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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
N. R.G. 681/2025
Il Collegio, in persona dei magistrati:
IT Rigoni Presidente
EN RD Consigliera est.
Barbara Gallo Consigliera ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Angela Natati
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. Anna Rossini e dell'avv. Riccardo Bucci
parte appellata e con Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data in data 3/9/2025
Conclusioni
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
211/2025 del Tribunale di Rovigo – Sezione Civile, emessa il 04/03/2025 e pubblicata l'11/03/2025, nel procedimento avente ad oggetto la “regolamentazione dei figli naturali nati fuori dal matrimonio con allegazione di violenza domestica ex art. 473-bis 40
c.p.c.” (procedimento iscritto al RG n. 1317/2023), notificata il 14.03.2025:
1) con riferimento all'affidamento e alla collocazione dei minori e , Per_1 Per_2 confermare l'affidamento condiviso e disporre la collocazione presso il padre;
2) con riferimento alla frequentazione di e , disporre che i genitori Per_1 Per_2 terranno con sé i figli nei termini e secondo le modalità indicate dalla CTU, Dott.ssa e pertanto: Persona_3
- fino all'inizio della scuola media (settembre 2027):
a) prima settimana:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
mattina madre padre madre madre padre padre padre pomeriggio padre madre madre padre padre padre padre sera padre madre madre padre padre padre padre
b) seconda settimana:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
mattina padre padre madre madre madre madre madre pomeriggio padre madre madre padre padre madre madre sera padre madre madre padre padre madre madre
Pag. 2 di 12 prevedendo altresì che, nelle giornate di sabato in cui la madre lavora, sia il padre che si occuperà di portare i figli alle attività agonistiche (partite di calcio o altre manifestazioni legate ai loro sport);
- dall'inizio della scuola media (settembre 2027):
ciascun genitore terrà con sé i figli a settimane alternate, con scambio, salvo diversi accordi, il lunedì mattina se giorno non scolastico ovvero al termine delle lezioni se periodo di attività scolastiche. Fino all'ingresso delle scuole superiori, ogni mercoledì sera i minori vedranno l'altro genitore per una cena dalle ore 18.30 alle ore 21.30 almeno;
- durante le vacanze natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10 al 30 dicembre alle ore 18,00 con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
dal 30 dicembre alle ore
18,00 al 6 gennaio alle ore 10 con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- durante le vacanze pasquali: dal giovedì santo alle ore 18,00 alla domenica di Pasqua alle ore 18,00 con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari e da domenica di Pasqua alle ore 18,00 alla ripresa delle lezioni scolastiche con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- durante le vacanze estive: ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere due settimane, consecutive o non consecutive, con i figli;
il padre comunicherà alla madre il periodo in cui terrà con sé i figli entro il 28/02 di ogni anno e la madre si adeguerà;
- telefonate: le chiamate/videochiamate dovranno essere giornaliere ed eseguite dal genitore presso il quale i figli si trovano tra le ore 20,00 e le ore 21,00; non sarà necessaria la chiamata/videochiamata il giorno della settimana in cui avverrà lo scambio dei figli da un genitore all'altro;
- nella gestione dei minori, in caso di difficoltà o impedimento, il genitore che avrà con sé i figli prima di chiedere l'intervento di terzi, dovrà chiederlo all'altro genitore, il quale potrà anche non essere disponibile;
Pag. 3 di 12 - con riferimento alla casa famigliare, disporre l'assegnazione di detto immobile al padre, il quale vi risiederà unitamente ai figli;
- con riferimento al mantenimento: disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li terrà con sé;
- con riferimento alle spese straordinarie, confermare che i genitori concorreranno, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
Pag. 4 di 12 In via istruttoria:
a) si insiste affinché venga urgentemente disposto il richiesto supplemento di CTU da parte della Dott.ssa al fine di sentire nuovamente i minori e valutare Persona_3 se l'imposizione del nuovo compagno della madre, sig. nella loro CP_2 quotidianità ne abbia pregiudicato la serenità e l'equilibrio e, in caso di risposta positiva, al fine di individuare gli interventi da adottare a sostegno di e Per_1
; Per_2
b) si chiede che venga disposta l'acquisizione presso la Procura di Rovigo del fascicolo del procedimento n. 908/25 RGNR;
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
nel merito, rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 211/2025 del Tribunale di Rovigo, emessa in data 04.03.2025 e pubblicata in data 11.03.2025;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis,
D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.
