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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4413 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Ndo' Zoao Nsundi Zola Christian e dall'avvocato Recher
Gianluca;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Ndo' Zoao Nsundi Zola Christian e dall'avvocato Recher
Gianluca;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. CASA CONIUGALE. La casa coniugale, in proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
ubicata nel Comune di Carrè (VI) in Via Balestri, n. 25 interno 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità e in uso alla signora , la quale Controparte_1 attualmente già vi abita, fino alla pubblicazione della sentenza di “divorzio” che abbia integralmente recepito l'accordo odierno fra i coniugi avente per oggetto il trasferimento in favore della medesima signora della proprietà della citata unità immobiliare;
CP_1
3. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI E PER I FIGLI. I ricorrenti, essendo entrambi attualmente occupati ed economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare l'uno nei confronti dell'altra ad ogni pretesa a titolo di assegno di mantenimento. I ricorrenti danno altresì atto che i propri due figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_1 Persona_2
4. Spese e competenze legali a carico del sig. Parte_1
ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI ET perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in PI ET (VI) in data 14/02/1987, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in PI ET (VI) in data 14/02/1987 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 1987, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI ET (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4413 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Ndo' Zoao Nsundi Zola Christian e dall'avvocato Recher
Gianluca;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Ndo' Zoao Nsundi Zola Christian e dall'avvocato Recher
Gianluca;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. CASA CONIUGALE. La casa coniugale, in proprietà esclusiva del sig. , Parte_1
ubicata nel Comune di Carrè (VI) in Via Balestri, n. 25 interno 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità e in uso alla signora , la quale Controparte_1 attualmente già vi abita, fino alla pubblicazione della sentenza di “divorzio” che abbia integralmente recepito l'accordo odierno fra i coniugi avente per oggetto il trasferimento in favore della medesima signora della proprietà della citata unità immobiliare;
CP_1
3. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI E PER I FIGLI. I ricorrenti, essendo entrambi attualmente occupati ed economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare l'uno nei confronti dell'altra ad ogni pretesa a titolo di assegno di mantenimento. I ricorrenti danno altresì atto che i propri due figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_1 Persona_2
4. Spese e competenze legali a carico del sig. Parte_1
ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI ET perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in PI ET (VI) in data 14/02/1987, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in PI ET (VI) in data 14/02/1987 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 1987, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI ET (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo