Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02381/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. 2 «Marca Trevigiana», in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin ed Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS LI S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota n. Prot. 199078/25 in data 20 ottobre 2025 mediante la quale l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha comunicato di aver reso disponibile la copia oscurata di parte dell’offerta presentata dal RTI MA Coulter s.r.l. - AS LI S.p.A. per il Lotto 2 della «Gara a Procedura Aperta telematica per la fornitura in service di Sistemi Diagnostici di Laboratorio e Microbiologia per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per il periodo di 84 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi» ;
- del provvedimento di aggiudicazione (Deliberazione del Direttore Generale n. 2220 in data 10 ottobre 2025), nella parte in cui non è stata contestualmente pubblicata l’offerta integrale del RTI aggiudicatario del Lotto 2; delle note della Stazione Appaltante ID nn. 208.950.619, 208.950.775, 208.951.032, 208.951.200 e 208.951.277 del 20 ottobre 2025; del disciplinare di gara e della lex specialis nelle parti in esposizione, relative alla disciplina dell’accesso agli atti;
nonché per l’accertamento del diritto all’accesso (immediato e integrale, senza oscuramenti), ai documenti relativi alla busta tecnica ed amministrativa del RTI MA Coulter S.r.L. - AS LI S.p.A. relativa al Lotto 2 della procedura sopra citata; e per la condanna dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana all’ostensione (immediata e integrale) dei documenti relativi alla busta tecnica ed amministrativa del RTI MA Coulter S.r.L. - AS LI S.p.A. relativa al Lotto 2 della procedura sopra citata;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 novembre 2025:
per l’annullamento
- della nota del Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana del 12 novembre 2025, con i relativi allegati, conosciuta solo a seguito di deposito in giudizio in pari data, avente ad oggetto «Comunicazione esito valutazione in merito a segreti tecnici e commerciali della documentazione di RTI MA Coulter Srl-AS LI S.p.a. (Lotto n.2), ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e trasmissione documentazione amministrativa.» ;
- della nota prot. n. 0203782/25 del 21 ottobre 2025 con cui il Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca trevigiana” ha chiesto al RTI MA Coulter S.r.l. - AS LI S.p.a. precisazioni in merito alla Dichiarazione di segretezza rilasciata in fase di gara allegata alla Nota;
- del parere tecnico fornito dal “Dr. Antico su richiesta del RUP IO US;
nonché per l’accertamento del diritto all’accesso (immediato e integrale, senza oscuramenti), ai documenti relativi alla busta tecnica del RTI MA Coulter S.r.L. - AS LI S.p.A. relativa al Lotto 2 della «Gara a Procedura Aperta telematica per la fornitura in service di Sistemi Diagnostici di Laboratorio e Microbiologia per l’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, per il periodo di 84 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi» e per la condanna dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana all’ostensione (immediata e integrale) dei documenti relativi alla busta tecnica del RTI MA Coulter S.r.L. - AS LI S.p.A. relativa al Lotto 2 della procedura sopra citata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 «Marca Trevigiana» e della controinteressata MA Coulter S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ND ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con deliberazione del Direttore generale 8 luglio 2024 n. 1491, ha indetto una gara a procedura aperta telematica, suddivisa in lotti, per la fornitura in service di «Sistemi Diagnostici di Laboratorio e Microbiologia» , per il periodo di ottantaquattro mesi, con facoltà di rinnovo per ventiquattro mesi.
Per quanto d’interesse nel presente giudizio, il lotto n. 2 riguardava la fornitura di un «Sistema diagnostico per corelab: preanalitica automazione chimica clinica immunometria e immunometria speciale» .
All’esito della selezione, l’Azienda, con deliberazione 10 ottobre 2025 n. 2220, ha aggiudicato tale lotto al RTI MA Coulter S.r.l. – AS LI S.p.A (di seguito, «RTI MA – AS» ), la cui offerta era stata valutata con il punteggio totale di 91,29 (65,59 punti per l’offerta tecnica e 25,70 punti per l’offerta economica.)