*
1. Con sentenza 4/3/2025 – 11/3/2025, n. 211/2025 il Tribunale di Rovigo, a seguito di ricorso ex art. 473-bis.40 c.p.c., promosso da nei confronti dell'ex CP_1 convivente ha così deciso: Parte_1
AFFIDA i figli minori e in via condivisa;
Per_1 Per_2
DISPONE che, salvi migliori accordi, possa vedere e tenere con sé i figli Parte_1
e : Per_1 Per_2
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, due giorni durante la settimana, da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle
Pag. 5 di 12 ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) al mercoledì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico),
e nel giovedì, dalle ore 16 alle ore 21.30 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21.30), quando il padre li riaccompagnerà a casa;
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre, un giorno durante la settimana, da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) al mercoledì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico);
- a fine settimana alternati, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21.30 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto, da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- i minori trascorreranno con i genitori i loro compleanni, compatibilmente con gli impegni lavorativi di costoro;
ASSEGNA a la casa familiare, sita in Occhiobello (RO), Via Fiesso n. CP_1
24;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00 (250,00 CP_1 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
Pag. 6 di 12 pubbliche; c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico, relativo a e ed erogato Per_1 Per_2 dall' venga percepito per intero da anche in assenza del CP_3 CP_1 consenso di Parte_1
DICHIARA compensate le spese del giudizio nella misura 2/3;
PONE le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 6.6.2024, definitivamente a carico delle parti nella quota di metà per ciascuna;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del resistente CP_1 della quota di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in € Parte_1
Pag. 7 di 12 3.384,00 per compensi (1/3 di 10.152,00) oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
2. Con ricorso di data 12/3/2025 interponeva appello avverso la sentenza Parte_1 di primo grado, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso il padre, il mantenimento diretto degli stessi e modalità di frequentazione genitori-figli tendenzialmente paritarie, sollevando i seguenti motivi di censura:
a) omessa rimessione della causa in istruttoria b) Contraddittorietà-illogicità modalità di frequentazione rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la CTU in merito alle modalità di frequentazione dei figli c) revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
d) revoca dell'obbligo gravante in capo al sig. di versare il contributo al Pt_1 mantenimento dei minori
3. Si costituiva con comparsa di costituzione 16/6/2025 chiedendo il CP_1 rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
1. In merito alle modalità di frequentazione dei figli.
L'appellante censura, sotto un primo profilo, l'illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado, in quanto ha disatteso le conclusioni cui è pervenuta la CTU dott.ssa in merito alle modalità di frequentazione dei figli, la quale Persona_3 aveva prospettato un regime di frequentazione dei genitori quasi paritario.
Nell'impugnata sentenza, invece, il Tribunale di Rovigo ha disposto una diversa distribuzione nella frequentazione dei minori (precisamente come sopra riportato).
Il motivo è parzialmente fondato.
Pag. 8 di 12 Appare, ad avviso del Collegio, correttamente ritenuto prevalente l'interesse dei minori alla stabilità della collocazione presso un'unica residenza, come valutato dal primo giudice, e in ispecie la collocazione prevalente presso la madre, in linea con la situazione di fatto in essere. La relativa decisione risulta congruamente motivata, nonché coerente con le conclusioni tecniche tratte dalla c.t.u. (ampiamente richiamate), la quale ha evidenziato la serenità dei figli nel rapporto con entrambi i genitori e la pari capacità genitoriale e disponibilità all'accudimento da parte di questi ultimi;
le censure mosse dall'appellante, in ordine all'asserita contraddittorietà della decisione di prime cure rispetto all'esito della consulenza, appaiono conseguentemente infondate.
