28.11.2019 n. 22917.Rita Russo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Rita Russo 1.- Il fatto. Un gruppo di cittadini eritrei in fuga dal proprio paese raggiunge la Libia e da qui si imbarca verso l'Italia. Il 30 giugno del 2009, a poche miglia da Lampedusa, ma ancora in acque internazionali, il motore dell'imbarcazione entra in avaria e una nave della Marina italiana provvede a soccorrere i naufraghi che, una volta a bordo, manifestano l'intenzione di chiedere asilo. Nonostante ciò e malgrado le loro proteste, il comandante della nave li consegna ad una nave libica che nel frattempo ha affiancato la nave italiana. Dopo un periodo di detenzione in Libia, i profughi, una volta liberati, si mettono nuovamente in viaggio, via terra, e giungono in Israele. …
Leggi di più… - 5. P. Piras | La proposta di legge Matone sulla responsabilità sanitaria e le conseguenze della sua approvazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/01/2026, n. 2647Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da BI LA (CUI 0371086), nato a [...], Romania, il 17/12/1988 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Alfredo Guardiano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. EL GI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Filippg Marotta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato BI LA Penale …Leggi di più...
- tassatività mezzi di impugnazione·
- art. 444 cod. proc. pen.·
- concordato in appello·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- impugnabilità ordinanza rigetto concordato·
- art. 133 cod. pen.·
- interesse ad impugnare·
- art. 599-bis cod. proc. pen.·
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- art. 129 cod. proc. pen.·
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- art. 125 cod. proc. pen.
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/12/2017, n. 8770Provvedimento: 087 70-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 29 Giovanni Canzio - Presidente - -UP 21/12/2017 Francesco Ippolito R.G.N. 10952/2017 Giovanni Conti Ugo De Crescienzo AR HE - Relatore - LU Ramacci Gastone Andreazza Andrea Montagni Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT FU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2015 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente AR HE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha …Leggi di più...
- art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24·
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- introduzione dell'art. 590·
- linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24·
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- responsabilità medica·
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- 3. Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4662Provvedimento: N. 30262/2023 R.G. TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice est. dott.ssa Olivia Condino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 281 decies - c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato in [...], il [...], (C.F. Parte_1 difeso dall'avv. Giacoma Maimone del Foro di C.F._1 Milano, presso il cui studio in Milano, viale …Leggi di più...
- giurisdizione tribunale·
- art. 19 D.lgs. 286/1998·
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- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2025, n. 35232Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da ET NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LV AD, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. Antonio Barbieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NO ET ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa il …Leggi di più...
- aggravanti·
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- art. 597 c.p.p.·
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- 5. Trib. Como, sentenza 14/10/2024, n. 1105Provvedimento: N. R.G. 1539/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1539/2023 tra Parte_1 ATTORE e (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ZAMBONI FAUSTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI CANTU'presso il difensore avv. ZAMBONI FAUSTO CONVENUTO Controparte_2 INTERVENUTO Oggi 14 ottobre 2024 ad ore 9.45 innanzi al dott. Claudia Porrini, sono comparsi: Per l'avv. RADICE Parte_1 ANDREA Per l'avv. ZAMBONI FAUSTO Controparte_1 Per l'avv. AVRESE PIETRO l'avv. ELENA PONTELLO. Controparte_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Parte attrice e parte convenuta precisano le conclusioni come da …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale , dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta' personale o affidata alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita' della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della meta'.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.
Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale 1. All' articolo 191 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 191 del Codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 191. (Prove illegittimamente acquisite). - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale.». - Art. 3. Modifica all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».