Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3992/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3992/202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE PERROTTA (c.f. ), giusta procura allegata;
C.F._2
- Appellante
E
con sede in Milano, al Corso Como n°17, C.F. e P.Iva Controparte_1
, in persona del suo procuratore p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Vito Donatiello (c.f. P.IVA_1
) e con questi elett.te domiciliata presso il suo studio, in Avellino alla C.F._3
P.zza D'Armi n° 1, in forza di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, allegata in atti;
- Appellata
E
, residente in [...]; CP_2
- Appellato contumace
Conclusioni: per parte appellante “si conclude affinché il Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 184/2021 del Giudice di Pace di Cervinara, voglia: 1) accertare e dichiarare (sulla scorta della documentazione versata in atti) che la richiesta di negoziazione assistita è stata regolarmente esperita;
2) conseguentemente, nel merito, dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva responsabilità di conducente dell'autovettura Controparte_3 GE tg. FJ 493 AY;
3) condannare la al risarcimento, in favore Controparte_1 della parte attrice, dei danni riportati dall'autocarro Piaggio tg. AE 826 AX, ammontanti ad euro
5.952,36 nonché al risarcimento dei danni alla persona riportati da ed Parte_1 ammontanti ad euro 3.516,07 per un totale complessivo di euro 9.468,43, o a quella somma maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di determinare secondo il suo prudente apprezzamento, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria, alla sosta tecnica e agli interessi come per legge su dette somme, a far data dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare altresì la convenuta compagnia assicuratrice al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'avvocato anticipatario. Chiede pertanto trattenersi a sentenza.”. Per parte appellata “nell'interesse dell'appellata in persona del suo procuratore CP_4
p.t., l'avv. Vito Donatiello il quale conclude come da comparsa di costituzione e risposta, da intendersi in questa sede integralmente riportata, e da verbali di causa del presente giudizio. Pertanto, si insiste nel rigetto dell'appello perché inammissibile, improcedibile, improponibile, tardivo nonché nullo ed infondato in fatto ed in diritto oltre che temerario e pretestuoso. In ogni
1
caso, si chiede accogliere le eccezioni, le conclusioni e le richieste contenute negli atti del presente giudizio di questa difesa e negli atti e verbali del primo giudizio da intendersi qui integralmente riportate. Nell'impugnare estensivamente tutto l'avverso dedotto, prodotto, eccepito e concluso, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc. Con vittoria di spese e competenze professionali con accessori di legge.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la Sentenza n. 184/2021 emessa dal Giudice di Cervinara, pubblicata il 17 maggio
2021, nel procedimento avente n. R.G. 472/2018.
Parte appellante premetteva, in sintesi: che, con atto di citazione del 02.03.2018, egli evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara la e Controparte_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in CP_2 conseguenza di sinistro stradale verificatosi il giorno del 14.07.2018 circa, in Rotondi (AV), in
Via Campo Santa Maria, in tali circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura GE tg. FJ 493 AY (assicurata per la dalla ), di proprietà di e CP_5 Controparte_6 CP_2 condotta da procedendo lungo la predetta via Capo Santa Maria, in Controparte_3 prossimità di una curva, a velocità elevata, invadeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso, impattando violentemente l'autocarro Piaggio tg. AE 826 AX di proprietà e condotto da egli stesso che in quel frangente transitava in direzione opposta e all'interno della propria corsia di marcia, a seguito dell'urto, l'autocarro Piaggio tg. AE 826 AX riportava ingenti danni alla parte anteriore, per un importo pari ad euro 5.952,36 come da scheda di riparazione prodotta, mentre egli riportava lesioni personali tali da renderne necessario il ricovero presso il presidio ospedaliero “S. Alfonso Maria De' Liguori” di Sant'Agata De' Goti, ove gli veniva diagnosticata una “lombalgia post-traumatica”; rimanevano senza esito le richieste di risarcimento dei danni e l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, inviati a mezzo pec del 19.07.2017, del 06.09.2017 e del 29.11.2017, alla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 209/2005; la convenuta Controparte_4 si costituiva in giudizio impugnando la domanda attrice, mentre rimaneva Controparte_4 contumace il convenuto;
svolta attività istruttoria orale, il Giudice di Pace di CP_2