La ricorrente Roche Diagnostics S.p.A. (di seguito, «Roche» ) si è classificata al secondo posto, con il punteggio totale di 80,64, di cui 50,64 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica.
2. L’Azienda, con nota del 20 ottobre 2025, ha comunicato alla società Roche l’esito della gara ed ha precisato che «ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 36/2023, vengono contestualmente rese disponibili mediante la Piattaforma Sintel, l’offerta tecnica ed economica per cui il RTI MA Coulter Srl-AS LI S.p.a. non ha dichiarato la sussistenza di segreti tecnici e commerciali; per i documenti per cui è stata dichiarata in parte la sussistenza di segreti tecnici e commerciali viene resa disponibile la copia oscurata nelle parti relative. In merito alla documentazione tecnica per cui il RTI MA Coulter Srl-AS LI S.p.a. ha dichiarato segreti tecnici e commerciali è in corso, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del D.Lgs 36/2023, la valutazione in merito alla dichiarata sussistenza dei suddetti segreti» .
Per valutare la fondatezza della domanda di oscuramento, l’Azienda dapprima, in data 27 ottobre 2025, al chiesto al RTI MA – AS chiarimenti, che sono stati resi il 31 ottobre 2025, e poi in data 10 novembre 2025 ha chiesto (e ottenuto) un parere tecnico al Direttore di Dipartimento di Medicina Specialistica.
L’Azienda ha, infine, accolto con provvedimento 12 novembre 2025 n. prot. 0215392/25 la domanda di oscuramento dell’offerta formulata dal RTI MA - AS e, contestualmente, ha osteso la documentazione amministrativa nella sua interezza.
3.1. Nel frattempo, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, notificato il 30 ottobre 2025 e in pari data depositato, la società Roche ha agito per vedersi riconosciuto il diritto all’accesso, integrale e senza oscuramenti, ai documenti relativi alla busta tecnica ed amministrativa del RTI MA – AS.
La domanda è affidata ai seguenti motivi:
«I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss., ed in particolare degli artt. 24 comma 4 e 25, comma 3 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 27 del Disciplinare; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.»
La ricorrente deduce che l’Azienda avrebbe rinviato la decisione sulla richiesta del RTI controinteressato di oscurare l’offerta a un momento successivo all’aggiudicazione, mentre avrebbe dovuto provvedere prima di comunicare l’aggiudicazione;
«II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss., ed in particolare degli artt. 24 comma 4 e 25, comma 3 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 27 del Disciplinare; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità – sotto ulteriore profilo.»
Innanzi tutto, la ricorrente afferma che, in vista dell’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, si rende necessario accedere all’offerta tecnica del RTI MA – AS nella sua interezza, per verificare sia le effettive caratteristiche dell’offerta presentata, sia la correttezza delle operazioni di gara e la legittimità dell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara.
Lamenta al riguardo che il progetto tecnico, consistente in una relazione descrittiva delle apparecchiature e dei sistemi proposti, nel loro complesso, sarebbe stato pubblicato oscurando le pagine dalla n. 60 alla n. 127, recanti la descrizione dell’offerta del RTI aggiudicatario con riferimento al rispetto dei requisiti minimi e alla corrispondenza con i criteri di valutazione.
Lamenta altresì che siano stati pubblicati in forma totalmente oscurata anche il piano dei tempi di consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature (cd. «piano di transizione» ) e i documenti tecnici prodotti dal RTI aggiudicatario per la valutazione della propria offerta.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente sostiene che la motivazione sottesa alla richiesta di oscuramento del RTI MA – AS è generica e inidonea soddisfare l’onere di specificità e motivazione previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023;
«III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss., ed in particolare degli artt. 24 comma 4 e 25, comma 3 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 27 del Disciplinare; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità – sotto ulteriore profilo.»
La ricorrente si duole della mancata pubblicazione della documentazione relativa alla busta amministrativa del RTI aggiudicatario.
