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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2161 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Peschiera Borromeo via Papa Giovanni XXIII n.24, rappresentato e difeso dall'Avv.
Dario De Pascale del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano Viale Regina Margherita n. 39
pagina 1 di 10 APPELLANTE
contro
, nato a Milano il 28.3.1959, C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv
Giovanni Esposito del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Fontana n. 5
APPELLATO
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n.
651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il 17.6.2024, avente ad oggetto domanda ex artt 433 e 438 c.c.
All'udienza del 4.3.2024, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 478/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, Sez. Civile, Giudice Unico dott Matteo
Aranci, nel procedimento RG n. 651/2023 e così giudicare:
1)accertare, in via pregiudiziale ed incidentale, che la signora versa in Controparte_2
stato di bisogno, non essendo in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento e non disponendo dei mezzi essenziali per soddisfare i bisogni essenziali della propria esistenza;
2)conseguentemente accertare e dichiarare, alla luce di quanto narrato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nelle memorie ex art 183 VI co. Cpc depositate sempre in primo grado, che i Signori e Controparte_1 Parte_1
sono entrambi tenuti, in forza degli artt. 433 e 438 cpc, al pagamento degli alimenti in favore della madre Controparte_2
pagina 2 di 10 3)per l'effetto degli accertamenti di cui alle conclusioni sub 1) e 2) che precedono ed in considerazione di quanto dedotto nella narrativa dell'atto di citazione in I grado, dato atto che il signor ha provveduto all'integrale pagamento in proprio delle Parte_1
retribuzioni delle badanti sino ad oggi assunte per l'assistenza alla madre Sig.ra CP_2
come meglio specificato ai punti 17) e 18) della medesima narrativa;
[...]
4)dichiarare tenuto, in via di regresso ex art 1299 c.c. e, quindi, condannare il Signor alla integrale rifusione in favore del Signor della Controparte_1 Parte_1
somma di € 34.715,09, da quest'ultimo al suddetto titolo corrisposta, ovvero di diversa maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5)in via subordinata rispetto alle conclusioni che precedono, dichiarare tenuto, sempre in via di regresso ex art 1299 c.c. e, quindi, condannare il Signor alla Controparte_1
integrale rifusione in favore del Signor di quella diversa somma e/o Parte_1
quota parte dall'attore corrisposta per il pagamento delle badanti, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e liquidata, anche in via equitativa, da parte di questo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
6)in ogni caso, accertare e dichiarare il Sig. tenuto per il futuro e sino a CP_1
quando resterà in vita la madre Sig.ra a rifondere in favore del fratello Controparte_2
l'intero costo da questi sostenuto – ovvero quella diversa misura Parte_1
accertata e ritenuta di giustizia da questo Tribunale – per il pagamento delle retribuzioni delle badanti assunte nell'interesse della madre Controparte_2
7)con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
8)in via istruttoria: si chiede ammettersi le istanze istruttorie avanzate nella memoria ex art 183 comma 6 n.2 cpc, depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi quivi per integralmente riportate e ritrascritte”
Parte Appellata: pagina 3 di 10 “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in via principale: rigettare le domande avversarie tutte per i motivi esposti in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 478/2024, pronunciata dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Unico dott.
