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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/11/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 282/2025 pu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel procedimento n. 282/2025 pu per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
Parte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
rilevato che ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio Parte_1 patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...](Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di
Verona;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o nella relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto
1 nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento personale (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Nicola Caineri Zenati in data 2.7.25, successivamente integrata in data 5.11.25, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Nella relazione (ed in particolare, a seguito dei rilievi del
GD, nella integrazione del 5.1.25), inoltre, il gestore ha provveduto anche a verificare e ad attestare ai sensi dell'art 268, c. 3 CCII che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, posto che l'impresa individuale del ricorrente (EI BA Luigi di Pt_1
) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4.4.24 e che lo è attualmente
[...] Pt_1 lavoratore dipendente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, quindi, lo è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
Pt_1
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c)
CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, lo è gravato da debiti scaduti (essenzialmente verso l'Erario, gli enti previdenziali, alcune Pt_1 banche e fornitori della cessata impresa individuale) per complessivi euro 409.800,41, mentre non è proprietario di immobili, è proprietario di un unico autoveicolo al quale il gestore ha attribuito un valore provvisorio di euro 7.000,00 circa, nonché di alcuni utensili e beni mobili di modesto valore (in totale euro
1.300,00) e neppure tutti detenuti dal ricorrente (sicché, in mancanza di restituzione spontanea, dovrà essere attentamente valutato se sia conveniente agire giudizialmente per il recupero degli utensili). Inoltre il ricorrente è titolare di uno stipendio da lavoro dipendente (senza considerare le trattenute del quinto attualmente esistenti e che verranno meno con l'apertura della procedura) di circa euro 2.100,00 mensili
(per 12 mensilità, oltre tredicesima di circa euro 1.500,00), che deve essere comunque destinato per una considerevole parte al mantenimento personale e familiare (secondo la valutazione del gestore della crisi, tenendo conto delle spese familiari quantificate in euro 2.600,00 mensili ed anche del reddito della moglie pari ad euro 1.300,00 mensili circa, lo dovrebbe destinare al mantenimento ogni mese la somma di Pt_1 euro 1.550,00 circa). E'perciò del tutto evidente che il ricorrente con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento) e mediante la liquidazione dei suoi beni non sia in grado di far fronte ai debiti
(già tutti scaduti ed esigibili) da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, potranno essere liquidati beni
(quantomeno l'autovettura e i beni mobili già detenuti dal ricorrente) e incamerate quote di reddito per importo superiore alle presumibili spese complessive della procedura, consentendo in tal modo di garantire ai creditori una soddisfazione, seppur minima. Anche sotto questo profilo non vi sono quindi impedimenti all'apertura della procedura;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
2 ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro dello , non dovranno più essere operate trattenute mensili sullo stipendio in forza di cessioni Pt_1 volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73. Infatti, in caso cessione volontaria e di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di pignoramento ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73) di quote di stipendio o di pensione (o del TFR) il creditore, per effetto della cessione volontaria e dell'assegnazione all'esito della procedura esecutiva (ovvero dello speciale pignoramento di cui sopra), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione (o il TFR) che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva
(o della notifica dello speciale pignoramento). Ed infatti la cessione volontaria o l'assegnazione coattiva della quota di stipendio o pensione (o del TFR) non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione (o TFR) ceduta o assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto, quindi, che dovranno in particolare cessare: 1) la assegnazione di 1/5 dello stipendio disposta a favore di dal Giudice dell'esecuzione a seguito di Parte_2 pignoramento in data 13.2.24; 2) la cessione di quota dello stipendio conseguente al pignoramento ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 n. 8800 del 9.10.25 notificato da (a titolo di agente della riscossione Parte_3 del Comune di Vestenanova) al datore di lavoro del ricorrente;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti l'importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano
3 correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima;
2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro dello il separato Pt_1 provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato al datore di lavoro dello di versare sul conto della Pt_1 procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che lo potrà Pt_1 trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente.
Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura l'intero importo della tredicesima (e eventuale quattordicesima) nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile e le tredicesime dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c.