Cervinara rigettava la domanda, ritenendola improcedibile per assenza della negoziazione assistita. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1- SULLA MANCATA NEGOZIAZIONE ASSISTITA”, contestando l'appellante che il Giudice del primo grado erroneamente avesse dichiarato la domanda improcedibile in violazione delle norme di cui all'art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella legge n. 162/2014, senza aver tenuto conto dell'invito alla stipula alla negoziazione assistita inviato alla compagnia assicurativa a mezzo pec del 19.07.2017 e del 29.11.2017, a cui l'appellata aveva dichiarato di non aderire con propria nota del 08.08.2017; “ 2. – SULL'AN DEBEATUR.”, deducendo l'appellante che il verificarsi del sinistro doveva ritenersi provato sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rilasciate nel procedimento connesso, recante r.g. n. 265/2018 pendente innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, di cui il Giudice di Pace aveva autorizzato l'acquisizione all'udienza del 16.07.2018;
“3. SUL QUANTUM DEBEATUR” deducendo l'appellante che la domanda doveva ritenersi provata anche con riferimento al quantum debeatur, avendo prodotto, per i danni materiali, sia fotografie relative ai punti d'urto tra i due veicoli con danni, sia preventivo di spesa di riparazione dell'autocarrozzeria “Castorio” per un importo di € 5.952,36, con riferimento alle lesioni personali, i postumi residuati al sinistro venivano quantificati nella misura del 2%, per l'importo di € 3.516,07, chiedendo la somma complessiva di € 9.468,43, a titolo di risarcimento oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
2 R.G. n. 3992/2021
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 184/2021:
1) accertare e dichiarare (alla luce della documentazione versata in atti) che la richiesta di negoziazione assistita è stata regolarmente esperita;
2) conseguentemente, nel merito, dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva responsabilità di Controparte_3 conducente dell'autovettura GE tg. FJ 493 AY;
3) condannare la Controparte_1 al risarcimento, in favore della parte attrice, dei danni riportati dall'autocarro Piaggio tg. AE 826 AX, ammontanti ad € 5.952,36 nonché al risarcimento dei danni alla persona riportati da ed ammontanti ad euro 3.516,07 per un totale complessivo di euro 9.468,43, Parte_1 il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come per legge su dette somme, a far data dall'evento sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare altresì la convenuta compagnia assicuratrice al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio del doppio grado, con attribuzione all'avvocato anticipatari”. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.03.2022, si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata, Controparte_1 con il rigetto del gravame, eccependo: A) Inammissibilità, improcedibilità, improponibilità dell'impugnazione, ricavabili dallo stesso atto introduttivo del giudizio, dal difetto del contraddittorio e dalla carenza dei poteri di rappresentanza;
“B) Nullità ed inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc novellato e per il disposto dell'art. 348 bis cpc.”;
“C) Infondatezza, temerarietà e pretestuosità dei motivi di appello.” facendo presente che le presunte pec del 19/07/2017 e del 29/11/2017, contenenti l'invito a negoziazione assistita, unitamente alla nota del 08/08/2017 della Compagnia convenuta, non fossero state esaminate dal primo giudice perché non presenti negli atti del primo giudizio, eccependo inoltre che l'art. 4 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 richiedeva che l'invito alla negoziazione assistita sia sottoscritta dalla parte e l'avvocato ne debba certificare l'autografia; rinnovando l'eccezione di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità e nullità della domanda per come proposta, non essendo la richiesta stragiudiziale di risarcimento conforme al combinato disposto degli art. 145 e 148 del Dlgs n°209/2005 e non avendo fornito gli elementi Parte_1 integrativi richiesti dalla Compagnia e provveduto a sottoporsi ai dovuti accertamenti medici;
contestando l'an debeatur ed il quantum per l'abnormità, la pretestuosità e l'infondatezza in fatto e diritto della richiesta sia per il lamentato danno da lesioni , che per il danno a cose. L'appellata concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice di Appello: rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile, improponibile nonché nullo ed infondato in fatto ed in diritto oltre che temerario e pretestuoso;
In ogni caso, accogliere le eccezioni e le domande contenute nel presente atto e negli atti e verbali del primo giudizio da intendersi qui integralmente riportate. Con vittoria di spese e competenze professionali con accessori di legge”.
