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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n.r.g. cont. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Napoli 7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo ARni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 301/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EF AR SO APPELLANTE nei confronti di (C.F. e P.iva: n. ,) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; APPELLATA CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
(P. I.V.A. , Codice Fiscale Controparte_3 P.IVA_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
(P. I.V.A. C.F. ), in persona del CP_4 P.IVA_3 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore; pagina 1 di 3 APPELLATA CONTUMACE
, (C.F. ) CP_5 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. ; CP_6 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. ); CP_6 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. ); CP_7 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
, (C.F. ; CP_7 C.F._6
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 06.11.2025, concesso con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto equivalendo detta mancata produzione ad assenza in udienza, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 07.11.2025, la causa veniva rinviata, ex art. 350 bis cpc, all'udienza collegiale in presenza del giorno 20.11.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 181-309 cpc;
Nonostante la rituale comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale tenutasi in presenza del 20.11.2025 nessuna parte compariva.
All'esito di tale udienza, la causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
pagina 2 di 3 Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo ARni
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Napoli 7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo ARni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 301/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EF AR SO APPELLANTE nei confronti di (C.F. e P.iva: n. ,) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; APPELLATA CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
(P. I.V.A. , Codice Fiscale Controparte_3 P.IVA_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
(P. I.V.A. C.F. ), in persona del CP_4 P.IVA_3 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore; pagina 1 di 3 APPELLATA CONTUMACE
, (C.F. ) CP_5 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. ; CP_6 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. ); CP_6 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. ); CP_7 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
, (C.F. ; CP_7 C.F._6
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Entro la scadenza del termine del 06.11.2025, concesso con decreto emesso ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto equivalendo detta mancata produzione ad assenza in udienza, con successiva ordinanza resa fuori udienza il 07.11.2025, la causa veniva rinviata, ex art. 350 bis cpc, all'udienza collegiale in presenza del giorno 20.11.2025, ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 181-309 cpc;
Nonostante la rituale comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, a detta udienza collegiale tenutasi in presenza del 20.11.2025 nessuna parte compariva.
All'esito di tale udienza, la causa veniva pertanto riservata dal collegio in decisione.
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con gli artt. 309 e 127 ter comma 4 cpc., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
pagina 2 di 3 Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 21.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo ARni
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3