Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Dott.ssa Rita LORETO Presidente Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore Dott. LA RUGGIERO Consigliere Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
sull’appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 61778 del registro di segreteria avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n.
71/2024, depositata il 22/7/2024 promosso da:
PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, in persona del Procuratore regionale protempore;
[APPELLANTE]
contro:
1) RA DO (C.F. [...]), nato a [...] il SENT. 5/2026 08/12/1951, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Napolitano, presso lo studio del quale, in Potenza, via del Popolo n.2, è elettivamente domiciliato - pec:
napolitano.maurizio@cert.ordineavvocatipotenza.it;
2) MA EL (C.F. [...]), nato a [...] il 27/01/1960, rappresentato e difeso dall’ Avv. ON OV, presso lo studio del quale, in Potenza, via Mazzini n.23/A, è elettivamente domiciliato, con domicilio digitale - pec:
genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it;
3) PA NI, (C.F. [...]), nato a Potenza il 07/02/1967, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianfranco OB e ON OV e con questi elettivamente domiciliato a Potenza, in via della Tecnica n. 24 e ai domicili digitali pec robilotta.gianfranco@cert.ordineavvocatipotenza.it e genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it;
4) FI ZO, (C.F. [...]), nato a [...] il 02/03/1955, rappresentato e difeso dall’avv. AR NO ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Potenza, in via dei Molinari n.18 - pec: donnoli.gerardo@cert.ordineavvocatipotenza.it;
5) ZI LA ON, (C.F. [...]), nato a Potenza il 04/11/1958, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana SO e ON OV ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo a Potenza, in via Mazzini n.23/A, nonché ai domicili digitali pec lasorella.tiziana@cert.ordineavvocatipotenza.it e genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it;
6) LD AN AF, (C.F. [...]), nato ad IA (PZ) il 15/11/1959, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AR NC e AS IA, con domicilio digitale esclusivo eletto presso il recapito pec dell’avv. AR NC:
arturo.cancrini@avvocato.pe.it;
7) TO LI, (C.F. [...]), nata a [...] il 09/06/1959, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Donato LE e UC EL, con domicilio digitale pec: donatolettieri@pec.it e lucia.colangelo@avvocaticampobasso.legalmail.it;
8) IE AR PI, (C.F. [...]), nata a [...]
il 17/05/1972, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AR NC e AS IA, con domicilio digitale esclusivo eletto presso il recapito pec 3 dell’Avv. AR NC arturo.cancrini@avvocato.pe.it;
9) OR ON, (C.F. [...]), nato a [...]’
IR (SA) il 17/05/1975, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Donato LE e UC EL, con domicilio digitale pec:
donatolettieri@pec.it e lucia.colangelo@avvocaticampobasso.legalmail.it;
VISTO l’atto d’appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nell’udienza del 23 ottobre 2025, svolta con l’assistenza del segretario Dott. Gianfranco Lepore, il relatore, cons. Roberto Rizzi, il Pubblico ministero, v.p.g. Chiara Vetro, l’Avv. Maurizio Napolitano, in rappresentanza di RA DO, l’Avv. ON OV, in rappresentanza di MA EL, PA NI e ZI LA ON, l’Avv.
AR NO, in rappresentanza di FI ZO, l’Avv. AR NC, in rappresentanza di LD AN AF e IE AR PI, l’Avv. Donato LE, in rappresentanza di TO LI e
OR ON.
FATTO
Con la sentenza n. 71/2024, depositata il 22/7/2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata definiva il giudizio promosso nei confronti dei Dirigenti della Regione Basilicata all’epoca dei fatti (periodo 1/1/201831/5/2021) e, segnatamente, di MA EL e PA NI, entrambi Direttori del Dipartimento Programmazione e Finanze, FI ZO e ZI LA ON, entrambi Dirigenti dell’Ufficio Amministrazione Digitale inserito nel Dipartimento Programmazione e Finanze, nonché dei Dirigenti LD AN AF e TO LI, entrambi Direttori di Dipartimento Stazione Unica Appaltante, RA DO, IE AR PI e OR ON, Dirigenti dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture inserito nel Dipartimento Stazione Unica Appaltante). Il giudizio era stato promosso per il risarcimento del danno erariale, stimato nell’importo di €. 2.692.741,14, asseritamente causato alla Regione Basilicata da «due tipologie di attività procedimentali» (così l’atto di citazione: cfr. pag. 29), entrambe afferenti al contratto rep. n.11285 del 22/1/2010, relativo all'acquisizione di "Soluzioni e servizi di contact center e supporto ai processi di innovazione".