L'appellato non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente e rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa si osserva quanto segue. In limine litis, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata ex art. 342 c.p.c., giova notare come, secondo la giurisprudenza prevalente, detta norma non esiga né un progetto di sentenza alternativo a quello di cui alla pronuncia gravata, né la trascrizione della stessa, ma soltanto la chiara ed inequivoca indicazione delle contestazioni a questa rivolte (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10916/2017; v. anche Sez. U., Sentenza
n. 27199 del 16/11/2017). Discende che, nel caso di specie, l'indicazione dei motivi di appello, di cui all'atto introduttivo, vada giudicata rituale, atteso che risultano ben individuabili le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, le relative doglianze e le modifiche
3 R.G. n. 3992/2021
della Sentenza di primo grado richieste. Parimenti infondata è l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non ricorrendo il caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata. Deve, dunque, passarsi all'esame dei motivi di gravame.
Il motivo di appello sub 1), con cui l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Giudice dichiarato l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, è fondato e va accolto.
Difatti, dalla disamina della produzione di primo grado, risulta che, con Nota pec del 29 novembre 2017, prodotta in giudizio con le relative ricevute di accettazione e consegna (v. prod. I grado alleg. all'Atto di appello) e riportata anche nell'elenco degli allegati posto in calce all'atto di citazione di primo grado, il procuratore della parte attrice avesse trasmesso alla Cont compagnia assicurativa l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (v. in tema Trib. Pavia sez. III, 18/03/2024, n.545 “Il d.l. n. 132 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano la 'negoziazione assistita', prevedendo che la stessa sia obbligatoria nelle controversie in materia di sinistri stradali. Tuttavia non v'è alcuna norma dalla quale possa desumersi che l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita debba essere contenuto in un apposito atto e non possa essere invece incluso nella richiesta di risarcimento danni da circolazione stradale. In realtà l'unico requisito espressamente richiesto è che l'invito rispetti i contenuti previsti dall'art. 4 del menzionato d.l..”). Per di più e a definitiva tacitazione di ogni rilievo, va pure constatato come risulti agli atti della produzione di primo grado dell' (v. doc. 18) la nota datata 8 agosto 2017, indirizzata a C/o Parte_1 Parte_1 l'Avv. Perrotta Giuseppe, con la quale la in riscontro alla nota del 19 luglio Controparte_1
2017, dichiarava espressamente di non aderire alla richiesta di negoziazione assistita, sicché doveva trovare applicazione l'art. 3, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 secondo cui, quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto. In aggiunta, per completezza, vi è da rilevare che l'eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita, benché proposta in comparsa dalla convenuta, non fosse stata poi reiterata in prima udienza, né il Giudice operava alcun rilievo d'ufficio, in caso contrario, avrebbe comunque dovuto assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito, rinviando ad udienza successiva, non avendo a tanto provveduto, non avrebbe potuto poi dichiarare l'improcedibilità della domanda (v. in tema Cass. civile sez. III, 13/12/2019, n.32797 “L'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione nelle controversie comprese in quelle materie per le quali è prevista come obbligatoria dalla legge deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, se il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello rilevare l'improcedibilità della domanda.”). In accoglimento del motivo di appello sub 1), la Sentenza di primo grado va, pertanto, integralmente riformata con riconoscimento della procedibilità della domanda avanzata da in primo grado. Parte_1 Ciò posto, la valutazione dei fatti di causa, al fine di statuire circa l'accoglibilità o meno delle domande proposte e non esaminate in primo grado, va allora operata nella odierna sede di gravame, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ed avendo l'appellante riproposto le proprie domande di merito e richieste istruttorie non esaminate, ex art. 346 c.p.c. e l'appellata le proprie contestazioni ed eccezioni, necessitandosi, dunque, un completo riesame nel merito della controversia, essendo, come noto, in generale, l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma
4 R.G. n. 3992/2021
rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito ed avendo l'appellante solo l'onere di riproporre le domande non vagliate in primo grado.
