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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 951/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, nella persona della Dott.ssa CA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta in grado di appello, al n. 951/2025 R.G.
TRA
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. Eugenio Sambati;
APPELLANTE
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Nuzzo;
Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso dalla avverso Parte_1
la sentenza n. 36/2025 pubblicata il 09.01.2025, emessa dal Giudice di Pace di nel Pt_1
giudizio avente n. 606/2024 r.g. che ha accolto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.82/2023/1212 emessa dalla in seguito al verbale di Parte_1
accertamento n. AF 1058087 del 2016.
In particolare, in via preliminare deduceva la nullità della sentenza poiché emessa in assenza della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della stessa . Nel merito, chiedeva venisse accertata la validità dell'ingiunzione di Parte_1
pagamento impugnata. Si costituiva impugnando le argomentazioni poste a fondamento Controparte_1
dell'appello e concludeva chiedendo, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale, mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto deve ritenersi accertata l'omessa notifica alla resistente del ricorso in opposizione con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
di comparizione parti nel giudizio di primo grado, stante l'assenza della prova documentale in merito e la mancata contestazione in sede di comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio.
Pertanto, la sentenza deve essere dichiarata nulla in quanto emessa a contraddittorio non integro con conseguente rimessione della causa al Giudice di pace di ex art. 354, co. 1 Pt_1
c.p.c.
Sul punto, infatti, occorre precisare che i casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e costituiscono una deroga alla regola per cui il giudice d'appello è tenuto a decidere le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado: operano infatti il principio di assorbimento e quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.
Il D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149 ha modificato la disciplina riguardante le ipotesi di rimessione della causa in primo grado. Risultano, tuttavia, confermate le ipotesi previste dal previgente primo comma dell'articolo 354 c.p.c. (nullità della notificazione della citazione introduttiva, mancata integrazione del contraddittorio, erronea estromissione di una parte, nullità della sentenza di primo grado a norma del secondo comma dell'art. 161 del c.p.c.), mentre è stato soppresso il secondo comma del previgente art. 354, disciplinante l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado che dichiarava l'estinzione del processo.
Pertanto, se il Giudice di appello riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, con la chiamata di un litisconsorte necessario, nel riformare la sentenza impugnata deve rimettere la causa al primo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. va disposta rimessione degli atti al giudice di primo grado, davanti al quale il presente giudizio deve essere riassunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa CA AS, definitivamente pronunciando nella causa n. 951/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Dichiara la nullità della sentenza n. 36/2025;
b) Per l'effetto, dispone la rimessione della causa innanzi al Giudice di Pace di ai Pt_1
sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 28.10.2025
La Giudice
CA AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, nella persona della Dott.ssa CA AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta in grado di appello, al n. 951/2025 R.G.
TRA
, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti Parte_1
dall'Avv. Eugenio Sambati;
APPELLANTE
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Nuzzo;
Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso dalla avverso Parte_1
la sentenza n. 36/2025 pubblicata il 09.01.2025, emessa dal Giudice di Pace di nel Pt_1
giudizio avente n. 606/2024 r.g. che ha accolto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.82/2023/1212 emessa dalla in seguito al verbale di Parte_1
accertamento n. AF 1058087 del 2016.
In particolare, in via preliminare deduceva la nullità della sentenza poiché emessa in assenza della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nei confronti della stessa . Nel merito, chiedeva venisse accertata la validità dell'ingiunzione di Parte_1
pagamento impugnata. Si costituiva impugnando le argomentazioni poste a fondamento Controparte_1
dell'appello e concludeva chiedendo, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale, mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto in quanto deve ritenersi accertata l'omessa notifica alla resistente del ricorso in opposizione con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
di comparizione parti nel giudizio di primo grado, stante l'assenza della prova documentale in merito e la mancata contestazione in sede di comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio.
Pertanto, la sentenza deve essere dichiarata nulla in quanto emessa a contraddittorio non integro con conseguente rimessione della causa al Giudice di pace di ex art. 354, co. 1 Pt_1
c.p.c.
Sul punto, infatti, occorre precisare che i casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e costituiscono una deroga alla regola per cui il giudice d'appello è tenuto a decidere le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado: operano infatti il principio di assorbimento e quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.
Il D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149 ha modificato la disciplina riguardante le ipotesi di rimessione della causa in primo grado. Risultano, tuttavia, confermate le ipotesi previste dal previgente primo comma dell'articolo 354 c.p.c. (nullità della notificazione della citazione introduttiva, mancata integrazione del contraddittorio, erronea estromissione di una parte, nullità della sentenza di primo grado a norma del secondo comma dell'art. 161 del c.p.c.), mentre è stato soppresso il secondo comma del previgente art. 354, disciplinante l'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado che dichiarava l'estinzione del processo.
Pertanto, se il Giudice di appello riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, con la chiamata di un litisconsorte necessario, nel riformare la sentenza impugnata deve rimettere la causa al primo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. va disposta rimessione degli atti al giudice di primo grado, davanti al quale il presente giudizio deve essere riassunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa CA AS, definitivamente pronunciando nella causa n. 951/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Dichiara la nullità della sentenza n. 36/2025;
b) Per l'effetto, dispone la rimessione della causa innanzi al Giudice di Pace di ai Pt_1
sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 28.10.2025
La Giudice
CA AS