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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 282 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(cod. fisc.: ), con sede legale in Torino, Parte_1 P.IVA_1
quale incorporante in persona del procuratore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Guido Maccarone, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Biagio Digeronimo e dall'Avv. Domenico Romito, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
(cod. fisc.: ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 Montebelluna, in persona dei Commissari liquidatori, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberta Stasi, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.03.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 22 settembre 2017, ha convenuto in Controparte_2
giudizio chiedendo che in via principale fosse dichiarata la nullità Controparte_1
delle operazioni finanziarie di vendita di titoli , con condanna della CP_3
società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto pari a 10.080,00
euro, ovvero la somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi
e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli
investimenti; in via subordinata, che fosse accertato il grave inadempimento da parte di
degli obblighi contrattuali relativi alla prestazione dei servizi di CP_1
investimento, per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto
che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, con
condanna della banca alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni
; in via ulteriormente gradata che fosse accertato il grave inadempimento CP_3
contrattuale da parte di e che essa fossa condannata al risarcimento del CP_1
danno in favore dell'attore, quantificato, nella medesima somma. Con vittoria delle
pag. 2/13 spese di lite, dal liquidarsi in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 dicembre 2017 CP_1
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea,
[...]
preliminarmente rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di
ha chiesto quindi dichiararsi la sua estromissione dal giudizio, Controparte_3
con rigetto della domanda nel merito e, in subordine, per il caso di accoglimento della
stessa, con la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli in contestazione e i
dividendi nelle more incassati, con riserva di una loro quantificazione;
tutto con vittoria
delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, è stata assunta la prova per testi e la causa è stata rinviata per
la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 29 maggio 2020, con termine
per il deposito di note conclusive sino al giorno 15 maggio 2020.
Con atto depositato il 26 aprile 2020, ha spiegato Controparte_3
intervento volontario, rilevando il difetto di legittimazione passiva di e CP_1
chiedendone l'estromissione dal giudizio, tanto in virtù di quanto disposto dal D.L.
99/17 e convenuto nei contratti di cessioni di azienda del 26 giugno 2017 concluso tra
e Intesa San Controparte_3 Controparte_4 CP_3
Paolo S.p.A., di ritrasferimento di crediti e partecipazioni del 10 luglio 2017,
sottoscritto da e e nell' “Atto ripetitivo Controparte_1 Controparte_3
del Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
e , considerando Controparte_4 CP_3 Controparte_3
cioè il presente contenzioso non rientrante nell' “Insieme aggregato” oggetto di
pag. 3/13 cessione a Intesa San Paolo, ma ricompreso nel perimetro rimasto in capo a
[...]
Ancora in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione, in Controparte_3
considerazione di e Parte_2
dell'applicazione dell'art. 83, comma 1, TUB, secondo cui, dalla data di insediamento
degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo
successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta,
contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione.
Ha infine rilevato l'infondatezza nel merito della domanda attorea e, in via subordinata,
per il caso di soccombenza della banca, ha chiesto la condanna di parte attrice a
restituire i titoli in contestazione e i dividendi nelle more incassati, con riserva di una
loro quantificazione.
§ 1.1
Con sentenza dell'8.11.2021, il tribunale di Brindisi:- ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'intervento volontario di - ha rigettato Controparte_3
le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e di improcedibilità CP_1
della domanda formulate dalla convenuta e dalla terza interveniente;
- nel merito ha dichiarato la nullità dell'operazione finanziaria di vendita dei titoli di CP_3
sottoscritta da in data 28 luglio 2014; - per l'effetto, ha condannato Controparte_2
alla restituzione all'attore della somma di € 10.080,00, oltre Controparte_1
interessi fino all'effettivo soddisfo e alla restituzione dei titoli a Controparte_2 [...]
