TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23/01/2025, alle ore 9:44, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 15766/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. BORRUSO, in sostituzione dell'Avv. Mauro PIAZZA per il ricorrente e l'Avv. VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_2
L'Avv. Borruso chiede il richiamo del consulente tecnico, al fine di valutare una ricaduta nella patologia neoplastica, intervenuta nelle more, e che ha richiesto una ripresa del trattamento chemioterapico;
si riserva di depositare documentazione sanitaria probante.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.19 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 15766 R.G.L. 2023, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_1
Addì ______________ PIAZZA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giuseppe Alessi 25; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv.Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O 2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, dal Settembre 2023 al
Gennaio 2024.
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/03/222, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità
di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della visita di revisione
(6/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
20/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 23/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "Linfoma diffuso a grandi cellule B, stadio clinico IVE, già polichemiotrattato, in
remissione completa, in soggetto con mieloma multiplo e amiloidosi a interessamento cardiaco, in
remissione parziale post-chemioterapica, cardiopatia ischemico-ipertensiva in trattamento
farmacologico, diabete mellito trattato con insulina e complicato da nefropatia con insufficienza renale
cronica in trattamento conservativo, ipotiroidismo post-chirurgco per gozzo in trattamento
sostitutivo con L-tiroxina" e ha concluso che parte ricorrente ha posseduto i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
limitatamente al periodo del trattamento chemioterapico, eseguito da Settembre 2023 a
Gennaio 2024.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Va rigettata l'istanza di richiamo del c.t.u. formulata all'odierna udienza, atteso che il prospettato aggravamento non risultato dimostrato mediante il tempestivo deposito di documentazione probante.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, limitatamente al periodo del trattamento chemioterapico, eseguito da
Settembre 2023 a Gennaio 2024.
Considerato l'esito globale del giudizio e la circostanza che la decorrenza iniziale dello stato di non autosufficienza è comunque posteriore al ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_2
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4 5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23/01/2025, alle ore 9:44, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 15766/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. BORRUSO, in sostituzione dell'Avv. Mauro PIAZZA per il ricorrente e l'Avv. VIOLANTE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_2
L'Avv. Borruso chiede il richiamo del consulente tecnico, al fine di valutare una ricaduta nella patologia neoplastica, intervenuta nelle more, e che ha richiesto una ripresa del trattamento chemioterapico;
si riserva di depositare documentazione sanitaria probante.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.19 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 15766 R.G.L. 2023, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Parte_1
Addì ______________ PIAZZA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giuseppe Alessi 25; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avv.Delia
[...] ______________________
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, Il Cancelliere ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale
dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O 2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i Parte_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, dal Settembre 2023 al
Gennaio 2024.
Rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/03/222, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità
di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della visita di revisione
(6/02/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
20/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 23/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "Linfoma diffuso a grandi cellule B, stadio clinico IVE, già polichemiotrattato, in
remissione completa, in soggetto con mieloma multiplo e amiloidosi a interessamento cardiaco, in
remissione parziale post-chemioterapica, cardiopatia ischemico-ipertensiva in trattamento
farmacologico, diabete mellito trattato con insulina e complicato da nefropatia con insufficienza renale
cronica in trattamento conservativo, ipotiroidismo post-chirurgco per gozzo in trattamento
sostitutivo con L-tiroxina" e ha concluso che parte ricorrente ha posseduto i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
limitatamente al periodo del trattamento chemioterapico, eseguito da Settembre 2023 a
Gennaio 2024.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Va rigettata l'istanza di richiamo del c.t.u. formulata all'odierna udienza, atteso che il prospettato aggravamento non risultato dimostrato mediante il tempestivo deposito di documentazione probante.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente
accolta, dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento, limitatamente al periodo del trattamento chemioterapico, eseguito da
Settembre 2023 a Gennaio 2024.
Considerato l'esito globale del giudizio e la circostanza che la decorrenza iniziale dello stato di non autosufficienza è comunque posteriore al ricorso per a.t.p., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le CP_2
spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 23/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4 5