In via preliminare, la difesa della ha riproposto l'eccezione di CP_4 inammissibilità, improcedibilità, improponibilità e nullità della domanda, per non conformità della richiesta stragiudiziale di risarcimento al combinato disposto degli art. 145 e 148 del Dlgs
n°209/2005 e per non avere fornito gli elementi integrativi richiesti dalla Parte_1
Compagnia e non essersi sottoposto ai dovuti accertamenti medici. In tema, un condivisibile indirizzo di merito aveva avuto già modo di ritenere che “il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) (per proporre l'azione) ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto (ossia quelli entro i quali l'assicuratore deve formulare l'offerta). Ne consegue che, in tal caso, la domanda proposta dal soggetto che ha subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145” (cfr. Trib. Napoli sez. VIII, 28/02/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 28/02/2019), n.2261; v. anche Trib. Torre Annunziata sez. I, 01/06/2017, (ud. 01/06/2017, dep. 01/06/2017) “la sospensione dei termini di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione di cui all'articolo 145 della menzionata normativa, ovvero riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento: difatti la mancata collaborazione del danneggiato, consistente in un immotivato rifiuto di sottoporsi alla visita medica richiesta dall'assicurazione, non provoca
l'improcedibilità dell'azione ma solo un apprezzamento del giudicante in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso;
”). Nel caso di specie, inoltre, vi è da rilevare come la difesa attrice, in primo grado, avesse eccepito che l'invito a sottoporsi alla visita medica fosse pervenuto all'Esemplare in data 2 marzo 2018, ovvero ben oltre il termine di 90 giorni dall'avvenuta guarigione, di cui alla pec del 6 settembre 2017 e precisamente il giorno stesso della notifica dell'atto di citazione (v. Memoria conclusionale attore, fasc. I grado). A ben vedere, dalla documentazione di primo grado si ricava che effettivamente la missiva dell'assicurazione, avente ad oggetto “invito a visita medica”, recasse la data del 27 febbraio 2018 (v. doc. 4 prod. cartacea I grado . Pur non essendovi prova CP_7 dell'avvenuta comunicazione all'Esemplare e/o al difensore a mezzo raccomandata a/r o Pec e della relativa data di ricezione, deve comunque osservarsi che si fosse oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 148, decorrenti dalle note di messa in mora sia del 6/9/2017 che del 27/11/2017. Sul punto deve rammentarsi che, ai sensi del comma 3 dell'art. 148, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa, solo in pendenza dei predetti termini di cui ai commi 1 e 2. Quanto alla documentazione poi, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria.” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30091 del 21/11/2024). Inoltre, nel caso di specie, va comunque constatato come fosse documentato che la domanda attorea fosse stata ritualmente preceduta dalla richiesta preventiva di risarcimento del danno, con lettere inviate a mezzo pec in data 19.07.2017, del 06.09.2017 e del 29.11.2017,
5 R.G. n. 3992/2021
contenenti i dati richiesti dall'art. 145 D.lgs. 209/2005 ed essendo stato garantito lo “spatium deliberandi” prima dell'introduzione del presente giudizio. Del resto, la circostanza che le lettere di messa in mora avessero raggiunto lo scopo cui erano destinate è comprovata dalla corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti e dalla circostanza che il perito dell'assicurazione avesse svolto la relazione di perizia sul veicolo (v. ancora prod. cartacea di I grado . Per consolidata giurisprudenza di legittimità, "la richiesta di risarcimento CP_7 che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (v. Cass., ordinanza n. 15445/2021; Cass. Ord. n. 19354/2016), dunque, alla luce di tutto quanto appurato, la condizione di proponibilità della domanda doveva ritenersi avverata e la relativa eccezione della parte convenuta/appellata è priva di pregio.
Venendo al merito, stima il Tribunale che agli atti del giudizio di primo grado fossero stati acquisiti elementi idonei a far ritenere provato l'accadimento dell'evento dannoso, oggetto di causa. In particolare, va sottolineato che la causa fosse stata istruita in primo grado a mezzo dell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio connesso recante r.g. n.
265/2018, proposto, per il medesimo sinistro, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Cervinara da quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Controparte_8
, quale terzo trasportato a bordo del veicolo , condotto dal padre Persona_1 CP_9
. Parte_1 La difesa dell'appellata ha contestato l'acquisizione dei predetti verbali di udienza, lamentando la violazione del diritto alla difesa per non aver potuto svolgere nel presente giudizio la prova contraria che pure aveva chiesto in atti e, di conseguenza, la violazione del principio del contraddittorio. Le doglianze sono infondate.