In particolare, la Procura agente, partendo dalla constatazione che, successivamente alla scadenza del contratto, avvenuta il 21/3/2015, erano state disposte 16 proroghe (per complessivi 6 anni e 2 mesi, cioè fino al 31/05/2021) prima che fosse definitivamente esitata la gara indetta dalla Giunta regionale con la deliberazione 305 del 17/3/2015, reputava sussistenti due, concorrenti, linee causali: una riconducibile ai Dirigenti che, contribuendo ad approntare procedure di selezione del nuovo operatore ripetutamente censurate dal Giudice Amministrativo, siccome affette da gravi errori procedurali, avevano precluso all’Ente di fruire del servizio a condizioni meno onerose di quelle previste nel contratto scaduto; l'altra, riconducibile ai Dirigenti competenti all'erogazione del servizio che erano ricorsi reiteratamente all’istituto della proroga del contratto, peraltro ampliando i servizi richiesti all’appaltatore per adeguare le prestazioni alle nuove necessità organizzative, e non avevano stimolato procedure alternative - come, ad esempio, la gara ponte - operando senza programmazione e con significativi ritardi.
Tali condotte gestorie erano ritenute produttive, oltre che di un danno – però non azionato - alla qualità del servizio («perché chiaramente prorogando un contratto del 2010 la Regione non ha potuto rinegoziare i termini del servizio e adeguarlo alle nuove e diverse necessità»), anche di un ingente danno economico perché la Regione non aveva «potuto ottenere - in un regime concorrenziale di respiro europeo dato l'importo del contratto - condizioni economiche più favorevoli».
Tale ultimo danno era stimato in via differenziale comparando gli importi pagati durante una parte del periodo di proroga - segnatamente, eliminando la porzione non azionabile per via dell’intervenuta prescrizione, per gli importi pagati nel periodo compreso tra la sesta proroga (1/1/2018) e il nuovo affidamento a seguito di gara (31/5/2021) – per la determinazione dei quali era stata impiegata la percentuale di ribasso prevista nell’aggiudicazione del contratto scaduto il 21/3/2015 e poi ripetutamente prorogato (ossia il 4,38%),
e gli importi che avrebbero potuto essere pagati ove fosse stata applicata agli importi concretamente pagati la percentuale di ribasso (ossia 13,13%) prevista nell’aggiudicazione del 28/12/2016, come specificato nel prospetto seguente:
PERIODO
IMPORTO
PAGATO CON
RIBASSO DEL
4,38%
IMPORTO
BASE
IMPORTO CON
RIBASSO DEL
13,13%
DANNO PER
DIFFERENZA
ANNO 2017 6^
PROROGA 1.810.349,73 € 1.893.275,18 € 1.644.688,15 € 165.661,58 €
ANNO 2018 7^
PROROGA 3.949.334,28 € 4.130.238,74 € 3.587.938,39 € 361.395,89 €
ANNO 2018 8^
PROROGA 5.979.940,10 € 6.253.859,13 € 5.432.727,43 € 547.212,67 €
ANNO 2019 9^
PROROGA 3.905.394,82 € 4.084.286,57 € 3.548.019,74 € 357.375,08 €
ANNO 2019 10^
PROROGA 4.438.240,31 € 4.641.539,75 € 4.032.105,58 € 406.134,73 €
ANNO 2020 11^
PROROGA 2.671.045,16 € 2.793.395,90 € 2.426.623,02 € 244.422,14 €
ANNO 2020 12^
PROROGA 2.881.118,06 € 3.013.091,47 € 2.617.472,56 € 263.645,50 €
ANNO 2020 13^
PROROGA 1.438.702,77 € 1.504.604,44 € 1.307.049,88 € 131.652,89 €
ANNO 2021 14^
PROROGA 665.998,97 € 696.505,93 € 605.054,70 € 60.944,27 €
ANNO 2021 15^
PROROGA 665.998,86 € 696.505,81 € 605.054,60 € 60.944,26 €
ANNO 2021 16^
PROROGA 665.999,65 € 696.506,64 € 605.055,32 € 60.944,33 €
CHIUSURA
COTRATTO
DEL 2010 354.152,52 € 370.374,94 € 321.744,71 € 32.407,81 €
TOTALE 29.426.275,23 € 30.774.184,51 € 26.733.534,09 € 2.692.741,14 €
L’importo così determinato (€ 2.692.741,14) era distribuito in modo disomogeneo tra i convenuti.