- ha rigettato la domanda formulata da di CP_1 Controparte_1
decurtazione (dall'importo da restituirsi al cliente) di quanto da questi percepito a titolo di dividendi;
- ha condannato e in Controparte_1 Controparte_3 CP_3
pag. 4/13 solido, al pagamento in favore di delle spese di lite. Controparte_2
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario di perché spiegato Controparte_3
oltre il termine preclusivo previsto dall'art. 268 c.p.c.; - ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, che la negoziazione dei prodotti finanziari era avvenuta presso l'officina dell'attore, e non nei locali della Banca
e che l'istituto di credito non aveva fornito al cliente alcuna informazione circa la facoltà di recesso nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione dell'acquisto (ex art. 30
TUIR); ha ritenuto che la domanda della banca, di restituzione dei dividendi, fosse rimasta sfornita di prova sia con riguardo all'an che al quantum;
per tali motivi, ha affermato il diritto di alla restituzione delle somme Controparte_2
investite per l'importo di € 10.080,00, senza riconoscere il danno da svalutazione monetaria;
ha accertato, altresì, il diritto di alla restituzione dei titoli CP_1
azionari venduti.
§ 2.
Avverso detta decisione, incorporante ha Parte_1 Controparte_1
proposto appello ed ha chiesto alla corte che, in riforma della sentenza impugnata: -
fosse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della sola Controparte_3
e di conseguenza disposta la propria e la conseguente estromissione dal giudizio;
[...]
ha inoltre domandato che fosse condannato a restituire le somme Controparte_2
ricevute in forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
ha infine pag. 5/13 chiesto che in caso di incasso da parte dello degli indennizzi statali previsti CP_2
per gli azionisti di tali importi fossero riattribuiti a proprio favore, con CP_3
vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_2
vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio in l.c.a. e, senza proporre appello avverso Controparte_3
il capo di sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il suo intervento in primo grado, ha preliminarmente dedotto: - il difetto di legittimazione passiva di oggi;
- l'improcedibilità del giudizio ex art. 83, co. 3 del CP_1 Parte_1
TUB; nel merito, si è associata alle difese dell'appellante.
In data 17.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe omesso di provvedere sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
(incorporata dall'appellante), ritenendo la questione ingiustamente CP_1
assorbita dalla valutazione di intempestività dell'intervento di Controparte_3
in particolare, l'istituto di credito appellante ha dedotto che: - in virtù del contratto
[...]
di cessione d'azienda del 26.06.2017, erano state trasferite ad solo le Parte_1
pag. 6/13 passività delle società controllate, indicate nel c.d. “Insieme Aggregato” (artt.
1.1 e 3.1.
del contratto) con espressa esclusione dei debiti e responsabilità derivanti o connessi da/con le operazioni di commercializzazione di azioni delle banche in l.c.a. e dei contenziosi civili relativi a giudizi promossi prima o dopo la data di esecuzione del contratto di cessione da azionisti delle banche in l.c.a.; - l'atto di trasferimento intervenuto tra e in data 10.07.2017 aveva CP_1 Controparte_3
espressamente previsto l'estromissione di dai contenziosi relativi a crediti CP_1
fatti valere a vario titolo in via di azione dai debitori;
- ha inoltre dedotto che deponevano per l'esclusione di ogni responsabilità di : la normativa Parte_1
dettata dal D.L. n. 99 del 25.06.2017 e dall'art. 105 L.F., a cui rinvia l'art. 80, co. 6
TUB, nonchè la decisione europea sugli aiuti di stato n. 45664/2017 e l'istituzione del
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), ai sensi dell'art. 1, co. 493, Legge di bilancio n.
145/2018 per il ristoro dei pregiudizi subiti dai risparmiatori causati da banche e loro controllate poste in l.c.a. tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018.
Il motivo è infondato.
Della complessa questione si è già occupata la corte d'appello di Lecce, in altro giudizio iscritto al n. 1149/2021 R.G., giungendo alle seguenti conclusioni: “Il problema della
perimetrazione delle passività e dei rapporti già facenti capo a Controparte_3
(così come all'altra banca veneta - posta in liquidazione Controparte_4
coatta amministrativa con Decreto del Ministero dell'Economia del 25 giugno 2017 n.
99) esclusi dalla cessione a Intesa San Paolo s.p.a. (questo essendo l'ambito di ricaduta
delle disposizioni di legge e di contratto richiamate dalla appellante) non viene in
rilievo con riferimento ai rapporti facenti capo alle società controllate dalle Banche
pag. 7/13 Venete di cui si è detto, essendo, queste ultime (nel caso di specie: Controparte_1
soggetti diversi ed autonomi rispetto alle rispettive controllanti poste in liquidazione.
