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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 23626 del 2023, vertente tra
- ( , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Castellani, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Gualtiero de Filippis, giusta procura in atti;
-resistente- nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 18.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, ha adito questo Tribunale chiedendo la separazione personale dal Parte_1 proprio coniuge il 18.07.2007 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1 Comune di Roma dell'anno 2007, atto 00021, parte 2, serie A06) esponendo che dalla convivenza more uxorio e dalla successiva unione coniugale erano nati i figli (09.01.2003) e Per_1 Per_2
(10.09.2007) e che il matrimonio era entrato progressivamente in una crisi irreversibile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, oltre alla separazione, il suo addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio minore , che il padre provveda al mantenimento diretto di Per_2 entrambi i figli e al pagamento del 100% delle spese straordinarie nonché il versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 1.500,00 in suo favore in quanto coniuge economicamente più debole. Si è costituito in giudizio il quale, oltre ad aderire alla domanda di separazione Controparte_1 personale, ha chiesto: l'addebito della stessa alla moglie, l'affidamento esclusivo del figlio minorenne, la divisione a metà delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio, la fissazione dell'assegno alimentare a beneficio di per l'ammontare massimo di € 350,00. Parte_1
Sentite le parti e i loro avvocati, perdurando il contrasto, è stato disposto l'ascolto del minore
[...] per il 10.10.2023. Per_3
Ascoltato il minore , a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2023, questo Per_2 Giudice ha: assegnato la casa coniugale al padre disposto l'affidamento del Controparte_1 minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
previsto un percorso psicoterapico a beneficio del minore;
disposto che il padre provveda direttamente al mantenimento dei figli nonché al mantenimento della moglie attraverso l'erogazione della somma di € 1.200,00 al mese.
Sono state quindi escusse le prove testimoniali ammesse e, su accordo delle parti, è stata nominata la dr.ssa quale esperta ai sensi dell'art 473 bis 26 cpc, per contribuire a a migliorare i rapporti Per_4 madre-figlio. All'esito di 8 incontri la dr.ssa ha versato in atti la propria relazione. Per_4
Il 18.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status separativo, sulla domanda di addebito della separazione, sulle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore nonché sul Per_2 mantenimento della moglie.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte devono essere respinte per le seguenti ragioni. Per quanto riguarda la richiesta di addebito proposta da occorre rilevare come la Parte_1 pluralità di elementi dedotti non appaiono sufficienti a imputare le ragioni del deterioramento del legame coniugale al marito.
La mancanza di assistenza materiale appare smentita dagli atti atteso che è pacifico che la famiglia si sia sostenuta prevalentemente sulla base dei redditi percepiti dal marito, mentre il fatto che la moglie abbia avuto un ruolo preponderante nel crescere i figli non appare quale circostanza idonea a dimostrare l'insussistenza dell'assistenza morale da parte del marito. Le deduzioni in ordine alla gestione delle risorse patrimoniali della famiglia risultano generiche e sfornite di adeguato sostegno probatorio.
La relazione extraconiugale del marito con non risulta dimostrata in quanto gli unici Persona_5 elementi probatorio sono indiretti, di limitata attendibilità e comunque al più utili a dimostrare l'esistenza di una frequentazione e non di una relazione sentimentale. Non appare condivisibile la conclusione secondo cui la pressione esercitata dal marito per convincere la moglie ad andare da un nutrizionista e da uno psicologo dovrebbe essere intesa quale atto di maltrattamento rispondendo, invece, al normale sostegno morale al quale sono chiamati i coniugi nei reciproci riguardi. Per quanto riguarda l'abbandono della casa familiare occorre rammentare che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.” (Cass. 11032/2024). Nel caso di specie, tale circostanza non sussiste in quanto, come evidenziato dalla stessa ricostruzione dei fatti proposta da l'abbandono della casa Pt_1 familiare da parte del marito ha costituito l'esito di una progressiva degenerazione dei rapporti intercorsi tra i coniugi e non la loro causa. La richiesta di addebito proposta dal marito appare ugualmente sfornita di sostegno probatorio e scarsamente circostanziata in quanto fondata, genericamente, su una riduzione dei rapporti sessuali tra i coniugi che risulta indimostrata nell'an nonché nella sua imputabilità alla moglie. Anche la sussistenza di una relazione intrattenuta dalla moglie non risulta provata. Invero, il quadro complessivo della storia familiare che emerge all'esito del giudizio, per quanto diverso nella ricostruzione resane dai coniugi, appare coerente nel rappresentare una situazione di progressivo deterioramento dei rapporti, di reciproche accuse tra i coniugi e di impossibilità di prosecuzione della convivenza. Tuttavia, proprio in considerazione della dedotta complessità nonché della progressiva degenerazione dei rapporti non risulta possibile individuare fattori causali univoci a fondamento della crisi tali da consentire di concludere per l'addebito della stessa a uno dei due coniugi. Sul punto, si rammenta infatti che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi
i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass. 2021, n. 40795). Pertanto, in mancanza di prova e di nesso di causalità, le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte devono essere respinte.