3.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parimenti proposto anch’esso ai sensi dell’art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, notificato il 24 novembre 2025 e in pari data depositato, la società Roche ha impugnato il provvedimento del 12 novembre 2025 con cui l’Azienda ha accolto la domanda di oscuramento dell’offerta tecnica del RTI MA – AS.
La società Roche - premesso che l’esito della gara è stato impugnato con ricorso notificato il 19 novembre 2025, depositato il giorno successivo e iscritto al n. R.G. 2255/2025 di questo Tribunale - affida la propria domanda ai seguenti motivi:
«I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss., ed in particolare degli artt. 24 comma 4 e 25, comma 3 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 27 del Disciplinare; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.»
Innanzi tutto la ricorrente lamenta che l’Azienda, nel valutare l’istanza di oscuramento, non avrebbe preso in considerazione l’interesse all’accesso della ricorrente medesima in vista dell’esercizio del diritto di difesa.
Quindi la ricorrente deduce che, nella nota di chiarimenti del 31 ottobre 2025, il RTI MA – AS aveva precisato che la propria domanda di oscuramento delle pagine da 60 a 127 del progetto tecnico era limitata «alle parti del testo evidenziate mediante caratteri grassetto e sottolineato e tutte le sezioni contenenti elaborati grafici, planimetrici e tabellari» ; invece sono state oscurate anche le parti che, a detta del medesimo RTI, avrebbero potuto essere ostese.
Sotto un terzo profilo, la società Roche sostiene che la disamina delle parti oscurate sarebbe fondamentale, sia per la verifica dei presupposti di ammissibilità dell’offerta del RTI aggiudicatario, sia per l’assegnazione dei punteggi.
In particolare, la ricorrente sostiene che il progetto tecnico conterrebbe la descrizione delle caratteristiche minime richieste a pena di esclusione per il «sistema diagnostico per corelab» e la descrizione delle caratteristiche preferenziali sulla cui base la Commissione ha assegnato gran parte dei punteggi preferenziali previsti dalla lex specialis .
Sostiene poi che l’esame del documento «3_4. LAYOUT DI INSTALLAZIONE L2_VfI» sarebbe necessario per verificare il rispetto della caratteristica minima di cui al Disciplinare punto 2, lett. d, in tema di eventuali opere edili, impiantistiche nonché di interventi e requisiti tecnico-ambientali necessari per installare correttamente le apparecchiature e per garantirne il funzionamento.
Parimenti sarebbe indispensabile visionare il piano dei tempi di consegna, installazione e collaudo per verificare il rispetto del cronoprogramma operativo offerto dal RTI aggiudicatario, nonché la documentazione posta alla base della valutazione dei criteri di assegnazione del punteggio del software «middleware MW.01.T.» .
Da ultimo deduce che la richiesta di oscuramento avanzata dal RTI controinteressato si fonderebbe su argomentazioni generiche, limitandosi a richiamare un elenco indifferenziato di brevetti che tutelerebbero le attrezzature e i prodotti offerti in gara e limitandosi a fare riferimento al proprio know-how aziendale; del resto la mera esistenza di alcuni brevetti e/o di diritti titolati, compreso il diritto d’autore, non potrebbe giustificare l’oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario;
«II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss., ed in particolare degli artt. 24 comma 4 e 25, comma 3 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 27 del Disciplinare; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, sviamento di potere e violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.»
La ricorrente deduce che l’Azienda si è conformata al parere del Direttore di Dipartimento di Medicina Specialistica, secondo cui la richiesta di oscuramento era fondata, ma tale parere si basa sul ragionamento, non condivisibile, per cui la documentazione sarebbe secretabile in quanto contenente soluzioni su misura, progettate ad hoc per i presidi dell’Azienda committente, nonché informazioni non accessibili al mercato e suscettibili di utilizzo imitativo;
«III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Disciplinare; eccesso di potere per sviamento di potere. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.»
