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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1560/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe,
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SAPONE Francesco (C.F. ) e Melania CILENTO (C.F. C.F._2
C.F._3
- attore -
e
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLITANO Francesco (C.F. C.F._4
- convenuta -
e residente in [...] Controparte_2
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto e per sentirli condannare al Controparte_2 Controparte_1 pagamento di € 647.888,50 (di cui € 596.588,50 per danno biologico, € 1.300,00 per spese ed € 50.000,00 per danno da perdita di reddito) o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto nel
Comune di Paola il 14.7.2019, alle ore 23:40, in Viale dei Giardini tra i civici 9-11 e 16, direzione “Piano Torre”, poco prima della curva che precede la Caserma della Guardia di Finanza, quando si trovava, come passeggero, a bordo del motociclo Yamaha tg.
EP39730, condotto dal proprietario ed assicurato . CP_2 CP_1
Ha dedotto che, nelle predette circostanze, per evitare l'impatto Controparte_2 con un gatto che all'improvviso attraversava la strada, dopo avere effettuato una brusca frenata, andava a strisciare con il braccio destro e con la moto contro il muro che costeggiava il tratto curvilineo della strada. A seguito di tale manovra, l'attore, terzo trasportato, sbalzava via dal medesimo veicolo e, cadendo rovinosamente a terra, urtava violentemente prima con la spalla destra sull'asfalto e poi con il tronco e il bacino su un gradino posto in una cunetta.
Il era subito accompagnato dapprima presso la propria abitazione (sita a Parte_1
centro metri dal luogo del sinistro) e, successivamente, tramite autoambulanza
(chiamata dai genitori dell'attore), al Pronto Soccorso del nosocomio di Paola, ove gli venivano riscontrate plurime fratture, rottura della milza e lesione omentale, per cui veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
Il giorno dopo (15.7.2019), lo dopo avere appreso che il aveva CP_2 Parte_1
fatto ricorso a cure ospedaliere, si recava spontaneamente presso i CC di Paola per raccontare l'occorso, ma il procedimento penale scaturito nei sui confronti in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. era definito con decreto di archiviazione del GIP per difetto di querela della persona offesa.
L'attore, dopo vari trattamenti, in data 6.2.2020, era dichiarato guarito con postumi, stimati al 60% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea, riduzione di capacità lavorativa riconosciuta dall' al 46%, perdita di redditività del proprio lavoro CP_3
manuale di tatuatore (quanto meno sul piano della perdita di chances).
2 I predetti danni erano imputabili allo quale proprietario e conducente del CP_2
motociclo, responsabile in via esclusiva del sinistro, ed alla sua compagnia assicuratrice ex art. 141 Cod. Ass.
1.2. – Si è costituita , la quale ha eccepito: Controparte_1
- l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., in mancanza di specificazione di dati relativi al sinistro;
- la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, 3° comma, n. 4 e 164, 4° comma, cod. proc. civ. per insufficiente esposizione del fatto;
- il difetto di legittimazione delle parti in giudizio, in mancanza di produzione del certificato cronologico emesso dal pubblico registro automobilistico relativo a tutti i veicoli coinvolti nel sinistro e della documentazione medica originale elevata da struttura pubblica;
- l'inapplicabilità dell'ex art. 141 Cod. Ass. per ricorrenza del caso fortuito (da intendersi come difetto di responsabilità del conducente del motociclo);
- l'insussistenza dei fatti dedotti nell'atto di citazione, degli asseriti danni e del relativo nesso di causalità.
Ha, quindi, chiesto di dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione o di rigettare la domanda per infondatezza ovvero di contenerla nei limiti di polizza.
1.3. – è rimasto contumace. Controparte_2
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'interrogatorio formale del convenuto nell'escussione dei testi e Controparte_2 Testimone_1 Tes_2
(all'udienza del 9.6.2023) e nell'espletamento di CTU a cura del dott.
[...] Per_1
(cfr. relazione finale depositata il 24.2.2024; integrazione depositata
[...]
l'1.4.2025).
2.1. – Ciò posto, è infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 3° comma, n. 4 e 164, 4° comma c.p.c.
La nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi può essere dichiarata, infatti, soltanto dopo un'attenta valutazione da compiersi avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione e soltanto in caso di assoluta incertezza (Cfr. SS.UU, Sentenza n. 8077 del
22/5/2012; Cass. n. 1681/2015).
3 Nel caso di specie, parte attrice, quale trasportato, ha chiaramente proposto domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale derivante da sinistro stradale nei confronti del proprietario e conducente dell'unico veicolo coinvolto (indicato come responsabile in via esclusiva) e di indennizzo (in pari misura) nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo veicolo.