In assenza di accordo tra i coniugi in merito alla concreta suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori, d'altra parte, correttamente il primo giudice ha delineato un prospetto settimanale, distinguendo inoltre tra il periodo feriale e quelli di vacanza. Sotto questo specifico profilo, appare infondato l'argomento dedotto dall'appellante, circa il fatto che, in alcune delle giornate in cui, sulla base del prospetto delineato dal giudice di prime cure, i figli sarebbero affidati alla madre, questa si appoggerebbe sui propri genitori per l'accudimento. La soluzione adottata dal
Tribunale, pur discostandosi da quella proposta dalla c.t.u., non risulta invero contraddittoria né ingiustificata, specie in considerazione del rilievo per cui, nella società attuale, è prassi consueta e generalmente approvata quella del coinvolgimento dei nonni nella crescita dei nipoti. Primario rilievo assume dunque il cennato riscontro da parte della medesima c.t.u. della serenità dei figli nell'attuale percorso di crescita e l'assenza di evidenze circa eventuali problematicità nel rapporto con le figure dei nonni, in particolare materni. D'altra parte, la censura dell'appellante appare altresì irrilevante in considerazione del fatto che gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e dunque le disponibilità ad occuparsi personalmente e direttamente dei figli possono variare nel tempo, rendendo dunque ulteriormente fisiologico (e non negativo di per sé) il ricorso ad aiuti esterni, quali quello dei propri genitori.
Tuttavia, rispetto a quanto stabilito nella sentenza di prime cure, ai fini di un più adeguato equilibrio con l'esito parimenti riconosciuto della condivisione dell'affidamento, da cui lo stesso provvedimento del Tribunale muove, appare più
Pag. 9 di 12 congruo riconoscere, ferma ogni altra statuizione del giudice di primo grado al riguardo, un ulteriore pernottamento dei figli presso il padre, durante la settimana in cui i minori trascorrono con la madre il fine settimana;
e precisamente, in caso di mancato diverso accordo dei genitori, il pernotto ulteriore va individuato nella notte tra il giovedì e il venerdì. In tale senso si ritiene di accogliere parzialmente l'appello.
2. In merito all'integrazione dell'istruttoria.
In questo quadro, deve ritenersi infondato l'ulteriore motivo di appello concernente il mancato approfondimento della c.t.u. a proposito dell'ascolto dei minori circa l'introduzione, nella loro vita familiare, del nuovo compagno della madre al fine di valutare l'incidenza pregiudizievole per gli stessi di detta figura. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la richiesta dell'odierno appellante.
Va rilevato al riguardo che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il tema è stato adeguatamente considerato in sede di c.t.u., come richiamato dal Tribunale, e che non sono emersi in tale sede elementi tali da indurre a giudicare negativamente la figura del nuovo compagno o a ritenere pregiudizievole per i minori la frequentazione con il medesimo. Con motivazione adeguata e condivisibile, il Tribunale ha da un lato richiamato la consulenza, nella parte in cui viene semplicemente consigliato che la madre e il compagno facciano previamente chiarezza sulla propria rispettiva situazione coniugale, dall'altro evidenziato che, in questo quadro, appare inaccoglibile la pretesa dell'odierno appellante acciocché il giudice imponga un divieto assoluto di frequentazione del nuovo compagno, in assenza di riscontri pregiudizievoli per i minori.
3. In merito all'assegnazione della casa familiare.
Con ulteriore e concatenato motivo l'appellante contesta la sentenza di prime cure nella parte in cui dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare.
Tale motivo è infondato.
Conseguentemente al riconoscimento della prevalenza dell'interesse dei figli alla stabilità presso un'unica residenza e, come rilevato dal Tribunale, alla circostanza che i figli medesimi attualmente vivono per lo più presso la casa familiare e, inoltre,
Pag. 10 di 12 conseguentemente alla disposta collocazione prevalente degli stessi presso la madre, appare corretta la decisione del Tribunale di affidamento della casa familiare alla madre stessa, con conseguente rigetto del relativo motivo di censura.
4. In merito alla contribuzione alle spese di mantenimento dei figli.
Con ulteriore motivo, l'appellante contesta la sentenza di prime cure altresì a proposito dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuire alle spese di mantenimento dei figli nella misura ivi stabilita.
Anche tale motivo è concatenato con i precedenti e la richiesta di revoca del contributo viene infatti ricollegata dall'appellante alla propria richiesta di collocazione paritaria dei minori presso i genitori. Assume altresì l'appellante che la contribuzione paritaria sarebbe conforme alle condizioni economiche, sostanzialmente equivalenti, dei due genitori.
Tale motivo non appare accoglibile. Che la situazione economica di entrambe le parti e in ispecie della madre sia buona non è negato dalla sentenza di prime cure, che, al contrario, riconosce la “non trascurabile consistenza del patrimonio della ricorrente”.