Matteo Aranci, il 11.6.2024 nel procedimento RG n. 651/2023; in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o procedibilità e/o fondatezza anche parziale delle domande avversarie, determinare l'entità delle somme da ripetere ex art 1229 c.c. in ragione dell'effettivo bisogno della signora e in CP_2
proporzione alle capacità economiche del sig. sia in senso Controparte_1
assoluto, sia in proporzione alle reali capacità economiche del sig. Parte_1
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o procedibilità anche parziale delle domande avversarie, ammettersi le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art 183 comma 6° cpc nn 2 e 3, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 16.7.2024 e iscritto a ruolo il 18.7.2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lodi n.478/2024 – emessa Parte_1
nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il
17.6.2024, con cui sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva le domande 1,2,3,4, proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
ex artt.433 e 438 c.c, nonchè per carenza di legittimazione ad agire ex art 81 cpc
[...] ed è stata respinta ogni altra domanda dell'attore, la domanda riconvenzionale del convenuto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale di Lodi ha così riassunto la vicenda allegata dall'attore: conclusioni di parte attrice:
1)accertare in via preliminare e incidentale lo stato di bisogno della comune madre non disponendo di mezzi propri essenziali;
Controparte_2
pagina 4 di 10 2)dichiarare tenuti i due figli ex art 433 e 438 c.c. al pagamento degli alimenti a favore della comune madre;
3)accertare che ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle Parte_1
badanti fino ad ora della madre;
4)dichiarare tenuto in via di regresso ex art 1299 c.c. e condannare Controparte_1 alla rifusione al fratello della somma di € 34.715,09 corrisposta al Parte_1 suddetto titolo;
5)in via subordinata dichiarare tenuto in via di regresso il fratello a rifondergli la diversa somma e/ quota parte degli importi di cui al punto 4);
6)accertare e dichiarare che per il futuro e fino a quando la madre resterà CP_1 in vita a rifondere al fratello l'intero costo da questi sostenuto per le badanti della madre;
7)respingere le domande di risarcimento danni ex art 2043 avanzata dal convenuto e condannarlo ex art 96 cpc;
8)con vittoria delle spese di lite;
9)in via istruttoria l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex art 183 co.6 n.2 cpc conclusioni di parte convenuta:
carenza di legittimazione attiva di in relazione allo stato di bisogno della Parte_1 madre e conseguenti domande di accertamento di obbligo al pagamento degli alimenti;
rigettare tutte le domande;
in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza della domanda determinare l'entità delle somme da ripetere all'attore ex art 1229 c.c. in ragione dell'effettivo bisogno della madre e in proporzione alle effettive capacità economiche delle parti;
in via riconvenzionale: accertato che dal dicembre 2020 il sig. preclude Parte_1 al fratello ogni contatto con la madre e accertato l'illiceità della condotta, CP_1 condannare al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ex Parte_1 art 1226 c.c. in € 500,00 per ciascun mese fino alla data del presente atto per complessivi € 15.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in via istruttoria pagina 5 di 10 l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex art 183 co.6 n.2 e n.3 cpc;
con vittoria di spese.
Il Tribunale di Lodi non ha ammesso le istanze istruttorie ivi compresa la richiesta CTU;
ha ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per la domanda 1) e quindi per le nn. 2,3,4,) in quanto non risulta che sia rappresentate o Parte_1 mandatario della madre o suo Amministratore di Sostegno e quindi non vi è diritto a far valere in giudizio una posizione giuridica altrui;
l'unico soggetto legittimato ad agire contro sarebbe la madre nata il [...] e qualsiasi Controparte_1 Controparte_2 diversa prospettazione si porrebbe in contrasto con l'art 81 cpc;
la domanda n.5 proposta ex art 1299 c.c. come apparentemente svincolata dall'obbligo alimentare è infondata: i contratti stipulati con le badanti sono stati sottoscritti da
[...]
, unico obbligato ai pagamenti, da cui non emerge nemmeno che la prestazione Pt_1 deve essere resa a favore di terzi e rispetto a questi contratti il convenuto è terzo non obbligato;
stessa posizione di terzietà assume il fratello per le ulteriori spese allegate;
stessa motivazione vale per la domanda ci cui al n.6; potrebbe chiedere il Parte_1 rimborso alla madre la quale si suppone sia stata la beneficiaria delle prestazioni.
Quanto alla domanda di risarcimento svolta in via riconvenzionale da parte del convenuto il Tribunale di Lodi ne ha dichiarato l'infondatezza per carenza di allegazione a supporto e di prove. Ha compensato le spese legali.
