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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10680 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4299/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRARI MORANDI Parte_1
ESTER per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO CP_1
PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di handicap grave
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 445 bis comma
6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario sottostante la prestazione in oggetto.
L' si è costituito e si è opposto alla richiesta di nuova consulenza medico CP_1 legale e sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica. Alla luce dell'espletata consulenza medico svolta all'esito della visita sulla ricorrente e sulla documentazione anche nuova depositata la domanda pertinente alla prestazione in oggetto risulta infondata e pertanto non merita di essere accolta. Ed invero, in relazione al fatto costitutivo delle domanda e cioè al requisito sanitario dalla espletata consulenza medico legale, risulta che la ricorrente non è affetta da un quadro morboso di rilevanza medico legale tale da concretizzare una condizione di handicap in situazione di gravità,quanto piuttosto di handicap semplice, come già riconosciuto dall' CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU sono coerenti con l'indagine svolta, non sono state contestate specificatamente da parte ricorrente e meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dalla dichiarazione contenuta in ricorso sull'applicazione dell'art 152 disp att. cpc le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 6 febbraio 2025 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accreta e dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4299/2025
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRARI MORANDI Parte_1
ESTER per procura in atti ricorrente contro
, in p. del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO CP_1
PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di handicap grave
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 445 bis comma
6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario sottostante la prestazione in oggetto.
L' si è costituito e si è opposto alla richiesta di nuova consulenza medico CP_1 legale e sulla documentazione in atti e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel contraddittorio delle parti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica. Alla luce dell'espletata consulenza medico svolta all'esito della visita sulla ricorrente e sulla documentazione anche nuova depositata la domanda pertinente alla prestazione in oggetto risulta infondata e pertanto non merita di essere accolta. Ed invero, in relazione al fatto costitutivo delle domanda e cioè al requisito sanitario dalla espletata consulenza medico legale, risulta che la ricorrente non è affetta da un quadro morboso di rilevanza medico legale tale da concretizzare una condizione di handicap in situazione di gravità,quanto piuttosto di handicap semplice, come già riconosciuto dall' CP_1
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU sono coerenti con l'indagine svolta, non sono state contestate specificatamente da parte ricorrente e meritano pertanto di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dalla dichiarazione contenuta in ricorso sull'applicazione dell'art 152 disp att. cpc le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 6 febbraio 2025 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Accreta e dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 ;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP. Le spese di consulenza medico legale della presente fase restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma 24 ottobre 2025
Il Giudice
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