Nella prospettazione principale, il danno era posto:
- per l’intero in via solidale a carico di coloro che si assumeva avessero agito con dolo, ossia gli esponenti di vertice del Dipartimento Programmazione e Finanze e dell’Ufficio Amministrazione Digitale, a cui competeva l'erogazione del servizio e che avevano, perciò, disposto le proroghe contrattuali: (i Direttori generali del Dipartimento Programmazione e Finanze: MA EL - in carica dal 2018 e fino al 15/08/2019 - e PA NI, - in carica dal 16/09/2019 al 31/10/2021 - e i Dirigenti dell'Ufficio Amministrazione Digitale, operante nel suddetto Dipartimento: FI ZO – in carica dal 2018 al 23/5/2018 - e ZI LA ON – in carica dal 1/6/2018 in avanti);
- per la sola quota del 30% di € 2.082.202,09, ossia della porzione di danno riferibile ai pagamenti eseguiti dalla sesta e fino alla undicesima proroga contrattuale (atteso che il periodo di riferimento dal 13/10/2020 e sino al subentro nel contratto del corretto aggiudicatario era da intendersi coperto dagli effetti dell'art. 21 del d.l. 76/2020 convertito nella l. 120/2020), in via sussidiaria, a carico di coloro che si assumeva avessero agito con colpa grave – ossia i Dirigenti che si erano succeduti al vertice della Stazione Unica Appaltante e al vertice dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture che, asseritamente, non erano stati in grado di gestire correttamente e in tempi ragionevoli una procedura d'appalto per reperire il servizio sul mercato e non erano intervenuti per evitare il danno suggerendo, nella veste di soggetti specializzati, condotte alternative lecite - modulando la compartecipazione in ragione del periodo di durata dell'incarico di ciascuno: 4% a LD AN AF (Direttore del Dipartimento Stazione Unica Appaltante - in sigla ”SUA-RB” dal 2018 e fino al 15/8/2019), 9% a TO LI (Direttore del Dipartimento SUA-RB dal 16/8/2019 al 31/10/2021), 2% a RA DO (Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture dal 2018 al 31/7/2018), 6% a IE AR PI (Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture dal 29/8/2018 al 30/11/2019), 9% a OR ON (Dirigente dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture dal 1/12/2019 in avanti).
Per l’eventualità in cui non fosse stato riscontrato il dolo, la Procura, in via subordinata, chiedeva che la condanna fosse per tutti a titolo di colpa grave e che il danno (implicitamente da intendersi per quanto in precedenza detto, di misura pari a € 2.082.202,09) fosse ripartito, nella misura del 70%, in identiche quote, a carico dei Dirigenti del Dipartimento Programmazione e Finanze, e per il residuo 30%, con ripartizione a carico dei Dirigenti del Dipartimento SUA-RB, nelle percentuali in precedenza indicate.
Il primo giudice, attraverso il ricorso al criterio della ragione più liquida, definiva la controversia ritenendo che non fosse stata «acquisita la prova dell’asserito danno».