Ha proposto appello per riproporre tutte le domande rigettate. Parte_1
Quanto alla carenza di legittimazione attiva per le domande 1,2,3,4 sostiene che:
non ha voluto agire per conto della madre, ma ha agito in via di regresso verso il fratello coobbligato in solido ex art 433 c.c. (causa petendi) per ottenere il rimborso di quanto ha pagato a vario titolo per far fronte alle esigenze di vita della comune madre e la domanda di accertamento dello stato di bisogno della madre ha avuto una necessità strumentale pregiudiziale all'azione di regresso;
chi ha adempiuto ex art 433 c.c. matura un diritto di credito nei confronti degli altri coobbligati;
lo stato di bisogno della madre e i suoi pagamenti sono stati provati documentalmente e le istanze istruttorie formulate utili a ciò sono state respinte;
per l'effetto devolutivo al Giudice di appello riformula le istanze di merito da accertarsi superato il vaglio della sussistenza della legittimazione ad agire. pagina 6 di 10 Chiede l'accertamento a mezzo CTU delle condizioni di salute della madre;
dal gennaio 2021 ha assunto come badante la sig.ra con mansioni “assistenza Persona_1 persona non autosufficiente” rimasta in servizio fino al 16.5.2021 con stipendio lordo di
€ 5.648,95 (doc.3); al 12.5.2021 ha assunto con le medesime mansione la sig.ra
[...]
per 40 ore settimanali e stipendio netto mensile di € 1220,00, la Parte_2 quale tuttora è in servizio, alla quale nel 2021 sono stati corrisposti € 9.833,60 per netto in busta paga e € 1461,98 per contributi;
nel 2022 € 14.432,28 per netto in busta paga e
€ 2.338,58 per contributi (doc.4); fino ad oggi ha corrisposto € 34,715,09; la madre percepisce solo la pensione di reversibilità di € 1220,00 mensili (doc.1) accreditato sul conto corrente in banca a cui è delegato il figlio utilizzato per il pagamento del Pt_1 canone di locazione e ulteriori spese di € 900 e i rimanenti € 300 per spese alimentari e per i beni di prima necessità (doc.6); Lui è in difficoltà economica e deve farsi aiutare dalla compagna;
il fratello è in pensione ed è proprietario di due appartamenti;
la domanda n.5 e 6 è svicolata dalla domanda n.1 in quanto chiede la rifusione in via di regresso di una quota parte al fratello del costo delle badanti e non l'integrale rimborso;
reitera tutte le istanze istruttorie.
Si è costituto il 28.1.2025, il quale sostiene che: Controparte_1
è corretto il rilievo del Giudice che il fratello non è legale rappresentante della madre e, qualora avesse ritenuto la situazione di bisogno della madre, avrebbe dovuto chiedere la nomina di un ADS;
non vi è prova dello stato di bisogno della madre e dell'effettiva spesa esclusiva del fratello a sua vantaggio;
l'aver provveduto spontaneamente in favore della madre costituisce l'adempimento di un'obbligazione naturale morale non ripetibile ex art 2034 c.c.; le allegazioni sullo svolgimento dei fatti viene contestato, lui provvedeva alla madre la quale non era depressa ma viveva normalmente fino al 2020 e poi lui non è più riuscito a contattarla, non ha un telefono e dove vive non vi è il citofono;
non vi è stato di bisogno della madre la quale percepisce la pensione e ha cospicui risparmi;
il contratto locativo prodotto è assai oneroso e le firme non appaiono autentiche ovvero della sig.ra nel gennaio 2016 la madre aveva sul proprio conto CP_2 corrente la somma di € 48.868,16 e non ha poi mai avuto spese straordinarie;
il figlio le dava € 700 dalla pensione lasciando sul conto i restanti 500/600 mensili che Pt_1 dovrebbero essersi accumulati arrivando ad essere circa € 80.000: la stessa documentazione prodotta da controparte doc.17 documenta un saldo di c/c della madre pagina 7 di 10 al novembre 2020 di € 51.454 e la predetta somma pare essere stata utilizzata per pagare debiti della società Co.GI.Gre. Srl alias per la ristrutturazione Parte_1 dell'immobile formalmente locato alla madre;
la composizione societaria della predette società ora sono: per Co.gi.gre il 10% compagna del fratello, e per il 90% Per_2 della società fiduciaria canadese RS NT MI (prima di
[...]