I figli: affidamento del figlio minore Per_2
Per quanto riguarda l'affido del figlio minore della coppia, dall'istruttoria complessivamente svolta è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita del minore. Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il figlio -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé).
Va confermato il collocamento del figlio presso il padre per garantire continuità delle abitudini domestiche. Ciò anche in quanto l'ascolto del figlio ha confermato la difficoltà di ripristinare canali comunicativi con la madre e la necessità di confermare l'attuale convivenza presso il padre, con il quale vive anche il figlio maggiorenne le modalità di frequentazione del figlio minore con Per_1 la madre sono libere stante l'età del figlio e i difficili rapporti familiari. Il padre si occuperà del suo mantenimento ordinario e straordinario
Quanto al figlio dalla istruttoria svolta e dalle stesse deduzioni delle parti è emersa la sua Per_1 autonomia economica e pertanto non devono essere adottate decisioni che lo riguardino
Assegno di mantenimento per la moglie Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, la signora ha chiesto le fosse riconosciuto un assegno per il suo mantenimento di € 1.500 mensili. Con l'ordinanza del 12.10.2023 veniva riconosciuto per il suo mantenimento un assegno complessivo di € 1.200 mensili a carico del sig. CP_1
La signora -come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti e dalla Pt_1 documentazione fiscale depositata- percepisce esclusivamente la NASPI, che attualmente ammonta ad € 723,81 e che cesserà ad aprile del 2025. Di contro il signor svolge l'attività di agente di commercio, dichiarando di avere percepito CP_1 nel 2023 un reddito complessivo di € 47.562,00 pari a € 3963,5 per 12 mensilità. chiede che sia ridotto l'ammontare dell'assegno di mantenimento precedentemente CP_1 determinato in considerazione della riduzione del suo reddito rispetto al momento in cui è stata pronunciata l'ordinanza, della percezione da parte della moglie della NASPI nonché del fatto che ella, dopo aver rilasciato la casa familiare, ha abitato presso i suoi genitori senza sostenere il pagamento di un canone di locazione. Occorre tuttavia considerare, da un lato, che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.” (Cass. 17544/2023). Dall'altro, occorre altresì rammentare che come emerso dalle ricostruzioni prospettate e dalla documentazione prodotta, la signora durante la vita coniugale, si è sempre occupata della Pt_1 famiglia e dell'accudimento dei figli, consentendo al marito di investire principalmente sulla attività lavorativa. Infine, occorre tenere conto che ha alienato la casa familiare assegnatagli. CP_1
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni esposte l'assegno di mantenimento deve essere ridotto ad € 1.000,00 al mese oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio. Le spese dell'esperta devono essere liquidate come da separato decreto del 18.10.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ( , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.01.1974, i quali hanno contratto matrimonio a Roma (RM) il 18.07.2007;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge
(anno 2007, atto 00021, parte 2, serie A06);
- rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte dai due coniugi;
- affida ad entrambi i genitori il figlio minore, il quale vivrà con il padre e si tratterrà con la madre secondo modalità concordate direttamente tra le parti. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;
- dispone che il padre provveda al mantenimento diretto del figlio minore e al pagamento delle spese straordinarie;
- dispone che corrisponda a per il di lei mantenimento la somma Controparte_1 Parte_1 di € 1000,00, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza annualmente rivalutata secondo gli indici Istat,
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Dispone che le spese dell'esperta siano liquidate come da separato decreto
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del ott. Andrea Maggiori CP_2
(D.M. 22.10.2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 23626 del 2023, vertente tra
- ( , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Castellani, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Gualtiero de Filippis, giusta procura in atti;
-resistente- nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 18.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, ha adito questo Tribunale chiedendo la separazione personale dal Parte_1 proprio coniuge il 18.07.2007 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1 Comune di Roma dell'anno 2007, atto 00021, parte 2, serie A06) esponendo che dalla convivenza more uxorio e dalla successiva unione coniugale erano nati i figli (09.01.2003) e Per_1 Per_2