Ed in quanto soggetti distinti, per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura,
sono legittimati passivamente rispetto alle domande fondate sulla violazione della
disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria a loro riferibile.
Peraltro, non può dubitarsi del fatto che - come, del resto, correttamente messo in luce
dal primo giudice - (oggi incorporata in con atto CP_1 Parte_1
di fusione per incorporazione del 14.05.2019, in atti) sia direttamente responsabile
delle violazioni commesse in sede di commercializzazione dei titoli per cui è causa,
vertendosi nella c.d. fase di mercato secondario, in cui l'intermediario finanziario
negozia titoli ormai in proprio possesso e, per tale ragione, risponde in proprio in caso
di violazioni.
Non appare superfluo richiamare l'invito recentemente rivolto dalla Suprema Corte
(con pronuncia n. 29032/2023 del 19.10.2023, resa in una fattispecie analoga) 'a tenere
conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo”
societario'.
Sicché deve ritenersi, tenuto conto della lettera e della ratio delle disposizioni
richiamate, che i rapporti giuridici oggetto di cessione in forza del contratto di cessione
di azienda del 26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi
con i due istituti bancari posti in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata
poiché in caso contrario verrebbe di fatto estesa la LCA ad un Controparte_1
soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL
99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47
pag. 8/13 Cost.”. (Corte d'Appello Lecce sentenza n. 223 del 18.3.2025).
Da tali valutazioni non vi è ragione di discostarsi, sicchè - ad integrazione della motivazione espressa in prime cure, laddove il tribunale ha ritenuto la questione assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell'intervento spiegato da
[...]
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 Parte_1
(già deve essere rigettata. Controparte_5
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe errato Parte_1
il tribunale a ritenere raggiunta la prova che la sottoscrizione, in calce al modulo contrattuale di offerta in opzione del 28.7.2014, fosse stata apposta da , Controparte_2
fuori dai locali della banca e senza che lo stesso fosse stato avvertito circa la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, co. 6 TUF;
ad avviso dell'appellante, la testimonianza resa dall'intermediario avrebbe, invece, dimostrato che la sottoscrizione Testimone_1
dei moduli d'offerta da parte di era avvenuta presso i locali della Controparte_2
banca; - ad avviso dell'appellante, l'ordine di borsa e il contratto di acquisto, sottoscritti dallo contrariamente a quanto affermato dal tribunale, contenevano CP_2
l'informativa circa la facoltà di recesso.
Il motivo è infondato.
La ratio dell'art. 30, comma 6 TUF, che regolamenta le offerte fuori sede, è quella di consentire al cliente, che riceve copia del contratto sottoscritto in ambiente diverso dai locali della banca, di avere contezza delle caratteristiche dell'investimento e della possibilità di valutarle, nell'ottica di un ripensamento, circa l'opportunità e convenienza dell'acquisto, esercitando la propria facoltà di recesso nei sette giorni successivi alla pag. 9/13 sottoscrizione. Pertanto, è onere dell'intermediario non solo fornire verbalmente tutte le informazioni su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione o del servizio in vendita, ma anche consegnare all'investitore, contestualmente alla firma degli atti, la copia di quanto sottoscritto.
In primo luogo, dalle dichiarazioni rese in primo grado dai testi di parte attrice alle udienze del 9.11.2018 e del 22.02.2019, sulla cui prevalente attendibilità il tribunale si è
compiutamente espresso, con motivazione che la corte condivide, è emerso che il contratto di investimento finanziario (per l'acquisto di azioni di all'epoca CP_3
società capogruppo) fu stipulato presso l'officina del cliente . Controparte_2
In disparte dai possibili profili di inammissibilità della testimonianza dell'intermediario per incapacità ex art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un interesse Testimone_1
legittimante la sua possibile partecipazione al giudizio, va in ogni caso confermato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni (autodifensive) dallo stesso rese nel corso dell'istruttoria in prime cure. È del tutto evidente l'interesse del teste a rendere dichiarazione attestanti la regolarità formale dell'operazione, essendo egli esposto ad azione della banca in caso di ammissione che l'operazione si era perfezionata fuori sede e senza fornire le dovute informazioni in ordine al diritto di recesso del cliente.