) e per la Moves il 100% alla detta società canadese prima del;
Pt_1 Parte_1
è un facoltoso imprenditore nel campo pubblicitario oltre che Presidente Parte_1 dell'AIPE (Associazione Italiana Pubblicità Esterna) e la Moves srl, società operativa, con uffici nella medesima villa di via Achille Grandi 2 ove vive l'attore con la propria famiglia e con la madre (grande villa con piscina in Mediglia); a Co.ri.gre sono intestati altri immobili e la Moves ha un volume d'affari superiori ad € 500.000 annui con emolumento per la formale amministratrice di soli € 5160 annui;
ha unica fonte di reddito a pensione mensile di € 1627,75 ed è Controparte_1 proprietario di un piccolo appartamento a Vizzolo Predabissi in cui vive con la famiglia;
gli scontrini prodotti non sono riferibili alla madre;
ogni spesa compresa quelle delle badanti non è mai stata concordata;
corretta la motivazione del Tribunale nel rigetto delle domande 5 e 6. Chiede conferma sentenza;
in via subordinata nell'ipotesa di fondatezza anche parziale dell'appello, determinare l'entità delle somme da ripetere ex art 1229 c.c in ragione dell'effettivo stato di bisogno della madre e in proporzione delle capacità economiche di CP_1
e in caso di ammissione di ammissione delle prove avversarie richiama le proprie.
[...]
Parte appellante in data 28.1.2025 ha depositato: Redditi 2021 reddito complessivo € 31.533; Redditi 2022 reddito complessivo € 40.565; Redditi 2023 reddito complessivo €
7468,00 e in data 19.2.2025 ha depositato la Nota di precisazione delle conclusioni.
Parte appellante in data 27.2.2025 ha depositato la Nota di Precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 marzo 2024, tenutasi con la modalità di trattazione orale, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte della parte costituita contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 10 Preliminarmente la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte in questo grado da parte appellante, considerato che l'istruttoria esperita in primo grado sia sufficiente per definire le posizioni delle parti in causa, confermando sul punto la decisione del
Tribunale di Lodi anche a riguardo della irrilevanza della richiesta CTU sullo stato di bisogno della madre che si presenta irrilevante e meramente esplorativa.
L'appello nel merito è infondato.
Va condivisa la decisione del Tribunale di Lodi che ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del sig. in applicazione dell'art 81 cpc rispetto alla Parte_1 domanda n.1 volta a richiedere l'accertamento dello stato di bisogno della propria madre e per conseguenza di connessione anche rispetto alle domande indicate ai nn.2,3,4.
Infatti, appare indiscutibile che non sia portatore di alcun titolo che possa Parte_1 legittimarlo a far valere in giudizio la posizione giuridica della madre Controparte_2 non risultando essere per la stessa rappresentante legale o suo amministratore di sostegno.
Inoltre, per l'esercizio dell'azione di regresso verso il fratello tenuto all'obbligo alimentare verso la comune madre, avrebbe dovuto essere documentato lo stato di bisogno della stessa per giustificare il fatto che il figlio si fosse fatto Parte_1 carico dei relativi costi. Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova documentale a cui non avrebbe potrebbe sopperire il Tribunale disponendo la richiesta CTU.
Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10033 “Il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.
L'articolo 438 del Cc, nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie. Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove
l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la
pagina 9 di 10 impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali”
La Corte condivide anche il rigetto della domanda n. 5 svolta da parte attrice ora appellante in via subordinata, per diritto proprio avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei costi asseritamente assunti per le badanti della madre oltre Controparte_2
a varie altre spese di cui a scontrini e ricevute. ha stipulato i contratti Parte_1 prodotti e pertanto non può invocarne una co-obbligazione in capo al fratello
[...] ed in ogni caso la documentazione prodotta a fondamento della domanda Parte_3 non contiene espliciti riferimenti al beneficiario delle prestazioni pagate, che, qualora fosse la madre sarebbe l'unica ad essere tenuta al rimborso a favore del figlio . Pt_1
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite a favore di , nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n.
651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata il 11.6.2024, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura di € 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott.ssa Valentina Paletto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Peschiera Borromeo via Papa Giovanni XXIII n.24, rappresentato e difeso dall'Avv.
