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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 44658/24 promossa da
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cigliano, ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni, n.132;
- Ricorrente-
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente –
Nonché contro in Controparte_2
persona del Ministro pro tempore;
, in persona del Questore pro tempore;
Controparte_3
AMBASCIATA D' A COLOMBO;
Pt_2
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al Parte_1
ricongiungimento familiare con la figlia ( nata a Persona_1
BO (Sri Lanka) il 11.03.2022) emesso il 14.05.24 e notificato in data 22.05.24 dallo Sportello
Unico per l'immigrazione di Roma. Si legge nel provvedimento che “dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda;
in particolare, non allegando prova della sussistenza: del requisito anagrafico, in quanto il richiedente non ha allegato in domanda alcun documento di identità (permesso di soggiorno, passaporto, carta d'identità) e neanche del familiare richiesto;
del requisito economico, in quanto il richiedente non ha allegato alcuna documentazione fiscale attestante la sussistenza del reddito minimo per la richiesta di un familiare;
del requisito alloggiativo, in quanto non è stato allegato alcun documento attestante il possesso di un titolo giuridicamente rilevante (proprietà, locazione, comodato) che riconosca il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza medesima (o suoi parenti o affini di I grado), documento del proprietario dell'alloggio ”.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché l'illegittimità del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente sostiene di aver allegato in fase amministrativa la documentazione richiesta.
Il ricorrente, pertanto, chiede di “sospendere, ai sensi dell'art.5 d.lgs. n. 150/2011, l'efficacia esecutiva del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione datato 14.05.2024 di rigetto della domanda di di ricongiungimento familiare con la figlia Parte_1
inoltrata il 28.12.2023 e, comunque, adottare Persona_1
misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, mediante decreto pronunciato fuori udienza inaudita altera parte, stante il pericolo imminente di danno grave e irreparabile all'unità familiare;
dichiarare l'illegittimità del decreto dello Sportello Unico per
l'Immigrazione datato 14.05.2024 (prot. m_it 00169652 14.05.2024; riferimento pratica p- Per_2
rm/f/n/2023/136898 rm1409296763) di rigetto della domanda di Parte_1
di ricongiungimento familiare con la figlia
[...] Persona_1
inoltrata il 28.12.2023, per omessa comunicazione al richiedente dei motivi ostativi al suo accoglimento, in violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990; dichiarare l'illegittimità del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione datato 14.05.2024 (prot. m_it 00169652 Per_2
14.05.2024; riferimento pratica rm1409296763) di rigetto della domanda di CodiceFiscale_2
pagina 2 di 6 di ricongiungimento familiare con la figlia Parte_1
inoltrata il 28.12.2023 per difetto di istruttoria;
Persona_1 dichiarare l'illegittimità del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione datato 14.05.2024 (prot.
m_it 00169652 14.05.2024; riferimento pratica rm1409296763) di Per_2 CodiceFiscale_2
rigetto della domanda di di ricongiungimento familiare con Parte_1
la figlia inoltrata il 28.12.2023 per violazione Persona_1 dell'art 5 comma 5 dlgs 286/98; accertare, ai sensi degli artt.29 del d.lgs.286/98 e 6 del d.p.r. 394/99, il diritto di “al bene della vita” costituito dal nulla osta e del Parte_1
visto di ingresso la figlia , giusta istanza formulata Persona_1
in data 27.6.2019 tramite modello sm (all.1c); condannare la Controparte_4
, in persona del Prefetto;
la in persona del
[...] Controparte_5
Questore; il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al ricorrente Controparte_1 spese processuali e compensi professionali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - con rigorosa applicazione del criterio della soccombenza – nonché, ex artt. 96 comma 3 c.p.c. a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.000 (duemila), con clausola di distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
È stata depositata la seguente documentazione: provvedimento impugnato, certificato stato di famiglia, passaporto e permesso di soggiorno del ricorrente, Modello Sm, passaporto della figlia, circolare del
, modello 730 redditi 2022 del ricorrente, denuncia rapporto di lavoro del Controparte_1
11.03.22, ricevuta pagamento contributi per l'anno 2022, ricevuta pagamento contributi per CP_6 CP_6
l'anno 2023, carta d'identità del datore di lavoro, Modello S3, denuncia rapporto di lavoro del
24.04.23, ricevuta pagamento contributi II -III-IV trimestre 2023 e carta d'identità del datore, Modello