Anzitutto, deve sottolinearsi come il giudice ben possa utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione (v. Cass. Civ. sent. 9384/2011). Si tratta di prove “atipiche”, a cui può attribuirsi valore di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. o argomenti di prova, che trovano il loro ingresso nel processo civile con la produzione documentale e sono liberamente apprezzabili dal Giudice unitamente alle altre risultanze processuali secondo le regole poste dagli artt. 115 e 116 c.p.c. (v. Cass. c. sent. 2616/1995). Inoltre, vi è pure da evidenziare che l'acquisizione dei verbali della prova testimoniale espletata nel giudizio n. 265/2018 r.g. fosse stata disposta dal Giudice di Pace all'esito della prima udienza del giudizio di primo grado, su istanza della parte attrice Esemplare e dall'analisi del relativo verbale non emerge che il difensore della convenuta avesse, in tale sede, CP_4 avanzato istanza di ammissione alla prova contraria (v. Verbale di udienza del 16/07/2018, fasc.
I grado). In via decisiva va poi notato come sia ricavabile dagli atti di causa che nel giudizio n. r.g. 265/2018 la stessa fosse costituita, peraltro con il medesimo procuratore di cui CP_4 al presente giudizio (v. Sentenza n. 38/2021, emessa a definizione del giudizio n. 265/18 r.g., prod. appellante) ed inoltre il difensore risultava presente all'udienza di escussione dei testi, il cui verbale veniva poi acquisito, sicché in tale sede essa avrebbe potuto esplicare tutte le prerogative difensive. Incidentalmente, giova, infine, evidenziare come la prova contraria fosse stata comunque richiesta dal procuratore della convenuta sugli stessi capitoli e con CP_4
i medesimi testi indicati dalla controparte, sicché essa doveva ritenersi assorbita dalla facoltà
6 R.G. n. 3992/2021
concessa a ciascuna delle parti di chiedere al giudice la formulazione di domande a chiarimento ai sensi dell'art. 253 c.p.c., facoltà che il difensore della ben avrebbe potuto CP_4 espletare nella udienza di escussione testi ove era presente. Quanto ai profili di merito, dalla disamina dei verbali di prova, risulta che i testi
[...]
e avessero riferito di essere stati testimoni oculari del fatto e Testimone_1 Testimone_2 quindi dichiaravano di aver visto, in data 14.07.2017, ore 19:00 circa in Rotondi, alla Via Campo Santa Maria, che l'autovettura GE, condotta da tal giunta in prossimità CP_3 di una curva, invadeva l'opposta corsia di marcia ed entrava in collisione con l'autocarro Piaggio di colore arancione. Nel dettaglio, la teste dichiarava “preciso Testimone_1 che il giorno 14 luglio 2017 verso le ore 19.00 mi trovavo in località Rotondi alla via Capo Santa Maria, in compagnia del signor , quindi aggiungeva “mentre stavamo Testimone_2 passeggiando a piedi ho visto un autocarro Piaggio di colore arancione... che entrava in collisione con una OT e ancora rammentava che “il conducente della GE in prossimità di una curva invadeva l'opposta corsia di marcia e andava a collidere con l'autocarro Piaggio che si trovava all'interno della propria corsia di marcia” (…) “preciso che la GE proseguiva con direzione di marcia verso l'autostrada quando in prossimità della curva andò a finire nell'altra corsia di marcia” (…) “il conducente della GE, tal che conosco CP_3 di vista in quanto impegnato in politica, si scusò dell'accaduto dicendo di essersi distratto” (…)
“alla guida dell'autocarro Piaggio vi era tal che conosco e a bordo Parte_1 dell'autocarro vi era anche il figlio di cioè che pure conosco”. Il Parte_1 Per_1 teste parimenti riferiva di trovarsi nelle circostanze di tempo e luogo di cui al Testimone_2 sinistro e raccontava “a un certo punto ho visto un autocarro Piaggio… di colore arancione che procedeva con direzione verso la superstrada, mentre dall'opposto senso di marcia proveniva una OT (…) “a un certo punto la GE sbandava e andava a finire nell'opposta corsia di marcia da dove proveniva l'autocarro. L'urto avvenne tra la parte anteriore sinistra della GE e la parte anteriore sinistra-centrale dell'autocarro” (…) “in pratica la GE invase l'altra corsia di marcia danneggiando l'autocarro che procedeva regolarmente all'interno della propria corsia” (…) “dopo l'incidente il conducente della GE si scusò dell'accaduto assumendosi la responsabilità ricordo che aveva con sé anche un modello CAI che iniziò a compilare” (…) “ alla