Dario De Pascale del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Milano Viale Regina Margherita n. 39
pagina 1 di 10 APPELLANTE
contro
, nato a Milano il 28.3.1959, C.F. Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv
Giovanni Esposito del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Fontana n. 5
APPELLATO
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n.
651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il 17.6.2024, avente ad oggetto domanda ex artt 433 e 438 c.c.
All'udienza del 4.3.2024, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 478/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, Sez. Civile, Giudice Unico dott Matteo
Aranci, nel procedimento RG n. 651/2023 e così giudicare:
1)accertare, in via pregiudiziale ed incidentale, che la signora versa in Controparte_2
stato di bisogno, non essendo in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento e non disponendo dei mezzi essenziali per soddisfare i bisogni essenziali della propria esistenza;
2)conseguentemente accertare e dichiarare, alla luce di quanto narrato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nelle memorie ex art 183 VI co. Cpc depositate sempre in primo grado, che i Signori e Controparte_1 Parte_1
sono entrambi tenuti, in forza degli artt. 433 e 438 cpc, al pagamento degli alimenti in favore della madre Controparte_2
pagina 2 di 10 3)per l'effetto degli accertamenti di cui alle conclusioni sub 1) e 2) che precedono ed in considerazione di quanto dedotto nella narrativa dell'atto di citazione in I grado, dato atto che il signor ha provveduto all'integrale pagamento in proprio delle Parte_1
retribuzioni delle badanti sino ad oggi assunte per l'assistenza alla madre Sig.ra CP_2
come meglio specificato ai punti 17) e 18) della medesima narrativa;
[...]
4)dichiarare tenuto, in via di regresso ex art 1299 c.c. e, quindi, condannare il Signor alla integrale rifusione in favore del Signor della Controparte_1 Parte_1
somma di € 34.715,09, da quest'ultimo al suddetto titolo corrisposta, ovvero di diversa maggiore o minore somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
5)in via subordinata rispetto alle conclusioni che precedono, dichiarare tenuto, sempre in via di regresso ex art 1299 c.c. e, quindi, condannare il Signor alla Controparte_1
integrale rifusione in favore del Signor di quella diversa somma e/o Parte_1
quota parte dall'attore corrisposta per il pagamento delle badanti, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e liquidata, anche in via equitativa, da parte di questo Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
6)in ogni caso, accertare e dichiarare il Sig. tenuto per il futuro e sino a CP_1
quando resterà in vita la madre Sig.ra a rifondere in favore del fratello Controparte_2
l'intero costo da questi sostenuto – ovvero quella diversa misura Parte_1
accertata e ritenuta di giustizia da questo Tribunale – per il pagamento delle retribuzioni delle badanti assunte nell'interesse della madre Controparte_2
7)con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
8)in via istruttoria: si chiede ammettersi le istanze istruttorie avanzate nella memoria ex art 183 comma 6 n.2 cpc, depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi quivi per integralmente riportate e ritrascritte”
Parte Appellata: pagina 3 di 10 “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in via principale: rigettare le domande avversarie tutte per i motivi esposti in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 478/2024, pronunciata dal Tribunale di Lodi, Sezione Civile, Giudice Unico dott.