S3, Modello S2 attestante il consenso del proprietario dell'alloggio, carta d'identità del proprietario, contratto di locazione stipulato dal ricorrente e dalla moglie, documenti di identità della moglie del ricorrente, ordinanze del Tribunale.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda , riportandosi integralmente alla relazione della Prefettura di Roma la quale eccepisce che, al momento dell'inoltro dell'istanza, il richiedente ha depositato solo parte della documentazione utile al perfezionamento del procedimento non producendo, in particolare, un titolo idoneo a dimostrare il legittimo possesso dell'immobile indicato per ospitare la figlia. A tal riguardo, l'Amministrazione osserva che, “per quanto riguarda il requisito inerente all'alloggio, dalle verifiche effettuate nella pendenza del procedimento, è emerso che il ricorrente non ha prodotto un contratto di locazione regolarmente
pagina 3 di 6 registrato all'Agenzia delle Entrate”. Quanto, invece, al requisito reddituale, anch'esso contestato dall'Amministrazione, le verifiche effettuate avrebbero evidenziato che “i redditi dichiarati dal ricorrente, sia nell'anno 2023 (anno di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare), sia nell'anno 2024, risultano insufficienti”, avendo egli dichiarato un reddito pari a 7.628 euro per l'anno 2023 e pari a 7.042 per l'anno 2024. Da ultimo, quanto alla volontà del ricorrente di voler cumulare il proprio reddito con quello della moglie, l'Amministrazione rileva che “dalle medesime verifiche effettuate accedendo al Portale dell'Agenzia delle Entrate p emerso che la sig.ra CP_7 nel 2023 ha percepito 1.852,45 euro, mentre nel 2024 ha dichiarato 985,58 euro…” e che “attualmente la stessa non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, pertanto non possiede redditi da integrare con quelli del richiedente ai fini del rilascio del nulla osta”.
L'Amministrazione deposita la seguente documentazione: provvedimento di rigetto, verifiche Agenzia delle Entrate per il richiedente e per la moglie, verifiche portale comunicazioni obbligatorie moglie del richiedente.
Con le note autorizzate per l'udienza del 04.06.25, il ricorrente si riporta all'atto introduttivo, allegando che “quanto all'asserita mancanza del requisito economico, il signor ha allegato Parte_1 alla propria istanza la propria dichiarazione 730/2023 per l'annualità 2022 (euro 1.770,00) congiunto
a quello della coniuge (euro 8.413) per un totale di euro 10.183 euro, Persona_3 ben superiore all'importo dell'assegno sociale per il 2023 pari a 503,27 euro mensili per 13 mensilità
(6.542,51 euro annui;
9.813,77 euro per un familiare da ricongiungere)”. Quanto al requisito alloggiativo, il ricorrente allega che “poiché la figlia del ricorrente Persona_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], è minore di anni
[...]
quattordici è escluso, ai fini del rilascio del nullaosta per ricongiungimento familiare, il requisito della disponibilità di un alloggio”.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo pagina 4 di 6 dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […] Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Dunque, il soggetto che richiede il ricongiungimento familiare deve anzitutto dimostrare la disponibilità di un alloggio mediante il possesso di un titolo che lo giustifichi e, al contempo, deve dimostrare che tale alloggio sia conforme ai requisiti igienico- sanitari e di idoneità mediante un certificato rilasciato dal Comune. Tuttavia, la norma prevede che nel caso di domanda di ricongiungimento di un solo figlio di età inferiore ai 14 anni il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare dell'immobile (Mod. S1).
Ebbene, quanto al requisito alloggiativo il ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio produce il contratto di locazione stipulato dal 01.11.2022 al 30.10.2025 (all.6b) con ricevuta di registrazione nonché la dichiarazione del titolare dell'immobile attestante il consenso ad ospitare i familiari (all.6).
Quanto, invece, al requisito reddituale, al fine di verificare il diritto al ricongiungimento
(l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione), è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento di n.1 familiare, non inferiore all'importo che per il 2022 era di 9.128,14 euro (importo assegno sociale per 13 mensilità pari ad euro 6085,43, che aumentato della metà è pari ad euro 9.128,14). Difatti, l'anno di imposta da considerare ai fini della valutazione del reddito utile per il ricongiungimento familiare è il
2022 essendo stata l'istanza presentata il 28.12.23.
Dalla documentazione reddituale in atti (all.3 Modello 730 redditi 2022) risulta che il ricorrente nell'anno 2022 ha percepito un reddito pari a euro 1770,00 che, insieme al reddito della coniuge convivente di euro 8.413,00, ammonta a euro 10.183,00, superiore al minimo previsto.
Deve essere dunque dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia nata a [...] il Persona_1
11.03.2022.
Le spese di lite sono compensate dal momento che il ricorrente ha documentato il diritto al rilascio del nulla osta in forza di documentazione depositata in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 - Dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia
Persona_1
- Compensa le spese di lite.