Peraltro, va evidenziato, come documentato negli allegati alle rispettive note di deposito, che negli ultimi due anni si è allargata la forbice tra le rispettive entrate reddituali ( ha dichiarato un reddito imponibile pari ad euro 60.213,77 nella Pt_1
C.U. 2024, e un reddito imponibile pari a euro 70.534,28 nella C.U. 2025; CP_1 ha dichiarato nella C.U. 2025 un reddito imponibile di euro 25.065,87).
In questo contesto economico, che permette senz'altro a entrambe le parti di sostenere adeguatamente le spese per i figli, il Tribunale ha dunque correttamente posto alla base della propria decisione il criterio del maggior tempo che i figli stessi sono destinati a trascorrere con l'uno e, rispettivamente, con l'altro genitore, in forza di quanto lo stesso ha disposto circa l'affidamento condiviso dei medesimi. Il contributo mensile di euro
250 per ciascuno dei minori (oltre alla ripartizione paritaria delle ulteriori spese elencate in sentenza) appare dunque proporzionato e congruo rispetto al tempo di permanenza presso i rispettivi genitori, oltre che al richiamo accentuato divario reddituale.
Pag. 11 di 12 Si rigettano le ulteriori richieste e si conferma nel resto la sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese di giudizio, si conferma la pronuncia del Tribunale quanto alle spese di giudizio di primo grado;
e, in ragione della parziale soccombenza reciproca, vanno compensate le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, modifica come di seguito il regime di frequentazione dei figli da parte del padre: ferma ogni altra statuizione del giudice di prime cure al riguardo, si aggiunge un ulteriore pernottamento dei figli presso il padre, durante la settimana in cui i minori trascorrono con la madre il fine settimana, e precisamente, in caso di mancato diverso accordo dei genitori, il pernotto ulteriore va individuato nella notte tra il giovedì e il venerdì.
2. Conferma nel resto dell'impugnata sentenza.
3. Spese del presente grado compensate.
Venezia, 23/9/2025
La Presidente
IT Rigoni
La Consigliera est.
EN RD
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
N. R.G. 681/2025
Il Collegio, in persona dei magistrati:
IT Rigoni Presidente
EN RD Consigliera est.
Barbara Gallo Consigliera ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Angela Natati
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'Avv. Anna Rossini e dell'avv. Riccardo Bucci
parte appellata e con Procura Generale della Repubblica di Venezia, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data in data 3/9/2025
Conclusioni
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
211/2025 del Tribunale di Rovigo – Sezione Civile, emessa il 04/03/2025 e pubblicata l'11/03/2025, nel procedimento avente ad oggetto la “regolamentazione dei figli naturali nati fuori dal matrimonio con allegazione di violenza domestica ex art. 473-bis 40
c.p.c.” (procedimento iscritto al RG n. 1317/2023), notificata il 14.03.2025:
1) con riferimento all'affidamento e alla collocazione dei minori e , Per_1 Per_2 confermare l'affidamento condiviso e disporre la collocazione presso il padre;
2) con riferimento alla frequentazione di e , disporre che i genitori Per_1 Per_2 terranno con sé i figli nei termini e secondo le modalità indicate dalla CTU, Dott.ssa e pertanto: Persona_3
- fino all'inizio della scuola media (settembre 2027):
a) prima settimana:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
mattina madre padre madre madre padre padre padre pomeriggio padre madre madre padre padre padre padre sera padre madre madre padre padre padre padre
b) seconda settimana:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
mattina padre padre madre madre madre madre madre pomeriggio padre madre madre padre padre madre madre sera padre madre madre padre padre madre madre
Pag. 2 di 12 prevedendo altresì che, nelle giornate di sabato in cui la madre lavora, sia il padre che si occuperà di portare i figli alle attività agonistiche (partite di calcio o altre manifestazioni legate ai loro sport);
- dall'inizio della scuola media (settembre 2027):
ciascun genitore terrà con sé i figli a settimane alternate, con scambio, salvo diversi accordi, il lunedì mattina se giorno non scolastico ovvero al termine delle lezioni se periodo di attività scolastiche. Fino all'ingresso delle scuole superiori, ogni mercoledì sera i minori vedranno l'altro genitore per una cena dalle ore 18.30 alle ore 21.30 almeno;
- durante le vacanze natalizie: dal 23 dicembre alle ore 10 al 30 dicembre alle ore 18,00 con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
dal 30 dicembre alle ore
18,00 al 6 gennaio alle ore 10 con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- durante le vacanze pasquali: dal giovedì santo alle ore 18,00 alla domenica di Pasqua alle ore 18,00 con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari e da domenica di Pasqua alle ore 18,00 alla ripresa delle lezioni scolastiche con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- durante le vacanze estive: ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere due settimane, consecutive o non consecutive, con i figli;