Matteo Aranci, il 11.6.2024 nel procedimento RG n. 651/2023; in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o procedibilità e/o fondatezza anche parziale delle domande avversarie, determinare l'entità delle somme da ripetere ex art 1229 c.c. in ragione dell'effettivo bisogno della signora e in CP_2
proporzione alle capacità economiche del sig. sia in senso Controparte_1
assoluto, sia in proporzione alle reali capacità economiche del sig. Parte_1
in via istruttoria: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o procedibilità anche parziale delle domande avversarie, ammettersi le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art 183 comma 6° cpc nn 2 e 3, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 16.7.2024 e iscritto a ruolo il 18.7.2024 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lodi n.478/2024 – emessa Parte_1
nella causa civile n. 651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata in pari data e notificata il
17.6.2024, con cui sono state dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva le domande 1,2,3,4, proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
ex artt.433 e 438 c.c, nonchè per carenza di legittimazione ad agire ex art 81 cpc
[...] ed è stata respinta ogni altra domanda dell'attore, la domanda riconvenzionale del convenuto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale di Lodi ha così riassunto la vicenda allegata dall'attore: conclusioni di parte attrice:
1)accertare in via preliminare e incidentale lo stato di bisogno della comune madre non disponendo di mezzi propri essenziali;
Controparte_2
pagina 4 di 10 2)dichiarare tenuti i due figli ex art 433 e 438 c.c. al pagamento degli alimenti a favore della comune madre;
3)accertare che ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle Parte_1
badanti fino ad ora della madre;
4)dichiarare tenuto in via di regresso ex art 1299 c.c. e condannare Controparte_1 alla rifusione al fratello della somma di € 34.715,09 corrisposta al Parte_1 suddetto titolo;
5)in via subordinata dichiarare tenuto in via di regresso il fratello a rifondergli la diversa somma e/ quota parte degli importi di cui al punto 4);
6)accertare e dichiarare che per il futuro e fino a quando la madre resterà CP_1 in vita a rifondere al fratello l'intero costo da questi sostenuto per le badanti della madre;
7)respingere le domande di risarcimento danni ex art 2043 avanzata dal convenuto e condannarlo ex art 96 cpc;
8)con vittoria delle spese di lite;
9)in via istruttoria l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex art 183 co.6 n.2 cpc conclusioni di parte convenuta:
carenza di legittimazione attiva di in relazione allo stato di bisogno della Parte_1 madre e conseguenti domande di accertamento di obbligo al pagamento degli alimenti;
rigettare tutte le domande;
in via subordinata: nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza della domanda determinare l'entità delle somme da ripetere all'attore ex art 1229 c.c. in ragione dell'effettivo bisogno della madre e in proporzione alle effettive capacità economiche delle parti;
in via riconvenzionale: accertato che dal dicembre 2020 il sig. preclude Parte_1 al fratello ogni contatto con la madre e accertato l'illiceità della condotta, CP_1 condannare al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa ex Parte_1 art 1226 c.c. in € 500,00 per ciascun mese fino alla data del presente atto per complessivi € 15.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in via istruttoria pagina 5 di 10 l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex art 183 co.6 n.2 e n.3 cpc;
con vittoria di spese.
Il Tribunale di Lodi non ha ammesso le istanze istruttorie ivi compresa la richiesta CTU;
ha ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per la domanda 1) e quindi per le nn. 2,3,4,) in quanto non risulta che sia rappresentate o Parte_1 mandatario della madre o suo Amministratore di Sostegno e quindi non vi è diritto a far valere in giudizio una posizione giuridica altrui;
l'unico soggetto legittimato ad agire contro sarebbe la madre nata il [...] e qualsiasi Controparte_1 Controparte_2 diversa prospettazione si porrebbe in contrasto con l'art 81 cpc;
la domanda n.5 proposta ex art 1299 c.c. come apparentemente svincolata dall'obbligo alimentare è infondata: i contratti stipulati con le badanti sono stati sottoscritti da
[...]
, unico obbligato ai pagamenti, da cui non emerge nemmeno che la prestazione Pt_1 deve essere resa a favore di terzi e rispetto a questi contratti il convenuto è terzo non obbligato;
stessa posizione di terzietà assume il fratello per le ulteriori spese allegate;
stessa motivazione vale per la domanda ci cui al n.6; potrebbe chiedere il Parte_1 rimborso alla madre la quale si suppone sia stata la beneficiaria delle prestazioni.
Quanto alla domanda di risarcimento svolta in via riconvenzionale da parte del convenuto il Tribunale di Lodi ne ha dichiarato l'infondatezza per carenza di allegazione a supporto e di prove. Ha compensato le spese legali.