In particolare, individuato il costo medio mensile del servizio reso nelle 44 mensilità durante le quale il servizio era stato reso in regime di proroga
(€/mese 547.844,81), rilevava che tale parametro era inferiore all’importo definito con la gara successiva al netto del ribasso (€/mese 553.641,95).
Sicché, perveniva alla affermazione che «manca, in primis, la prova di quel requisito di “concretezza ed attualità” richiesto “… nell’accertamento
(individuazione e prova) del danno definito ‘da concorrenza’ (…)».
Avverso tale decisione proponeva appello la Procura regionale.
Con il primo motivo («Error in judicando - Violazione e falsa applicazione della normativa vigente – omessa valutazione di elementi decisivi –
travisamento ed erronea valutazione dei fatti e delle prove – omessa pronunzia – insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione»),
censurava la statuizione di difetto della prova del danno.
In primo luogo, evidenziava che il primo giudice era incorso in errore allorquando aveva rapportato «il pagamento effettuato nel corso delle proroghe contrattuali (pagamento che ha riguardato anche altre somme e detrazioni) con il costo a base d’asta della successiva gara del 2016: se, da una parte, è stato assunto il costo effettivamente liquidato (… alterato anche dall’aumento delle quantità), dall’altro, tale costo è stato paragonato al costo a base d’asta della gara successiva.
È, perciò, evidente che la comparazione è stata effettuata su due valori diversi e che il secondo, proprio a causa dell’ampliamento dei servizi nella quantità, è risultato evidentemente più conveniente» (così appello a pag. 16).
Precisava (cfr. pag. 26) al riguardo che il giudice di prime cure, nell’assumere la propria decisione si era appiattito sul calcolo semplicistico effettuato da alcune difese che partiva dal presupposto, ritenuto erroneo, che le quantità cui applicare il ribasso fossero le medesime: «La Procura, invece, ha fatto riferimento agli importi effettivamente liquidati per due ragioni: l’una perché la quantità del servizio non corrispondeva evidentemente all’importo previsto nel contratto a causa delle numerose proroghe (…), ma anche soprattutto, perché nel danno le somme vanno considerate al lordo dell’ammontare liquidato.
Invero, l’IVA costituisce comunque un costo per l’Ente che ha visto sottrarre risorse al proprio bilancio, risorse che potevano essere risparmiate e impiegate anche per altri servizi. Il Collegio, invece, assumendo una posizione ormai superata dalla giurisprudenza, ha effettuato un calcolo –
peraltro errato se si ha riguardo agli importi versati all’erario – sulle somme al netto dell’IVA senza considerare che, nel danno, vanno considerate tutte le somme che sono fuoriuscite dal bilancio dell’ente».
Rilevava, poi, che era stato omesso ogni riferimento al danno alla qualità del servizio quale conseguenza delle numerose proroghe di un contratto datato.
Con il secondo motivo di gravame censurava l’omessa pronuncia («Error in judicando - Violazione e falsa applicazione della normativa vigente – omessa valutazione di elementi decisivi – travisamento ed erronea valutazione dei fatti e delle prove – omessa pronunzia – insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione») sugli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a seguito dell’opzione argomentativa della ragione più liquida.
Nel richiamare i contenuti dell’atto di citazione, formulava talune puntualizzazioni su aspetti che erano stati oggetto di discussione in sede di trattazione del giudizio in udienza e, segnatamente, in ordine all’antigiuridicità delle condotte e all’elemento soggettivo.
Concludeva reiterando le conclusioni articolate con l’atto introduttivo del giudizio.
Con separate memorie si costituivano tutti gli appellati svolgendo ampie considerazioni sulla correttezza della decisione impugnata e riproponendo, in via cautelativa, le argomentazioni difensive spiegate nel precedente grado di giudizio.
Solo l’appellato FI proponeva l’eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 190 c.g.c., non avendo la Procura appellante indicato né i capi della decisione oggetto di censure né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
All’udienza del 23/10/2025 il rappresentante della Procura generale, appellante principale, e i difensori degli appellati enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d’udienza.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
1)Inammissibilità appello In via prioritaria deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame della Procura regionale che l’appellato FI ha proposto asserendo che l’impugnazione non indica, violando l’art. 190 c.g.c., i capi della decisione che si intendevano appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado nonché la specificazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ossia i contenuti necessari che l’appello deve contenere a penna d’inammissibilità.