il padre comunicherà alla madre il periodo in cui terrà con sé i figli entro il 28/02 di ogni anno e la madre si adeguerà;
- telefonate: le chiamate/videochiamate dovranno essere giornaliere ed eseguite dal genitore presso il quale i figli si trovano tra le ore 20,00 e le ore 21,00; non sarà necessaria la chiamata/videochiamata il giorno della settimana in cui avverrà lo scambio dei figli da un genitore all'altro;
- nella gestione dei minori, in caso di difficoltà o impedimento, il genitore che avrà con sé i figli prima di chiedere l'intervento di terzi, dovrà chiederlo all'altro genitore, il quale potrà anche non essere disponibile;
Pag. 3 di 12 - con riferimento alla casa famigliare, disporre l'assegnazione di detto immobile al padre, il quale vi risiederà unitamente ai figli;
- con riferimento al mantenimento: disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li terrà con sé;
- con riferimento alle spese straordinarie, confermare che i genitori concorreranno, in ragione del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
Pag. 4 di 12 In via istruttoria:
a) si insiste affinché venga urgentemente disposto il richiesto supplemento di CTU da parte della Dott.ssa al fine di sentire nuovamente i minori e valutare Persona_3 se l'imposizione del nuovo compagno della madre, sig. nella loro CP_2 quotidianità ne abbia pregiudicato la serenità e l'equilibrio e, in caso di risposta positiva, al fine di individuare gli interventi da adottare a sostegno di e Per_1
; Per_2
b) si chiede che venga disposta l'acquisizione presso la Procura di Rovigo del fascicolo del procedimento n. 908/25 RGNR;
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
nel merito, rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 211/2025 del Tribunale di Rovigo, emessa in data 04.03.2025 e pubblicata in data 11.03.2025;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis,
D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.
*
1. Con sentenza 4/3/2025 – 11/3/2025, n. 211/2025 il Tribunale di Rovigo, a seguito di ricorso ex art. 473-bis.40 c.p.c., promosso da nei confronti dell'ex CP_1 convivente ha così deciso: Parte_1
AFFIDA i figli minori e in via condivisa;
Per_1 Per_2
DISPONE che, salvi migliori accordi, possa vedere e tenere con sé i figli Parte_1
e : Per_1 Per_2
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, due giorni durante la settimana, da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle
Pag. 5 di 12 ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) al mercoledì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico),
e nel giovedì, dalle ore 16 alle ore 21.30 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21.30), quando il padre li riaccompagnerà a casa;
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con il padre, un giorno durante la settimana, da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) al mercoledì mattina, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre (a scuola in periodo scolastico);
- a fine settimana alternati, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21.30 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto, da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- i minori trascorreranno con i genitori i loro compleanni, compatibilmente con gli impegni lavorativi di costoro;
ASSEGNA a la casa familiare, sita in Occhiobello (RO), Via Fiesso n. CP_1
24;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 500,00 (250,00 CP_1 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture
Pag. 6 di 12 pubbliche; c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico, relativo a e ed erogato Per_1 Per_2 dall' venga percepito per intero da anche in assenza del CP_3 CP_1 consenso di Parte_1
DICHIARA compensate le spese del giudizio nella misura 2/3;
PONE le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 6.6.2024, definitivamente a carico delle parti nella quota di metà per ciascuna;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del resistente CP_1 della quota di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in € Parte_1
Pag. 7 di 12 3.384,00 per compensi (1/3 di 10.152,00) oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
2. Con ricorso di data 12/3/2025 interponeva appello avverso la sentenza Parte_1 di primo grado, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso il padre, il mantenimento diretto degli stessi e modalità di frequentazione genitori-figli tendenzialmente paritarie, sollevando i seguenti motivi di censura:
a) omessa rimessione della causa in istruttoria b) Contraddittorietà-illogicità modalità di frequentazione rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la CTU in merito alle modalità di frequentazione dei figli c) revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
d) revoca dell'obbligo gravante in capo al sig. di versare il contributo al Pt_1 mantenimento dei minori
3. Si costituiva con comparsa di costituzione 16/6/2025 chiedendo il CP_1 rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