Ciò premesso, in ordine al luogo di stipula del contratto di acquisto di azioni, occorre ora analizzare la censura mossa da al ragionamento del tribunale, Parte_1
sulla affermata violazione dell'art. 30 TUF, per mancanza di valida informazione al cliente circa la facoltà di recesso nei sette giorni successivi alla stipula (c.d. diritto di ripensamento) oltre che per mancanza di prova in ordine alla avvenuta consegna della documentazione.
pag. 10/13 Sul punto si legge in sentenza che: “nel caso di specie, la non ha contestato la CP_1
circostanza che al cliente non sia stata data alcuna informazione circa la sua facoltà di
recesso nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione;
il dato deve quindi ritenersi
provato. Ad ogni buon conto, nel modulo di offerta in opzione del 28 luglio 2014, non si
legge alcun avvertimento di questo tipo: vi si legge anzi la previsione di irrevocabilità
dell'adesione all'offerta da parte dell'investitore, salva l'ipotesi di cui all'art. 95-bis
comma II, del TUF. A pag. 31 dell'offerta si legge solo l'avvertimento che, se
sottoscritta fuori dai locali commerciali, avrebbe trovato applicazione l'art. 30 del
TUF; tanto non è evidentemente sufficiente a provare che il cliente, nel caso concreto,
sia stato edotto del fatto che, trattandosi di contratto stipulato fuori sede (circostanza
negata dalla banca), avrebbe potuto esercitare, entro sette giorni dalla firma, il diritto
di recesso.
L'appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere incontestata la circostanza dedotta dall'attore secondo cui nessun avvertimento gli era stato rivolto circa la facoltà di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali della banca;
ha specificato di aver contrastato la denuncia attorea, nelle note conclusive dell'11.5.2020
e nella comparsa conclusionale del 17.6.2021, specificando che l'ordine di borsa (c.d.
contratto quadro) e l'ordine di acquisto, se letti in combinato disposto, contenevano una esaustiva informazione sulla facoltà di recedere dagli accordi stipulati fuori dalla sede della banca.
E' di palmare evidenza che tale contestazione, esplicitata in fase terminale del giudizio di primo grado, non risponde alle regole processuali secondo cui le argomentazioni difensive devono essere tutte enunciate in limine litis e comunque entro i termini di cui pag. 11/13 all'art. 183 comma 6 c.p.c., per consentire alle altre parti di predisporre adeguate e contrapposte difese. È in questa chiave che l'art.167 comma 1 cod.proc.civ. dispone che
“nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della
domanda”.
Tuttavia, anche a voler riconsiderare come discutibile l'applicazione del principio di non contestazione, resta convincente e decisiva l'osservazione del tribunale secondo cui il mero rinvio all'art. 30 TUF, contenuto nel modulo contrattuale di acquisto di azioni a pag. 31 - per il caso di sottoscrizione fuori sede - senza indicazione specifica sulla facoltà del cliente di recedere, non sia sufficiente ad assolvere all'obbligo informativo in esame;
difetta, peraltro, nella specie, la prova che siano stati rispettati gli oneri aggiuntivi previsti dal regolamento n. 16190/2007, a carico del consulente CP_6
finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
in particolare, oltre a non essere stata provata la consegna del contratto, difetta altresì la prova che il abbia consegnato allo Tes_1
anche una dichiarazione contenente gli estremi della sua iscrizione all'albo, i CP_2
suoi dati anagrafici, “nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso
prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico”.
La declaratoria di nullità del contratto esonera la corte dall'esame delle altre censure esposte nel terzo motivo d'appello (omessa pronuncia e la mancata valutazione da parte del primo giudice sulla: - attendibilità e adeguatezza della profilatura dello CP_2
all'acquisto delle azioni di - eccezione di infondatezza e di prescrizione CP_3
dell'azione di annullamento;
- contestata liquidità degli strumenti venduti).