Ha proposto appello per riproporre tutte le domande rigettate. Parte_1
Quanto alla carenza di legittimazione attiva per le domande 1,2,3,4 sostiene che:
non ha voluto agire per conto della madre, ma ha agito in via di regresso verso il fratello coobbligato in solido ex art 433 c.c. (causa petendi) per ottenere il rimborso di quanto ha pagato a vario titolo per far fronte alle esigenze di vita della comune madre e la domanda di accertamento dello stato di bisogno della madre ha avuto una necessità strumentale pregiudiziale all'azione di regresso;
chi ha adempiuto ex art 433 c.c. matura un diritto di credito nei confronti degli altri coobbligati;
lo stato di bisogno della madre e i suoi pagamenti sono stati provati documentalmente e le istanze istruttorie formulate utili a ciò sono state respinte;
per l'effetto devolutivo al Giudice di appello riformula le istanze di merito da accertarsi superato il vaglio della sussistenza della legittimazione ad agire. pagina 6 di 10 Chiede l'accertamento a mezzo CTU delle condizioni di salute della madre;
dal gennaio 2021 ha assunto come badante la sig.ra con mansioni “assistenza Persona_1 persona non autosufficiente” rimasta in servizio fino al 16.5.2021 con stipendio lordo di
€ 5.648,95 (doc.3); al 12.5.2021 ha assunto con le medesime mansione la sig.ra
[...]
per 40 ore settimanali e stipendio netto mensile di € 1220,00, la Parte_2 quale tuttora è in servizio, alla quale nel 2021 sono stati corrisposti € 9.833,60 per netto in busta paga e € 1461,98 per contributi;
nel 2022 € 14.432,28 per netto in busta paga e
€ 2.338,58 per contributi (doc.4); fino ad oggi ha corrisposto € 34,715,09; la madre percepisce solo la pensione di reversibilità di € 1220,00 mensili (doc.1) accreditato sul conto corrente in banca a cui è delegato il figlio utilizzato per il pagamento del Pt_1 canone di locazione e ulteriori spese di € 900 e i rimanenti € 300 per spese alimentari e per i beni di prima necessità (doc.6); Lui è in difficoltà economica e deve farsi aiutare dalla compagna;
il fratello è in pensione ed è proprietario di due appartamenti;
la domanda n.5 e 6 è svicolata dalla domanda n.1 in quanto chiede la rifusione in via di regresso di una quota parte al fratello del costo delle badanti e non l'integrale rimborso;
reitera tutte le istanze istruttorie.
Si è costituto il 28.1.2025, il quale sostiene che: Controparte_1
è corretto il rilievo del Giudice che il fratello non è legale rappresentante della madre e, qualora avesse ritenuto la situazione di bisogno della madre, avrebbe dovuto chiedere la nomina di un ADS;
non vi è prova dello stato di bisogno della madre e dell'effettiva spesa esclusiva del fratello a sua vantaggio;
l'aver provveduto spontaneamente in favore della madre costituisce l'adempimento di un'obbligazione naturale morale non ripetibile ex art 2034 c.c.; le allegazioni sullo svolgimento dei fatti viene contestato, lui provvedeva alla madre la quale non era depressa ma viveva normalmente fino al 2020 e poi lui non è più riuscito a contattarla, non ha un telefono e dove vive non vi è il citofono;
non vi è stato di bisogno della madre la quale percepisce la pensione e ha cospicui risparmi;
il contratto locativo prodotto è assai oneroso e le firme non appaiono autentiche ovvero della sig.ra nel gennaio 2016 la madre aveva sul proprio conto CP_2 corrente la somma di € 48.868,16 e non ha poi mai avuto spese straordinarie;
il figlio le dava € 700 dalla pensione lasciando sul conto i restanti 500/600 mensili che Pt_1 dovrebbero essersi accumulati arrivando ad essere circa € 80.000: la stessa documentazione prodotta da controparte doc.17 documenta un saldo di c/c della madre pagina 7 di 10 al novembre 2020 di € 51.454 e la predetta somma pare essere stata utilizzata per pagare debiti della società Co.GI.Gre. Srl alias per la ristrutturazione Parte_1 dell'immobile formalmente locato alla madre;
la composizione societaria della predette società ora sono: per Co.gi.gre il 10% compagna del fratello, e per il 90% Per_2 della società fiduciaria canadese RS NT MI (prima di
[...]