2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione delle quote di reddito e le tredicesime (e quattordicesime) per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e delle tredicesime (e quattordicesime) fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
4 considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto che, come richiesto dal ricorrente, lo stesso possa essere autorizzato a continuare ad utilizzare l'autovettura di proprietà (in quanto impiegata per gli spostamenti propri e familiari), con obbligo di consegnarla al liquidatore nel momento in cui si dovrà procedere alla liquidazione del veicolo (momento che sarà stabilito dal liquidatore nel programma di liquidazione);
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le eventuali somme già corrisposte dal debitore ante procedura saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice
e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2
CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (cod.fisc. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; C.F._1
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) liquidatore l'avv. Nicola Caineri Zenati;
CP_1
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la
5 trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione. Autorizza il debitore a continuare ad utilizzare l'autovettura Ford Mondeo targata FN699JY sino al momento in cui si dovrà provvedere alla sua liquidazione, che sarà individuato ed indicato dal liquidatore nel programma di liquidazione;
6) dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sullo stipendio di a favore di terzi in forza di cessioni volontarie del Parte_1 quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 (ivi comprese l'assegnazione di 1/5 dello stipendio disposta a favore di dal Giudice dell'esecuzione a Parte_2 seguito di pignoramento in data 13.2.24, nonché la cessione di quota dello stipendio conseguente al pignoramento ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 n. 8800 del 9.10.25 notificato da - a Parte_3 titolo di agente della riscossione del Comune di Vestenanova - al datore di lavoro del ricorrente).
Pertanto, il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore del ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;
7) dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito calcolato su base mensile per la quota che eccede l'importo necessario per il mantenimento come determinato dal
Giudice delegato con separato provvedimento (per 12 mesi), l'intera tredicesima mensilità (e quattordicesima mensilità, se erogata) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, la tredicesima mensilità (e eventuale quattordicesima), nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
9) ordina al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;
10) ordina al datore di lavoro dello di versare sul conto della procedura – a partire al mese Pt_1 successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che il debitore potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l'intero importo della tredicesima (e della quattordicesima, se spettante), nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
6 11) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- trascriva la presente sentenza presso il PRA in relazione all'autoveicolo Ford Mondeo targato FN699JY.
Anche l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
nel programma dovrà essere indicato anche il momento in cui si provvederà alla liquidazione del veicolo Ford Mondeo;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2
CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti ed allo una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle Pt_1 condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni
7 pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell'apertura della procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC
Verona, 7.11.2025
Il Giudice rel
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
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9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel procedimento n. 282/2025 pu per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
Parte_1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
rilevato che ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio Parte_1 patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...](Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di
Verona;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o nella relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto
1 nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento personale (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Nicola Caineri Zenati in data 2.7.25, successivamente integrata in data 5.11.25, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Nella relazione (ed in particolare, a seguito dei rilievi del
GD, nella integrazione del 5.1.25), inoltre, il gestore ha provveduto anche a verificare e ad attestare ai sensi dell'art 268, c. 3 CCII che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, posto che l'impresa individuale del ricorrente (EI BA Luigi di Pt_1
) è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4.4.24 e che lo è attualmente
[...] Pt_1 lavoratore dipendente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, quindi, lo è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
Pt_1
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c)
CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, lo è gravato da debiti scaduti (essenzialmente verso l'Erario, gli enti previdenziali, alcune Pt_1 banche e fornitori della cessata impresa individuale) per complessivi euro 409.800,41, mentre non è proprietario di immobili, è proprietario di un unico autoveicolo al quale il gestore ha attribuito un valore provvisorio di euro 7.000,00 circa, nonché di alcuni utensili e beni mobili di modesto valore (in totale euro
1.300,00) e neppure tutti detenuti dal ricorrente (sicché, in mancanza di restituzione spontanea, dovrà essere attentamente valutato se sia conveniente agire giudizialmente per il recupero degli utensili). Inoltre il ricorrente è titolare di uno stipendio da lavoro dipendente (senza considerare le trattenute del quinto attualmente esistenti e che verranno meno con l'apertura della procedura) di circa euro 2.100,00 mensili
(per 12 mensilità, oltre tredicesima di circa euro 1.500,00), che deve essere comunque destinato per una considerevole parte al mantenimento personale e familiare (secondo la valutazione del gestore della crisi, tenendo conto delle spese familiari quantificate in euro 2.600,00 mensili ed anche del reddito della moglie pari ad euro 1.300,00 mensili circa, lo dovrebbe destinare al mantenimento ogni mese la somma di Pt_1 euro 1.550,00 circa). E'perciò del tutto evidente che il ricorrente con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento) e mediante la liquidazione dei suoi beni non sia in grado di far fronte ai debiti