§ 4
pag. 12/13 Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello;
condanna e in solido, al pagamento Parte_1 Controparte_3
in favore di delle spese processuali del giudizio d'appello, che liquida Controparte_2
in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Biagio Digeronimo, dichiaratosi antistatario;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 282 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(cod. fisc.: ), con sede legale in Torino, Parte_1 P.IVA_1
quale incorporante in persona del procuratore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Benedetto Gargani e dall'Avv. Guido Maccarone, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'Avv. Biagio Digeronimo e dall'Avv. Domenico Romito, come da mandato in atti;
APPELLATO
nonché
(cod. fisc.: ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 Montebelluna, in persona dei Commissari liquidatori, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberta Stasi, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.03.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 22 settembre 2017, ha convenuto in Controparte_2
giudizio chiedendo che in via principale fosse dichiarata la nullità Controparte_1
delle operazioni finanziarie di vendita di titoli , con condanna della CP_3
società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto pari a 10.080,00
euro, ovvero la somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi
e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c. a far data dagli
investimenti; in via subordinata, che fosse accertato il grave inadempimento da parte di
degli obblighi contrattuali relativi alla prestazione dei servizi di CP_1
investimento, per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto
che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, con
condanna della banca alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni
; in via ulteriormente gradata che fosse accertato il grave inadempimento CP_3
contrattuale da parte di e che essa fossa condannata al risarcimento del CP_1
danno in favore dell'attore, quantificato, nella medesima somma. Con vittoria delle
pag. 2/13 spese di lite, dal liquidarsi in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 dicembre 2017 CP_1
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea,
[...]
preliminarmente rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di
ha chiesto quindi dichiararsi la sua estromissione dal giudizio, Controparte_3
con rigetto della domanda nel merito e, in subordine, per il caso di accoglimento della
stessa, con la condanna dell'attore alla restituzione dei titoli in contestazione e i
dividendi nelle more incassati, con riserva di una loro quantificazione;
tutto con vittoria
delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, è stata assunta la prova per testi e la causa è stata rinviata per
la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 29 maggio 2020, con termine
per il deposito di note conclusive sino al giorno 15 maggio 2020.
Con atto depositato il 26 aprile 2020, ha spiegato Controparte_3
intervento volontario, rilevando il difetto di legittimazione passiva di e CP_1
chiedendone l'estromissione dal giudizio, tanto in virtù di quanto disposto dal D.L.
99/17 e convenuto nei contratti di cessioni di azienda del 26 giugno 2017 concluso tra
e Intesa San Controparte_3 Controparte_4 CP_3
Paolo S.p.A., di ritrasferimento di crediti e partecipazioni del 10 luglio 2017,
sottoscritto da e e nell' “Atto ripetitivo Controparte_1 Controparte_3
del Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
e , considerando Controparte_4 CP_3 Controparte_3
cioè il presente contenzioso non rientrante nell' “Insieme aggregato” oggetto di
pag. 3/13 cessione a Intesa San Paolo, ma ricompreso nel perimetro rimasto in capo a
[...]
Ancora in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità dell'azione, in Controparte_3
considerazione di e Parte_2
dell'applicazione dell'art. 83, comma 1, TUB, secondo cui, dalla data di insediamento
degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo
successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta,
contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione.
Ha infine rilevato l'infondatezza nel merito della domanda attorea e, in via subordinata,
per il caso di soccombenza della banca, ha chiesto la condanna di parte attrice a
restituire i titoli in contestazione e i dividendi nelle more incassati, con riserva di una
loro quantificazione.
§ 1.1
Con sentenza dell'8.11.2021, il tribunale di Brindisi:- ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'intervento volontario di - ha rigettato Controparte_3
le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e di improcedibilità CP_1
della domanda formulate dalla convenuta e dalla terza interveniente;
- nel merito ha dichiarato la nullità dell'operazione finanziaria di vendita dei titoli di CP_3
sottoscritta da in data 28 luglio 2014; - per l'effetto, ha condannato Controparte_2
alla restituzione all'attore della somma di € 10.080,00, oltre Controparte_1
interessi fino all'effettivo soddisfo e alla restituzione dei titoli a Controparte_2 [...]