1. In merito alle modalità di frequentazione dei figli.
L'appellante censura, sotto un primo profilo, l'illogicità e contraddittorietà della sentenza di primo grado, in quanto ha disatteso le conclusioni cui è pervenuta la CTU dott.ssa in merito alle modalità di frequentazione dei figli, la quale Persona_3 aveva prospettato un regime di frequentazione dei genitori quasi paritario.
Nell'impugnata sentenza, invece, il Tribunale di Rovigo ha disposto una diversa distribuzione nella frequentazione dei minori (precisamente come sopra riportato).
Il motivo è parzialmente fondato.
Pag. 8 di 12 Appare, ad avviso del Collegio, correttamente ritenuto prevalente l'interesse dei minori alla stabilità della collocazione presso un'unica residenza, come valutato dal primo giudice, e in ispecie la collocazione prevalente presso la madre, in linea con la situazione di fatto in essere. La relativa decisione risulta congruamente motivata, nonché coerente con le conclusioni tecniche tratte dalla c.t.u. (ampiamente richiamate), la quale ha evidenziato la serenità dei figli nel rapporto con entrambi i genitori e la pari capacità genitoriale e disponibilità all'accudimento da parte di questi ultimi;
le censure mosse dall'appellante, in ordine all'asserita contraddittorietà della decisione di prime cure rispetto all'esito della consulenza, appaiono conseguentemente infondate.
In assenza di accordo tra i coniugi in merito alla concreta suddivisione dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro dei genitori, d'altra parte, correttamente il primo giudice ha delineato un prospetto settimanale, distinguendo inoltre tra il periodo feriale e quelli di vacanza. Sotto questo specifico profilo, appare infondato l'argomento dedotto dall'appellante, circa il fatto che, in alcune delle giornate in cui, sulla base del prospetto delineato dal giudice di prime cure, i figli sarebbero affidati alla madre, questa si appoggerebbe sui propri genitori per l'accudimento. La soluzione adottata dal
Tribunale, pur discostandosi da quella proposta dalla c.t.u., non risulta invero contraddittoria né ingiustificata, specie in considerazione del rilievo per cui, nella società attuale, è prassi consueta e generalmente approvata quella del coinvolgimento dei nonni nella crescita dei nipoti. Primario rilievo assume dunque il cennato riscontro da parte della medesima c.t.u. della serenità dei figli nell'attuale percorso di crescita e l'assenza di evidenze circa eventuali problematicità nel rapporto con le figure dei nonni, in particolare materni. D'altra parte, la censura dell'appellante appare altresì irrilevante in considerazione del fatto che gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e dunque le disponibilità ad occuparsi personalmente e direttamente dei figli possono variare nel tempo, rendendo dunque ulteriormente fisiologico (e non negativo di per sé) il ricorso ad aiuti esterni, quali quello dei propri genitori.
Tuttavia, rispetto a quanto stabilito nella sentenza di prime cure, ai fini di un più adeguato equilibrio con l'esito parimenti riconosciuto della condivisione dell'affidamento, da cui lo stesso provvedimento del Tribunale muove, appare più
Pag. 9 di 12 congruo riconoscere, ferma ogni altra statuizione del giudice di primo grado al riguardo, un ulteriore pernottamento dei figli presso il padre, durante la settimana in cui i minori trascorrono con la madre il fine settimana;
e precisamente, in caso di mancato diverso accordo dei genitori, il pernotto ulteriore va individuato nella notte tra il giovedì e il venerdì. In tale senso si ritiene di accogliere parzialmente l'appello.
2. In merito all'integrazione dell'istruttoria.
In questo quadro, deve ritenersi infondato l'ulteriore motivo di appello concernente il mancato approfondimento della c.t.u. a proposito dell'ascolto dei minori circa l'introduzione, nella loro vita familiare, del nuovo compagno della madre al fine di valutare l'incidenza pregiudizievole per gli stessi di detta figura. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non accogliere la richiesta dell'odierno appellante.