Roma 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 44658/24 promossa da
nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cigliano, ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni, n.132;
- Ricorrente-
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente –
Nonché contro in Controparte_2
persona del Ministro pro tempore;
, in persona del Questore pro tempore;
Controparte_3
AMBASCIATA D' A COLOMBO;
Pt_2
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al Parte_1
ricongiungimento familiare con la figlia ( nata a Persona_1
BO (Sri Lanka) il 11.03.2022) emesso il 14.05.24 e notificato in data 22.05.24 dallo Sportello
Unico per l'immigrazione di Roma. Si legge nel provvedimento che “dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'ammissibilità della domanda;
in particolare, non allegando prova della sussistenza: del requisito anagrafico, in quanto il richiedente non ha allegato in domanda alcun documento di identità (permesso di soggiorno, passaporto, carta d'identità) e neanche del familiare richiesto;
del requisito economico, in quanto il richiedente non ha allegato alcuna documentazione fiscale attestante la sussistenza del reddito minimo per la richiesta di un familiare;
del requisito alloggiativo, in quanto non è stato allegato alcun documento attestante il possesso di un titolo giuridicamente rilevante (proprietà, locazione, comodato) che riconosca il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza medesima (o suoi parenti o affini di I grado), documento del proprietario dell'alloggio ”.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché l'illegittimità del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente sostiene di aver allegato in fase amministrativa la documentazione richiesta.
Il ricorrente, pertanto, chiede di “sospendere, ai sensi dell'art.5 d.lgs. n. 150/2011, l'efficacia esecutiva del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione datato 14.05.2024 di rigetto della domanda di di ricongiungimento familiare con la figlia Parte_1
inoltrata il 28.12.2023 e, comunque, adottare Persona_1
misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, mediante decreto pronunciato fuori udienza inaudita altera parte, stante il pericolo imminente di danno grave e irreparabile all'unità familiare;
dichiarare l'illegittimità del decreto dello Sportello Unico per
l'Immigrazione datato 14.05.2024 (prot. m_it 00169652 14.05.2024; riferimento pratica p- Per_2
rm/f/n/2023/136898 rm1409296763) di rigetto della domanda di Parte_1
di ricongiungimento familiare con la figlia
[...] Persona_1
inoltrata il 28.12.2023, per omessa comunicazione al richiedente dei motivi ostativi al suo accoglimento, in violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990; dichiarare l'illegittimità del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione datato 14.05.2024 (prot. m_it 00169652 Per_2
14.05.2024; riferimento pratica rm1409296763) di rigetto della domanda di CodiceFiscale_2
pagina 2 di 6 di ricongiungimento familiare con la figlia Parte_1
inoltrata il 28.12.2023 per difetto di istruttoria;
Persona_1 dichiarare l'illegittimità del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione datato 14.05.2024 (prot.
m_it 00169652 14.05.2024; riferimento pratica rm1409296763) di Per_2 CodiceFiscale_2
rigetto della domanda di di ricongiungimento familiare con Parte_1
la figlia inoltrata il 28.12.2023 per violazione Persona_1 dell'art 5 comma 5 dlgs 286/98; accertare, ai sensi degli artt.29 del d.lgs.286/98 e 6 del d.p.r. 394/99, il diritto di “al bene della vita” costituito dal nulla osta e del Parte_1
visto di ingresso la figlia , giusta istanza formulata Persona_1
in data 27.6.2019 tramite modello sm (all.1c); condannare la Controparte_4
, in persona del Prefetto;
la in persona del
[...] Controparte_5
Questore; il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere al ricorrente Controparte_1 spese processuali e compensi professionali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - con rigorosa applicazione del criterio della soccombenza – nonché, ex artt. 96 comma 3 c.p.c. a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.000 (duemila), con clausola di distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
È stata depositata la seguente documentazione: provvedimento impugnato, certificato stato di famiglia, passaporto e permesso di soggiorno del ricorrente, Modello Sm, passaporto della figlia, circolare del
, modello 730 redditi 2022 del ricorrente, denuncia rapporto di lavoro del Controparte_1
11.03.22, ricevuta pagamento contributi per l'anno 2022, ricevuta pagamento contributi per CP_6 CP_6
l'anno 2023, carta d'identità del datore di lavoro, Modello S3, denuncia rapporto di lavoro del
24.04.23, ricevuta pagamento contributi II -III-IV trimestre 2023 e carta d'identità del datore, Modello
S3, Modello S2 attestante il consenso del proprietario dell'alloggio, carta d'identità del proprietario, contratto di locazione stipulato dal ricorrente e dalla moglie, documenti di identità della moglie del ricorrente, ordinanze del Tribunale.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda , riportandosi integralmente alla relazione della Prefettura di Roma la quale eccepisce che, al momento dell'inoltro dell'istanza, il richiedente ha depositato solo parte della documentazione utile al perfezionamento del procedimento non producendo, in particolare, un titolo idoneo a dimostrare il legittimo possesso dell'immobile indicato per ospitare la figlia. A tal riguardo, l'Amministrazione osserva che, “per quanto riguarda il requisito inerente all'alloggio, dalle verifiche effettuate nella pendenza del procedimento, è emerso che il ricorrente non ha prodotto un contratto di locazione regolarmente
pagina 3 di 6 registrato all'Agenzia delle Entrate”. Quanto, invece, al requisito reddituale, anch'esso contestato dall'Amministrazione, le verifiche effettuate avrebbero evidenziato che “i redditi dichiarati dal ricorrente, sia nell'anno 2023 (anno di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare), sia nell'anno 2024, risultano insufficienti”, avendo egli dichiarato un reddito pari a 7.628 euro per l'anno 2023 e pari a 7.042 per l'anno 2024. Da ultimo, quanto alla volontà del ricorrente di voler cumulare il proprio reddito con quello della moglie, l'Amministrazione rileva che “dalle medesime verifiche effettuate accedendo al Portale dell'Agenzia delle Entrate p emerso che la sig.ra CP_7 nel 2023 ha percepito 1.852,45 euro, mentre nel 2024 ha dichiarato 985,58 euro…” e che “attualmente la stessa non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, pertanto non possiede redditi da integrare con quelli del richiedente ai fini del rilascio del nulla osta”.