guida dell'autocarro vi era mio cognato, che accusò Parte_1 dolori al collo e alla schiena…” (…) “sia che Parte_1 Persona_1 indossavano la cintura di sicurezza” (v. Verbale di udienza del 7/5/2018 della causa n.rg. 165/18, alleg. prod. parte appellante in data 23/07/2024). Stima il Tribunale che non siano emersi specifici elementi per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dai testi anzidetti, attesa la diretta conoscenza dei fatti di causa e l'indifferenza rispetto agli interessi in contesa, alcune discrasie possono essere riconducibili, con tutta probabilità, al ragionevole affievolimento mnemonico, dovuto al lasso di tempo trascorso dall'epoca del fatto a quella delle deposizioni;
dal canto proprio, la difesa convenuta/appellata si è limitata sul punto a contestazioni generiche e di mero stile. Va soggiunto che l'attore produceva, inoltre, in primo grado, il modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, da cui, premesso che il veicolo GE era identificato con la lettera “A” e il veicolo Piaggio con la lettera “B”, risultava così descritta la dinamica “il veicolo A invadeva la corsia di marcia del veicolo B in una curva” (v. doc. 9 prod. I grado Esemplare). In proposito, interessa osservare come di recente sia stato chiarito che “l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23
7 R.G. n. 3992/2021
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146).” (v. Cass. civile sez. III, 03/06/2024, (ud. 21/03/2024, dep. 03/06/2024), n.15431).
Pertanto, alla luce del compendio probatorio in atti e non avendo l'assicurazione fornito prova contraria, può ritenersi che il sinistro stradale in data 14 luglio 2017, alle ore 19,00 circa, in Rotondi (AV), alla via Capo Santa Maria, avvenuto tra l'autovettura GE tg. FJ 493AY di proprietà di e condotta nell'occasione da e l'autocarro CP_2 Controparte_3
Piaggio tg. AE826AX condotto da si fosse verificato per esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente del veicolo GE, il quale invadeva l'opposta corsia di marcia, andando ad impattare contro il veicolo attoreo.
In primo grado la domanda attorea avrebbe, quindi, dovuto essere accolta per quanto di ragione.
Occorre, pertanto, procedere alla liquidazione dei danni subiti.
Quanto al danno non patrimoniale, va rammentato che “Per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico- relazionali comuni a tutti.” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018). Pertanto il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto compronnissione
d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile (così, ex multís, Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018).” (v. Cass. civile sez. III, 02/09/2022, n.25887).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria prodotta dall'Esemplare in primo grado risultava che lo stesso si fosse recato al presidio ospedaliero Controparte_10 il giorno successivo al sinistro, ovvero in data 15.07.2017 e ivi veniva sottoposto ad
[...] esami strumentali, mediante radiografia del rachide lombare, con diagnosi di “lombalgia post traumatica” e prognosi di 4 giorni clinici (v. doc. 10, prod. I grado Esemplare) e che lo stesso fosse stato poi dichiarato guarito in data 4.8.2017 (v. doc. 13 prod. I grado Esemplare). Alla luce di quanto allegato, va tenuto conto del divieto normativo di riconoscere alla parte un danno biologico permanente in ogni caso di lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ed inoltre di quanto efficacemente fatto rilevare anche dalla difesa della compagnia convenuta, ovvero che una lesione del genere, per sua natura, non possa determinare postumi permanenti, del resto non emergenti in alcun modo dalla documentazione allegata da parte attrice e dunque niente affatto comprovati.
Può essere, dunque, riconosciuto solo il danno da invalidità temporanea, sulla scorta delle tabelle ministeriali vigenti di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni, tenuto conto della documentazione allegata. Segnatamente, nel verbale di pronto soccorso, in data 15/7/2017, veniva stimata una prognosi di quattro giorni, successivamente l'Esemplare si sottoponeva a visite mediche in data 17.7.2017 con prognosi di gg. 10 e 28.7.2017 con
8 R.G. n. 3992/2021
riconoscimento di ulteriori giorni 10 ed infine veniva dichiarato guarito in data 7.8.2017 (v. doc. 10, 11, 12 e 13, prod. I grado Esemplare).