- ha rigettato la domanda formulata da di CP_1 Controparte_1
decurtazione (dall'importo da restituirsi al cliente) di quanto da questi percepito a titolo di dividendi;
- ha condannato e in Controparte_1 Controparte_3 CP_3
pag. 4/13 solido, al pagamento in favore di delle spese di lite. Controparte_2
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha dichiarato inammissibile l'intervento volontario di perché spiegato Controparte_3
oltre il termine preclusivo previsto dall'art. 268 c.p.c.; - ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, che la negoziazione dei prodotti finanziari era avvenuta presso l'officina dell'attore, e non nei locali della Banca
e che l'istituto di credito non aveva fornito al cliente alcuna informazione circa la facoltà di recesso nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione dell'acquisto (ex art. 30
TUIR); ha ritenuto che la domanda della banca, di restituzione dei dividendi, fosse rimasta sfornita di prova sia con riguardo all'an che al quantum;
per tali motivi, ha affermato il diritto di alla restituzione delle somme Controparte_2
investite per l'importo di € 10.080,00, senza riconoscere il danno da svalutazione monetaria;
ha accertato, altresì, il diritto di alla restituzione dei titoli CP_1
azionari venduti.
§ 2.
Avverso detta decisione, incorporante ha Parte_1 Controparte_1
proposto appello ed ha chiesto alla corte che, in riforma della sentenza impugnata: -
fosse accertata e dichiarata la legittimazione passiva della sola Controparte_3
e di conseguenza disposta la propria e la conseguente estromissione dal giudizio;
[...]
ha inoltre domandato che fosse condannato a restituire le somme Controparte_2
ricevute in forza della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
ha infine pag. 5/13 chiesto che in caso di incasso da parte dello degli indennizzi statali previsti CP_2
per gli azionisti di tali importi fossero riattribuiti a proprio favore, con CP_3
vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_2
vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio in l.c.a. e, senza proporre appello avverso Controparte_3
il capo di sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il suo intervento in primo grado, ha preliminarmente dedotto: - il difetto di legittimazione passiva di oggi;
- l'improcedibilità del giudizio ex art. 83, co. 3 del CP_1 Parte_1
TUB; nel merito, si è associata alle difese dell'appellante.
In data 17.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe omesso di provvedere sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
(incorporata dall'appellante), ritenendo la questione ingiustamente CP_1
assorbita dalla valutazione di intempestività dell'intervento di Controparte_3
in particolare, l'istituto di credito appellante ha dedotto che: - in virtù del contratto
[...]
di cessione d'azienda del 26.06.2017, erano state trasferite ad solo le Parte_1
pag. 6/13 passività delle società controllate, indicate nel c.d. “Insieme Aggregato” (artt.
1.1 e 3.1.
del contratto) con espressa esclusione dei debiti e responsabilità derivanti o connessi da/con le operazioni di commercializzazione di azioni delle banche in l.c.a. e dei contenziosi civili relativi a giudizi promossi prima o dopo la data di esecuzione del contratto di cessione da azionisti delle banche in l.c.a.; - l'atto di trasferimento intervenuto tra e in data 10.07.2017 aveva CP_1 Controparte_3
espressamente previsto l'estromissione di dai contenziosi relativi a crediti CP_1
fatti valere a vario titolo in via di azione dai debitori;
- ha inoltre dedotto che deponevano per l'esclusione di ogni responsabilità di : la normativa Parte_1
dettata dal D.L. n. 99 del 25.06.2017 e dall'art. 105 L.F., a cui rinvia l'art. 80, co. 6
TUB, nonchè la decisione europea sugli aiuti di stato n. 45664/2017 e l'istituzione del
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), ai sensi dell'art. 1, co. 493, Legge di bilancio n.
145/2018 per il ristoro dei pregiudizi subiti dai risparmiatori causati da banche e loro controllate poste in l.c.a. tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018.
Il motivo è infondato.
Della complessa questione si è già occupata la corte d'appello di Lecce, in altro giudizio iscritto al n. 1149/2021 R.G., giungendo alle seguenti conclusioni: “Il problema della
perimetrazione delle passività e dei rapporti già facenti capo a Controparte_3
(così come all'altra banca veneta - posta in liquidazione Controparte_4
coatta amministrativa con Decreto del Ministero dell'Economia del 25 giugno 2017 n.
99) esclusi dalla cessione a Intesa San Paolo s.p.a. (questo essendo l'ambito di ricaduta
delle disposizioni di legge e di contratto richiamate dalla appellante) non viene in
rilievo con riferimento ai rapporti facenti capo alle società controllate dalle Banche
pag. 7/13 Venete di cui si è detto, essendo, queste ultime (nel caso di specie: Controparte_1
soggetti diversi ed autonomi rispetto alle rispettive controllanti poste in liquidazione.