Peraltro, a opinione del proponente l’eccezione, la mancanza di motivata critica alla ricostruzione avversata sarebbe incompatibile con la natura dell’appello come revisio prioris instantiae.
L’eccezione è infondata.
Deve escludersi che l’impugnazione presenti le lamentate, gravi carenze contenutistiche che pregiudicherebbero l’esame nel merito delle doglianze.
Infatti, inequivocabilmente, il gravame reca, in aderenza al disposto dell’art.
190 c.g.c., la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda la critica.
Contiene, cioè, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed enuncia, in modo altrettanto chiaro, le ragioni per le quali la decisione è considerata erronea, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
2) TO L’approfondimento sul merito dell’appello non può essere compiuto senza evidenziare il peculiare contesto nel quale la vicenda si inserisce.
Non v’è dubbio che l’attività negoziale degli enti pubblici debba essere sempre espressione di una ragionata programmazione, in grado di assicurare una solerte successione tra l’operatore che sta per terminare il periodo di durata del contratto e il nuovo operatore individuato attraverso le appropriate procedure.
Il prolungamento oltre la naturale scadenza di un contratto è un indicatore estremamente significativo della possibile sussistenza di un’anomalia organizzativa (omessa adozione delle iniziative strumentali all’individuazione del nuovo fornitore) e/o gestoria (approntamento di misure inadeguate, incongrue o equivoche - e, perciò, favorenti l’insorgere di contenziosi - per far luogo alla successione) in grado di pregiudicare l’operatività dei principi domestici e unionali che presidiano la contrattualistica pubblica.
Ovviamente, un simile scenario genera condizioni per la possibile configurabilità di responsabilità amministrative a carico degli agenti pubblici che abbiano determinato o concorso a determinare il non fisiologico assetto del prolungamento della fornitura scaduta.
Uno dei profili maggiormente problematici per l’utile prospettazione della responsabilità amministrativa è quello dell’individuazione della consistenza del danno erariale: la determinazione del pregiudizio subito dall’Amministrazione fruitrice della fornitura prorogata richiede l’individuazione di robusti elementi prognostici idonei a provare che l’assetto che si sarebbe venuto a creare attivando la nuova fornitura sarebbe stato meno oneroso rispetto a quello generato accedendo alla proroga.
Tale evenienza non può ritenersi realizzata nella vicenda in esame.
La prospettazione della Procura sconta un errore prospettico che compromette l’intera ricostruzione.
Infatti, è stato posto in relazione un costo storico (costo dei servizi durante la porzione finale del periodo di proroga, ossia dal 1/1/2018 al 2021 a un dato –
quello della gara aggiudicata il 28/12/2016 - del tutto ipotetico perché riferito a una procedura intrinsecamente viziata e, perciò annullata (il 14/11/2017) in esito al contenzioso promosso innanzi al G.A. e seguita da una nuova gara, significativamente rimodulata, la quale, seppure anch’essa all’esito di un travagliato iter giudiziario, è stata esitata con il definitivo ingresso del nuovo operatore nel 2023.
In definitiva, nel meccanismo valutativo sono entrati, accanto a fattori certi (i costi storici durante le proroghe), dati ipotetici (base d’asta, tipologie e quantità dei servizi da remunerare, ribasso) siccome riferiti a una procedura concorsuale intrinsecamente provvista di scarsa attendibilità, tanto da essere poi annullata e integralmente sostituita da una nuova gara.
In altri termini, al di là di effetti suggestivi che l’inferenza proposta dalla Procura regionale genera, la stessa non è in grado di offrire robusti apporti per giungere a ritenere, in primo luogo, esistente un danno e, in secondo luogo, predicabile detto danno come “certo”.
