Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2024, n. 32172
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Sentenza 12 dicembre 2024

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Spetta al giudice del merito verificare in concreto la compatibilità tra l'applicazione di una disciplina collettiva e l'obbligatoria apertura di una posizione contributiva, in quanto la fondatezza della relativa pretesa non può desumersi in via esclusiva dalla soggezione ad un determinato c.c.n.l. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione del Comune di Palermo avverso gli avvisi di addebito volti al recupero, da parte dell'INPS, del contributo di finanziamento dell'indennità economica di malattia per il periodo 2013-2016, relativa a lavoratori ex dipendenti della società Coime, assoggettata al c.c.n.l. edilizia, utilizzati dal Comune - per effetto dell'intervento straordinario contenuto nel d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986 - con reiterati contratti a termine e successivamente stabilizzati alle dipendenze dell'ente pubblico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2024, n. 32172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32172
    Data del deposito : 12 dicembre 2024

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