La ricorrente deduce che il RTI MA – AS aveva l’onere di dimostrare le ragioni sottese alla domanda di oscuramento prima che la gara fosse aggiudicata, ragion per cui l’Azienda avrebbe indebitamente consentito al RTI controinteressato di integrare tale domanda.
4. L’Azienda si è costituita in giudizio in data 7 novembre 2025 ed ha depositato memorie il 10 novembre 2025 e il 6 dicembre 2025 per resistere al ricorso introduttivo e a quello per motivi aggiunti.
Si è costituita in giudizio in data 7 novembre 2025 anche la società MA Coulter s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con AS, depositando memorie il 10 novembre 2025 e il 5 dicembre 2025.
5. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, rileva il Collegio che l’Azienda, a mezzo del provvedimento del 12 novembre 2025, ha sciolto la riserva sulla valutazione circa la sussistenza dei segreti tecnici e commerciali dichiarati dal RTI MA – AS, assunta con la comunicazione del 20 ottobre 2025, impugnata con il ricorso introduttivo.
Il provvedimento del 12 novembre 2025 ha modificato, in senso sfavorevole alla parte ricorrente, la situazione di fatto e di diritto esistente alla data di proposizione del ricorso introduttivo (notificato e depositato il 30 ottobre 2025), reiterando la lesione all’interesse all’accesso integrale all’offerta tecnica della controinteressata.
Pertanto la società Roche non ricaverebbe alcuna utilità dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato, con la conseguenza che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
7. Passando all’esame dei motivi aggiunti, giova premettere alcune considerazioni di carattere generale sul bilanciamento tra il diritto di iniziativa economica, specificamente declinato nel diritto di mantenere segreti gli strumenti materiali e/o immateriali coperti da diritti titolati, attraverso i quali l’impresa viene esercitata, e il diritto di accedere all’offerta tecnica, in vista della possibilità di agire in giudizio.
7.1. Si tratta di diritti di pari rango, entrambi - come noto - tutelati a livello costituzionale, rispettivamente dall’art. 41 Cost. e dall’art. 24 Cost..
7.2. A livello di legge ordinaria, nell’ambito della speciale disciplina in materia di contratti pubblici, il diritto di iniziativa economica, nell’accezione sopra indicata, trova tutela nell’art. 35 ( “Accesso agli atti e riservatezza” ), comma 4, lett. a), del decreto legislativo n. 36/2023, secondo cui “4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico” .
Il contrapposto diritto di difesa trova invece tutela nel successivo comma 5, secondo cui “5. In relazione all’ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara” , riguardando il comma 4), lettera b), n. 3), “le piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.”
7.3. L’operatore economico che intende accedere alla documentazione dell’offerta o delle giustificazioni di altro concorrente contenente segreti tecnici e commerciali è, dunque, tenuto a dimostrare che l’accesso è indispensabile al fine di agire in giudizio in relazione a quella stessa procedura di gara, non essendo invece consentito l’accesso a tali informazioni riservate se funzionale ad altri fini.
Al riguardo, s’impongono due precisazioni.
Innanzi tutto le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte interessata in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione, allo scopo di consentire all’Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, di astratta pertinenza, con la situazione finale controversa, dovendosi escludere la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso uno scrupoloso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 413).
Sotto un secondo aspetto, è preclusa sia all’amministrazione detentrice del documento, sia al giudice adito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., qualunque valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, salva l’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre 2024, n. 9780).
7.4. Quanto all’estensione dell’onere probatorio dell’operatore economico che si oppone all’accesso facendo valere la sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, «Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è … sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti» (in questi termini Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257.)
Ritiene dunque il Collegio che il criterio di riparto dell’onere della prova debba tener conto del noto brocardo cuius commoda, eius et incommoda » , nel senso che l’operatore economico che ha tratto vantaggio dall’aggiudicazione non ha il diritto incondizionato di impedire al controinteressato di accedere, in chiave difensiva, alla sua offerta, né ha il diritto, così facendo, di sottrarsi al vaglio giurisdizionale sulla legittimità dell’agire della pubblica amministrazione risoltosi in suo favore. Diversamente opinando, i controinteressati verrebbero privati dei propri diritti costituzionali, garantiti dagli artt. 24 e 113 Cost..