(10.09.2007) e che il matrimonio era entrato progressivamente in una crisi irreversibile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, oltre alla separazione, il suo addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio minore , che il padre provveda al mantenimento diretto di Per_2 entrambi i figli e al pagamento del 100% delle spese straordinarie nonché il versamento di un assegno di mantenimento mensile di € 1.500,00 in suo favore in quanto coniuge economicamente più debole. Si è costituito in giudizio il quale, oltre ad aderire alla domanda di separazione Controparte_1 personale, ha chiesto: l'addebito della stessa alla moglie, l'affidamento esclusivo del figlio minorenne, la divisione a metà delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio, la fissazione dell'assegno alimentare a beneficio di per l'ammontare massimo di € 350,00. Parte_1
Sentite le parti e i loro avvocati, perdurando il contrasto, è stato disposto l'ascolto del minore
[...] per il 10.10.2023. Per_3
Ascoltato il minore , a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.10.2023, questo Per_2 Giudice ha: assegnato la casa coniugale al padre disposto l'affidamento del Controparte_1 minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
previsto un percorso psicoterapico a beneficio del minore;
disposto che il padre provveda direttamente al mantenimento dei figli nonché al mantenimento della moglie attraverso l'erogazione della somma di € 1.200,00 al mese.
Sono state quindi escusse le prove testimoniali ammesse e, su accordo delle parti, è stata nominata la dr.ssa quale esperta ai sensi dell'art 473 bis 26 cpc, per contribuire a a migliorare i rapporti Per_4 madre-figlio. All'esito di 8 incontri la dr.ssa ha versato in atti la propria relazione. Per_4
Il 18.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status separativo, sulla domanda di addebito della separazione, sulle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore nonché sul Per_2 mantenimento della moglie.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte devono essere respinte per le seguenti ragioni. Per quanto riguarda la richiesta di addebito proposta da occorre rilevare come la Parte_1 pluralità di elementi dedotti non appaiono sufficienti a imputare le ragioni del deterioramento del legame coniugale al marito.
La mancanza di assistenza materiale appare smentita dagli atti atteso che è pacifico che la famiglia si sia sostenuta prevalentemente sulla base dei redditi percepiti dal marito, mentre il fatto che la moglie abbia avuto un ruolo preponderante nel crescere i figli non appare quale circostanza idonea a dimostrare l'insussistenza dell'assistenza morale da parte del marito. Le deduzioni in ordine alla gestione delle risorse patrimoniali della famiglia risultano generiche e sfornite di adeguato sostegno probatorio.
La relazione extraconiugale del marito con non risulta dimostrata in quanto gli unici Persona_5 elementi probatorio sono indiretti, di limitata attendibilità e comunque al più utili a dimostrare l'esistenza di una frequentazione e non di una relazione sentimentale. Non appare condivisibile la conclusione secondo cui la pressione esercitata dal marito per convincere la moglie ad andare da un nutrizionista e da uno psicologo dovrebbe essere intesa quale atto di maltrattamento rispondendo, invece, al normale sostegno morale al quale sono chiamati i coniugi nei reciproci riguardi. Per quanto riguarda l'abbandono della casa familiare occorre rammentare che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali.” (Cass. 11032/2024). Nel caso di specie, tale circostanza non sussiste in quanto, come evidenziato dalla stessa ricostruzione dei fatti proposta da l'abbandono della casa Pt_1 familiare da parte del marito ha costituito l'esito di una progressiva degenerazione dei rapporti intercorsi tra i coniugi e non la loro causa. La richiesta di addebito proposta dal marito appare ugualmente sfornita di sostegno probatorio e scarsamente circostanziata in quanto fondata, genericamente, su una riduzione dei rapporti sessuali tra i coniugi che risulta indimostrata nell'an nonché nella sua imputabilità alla moglie. Anche la sussistenza di una relazione intrattenuta dalla moglie non risulta provata. Invero, il quadro complessivo della storia familiare che emerge all'esito del giudizio, per quanto diverso nella ricostruzione resane dai coniugi, appare coerente nel rappresentare una situazione di progressivo deterioramento dei rapporti, di reciproche accuse tra i coniugi e di impossibilità di prosecuzione della convivenza. Tuttavia, proprio in considerazione della dedotta complessità nonché della progressiva degenerazione dei rapporti non risulta possibile individuare fattori causali univoci a fondamento della crisi tali da consentire di concludere per l'addebito della stessa a uno dei due coniugi. Sul punto, si rammenta infatti che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi
i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass. 2021, n. 40795). Pertanto, in mancanza di prova e di nesso di causalità, le domande di addebito della separazione reciprocamente proposte devono essere respinte.