(già tutti scaduti ed esigibili) da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, potranno essere liquidati beni
(quantomeno l'autovettura e i beni mobili già detenuti dal ricorrente) e incamerate quote di reddito per importo superiore alle presumibili spese complessive della procedura, consentendo in tal modo di garantire ai creditori una soddisfazione, seppur minima. Anche sotto questo profilo non vi sono quindi impedimenti all'apertura della procedura;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
2 ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro dello , non dovranno più essere operate trattenute mensili sullo stipendio in forza di cessioni Pt_1 volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73. Infatti, in caso cessione volontaria e di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di pignoramento ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73) di quote di stipendio o di pensione (o del TFR) il creditore, per effetto della cessione volontaria e dell'assegnazione all'esito della procedura esecutiva (ovvero dello speciale pignoramento di cui sopra), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione (o il TFR) che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva
(o della notifica dello speciale pignoramento). Ed infatti la cessione volontaria o l'assegnazione coattiva della quota di stipendio o pensione (o del TFR) non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione (o TFR) ceduta o assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto, quindi, che dovranno in particolare cessare: 1) la assegnazione di 1/5 dello stipendio disposta a favore di dal Giudice dell'esecuzione a seguito di Parte_2 pignoramento in data 13.2.24; 2) la cessione di quota dello stipendio conseguente al pignoramento ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 n. 8800 del 9.10.25 notificato da (a titolo di agente della riscossione Parte_3 del Comune di Vestenanova) al datore di lavoro del ricorrente;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti l'importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano
3 correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima;
2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro dello il separato Pt_1 provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato al datore di lavoro dello di versare sul conto della Pt_1 procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che lo potrà Pt_1 trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente.
Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura l'intero importo della tredicesima (e eventuale quattordicesima) nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile e le tredicesime dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c.
2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione delle quote di reddito e le tredicesime (e quattordicesime) per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e delle tredicesime (e quattordicesime) fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
4 considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto che, come richiesto dal ricorrente, lo stesso possa essere autorizzato a continuare ad utilizzare l'autovettura di proprietà (in quanto impiegata per gli spostamenti propri e familiari), con obbligo di consegnarla al liquidatore nel momento in cui si dovrà procedere alla liquidazione del veicolo (momento che sarà stabilito dal liquidatore nel programma di liquidazione);
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le eventuali somme già corrisposte dal debitore ante procedura saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice
e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2
CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (cod.fisc. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; C.F._1
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) liquidatore l'avv. Nicola Caineri Zenati;
CP_1
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la
5 trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione. Autorizza il debitore a continuare ad utilizzare l'autovettura Ford Mondeo targata FN699JY sino al momento in cui si dovrà provvedere alla sua liquidazione, che sarà individuato ed indicato dal liquidatore nel programma di liquidazione;
6) dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sullo stipendio di a favore di terzi in forza di cessioni volontarie del Parte_1 quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 (ivi comprese l'assegnazione di 1/5 dello stipendio disposta a favore di dal Giudice dell'esecuzione a Parte_2 seguito di pignoramento in data 13.2.24, nonché la cessione di quota dello stipendio conseguente al pignoramento ai sensi dell'art. 72bis DPR 602/73 n. 8800 del 9.10.25 notificato da - a Parte_3 titolo di agente della riscossione del Comune di Vestenanova - al datore di lavoro del ricorrente).
Pertanto, il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore del ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;
7) dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito calcolato su base mensile per la quota che eccede l'importo necessario per il mantenimento come determinato dal
Giudice delegato con separato provvedimento (per 12 mesi), l'intera tredicesima mensilità (e quattordicesima mensilità, se erogata) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, la tredicesima mensilità (e eventuale quattordicesima), nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
9) ordina al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;
10) ordina al datore di lavoro dello di versare sul conto della procedura – a partire al mese Pt_1 successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che il debitore potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l'intero importo della tredicesima (e della quattordicesima, se spettante), nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all'attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
6 11) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- trascriva la presente sentenza presso il PRA in relazione all'autoveicolo Ford Mondeo targato FN699JY.
Anche l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
nel programma dovrà essere indicato anche il momento in cui si provvederà alla liquidazione del veicolo Ford Mondeo;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2
CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti ed allo una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle Pt_1 condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni
7 pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell'apertura della procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC
Verona, 7.11.2025
Il Giudice rel
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
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