L’onere della prova a carico dell’operatore economico che si oppone all’accesso si declina, quindi, sotto tre profili.
Innanzi tutto l’operatore economico è tenuto a dimostrare che le soluzioni tecniche proposte ricadono effettivamente nella nozione di segreto tecnico e/o commerciale.
Sotto un secondo profilo, è tenuto a dimostrare che, sulla base di un giudizio da svolgersi in astratto, la richiesta di accesso rivolta nei confronti della sua offerta o delle sue giustificazioni non è indispensabile al controinteressato per agire in giudizio.
Sotto un terzo profilo, deve provare che, in funzione di un giudizio questa volta da svolgersi in concreto, le informazioni indicate come riservate possono essere reimpiegate dal concorrente a proprio vantaggio nel mercato, ossia possono essere utilizzate per uno scopo diverso rispetto alla difesa nello specifico giudizio relativo alla procedura di gara.
Del resto giova rammentare che l’operatore economico i cui segreti tecnici e commerciali siano stati ostesi facendo applicazione dei su indicati criteri è comunque munito degli strumenti di tutela offerti dal diritto della proprietà intellettuale qualora il controinteressato abbia utilizzato tali informazioni per uno scopo diverso dalla difesa in giudizio.
8. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
9. Sono in particolare fondate le censure finalizzate alla tutela dell’interesse finale all’ostensione integrale dell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario.
9.1. Merita innanzitutto condivisione l’assunto secondo il quale l’Azienda avrebbe valutato l’istanza di oscuramento limitandosi a prendere in considerazione l’interesse del RTI aggiudicatario a mantenere riservato il contenuto della propria offerta tecnica. Infatti, dal contenuto degli atti del procedimento sulla domanda di oscuramento emerge che l’Azienda non ha bilanciato l’interesse del RTI aggiudicatario con l’interesse dell’odierna ricorrente, seconda graduata.
In particolare, dagli atti del procedimento non risulta che l’Azienda si sia chiesta se, per la società Roche, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici in relazione alla procedura di gara, fosse indispensabile accedere alla documentazione oggetto della richiesta di oscuramento. L’Azienda non ha affrontato tale questione cruciale nemmeno dopo la proposizione del ricorso introduttivo, tramite il quale la società Roche aveva chiaramente esposto per quali ragioni, a suo avviso, fosse indispensabile accedere alla documentazione oscurata.
9.2. È parimenti fondata la censura volta a dimostrare che l’accesso alle parti oscurate dell’offerta tecnica è indispensabile alla difesa in giudizio. A tal riguardo il Collegio ritiene che debbano essere valorizzati due aspetti prospettati dalla società ricorrente, uno di tipo quantitativo ed uno di tipo qualitativo.
L’aspetto quantitativo concerne l’elevato numero delle pagine dell’offerta tecnica che l’Azienda ha oscurato, peraltro oscurando anche elementi che il RTI aggiudicatario non aveva ritenuto coperti da segreto.
In particolare sono stati oscurati: a) 67 delle 171 pagine delle quali si compone il progetto tecnico del RTI aggiudicatario; b) il documento «3_4. LAYOUT DI INSTALLAZIONE L2_VfI» ; c) il documento «3_5 PIANO TEMPI DI CONSEGNA, INSLATTAZIONE E COLLAUDO» ; d) il contenuto della cartella «3_7 DOCUMENTI PER VALUTAZIONE» .
L’aspetto quantitativo concerne la rilevanza che le informazioni oscurate hanno avuto nel processo valutativo operato dalla Commissione sull’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
Difatti la ricorrente ha dimostrato che la parte oscurata del progetto tecnico contiene sia l’indicazione delle caratteristiche minime della fornitura richieste a pena di esclusione, sia la descrizione delle caratteristiche preferenziali sulla cui base la Commissione ha assegnato gran parte dei punteggi preferenziali previsti dalla lex specialis .