Appare, pertanto, di ragione ed equo riconoscere, in favore di , Parte_1 quattro giorni di ITP al 75%, in assenza di riscontrati deficit motori ed in assenza di riscontrata rigidità nucale da parte dei sanitari del P.S. (v. Esame obiettivo, Verbale P.S. cit.), 10 giorni di
ITP al 50% ed ulteriori 10 al 25%, dovendosi valutare il progressivo percorso di miglioramento sino alla definitiva guarigione.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro aveva 39 anni, il Parte_1 Giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere, a titolo di danno biologico, l'importo di €580,02, di cui: per invalidità temporanea parziale al 75% € 165,72, per invalidità temporanea parziale al 50% €276,20, per invalidità temporanea parziale al 25% €138,10
Alcuna ulteriore voce di danno non patrimoniale può essere riconosciuta, date le minime lesioni subite ed in totale assenza di ogni allegazione e dimostrazione di intimi turbamenti o sofferenze morali, dipendenti dal sinistro de quo e considerato che il danno morale va sempre provato, dovendosi escludere ogni automatismo. L'attore richiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale, in particolare per i danni riportati dall'autocarro Piaggio tg. AE 826 AX, ammontanti ad euro 5.952,36.
La difesa convenuta ha contestato il solo quantum della pretesa risarcitoria, lamentando l'eccessività della somma richiesta e la antieconomicità della riparazione, alla luce del valore commerciale del veicolo al momento del fatto.
Ai fini della prova del danno, la difesa attorea produceva le foto del veicolo Piaggio con danni alla parte anteriore laterale sinistra ed il preventivo di spesa, redatto dall'autocarrozzeria
“Castorio”, dell'importo di € 5.952,36 (v. prod. I grado, alleg. appellante). Non può sottacersi, cionondimeno, come, a fronte della specifica contestazione della parte convenuta di antieconomicità delle riparazioni, essa nulla abbia ulteriormente dedotto, prodotto e comprovato, come sarebbe stato suo onere.
In proposito deve evidenziarsi che, secondo costante e condivisa giurisprudenza (v.
Cass. civile sez. VI, 04/11/2013, (ud. 10/10/2013, dep. 04/11/2013), n.24718, conf. Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010) “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.”, si ha eccessiva onerosità, ai sensi della citata norma, quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si
è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato. La giurisprudenza, dunque, qualifica la richiesta del danneggiato di ottenere la somma necessaria per la riparazione dei danni come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (e non per equivalente), con conseguente potere/dovere del giudice (cfr. Cass. civ., 4 novembre 2013, n. 24718; Cass. civ., 8 gennaio 2013, n. 259; Cass. civ., 12
9 R.G. n. 3992/2021
ottobre 2010, n. 21012; Cass. civ., 6 agosto 2004, n. 15197) di accertare che essa non risulti eccessivamente onerosa per il debitore.
Nel caso di specie, in primo grado, la difesa attorea non ha comprovato quale fosse il valore commerciale del bene prima della lesione, né, d'altro canto, espressamente ha contestato il valore attribuito dalla parte convenuta e la valutazione di “antieconomicità” della riparazione. Del resto, vi è da constatare come dall'esame della carta di circolazione risulti che il mezzo in questione Autocarro Piaggio, di cilindrata 993 cm, fosse stato immatricolato per la prima volta nel 1995 ed acquistato già usato da nel 2011, sicché deve CP_11 necessariamente tenersi conto dei parametri rappresentati dalla notevolissima vetustà del veicolo, dallo stato di ragionevole usura dello stesso ante incidente constatabile anche dalle foto allegate, dal deprezzamento subito a seguito dell'incidente, dalla natura e considerevole entità delle riparazioni da effettuarsi. Sotto tale aspetto, si evince ancora dagli atti di causa che il veicolo fosse stato ispezionato dal Ctp della Compagnia assicurativa, che procedeva alla valutazione dei danni per “differenza valori”, sul rilievo che gli ingenti danni al complessivo antero/laterale sinistro, danni che interessavano accessori esterni ed interni, lamierati esterni ed interni, fanaleria nonché organi meccanici, avrebbero portato a riparazioni antieconomiche. Il valore commerciale veniva individuato nell'importo di € 600,00 ed il valore del relitto in €50,00 (v. doc. 5 prod. I grado alleg. fasc. cartaceo d'ufficio). CP_7