) e per la Moves il 100% alla detta società canadese prima del;
Pt_1 Parte_1
è un facoltoso imprenditore nel campo pubblicitario oltre che Presidente Parte_1 dell'AIPE (Associazione Italiana Pubblicità Esterna) e la Moves srl, società operativa, con uffici nella medesima villa di via Achille Grandi 2 ove vive l'attore con la propria famiglia e con la madre (grande villa con piscina in Mediglia); a Co.ri.gre sono intestati altri immobili e la Moves ha un volume d'affari superiori ad € 500.000 annui con emolumento per la formale amministratrice di soli € 5160 annui;
ha unica fonte di reddito a pensione mensile di € 1627,75 ed è Controparte_1 proprietario di un piccolo appartamento a Vizzolo Predabissi in cui vive con la famiglia;
gli scontrini prodotti non sono riferibili alla madre;
ogni spesa compresa quelle delle badanti non è mai stata concordata;
corretta la motivazione del Tribunale nel rigetto delle domande 5 e 6. Chiede conferma sentenza;
in via subordinata nell'ipotesa di fondatezza anche parziale dell'appello, determinare l'entità delle somme da ripetere ex art 1229 c.c in ragione dell'effettivo stato di bisogno della madre e in proporzione delle capacità economiche di CP_1
e in caso di ammissione di ammissione delle prove avversarie richiama le proprie.
[...]
Parte appellante in data 28.1.2025 ha depositato: Redditi 2021 reddito complessivo € 31.533; Redditi 2022 reddito complessivo € 40.565; Redditi 2023 reddito complessivo €
7468,00 e in data 19.2.2025 ha depositato la Nota di precisazione delle conclusioni.
Parte appellante in data 27.2.2025 ha depositato la Nota di Precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 marzo 2024, tenutasi con la modalità di trattazione orale, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte della parte costituita contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 10 Preliminarmente la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte in questo grado da parte appellante, considerato che l'istruttoria esperita in primo grado sia sufficiente per definire le posizioni delle parti in causa, confermando sul punto la decisione del
Tribunale di Lodi anche a riguardo della irrilevanza della richiesta CTU sullo stato di bisogno della madre che si presenta irrilevante e meramente esplorativa.
L'appello nel merito è infondato.
Va condivisa la decisione del Tribunale di Lodi che ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del sig. in applicazione dell'art 81 cpc rispetto alla Parte_1 domanda n.1 volta a richiedere l'accertamento dello stato di bisogno della propria madre e per conseguenza di connessione anche rispetto alle domande indicate ai nn.2,3,4.
Infatti, appare indiscutibile che non sia portatore di alcun titolo che possa Parte_1 legittimarlo a far valere in giudizio la posizione giuridica della madre Controparte_2 non risultando essere per la stessa rappresentante legale o suo amministratore di sostegno.
Inoltre, per l'esercizio dell'azione di regresso verso il fratello tenuto all'obbligo alimentare verso la comune madre, avrebbe dovuto essere documentato lo stato di bisogno della stessa per giustificare il fatto che il figlio si fosse fatto Parte_1 carico dei relativi costi. Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova documentale a cui non avrebbe potrebbe sopperire il Tribunale disponendo la richiesta CTU.
Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10033 “Il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.
L'articolo 438 del Cc, nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie. Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove
l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la
pagina 9 di 10 impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali”
La Corte condivide anche il rigetto della domanda n. 5 svolta da parte attrice ora appellante in via subordinata, per diritto proprio avente ad oggetto la richiesta di rimborso dei costi asseritamente assunti per le badanti della madre oltre Controparte_2
a varie altre spese di cui a scontrini e ricevute. ha stipulato i contratti Parte_1 prodotti e pertanto non può invocarne una co-obbligazione in capo al fratello
[...] ed in ogni caso la documentazione prodotta a fondamento della domanda Parte_3 non contiene espliciti riferimenti al beneficiario delle prestazioni pagate, che, qualora fosse la madre sarebbe l'unica ad essere tenuta al rimborso a favore del figlio . Pt_1
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la Parte_1 soccombenza alle spese di lite a favore di , nella misura liquidata in Controparte_1 dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 478/2024 – emessa nella causa civile n.
651/2023 R.G. il 11.6.2024, depositata il 11.6.2024, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura di € 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott.ssa Valentina Paletto
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