L'Amministrazione deposita la seguente documentazione: provvedimento di rigetto, verifiche Agenzia delle Entrate per il richiedente e per la moglie, verifiche portale comunicazioni obbligatorie moglie del richiedente.
Con le note autorizzate per l'udienza del 04.06.25, il ricorrente si riporta all'atto introduttivo, allegando che “quanto all'asserita mancanza del requisito economico, il signor ha allegato Parte_1 alla propria istanza la propria dichiarazione 730/2023 per l'annualità 2022 (euro 1.770,00) congiunto
a quello della coniuge (euro 8.413) per un totale di euro 10.183 euro, Persona_3 ben superiore all'importo dell'assegno sociale per il 2023 pari a 503,27 euro mensili per 13 mensilità
(6.542,51 euro annui;
9.813,77 euro per un familiare da ricongiungere)”. Quanto al requisito alloggiativo, il ricorrente allega che “poiché la figlia del ricorrente Persona_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], è minore di anni
[...]
quattordici è escluso, ai fini del rilascio del nullaosta per ricongiungimento familiare, il requisito della disponibilità di un alloggio”.
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 286/98 prevede che lo straniero, quando richiede il ricongiungimento,
“deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo pagina 4 di 6 dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. […] Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Dunque, il soggetto che richiede il ricongiungimento familiare deve anzitutto dimostrare la disponibilità di un alloggio mediante il possesso di un titolo che lo giustifichi e, al contempo, deve dimostrare che tale alloggio sia conforme ai requisiti igienico- sanitari e di idoneità mediante un certificato rilasciato dal Comune. Tuttavia, la norma prevede che nel caso di domanda di ricongiungimento di un solo figlio di età inferiore ai 14 anni il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare dell'immobile (Mod. S1).
Ebbene, quanto al requisito alloggiativo il ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio produce il contratto di locazione stipulato dal 01.11.2022 al 30.10.2025 (all.6b) con ricevuta di registrazione nonché la dichiarazione del titolare dell'immobile attestante il consenso ad ospitare i familiari (all.6).
Quanto, invece, al requisito reddituale, al fine di verificare il diritto al ricongiungimento
(l'accertamento riguarda un diritto soggettivo, non a caso rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è verificare la sussistenza del diritto piuttosto che la regolarità del provvedimento dell'Amministrazione), è necessario accertare un reddito per il ricongiungimento di n.1 familiare, non inferiore all'importo che per il 2022 era di 9.128,14 euro (importo assegno sociale per 13 mensilità pari ad euro 6085,43, che aumentato della metà è pari ad euro 9.128,14). Difatti, l'anno di imposta da considerare ai fini della valutazione del reddito utile per il ricongiungimento familiare è il
2022 essendo stata l'istanza presentata il 28.12.23.
Dalla documentazione reddituale in atti (all.3 Modello 730 redditi 2022) risulta che il ricorrente nell'anno 2022 ha percepito un reddito pari a euro 1770,00 che, insieme al reddito della coniuge convivente di euro 8.413,00, ammonta a euro 10.183,00, superiore al minimo previsto.
Deve essere dunque dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia nata a [...] il Persona_1
11.03.2022.
Le spese di lite sono compensate dal momento che il ricorrente ha documentato il diritto al rilascio del nulla osta in forza di documentazione depositata in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 - Dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento della figlia
Persona_1
- Compensa le spese di lite.
Roma 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 6 di 6