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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Tomezzoli Ilaria, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. TOMEZZOLI ILARIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe il Sig. proponeva domanda di Parte_1
separazione personale dalla resistente, non formulando ulteriori domande.
Dal matrimonio non nascevano figli.
Si costituiva ritualmente la resistente in data 21.03.2025 che aderiva alle conclusioni di cui al ricorso
Il procuratore delle parti all'udienza del 27.03.2025 rassegnava le seguenti conclusioni concordi
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa familiare alla signora;
Controparte_1
2) spese compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Va peraltro dato atto che le parti hanno convenuto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e di tale parte dell'accordo il Tribunale deve solo prendere atto poiché in assenza di figli minori trattasi di questione esulante dalla soluzione del conflitto coniugale.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va pagina 2 di 3 dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate;
2) 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000,
all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del Comune di
Lazise, (Registro Atti di Matrimonio, ANNO 2018, P.II N.29 Serie C);
3) dà atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti che esulano dalla soluzione del conflitto coniugale;
4) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Tomezzoli Ilaria, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. TOMEZZOLI ILARIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe il Sig. proponeva domanda di Parte_1
separazione personale dalla resistente, non formulando ulteriori domande.
Dal matrimonio non nascevano figli.
Si costituiva ritualmente la resistente in data 21.03.2025 che aderiva alle conclusioni di cui al ricorso
Il procuratore delle parti all'udienza del 27.03.2025 rassegnava le seguenti conclusioni concordi
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa familiare alla signora;
Controparte_1
2) spese compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative.
Va peraltro dato atto che le parti hanno convenuto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e di tale parte dell'accordo il Tribunale deve solo prendere atto poiché in assenza di figli minori trattasi di questione esulante dalla soluzione del conflitto coniugale.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va pagina 2 di 3 dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate;
2) 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000,
all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato della stessa, del Comune di
Lazise, (Registro Atti di Matrimonio, ANNO 2018, P.II N.29 Serie C);
3) dà atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti che esulano dalla soluzione del conflitto coniugale;
4) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 3