Attesa la valutazione tecnica sopra riportata e ben argomentata, non vi sono ragioni per dissentire da quanto affermato nella perizia di parte convenuta, ritenendo “antieconomica” la riparazione, né lo ha fatto la difesa attrice, non essendo intervenuta in primo grado espressa ed analitica contestazione sul punto, essendosi essa limitata ad insistere per la liquidazione del danno come da essa stessa quantificato in €5952,36. Va, pertanto, dato seguito ai pronunciamenti della Suprema Corte, che ha più volte ravvisato l'anti economicità della riparazione nell'ipotesi in cui il relativo costo superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (v. Cass. 10196/2022) o ancora qualora il valore del mezzo dopo gli interventi sia superiore rispetto a quello ante sinistro (v. Cass. 10686/2023), nonché alla condivisibile giurisprudenza di merito secondo cui “Qualora, poi, la riparazione del mezzo risulti antieconomica, rispetto al valore dello stesso ante sinistro, la pretesa di risarcimento sulla base del costo delle riparazioni, senza alcuna dimostrazione di una ragione plausibile che induca ad optare per una spesa eccedente il valore del bene, significa aggravare inutilmente ed ingiustificatamente l'onere risarcitorio in contrasto con i principi di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c..” (cfr. Corte App. Milano sez. IV, 13/09/2017, n.3933). Pertanto, va ritenuto congruo ed equo il riconoscimento del danno al veicolo nella misura pari a €550,00, a titolo di risarcimento per “equivalente”, corrispondente alla somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, come risultante dalla perizia tecnica allegata dalla difesa convenuta/appellata.
In conclusione, spettano a , in conseguenza del sinistro di causa, gli Parte_1 importi di €580,02 a titolo di danno non patrimoniale e €550,00 per danno patrimoniale. Per la restante parte le domande avanzate in primo grado vanno rigettate.
Sulla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito, sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, ovvero al 14.7.2017, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web
10 R.G. n. 3992/2021
dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 14 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
In conclusione, in integrale riforma della Sentenza di primo grado n. 184/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, la domanda attorea va dichiarata procedibile e va accolta parzialmente e per quanto di ragione, dichiarandosi l'esclusiva responsabilità di CP_3
conducente dell'autovettura GE tg. FJ493A, nella produzione del sinistro
[...] avvenuto il 14 luglio 2017, alle ore 19,00 circa, in Rotondi (AV), alla via Capo Santa Maria, per l'effetto ed in parziale accoglimento delle richieste attoree, disponendosi la condanna di al risarcimento, in favore della parte attrice, dei danni quantificati in Controparte_1
€580,02 per danni non patrimoniali e €550,00 per danni patrimoniali, oltre interessi come sopra calcolati.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite.
Va ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Alla riforma della Sentenza di primo grado segue, pertanto, la riforma del capo relativo alle spese di lite del primo grado. In forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del
22/02/2016) e data la notevole sproporzione tra le somme richieste e quelle effettivamente riconosciute come di giustizia, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà; la restante metà si pone in capo alla parte convenuta/appellata parzialmente soccombente La liquidazione si effettua come da CP_4 dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto e della scarsa complessità della controversia e delle attività processuali espletate, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto da ed in integrale riforma Parte_1 della Sentenza n. 184/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, depositata in cancelleria il 17 maggio 2021, resa nel giudizio R.G. n. 472/2018, degli Affari
Contenziosi del Giudice di Pace di Cervinara (AV), accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara l'esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente dell'autovettura GE tg. FJ493A, nella produzione del sinistro avvenuto il 14 luglio 2017, alle ore 19,00 circa, in Rotondi (AV), alla via Capo Santa Maria;
11 R.G. n. 3992/2021
2. per l'effetto di quanto sopra, in parziale accoglimento delle domande proposte da
, condanna in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappr.te p.t., al pagamento, in favore della parte attrice , Parte_1 dell'importo di €580,02, a titolo di danni non patrimoniali e di €550,00, a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi come calcolati in parte motiva.
3. In riforma della Sentenza appellata n 184/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Cervinara, compensa le spese di lite del primo grado nella misura della metà e condanna in persona del legale rappr.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, della restante metà, che si liquida in €132,00 per esborsi e €316,50 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Perrotta, dichiaratosi antistatario.
4. Compensa le spese di lite del presente grado di appello tra le parti nella misura della metà e condanna l'appellata in persona del legale Controparte_1 rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, della restante metà che si liquida in €177,75 per esborsi ed in €426,00 per compensi professionali forensi, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Perrotta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 11 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
12