Va rilevato al riguardo che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il tema è stato adeguatamente considerato in sede di c.t.u., come richiamato dal Tribunale, e che non sono emersi in tale sede elementi tali da indurre a giudicare negativamente la figura del nuovo compagno o a ritenere pregiudizievole per i minori la frequentazione con il medesimo. Con motivazione adeguata e condivisibile, il Tribunale ha da un lato richiamato la consulenza, nella parte in cui viene semplicemente consigliato che la madre e il compagno facciano previamente chiarezza sulla propria rispettiva situazione coniugale, dall'altro evidenziato che, in questo quadro, appare inaccoglibile la pretesa dell'odierno appellante acciocché il giudice imponga un divieto assoluto di frequentazione del nuovo compagno, in assenza di riscontri pregiudizievoli per i minori.
3. In merito all'assegnazione della casa familiare.
Con ulteriore e concatenato motivo l'appellante contesta la sentenza di prime cure nella parte in cui dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare.
Tale motivo è infondato.
Conseguentemente al riconoscimento della prevalenza dell'interesse dei figli alla stabilità presso un'unica residenza e, come rilevato dal Tribunale, alla circostanza che i figli medesimi attualmente vivono per lo più presso la casa familiare e, inoltre,
Pag. 10 di 12 conseguentemente alla disposta collocazione prevalente degli stessi presso la madre, appare corretta la decisione del Tribunale di affidamento della casa familiare alla madre stessa, con conseguente rigetto del relativo motivo di censura.
4. In merito alla contribuzione alle spese di mantenimento dei figli.
Con ulteriore motivo, l'appellante contesta la sentenza di prime cure altresì a proposito dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuire alle spese di mantenimento dei figli nella misura ivi stabilita.
Anche tale motivo è concatenato con i precedenti e la richiesta di revoca del contributo viene infatti ricollegata dall'appellante alla propria richiesta di collocazione paritaria dei minori presso i genitori. Assume altresì l'appellante che la contribuzione paritaria sarebbe conforme alle condizioni economiche, sostanzialmente equivalenti, dei due genitori.
Tale motivo non appare accoglibile. Che la situazione economica di entrambe le parti e in ispecie della madre sia buona non è negato dalla sentenza di prime cure, che, al contrario, riconosce la “non trascurabile consistenza del patrimonio della ricorrente”.
Peraltro, va evidenziato, come documentato negli allegati alle rispettive note di deposito, che negli ultimi due anni si è allargata la forbice tra le rispettive entrate reddituali ( ha dichiarato un reddito imponibile pari ad euro 60.213,77 nella Pt_1
C.U. 2024, e un reddito imponibile pari a euro 70.534,28 nella C.U. 2025; CP_1 ha dichiarato nella C.U. 2025 un reddito imponibile di euro 25.065,87).
In questo contesto economico, che permette senz'altro a entrambe le parti di sostenere adeguatamente le spese per i figli, il Tribunale ha dunque correttamente posto alla base della propria decisione il criterio del maggior tempo che i figli stessi sono destinati a trascorrere con l'uno e, rispettivamente, con l'altro genitore, in forza di quanto lo stesso ha disposto circa l'affidamento condiviso dei medesimi. Il contributo mensile di euro
250 per ciascuno dei minori (oltre alla ripartizione paritaria delle ulteriori spese elencate in sentenza) appare dunque proporzionato e congruo rispetto al tempo di permanenza presso i rispettivi genitori, oltre che al richiamo accentuato divario reddituale.
Pag. 11 di 12 Si rigettano le ulteriori richieste e si conferma nel resto la sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese di giudizio, si conferma la pronuncia del Tribunale quanto alle spese di giudizio di primo grado;
e, in ragione della parziale soccombenza reciproca, vanno compensate le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, modifica come di seguito il regime di frequentazione dei figli da parte del padre: ferma ogni altra statuizione del giudice di prime cure al riguardo, si aggiunge un ulteriore pernottamento dei figli presso il padre, durante la settimana in cui i minori trascorrono con la madre il fine settimana, e precisamente, in caso di mancato diverso accordo dei genitori, il pernotto ulteriore va individuato nella notte tra il giovedì e il venerdì.
2. Conferma nel resto dell'impugnata sentenza.
3. Spese del presente grado compensate.
Venezia, 23/9/2025
La Presidente
IT Rigoni
La Consigliera est.
EN RD
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