In particolare la ricorrente ha correttamente evidenziato che: a) l’accesso al documento «3_4. LAYOUT DI INSTALLAZIONE L2_VfI» , permetterebbe di verificare la rispondenza dell’offerta del RTI aggiudicatario alla caratteristica minima di cui al Disciplinare, punto 2, lett. d, «indicazioni di eventuali opere edili e impiantistiche necessarie o altri eventuali accorgimenti necessari per l’installazione, nonché dei requisiti tecnico-ambientali per garantire la corretta installazione e il funzionamento delle apparecchiature» ; b) l’accesso al documento «3_5 PIANO TEMPI DI CONSEGNA, INSLATTAZIONE E COLLAUDO» permetterebbe di valutare il rispetto del cronoprogramma operativo offerto dal RTI aggiudicatario rispetto alle tempistiche indicate nel Capitolato; c) la documentazione contenuta nella cartella «3_7 DOCUMENTI PER VALUTAZIONE» è stata posta alla base della valutazione dei criteri di assegnazione del punteggio riferito al «middleware» .
La ricorrente ha, altresì, dimostrato che la Commissione, come risulta dai verbali della propria attività, ha posto alla base della propria valutazione (anche) le parti oscurate dell’offerta tecnica.
Non solo. Come verbalizzato in occasione della camera di consiglio del 10 dicembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha evidenziato che, nel giudizio rubricato al n. 2255/2025 di R.G. pendente tra le stesse parti avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, il RTI controinteressato ha esibito una parte oscurata dell’offerta per replicare a un motivo di ricorso.
Il combinarsi del dato quantitativo con quello qualitativo, unitamente alla circostanza per cui le parti resistenti non hanno provato che l’accesso richiesto dalla società Roche sarebbe funzionale al perseguimento di finalità estranee alla difesa nel giudizio n. 2255/2025 di R.G. induce il Collegio a ritenere che le informazioni oscurate, alle quali la ricorrente ha chiesto di accedere, risultano funzionali alla sua tutela in giudizio.
Né osta a tale conclusione il fatto che vengano in rilievo anche informazioni oggetto di diritti di proprietà industriale, atteso che il diritto di accesso previsto dall’art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 riguarda (anche) tutte le ipotesi considerate dalla precedente lett. a) del comma 4, tra le quali sono compresi i «progetti tutelati da titoli di proprietà industriale» .
10. Il riconoscimento della fondatezza della pretesa al soddisfacimento dell’interesse finale oggetto del presente giudizio (e cioè l’accesso integrale all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario, priva di oscuramenti) consente di assorbire sia il secondo motivo aggiunto (al quale è sotteso l’interesse strumentale al riesame della richiesta di oscuramento, prescindendo dal parere su di essa formulato dal Direttore di Dipartimento di Medicina Specialistica), sia il terzo motivo aggiunto (al quale è sotteso l’interesse procedimentale al rispetto dei tempi dell’azione amministrativa).
11. In conclusione, il ricorso introduttivo dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, accertato il diritto della società Roche ad accedere all’offerta tecnica del RTI MA-AS nella sua integralità e senza oscuramenti, dev’essere annullato l’impugnato provvedimento del 12 novembre 2025 e l’Azienda dev’essere condannata a ostendere l’offerta tecnica del RTI controinteressato, nella sua integralità e senza oscuramenti, entro il termine di quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione.
12. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così provvede:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto:
a) accerta il diritto della società ricorrente ad accedere all’offerta tecnica del RTI controinteressato nella sua integralità e senza oscuramenti;
b) annulla il provvedimento dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana n. prot. 0215392/25 del 12 novembre 2025;
c) condanna l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana a ostendere alla società ricorrente l’offerta tecnica del RTI controinteressato, nella sua integralità e senza oscuramenti, entro il termine di quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
ND De Col, Primo Referendario
ND ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND ND | LO OR |
IL SEGRETARIO