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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4027/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4027/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Cont
RESISTENTE
Oggi 7 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ROSSI FRANCESCA per parte ricorrente Parte_1
Alle 11:34 nessuno per parte resistente . Controparte_2
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa.
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4027/2024 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro
– Controparte_2 [...]
Controparte_3
[...]
Rappresentati e difesi dalle dr.sse BERTUCCELLI ELISA, SPATAFORA ILENIA, PERICONE VALENTINA, BAZZONI DANIELA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: ricostruzione di carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente di religione di scuola primaria, in base a vari Controparte_2
pagina 2 di 8 contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2014/2015 fino all'a.s. 2019/2020, di essere transitata, sempre quale insegnante di religione in scuola secondaria di primo grado dall'a.s. 2020/2021 e di avere avuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato non integralmente ma nei limiti della cosiddetta temporizzazione, chiedeva il riconoscimento all'integrale conteggio dell'anzianità di servizio per i servizi svolti presso la scuola primaria ai fini della ricostruzione della carriera, con condanna del resistente al pagamento delle CP_2
differenze stipendiali maturate.
Si costituiva in giudizio il deducendo l'avvenuto corretto CP_2
riconoscimento dell'anzianità di servizio in favore della ricorrente, all'atto della ricostruzione della carriera, considerando che, nel caso di specie, trattandosi di docente di religione, vi sarebbe una normativa ad hoc.
Contesta, in ogni modo, i conteggi di controparte dal punto di vista economico.
2. Le domande della ricorrente possono trovare parziale accoglimento.
Secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE), i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La CGUE, nella causa C-307/05, ha osservato che le prescrizioni ivi espresse sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C-
212/04, e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, e e Per_1 Per_2 Per_3 causa C-180/04, ). La clausola 4, inoltre, deve ritenersi incondizionata e Per_4
pagina 3 di 8 sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione).
La Corte di Giustizia poi (cfr., sent. 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C
305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;
che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
3. Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, non vi è dubbio che gli scatti di anzianità hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore e, dunque, nel caso di reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato che, di fatto, realizzi un contesto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello di un rapporto a tempo indeterminato, la mancata attribuzione completa del servizio svolto costituirebbe disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, integrando quindi violazione della disciplina sopra richiamata.
Ne dovrebbe conseguire che se il personale docente assunto a tempo determinato abbia, di fatto, svolto attività lavorativa continuativa (nel caso di specie, trattandosi di insegnanti di religione, necessariamente annuale) per effetto di successione di contratti a termine, svolgendo mansioni comparabili a quelle del corrispondente personale cd. di ruolo, maturando così esperienza professionale pagina 4 di 8 identica, avrebbe diritto all'attribuzione delle medesime progressioni stipendiali. (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. nn. 22558 del 07/11/2016 e 8945 del 06/04/2017).
La mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra dipendenti di ruolo e dipendenti supplenti ricorre, pertanto, soltanto quando i secondi abbiano operato in ragione di più contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità, e ciascuno di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoché integralmente ciascun anno scolastico.
Soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
4. Come anticipato, nel caso della ricorrente sig.ra sussistono i predetti Parte_1
requisiti (cfr., stato matricolare, doc. 1, fasc. resistente).
In base agli artt. 485 e 489 t.u. n° 297/94 cit., al personale docente delle scuole e istituzioni educative statali assunto a tempo indeterminato, il servizio prestato presso le predette scuole in qualità di insegnante non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, nei limiti indicati, ai fini giuridici ed economici e i diritti economici derivanti dal riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Nel caso oggetto di giudizio non si tratta di immissione a ruolo (vista la natura della docenza), ma di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, ipotesi nelle quali la normativa di base è la medesima.
Sul punto base alla giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte, la normativa del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro anni, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, in porzione limitata;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è
pagina 5 di 8 tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
In particolare, per quanto concerne i docenti di religione, la Corte di Cassazione ha precisato, anche di recente che «Alla luce di tali principi, muovendo da un'interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, le Sezioni Unite di questa Corte, nell'esaminare la questione relativa al riconoscimento integrale dell'anzianità anche per il servizio 'non di ruolo' prestato nella scuola materna in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria, e dell'estensione di tale affermazione ai docenti di religione cattolica, con la sentenza n. 22726/2022 hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
"Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo"; "ai fini del suddetto computo l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della lege n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato"; "analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria"» (così, Cassazione civile sez. lav., 29/03/2024, n.8605).
Nella fattispecie la ricorrente eccepisce che, a fronte di effettiva prestazione di servizio pari ad anni 05 mesi 04 validi a tutti i fini e di anni 00 mesi 08 validi solo ai fini economici e con passaggio alla successiva fascia stipendiale il 01.05.2024, ha avuto riconoscimento, con il meccanismo della temporizzazione, di anzianità di pari a anni 01 mesi 05 giorni 08, valida ai fini giuridici ed economici, con passaggio alla successiva fascia stipendiale il 01.03.2028, laddove, in base a quanto appena osservato, doveva esserle riconosciuto ad ogni effetto l'intero servizio effettivo prestato.
pagina 6 di 8 5. Le considerazioni sopra svolte comportano che la ricorrente abbia da un lato il diritto al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio fin dalla costituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per intero, con integrale valutazione del servizio prestato presso la scuola primaria nei termini di quanto richiesto in ricorso e condanna del resistente al CP_2
pagamento degli importi superiori eventualmente spettanti.
In merito ai conteggi, devono essere condivise le censure della parte resistente, in quanto al momento del passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, la ricorrente ha mantenuto la medesima classe stipendiale, si tratta solo di un riconoscimento anticipato della classe stipendiale successiva, che dovrà farsi decorrere dal maggio 2024 e soltanto da tale data vi saranno differenze stipendiali.
All'importo riconosciuto, inoltre, dovrà essere sottratto (per il periodo fino alla ricostruzione della carriera sulla base della presente sentenza) l'importo pro quota dell'assegno ad personam assorbibile annuo di euro 503,53 riconosciuto alla ricorrente con l'applicazione della normativa di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sul punto, parte ricorrente con le note di discussione ha elaborato nuovi conteggi, aggiornandoli alla data odierna, rispetto ai quali, però, occorre evidenziare che manca la prova documentale circa il periodo successivo alla notifica del ricorso, che permetta di quantificare il dovuto, così come l'eventuale percezione di ulteriori somme a titolo di assegno ad personam, rendendo, allora, inevitabile una condanna generica.
6. Le spese di lite, visto il solo parziale accoglimento del ricorso e attesa la presenza di orientamenti diversificati tra i vari Tribunali, possono essere compensate in ragione del 50%, sussistendone eccezionali motivi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
pagina 7 di 8 A) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso la scuola primaria dall'a.s. 2014/2015 al
2019/2020 per un totale anni 05, mesi 04 validi a tutti i fini e di mesi 08 validi solo ai fini economici e con passaggio alla successiva fascia stipendiale il 01.05.2024;
B) condanna il resistente alla ricostruzione della carriera della ricorrente in CP_2
tali termini;
C) condanna il resistente al pagamento degli importi superiori CP_2
eventualmente spettanti, con decorrenza maggio 2024, sottraendo le somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno ad personam riassorbibile annuo, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
D) condanna parte resistente al pagamento delle spese lite, liquidate in euro 2.700,00 per onorari e 49,00 euro per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione della metà e da distrarre in favore del procuratore antistatario, ove richiesto in atti.
Bologna il 07/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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