Ed in quanto soggetti distinti, per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura,
sono legittimati passivamente rispetto alle domande fondate sulla violazione della
disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria a loro riferibile.
Peraltro, non può dubitarsi del fatto che - come, del resto, correttamente messo in luce
dal primo giudice - (oggi incorporata in con atto CP_1 Parte_1
di fusione per incorporazione del 14.05.2019, in atti) sia direttamente responsabile
delle violazioni commesse in sede di commercializzazione dei titoli per cui è causa,
vertendosi nella c.d. fase di mercato secondario, in cui l'intermediario finanziario
negozia titoli ormai in proprio possesso e, per tale ragione, risponde in proprio in caso
di violazioni.
Non appare superfluo richiamare l'invito recentemente rivolto dalla Suprema Corte
(con pronuncia n. 29032/2023 del 19.10.2023, resa in una fattispecie analoga) 'a tenere
conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo”
societario'.
Sicché deve ritenersi, tenuto conto della lettera e della ratio delle disposizioni
richiamate, che i rapporti giuridici oggetto di cessione in forza del contratto di cessione
di azienda del 26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi
con i due istituti bancari posti in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata
poiché in caso contrario verrebbe di fatto estesa la LCA ad un Controparte_1
soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL
99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47
pag. 8/13 Cost.”. (Corte d'Appello Lecce sentenza n. 223 del 18.3.2025).
Da tali valutazioni non vi è ragione di discostarsi, sicchè - ad integrazione della motivazione espressa in prime cure, laddove il tribunale ha ritenuto la questione assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell'intervento spiegato da
[...]
- l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 Parte_1
(già deve essere rigettata. Controparte_5
§ 3.2
Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe errato Parte_1
il tribunale a ritenere raggiunta la prova che la sottoscrizione, in calce al modulo contrattuale di offerta in opzione del 28.7.2014, fosse stata apposta da , Controparte_2
fuori dai locali della banca e senza che lo stesso fosse stato avvertito circa la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, co. 6 TUF;
ad avviso dell'appellante, la testimonianza resa dall'intermediario avrebbe, invece, dimostrato che la sottoscrizione Testimone_1
dei moduli d'offerta da parte di era avvenuta presso i locali della Controparte_2
banca; - ad avviso dell'appellante, l'ordine di borsa e il contratto di acquisto, sottoscritti dallo contrariamente a quanto affermato dal tribunale, contenevano CP_2
l'informativa circa la facoltà di recesso.
Il motivo è infondato.
La ratio dell'art. 30, comma 6 TUF, che regolamenta le offerte fuori sede, è quella di consentire al cliente, che riceve copia del contratto sottoscritto in ambiente diverso dai locali della banca, di avere contezza delle caratteristiche dell'investimento e della possibilità di valutarle, nell'ottica di un ripensamento, circa l'opportunità e convenienza dell'acquisto, esercitando la propria facoltà di recesso nei sette giorni successivi alla pag. 9/13 sottoscrizione. Pertanto, è onere dell'intermediario non solo fornire verbalmente tutte le informazioni su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione o del servizio in vendita, ma anche consegnare all'investitore, contestualmente alla firma degli atti, la copia di quanto sottoscritto.
In primo luogo, dalle dichiarazioni rese in primo grado dai testi di parte attrice alle udienze del 9.11.2018 e del 22.02.2019, sulla cui prevalente attendibilità il tribunale si è
compiutamente espresso, con motivazione che la corte condivide, è emerso che il contratto di investimento finanziario (per l'acquisto di azioni di all'epoca CP_3
società capogruppo) fu stipulato presso l'officina del cliente . Controparte_2
In disparte dai possibili profili di inammissibilità della testimonianza dell'intermediario per incapacità ex art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un interesse Testimone_1
legittimante la sua possibile partecipazione al giudizio, va in ogni caso confermato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni (autodifensive) dallo stesso rese nel corso dell'istruttoria in prime cure. È del tutto evidente l'interesse del teste a rendere dichiarazione attestanti la regolarità formale dell'operazione, essendo egli esposto ad azione della banca in caso di ammissione che l'operazione si era perfezionata fuori sede e senza fornire le dovute informazioni in ordine al diritto di recesso del cliente.
