TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 11243/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF Controparte_1
n. , ivi residente in [...], n. 521, appartamento 403; P.IVA_1
, nato il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF- Controparte_2
CPF n. , ivi residente in [...]de Almeida Soares, n. 371; C.F._1
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, Parte_1
n. , residente in [...], n. 999, appartamento 124, Novo C.F._2 C.F._3
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasile;
, nata il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, n. Persona_1 C.F._2
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante P.IVA_2
legale della figlia minore:
nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, n. Parte_2 C.F._2
, residenti in [...]da Cunha, n. 211, appartamento 401, Sananduva, Rio C.F._4
Grande do Sul, Brasile;
, nato il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. Parte_3
, ivi residente in [...](Interior), n. 140 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti (C.F. –Fax: C.F._5
– PEC: ), elettivamente domiciliati presso il P.IVA_4 Email_1
suo Studio in Roma, Via dei Gracchi, 151, giusta procura alle liti rilasciata all'estero, autenticata, apostillata e tradotta nelle forme di legge
Ricorrenti pagina 1 di 8 Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano , nato nel Parte_4
comune di Cesiomaggiore (BL) in data 7.1.1878, figlio di e , emigrato in Brasile Per_2 Persona_3
senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana (CNN n.4), unito in matrimonio in data 24.9.1910 con e deceduto nel 1961. Persona_4
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_3 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ove il Giudice Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 23.4.2025 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è
pagina 2 di 8 spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti , e Parte_1 Controparte_2 [...]
ricorrono per linea paterna, poiché discendenti dell'avo e da Controparte_1 Persona_5
, figli di nati successivamente all'entrata in vigore della nostra Persona_6 Persona_7
Costituzione e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine.
La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile
e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso
è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che pagina 3 di 8 vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che l'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Documentazione allagata con cura, anche albero genealogico, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_3 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_3
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Brasile – di TO AL (istanze consolato allegate in atti), Parte_5
quindi in via amministrativa senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Sono quindi note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre 10-15-anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole pagina 4 di 8 durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
I ricorrenti , e ricorrono invece per linea Persona_1 Parte_3 Parte_2
materna, poiché discendenti di nato nel 1945, prima dell'entrata in vigore della nostra Persona_8
costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto pagina 5 di 8 l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_7 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
pagina 6 di 8 e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF Controparte_1
n. , ivi residente in [...], n. 521, appartamento 403; P.IVA_1
, nato il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF- Controparte_2
CPF n. , ivi residente in [...]de Almeida Soares, n. 371; C.F._1
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, Parte_1
n. , residente in [...], n. 999, appartamento 124, Novo C.F._2 C.F._3
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasile;
, nata il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, n. Persona_1 C.F._2
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante P.IVA_2
legale della figlia minore:
nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, n. Parte_2 C.F._2
, residenti in [...]da Cunha, n. 211, appartamento 401, Sananduva, Rio C.F._4
Grande do Sul, Brasile;
, nato il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. Parte_3
, ivi residente in [...](Interior), n. 140 P.IVA_3
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Pt_4
, nato nel comune di Cesiomaggiore (BL) in data 7.1.1878.
[...]
pagina 7 di 8 Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 10 giugno 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 11243/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF Controparte_1
n. , ivi residente in [...], n. 521, appartamento 403; P.IVA_1
, nato il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF- Controparte_2
CPF n. , ivi residente in [...]de Almeida Soares, n. 371; C.F._1
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, Parte_1
n. , residente in [...], n. 999, appartamento 124, Novo C.F._2 C.F._3
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasile;
, nata il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, n. Persona_1 C.F._2
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante P.IVA_2
legale della figlia minore:
nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, n. Parte_2 C.F._2
, residenti in [...]da Cunha, n. 211, appartamento 401, Sananduva, Rio C.F._4
Grande do Sul, Brasile;
, nato il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. Parte_3
, ivi residente in [...](Interior), n. 140 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti (C.F. –Fax: C.F._5
– PEC: ), elettivamente domiciliati presso il P.IVA_4 Email_1
suo Studio in Roma, Via dei Gracchi, 151, giusta procura alle liti rilasciata all'estero, autenticata, apostillata e tradotta nelle forme di legge
Ricorrenti pagina 1 di 8 Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano , nato nel Parte_4
comune di Cesiomaggiore (BL) in data 7.1.1878, figlio di e , emigrato in Brasile Per_2 Persona_3
senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana (CNN n.4), unito in matrimonio in data 24.9.1910 con e deceduto nel 1961. Persona_4
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_3 ordinanza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ove il Giudice Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 23.4.2025 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è
pagina 2 di 8 spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti , e Parte_1 Controparte_2 [...]
ricorrono per linea paterna, poiché discendenti dell'avo e da Controparte_1 Persona_5
, figli di nati successivamente all'entrata in vigore della nostra Persona_6 Persona_7
Costituzione e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine.
La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile
e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso
è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che pagina 3 di 8 vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che l'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Documentazione allagata con cura, anche albero genealogico, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_3 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_3
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Brasile – di TO AL (istanze consolato allegate in atti), Parte_5
quindi in via amministrativa senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Sono quindi note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre 10-15-anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole pagina 4 di 8 durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
I ricorrenti , e ricorrono invece per linea Persona_1 Parte_3 Parte_2
materna, poiché discendenti di nato nel 1945, prima dell'entrata in vigore della nostra Persona_8
costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto pagina 5 di 8 l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_7 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
pagina 6 di 8 e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF Controparte_1
n. , ivi residente in [...], n. 521, appartamento 403; P.IVA_1
, nato il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, CF- Controparte_2
CPF n. , ivi residente in [...]de Almeida Soares, n. 371; C.F._1
, nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, Parte_1
n. , residente in [...], n. 999, appartamento 124, Novo C.F._2 C.F._3
Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasile;
, nata il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, n. Persona_1 C.F._2
, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante P.IVA_2
legale della figlia minore:
nata il [...], a [...], Rio Grande do Sul, Brasile, n. Parte_2 C.F._2
, residenti in [...]da Cunha, n. 211, appartamento 401, Sananduva, Rio C.F._4
Grande do Sul, Brasile;
, nato il [...], a [...]é do Ouro, Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. Parte_3
, ivi residente in [...](Interior), n. 140 P.IVA_3
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Pt_4
, nato nel comune di Cesiomaggiore (BL) in data 7.1.1878.
[...]
pagina 7 di 8 Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 10 giugno 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 8 di 8