In ogni caso, anche a voler tralasciare la dubbia solidità del target di buon governo che la Procura ha utilizzato (il ribasso individuato nella gara aggiudicata nel 2016 e poi annullata), non può essere ignorato che, partendo dall’assunto enunciato dalla Procura appellante e non contestato dagli appellati, che il costo del servizio prorogato è andato a remunerare un servizio in larga massina tipologicamente e quantitativamente sovrapponibile a quello di cui all’aggiudicazione compiuta nel 2016, per poter valutare se l’applicazione del differenziale tra i ribassi (differenza tra il ribasso di cui all’aggiudicazione del 2016 e ribasso previsto nel contratto stipulato nel 2010)
porti all’emersione di un risparmio e restituisca la misura del danno alla concorrenza imputabile agli odierni appellati, occorre accertare la comparabilità dei fattori sui quali fare applicazione della individuata percentuale di ribasso (8,75%, pari alla differenza tra 13,13% e 4,38%).
Occorre cioè che il costo storico e la base d’asta siano qualitativamente omogenei.
Sennonché, i valori indicati nella tabella riepilogativa (pag. 55 della citazione, poi riportata nell’atto di appello a pag. 14) dei costi sostenuti dalla Regione per le proroghe sono comprensivi dell’IVA, mentre i valori indicati nell’aggiudicazione sono al netto dell’IVA.
Depurando il costo storico dall’IVA (ma il risultato è identico aggiungendo l’IVA al valore dell’aggiudicazione del 2016), il confronto tra i valori risultanti dall’applicazione del ribasso del 4,38% e l’applicazione del ribasso differenziale del 8,75%, fa emerge un costo complessivo del servizio non superiore a quello che avrebbe potuto essere sostenuto ove fossero state applicate le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione nel dicembre 2016.
Le considerazioni esposte, in definitiva, rendono inattendibile la conclusione secondo cui l’Amministrazione regionale avrebbe potuto fruire di un significativo risparmio accedendo, solertemente, al maggior ribasso offerto da un nuovo operatore solo molto tempo dopo la naturale scadenza del contratto reiteratamente prorogato.
Poiché il supposto risparmio esprime, nella prospettazione della Procura regionale, anche la misura del pregiudizio asseritamente patito dalla medesima Amministrazione, deve escludersi che nella vicenda sia provata la ricorrenza di un danno erariale predicabile come certo e concreto, connotati consustanziali dell’elemento cardine della fattispecie della responsabilità amministrativa.
La mancanza di un componente costitutivo di quest’ultima rende superfluo ogni ulteriore approfondimento. Restano, conseguentemente, assorbite le ulteriori questioni.
Conclusivamente, l’appello della Procura regionale deve essere rigettato.
Per ciò che attiene alla regolazione delle spese processuali del grado, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., a beneficio dei soggetti nei confronti dei quali è stata esclusa la responsabilità amministrativa per insussistenza del danno, si liquidano i seguenti importi:
- € 4.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per coloro che risultano evocati in giudizio a titolo di dolo e per l’intero danno ipotizzato (MA EL, PA NI, FI ZO e ZI LA ON);
- € 3.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per coloro che sono stati evocati in giudizio a titolo di colpa grave (LD AN AF, TO LI, RA DO, IE AR PI e OR ON)
ponendo il relativo onere a carico della Regione Basilicata, Amministrazione di appartenenza degli stessi all’epoca dei fatti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Liquida le spese processuali del grado, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., a beneficio delle difese dei soggetti nei confronti dei quali è stata esclusa la responsabilità amministrativa per insussistenza del danno, nei termini seguenti:
- € 4.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per MA EL, PA NI, FI ZO e ZI LA ON;
- € 3.000,00, oltre accessori, come e se dovuti per legge, per LD AN AF, TO LI, RA DO, IE AR PI e OR ON ponendo il relativo onere a carico della Regione Basilicata, Amministrazione di appartenenza degli stessi all’epoca dei fatti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
SENT. 5/2026 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto f.to digitalmente f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il p. IL DIRIGENTE
(dott. AS Biagi)
f.to digitalmente SENT. 5/2026 8 GENNAIO 2026 Il Funzionario Preposto UC CO