Ciò premesso, in ordine al luogo di stipula del contratto di acquisto di azioni, occorre ora analizzare la censura mossa da al ragionamento del tribunale, Parte_1
sulla affermata violazione dell'art. 30 TUF, per mancanza di valida informazione al cliente circa la facoltà di recesso nei sette giorni successivi alla stipula (c.d. diritto di ripensamento) oltre che per mancanza di prova in ordine alla avvenuta consegna della documentazione.
pag. 10/13 Sul punto si legge in sentenza che: “nel caso di specie, la non ha contestato la CP_1
circostanza che al cliente non sia stata data alcuna informazione circa la sua facoltà di
recesso nel termine di sette giorni dalla sottoscrizione;
il dato deve quindi ritenersi
provato. Ad ogni buon conto, nel modulo di offerta in opzione del 28 luglio 2014, non si
legge alcun avvertimento di questo tipo: vi si legge anzi la previsione di irrevocabilità
dell'adesione all'offerta da parte dell'investitore, salva l'ipotesi di cui all'art. 95-bis
comma II, del TUF. A pag. 31 dell'offerta si legge solo l'avvertimento che, se
sottoscritta fuori dai locali commerciali, avrebbe trovato applicazione l'art. 30 del
TUF; tanto non è evidentemente sufficiente a provare che il cliente, nel caso concreto,
sia stato edotto del fatto che, trattandosi di contratto stipulato fuori sede (circostanza
negata dalla banca), avrebbe potuto esercitare, entro sette giorni dalla firma, il diritto
di recesso.
L'appellante ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere incontestata la circostanza dedotta dall'attore secondo cui nessun avvertimento gli era stato rivolto circa la facoltà di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali della banca;
ha specificato di aver contrastato la denuncia attorea, nelle note conclusive dell'11.5.2020
e nella comparsa conclusionale del 17.6.2021, specificando che l'ordine di borsa (c.d.
contratto quadro) e l'ordine di acquisto, se letti in combinato disposto, contenevano una esaustiva informazione sulla facoltà di recedere dagli accordi stipulati fuori dalla sede della banca.
E' di palmare evidenza che tale contestazione, esplicitata in fase terminale del giudizio di primo grado, non risponde alle regole processuali secondo cui le argomentazioni difensive devono essere tutte enunciate in limine litis e comunque entro i termini di cui pag. 11/13 all'art. 183 comma 6 c.p.c., per consentire alle altre parti di predisporre adeguate e contrapposte difese. È in questa chiave che l'art.167 comma 1 cod.proc.civ. dispone che
“nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della
domanda”.
Tuttavia, anche a voler riconsiderare come discutibile l'applicazione del principio di non contestazione, resta convincente e decisiva l'osservazione del tribunale secondo cui il mero rinvio all'art. 30 TUF, contenuto nel modulo contrattuale di acquisto di azioni a pag. 31 - per il caso di sottoscrizione fuori sede - senza indicazione specifica sulla facoltà del cliente di recedere, non sia sufficiente ad assolvere all'obbligo informativo in esame;
difetta, peraltro, nella specie, la prova che siano stati rispettati gli oneri aggiuntivi previsti dal regolamento n. 16190/2007, a carico del consulente CP_6
finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
in particolare, oltre a non essere stata provata la consegna del contratto, difetta altresì la prova che il abbia consegnato allo Tes_1
anche una dichiarazione contenente gli estremi della sua iscrizione all'albo, i CP_2
suoi dati anagrafici, “nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso
prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico”.
La declaratoria di nullità del contratto esonera la corte dall'esame delle altre censure esposte nel terzo motivo d'appello (omessa pronuncia e la mancata valutazione da parte del primo giudice sulla: - attendibilità e adeguatezza della profilatura dello CP_2
all'acquisto delle azioni di - eccezione di infondatezza e di prescrizione CP_3
dell'azione di annullamento;
- contestata liquidità degli strumenti venduti).
§ 4
pag. 12/13 Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello;
condanna e in solido, al pagamento Parte_1 Controparte_3
in favore di delle spese processuali del giudizio d'appello, che liquida Controparte_2
in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Biagio Digeronimo, dichiaratosi antistatario;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 13/13