I figli: affidamento del figlio minore Per_2
Per quanto riguarda l'affido del figlio minore della coppia, dall'istruttoria complessivamente svolta è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita del minore. Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il figlio -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé).
Va confermato il collocamento del figlio presso il padre per garantire continuità delle abitudini domestiche. Ciò anche in quanto l'ascolto del figlio ha confermato la difficoltà di ripristinare canali comunicativi con la madre e la necessità di confermare l'attuale convivenza presso il padre, con il quale vive anche il figlio maggiorenne le modalità di frequentazione del figlio minore con Per_1 la madre sono libere stante l'età del figlio e i difficili rapporti familiari. Il padre si occuperà del suo mantenimento ordinario e straordinario
Quanto al figlio dalla istruttoria svolta e dalle stesse deduzioni delle parti è emersa la sua Per_1 autonomia economica e pertanto non devono essere adottate decisioni che lo riguardino
Assegno di mantenimento per la moglie Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, la signora ha chiesto le fosse riconosciuto un assegno per il suo mantenimento di € 1.500 mensili. Con l'ordinanza del 12.10.2023 veniva riconosciuto per il suo mantenimento un assegno complessivo di € 1.200 mensili a carico del sig. CP_1
La signora -come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti e dalla Pt_1 documentazione fiscale depositata- percepisce esclusivamente la NASPI, che attualmente ammonta ad € 723,81 e che cesserà ad aprile del 2025. Di contro il signor svolge l'attività di agente di commercio, dichiarando di avere percepito CP_1 nel 2023 un reddito complessivo di € 47.562,00 pari a € 3963,5 per 12 mensilità. chiede che sia ridotto l'ammontare dell'assegno di mantenimento precedentemente CP_1 determinato in considerazione della riduzione del suo reddito rispetto al momento in cui è stata pronunciata l'ordinanza, della percezione da parte della moglie della NASPI nonché del fatto che ella, dopo aver rilasciato la casa familiare, ha abitato presso i suoi genitori senza sostenere il pagamento di un canone di locazione. Occorre tuttavia considerare, da un lato, che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.” (Cass. 17544/2023). Dall'altro, occorre altresì rammentare che come emerso dalle ricostruzioni prospettate e dalla documentazione prodotta, la signora durante la vita coniugale, si è sempre occupata della Pt_1 famiglia e dell'accudimento dei figli, consentendo al marito di investire principalmente sulla attività lavorativa. Infine, occorre tenere conto che ha alienato la casa familiare assegnatagli. CP_1
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni esposte l'assegno di mantenimento deve essere ridotto ad € 1.000,00 al mese oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio. Le spese dell'esperta devono essere liquidate come da separato decreto del 18.10.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ( , Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.01.1974, i quali hanno contratto matrimonio a Roma (RM) il 18.07.2007;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge
(anno 2007, atto 00021, parte 2, serie A06);
- rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte dai due coniugi;
- affida ad entrambi i genitori il figlio minore, il quale vivrà con il padre e si tratterrà con la madre secondo modalità concordate direttamente tra le parti. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;
- dispone che il padre provveda al mantenimento diretto del figlio minore e al pagamento delle spese straordinarie;
- dispone che corrisponda a per il di lei mantenimento la somma Controparte_1 Parte_1 di € 1000,00, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza annualmente rivalutata secondo gli indici Istat,
- compensa tra le parti le spese di giudizio. Dispone che le spese dell'esperta siano liquidate come da separato decreto
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del ott. Andrea Maggiori CP_2
(D.M. 22.10.2024).