Così facendo ha proposto azione risarcitoria ex artt. 2054, 1° e 3° comma, cod. civ. nei confronti del proprietario conducente del motociclo e di pagamento dell'indennizzo ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo.
In questi termini va, infatti, riqualificata l'azione nei confronti della perché CP_1
l'art. 141 cod. ass, espressamente invocato da parte attrice, presuppone il coinvolgimento di due veicoli, mentre la vicenda che qui occupa riguarda esclusivamente il motociclo dello (Sez. U, Sentenza n. 35318 del CP_2
30/11/2022: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato
è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”).
Le parti convenute, pertanto, sono state messe nelle condizioni di comprendere esattamente le azioni proposte e spiegare le proprie difese.
2.2. – Va, inoltre disattesa l'ulteriore eccezione pregiudiziale di improcedibilità ex artt.
145 e 148 del cod. ass., in quanto parte attrice ha correttamente trasmesso in data
20.7.2019 la richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa indicando, in ottemperanza al predetto art. 148 C.d.A., i codici fiscali dei soggetti richiedenti, la dinamica del sinistro e la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Lo stesso attore
4 informava l' anche dell'avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede CP_1
medico-legale con PEC del 6.2.2020.
Nel caso di specie, dunque, l'istante ha fornito tutte le informazioni necessarie alla compagnia ex art. 148 cod. ass. per formulare un'offerta (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n.
19354 del 30/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 3/6/2021). Peraltro, non risultano specifiche richieste integrative da parte dell' (cfr. Sez. 3, Sentenza n. CP_1
32919 del 9/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del 25/7/2024).
2.3. – Nel merito, però, la domanda è infondata.
Invero, non può dirsi provato – alla luce delle testimonianze raccolte, della documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti ai Carabinieri – il sinistro dedotto né comunque la derivazione da esso delle lesioni fisiche accertate in capo all'attore.
Invero, le dichiarazioni rese dal convenuto amico dell'attore, Controparte_2
rimasto contumace, ma puntualmente comparso per rendere interrogatorio formale, devono essere liberamente apprezzabili, insieme agli altri elementi di prova, ex art. 2733, 3° comma, cod. civ. – in presenza, come nel caso in esame, di litisconsorzio necessario – anche nei confronti dello stesso dichiarante, proprietario, oltre che conducente, del mezzo dal quale sarebbe caduto (cfr. Sez. 3, Parte_1
Sentenza n. 8458 del 4/5/2004; Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 6/12/2005; Sez. 3,
Sentenza n. 1013 del 19/1/2006; Sez. 3, Sentenza n. 9520 del 20/4/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 12257 del 25/5/2007).
Più specificamente, interrogato all'udienza del 9.6.2023, ha Controparte_2 affermato che: “è vero che il 14.7.2019, intorno alle ore 23:30, ho avuto un incidente con la mia motocicletta Yamaha, mentre trasportavo . In Parte_1
particolare, mentre percorrevo a Paola Viale del Giardini, nei pressi dell'abitazione del , in direzione “Piano Torre”, poco prima della curva che precede la Parte_1
caserma della Guardia di Finanza, ho visto che improvvisamente un gatto mi stava tagliando la strada correndo e d'istinto ho accelerato. Preciso che prima di vedere il gatto stavo procedendo lentamente, a circa 20 Km/h. A seguito della descritta brusca accelerazione, finalizzata a passare prima del gatto, ho perso il controllo del mezzo ed ho strisciato con il gomito destro contro il muro che costeggiava il lato destro della strada. La moto non ha strisciato né è caduta. Dopo la curva mi sono fermato ed ho visto che era caduto a terra nella cunetta in prossimità del punto in cui ho Parte_1
5 strisciato il gomito. Nella concitazione di quelle fasi, non mi sono reso conto del momento esatto in cui è caduto. In particolare, non so dire se sia avvenuto Parte_1
primo o dopo che ho strisciato il gomito. // poi ho aiutato a risalire sulla Parte_1 moto, l'ho portato a casa (distante circa 100 metri) e l'ho aiutato a salire le scale per raggiungere la sua abitazione, sita al secondo piano. // il giorno dopo, quando ho appreso che successivamente si era recato in Ospedale, sono andato dai CC per denunciare l'accaduto. // la mia Yamaha ha un normale sedile da moto, non posso dire se sia di esigue dimensioni. Il sedile posteriore del passeggero è allineato a quello anteriore del conducente. // il gatto è sbucato dal lato destro. Ho, quindi, effettuato una leggere deviazione a sinistra anche se, a seguito della perdita di controllo, solo andato ad urtare sul lato destro”.
Tali dichiarazioni però non solo non sono confermate da altri elementi di prova (giacché in merito al sinistro il racconto degli ulteriori testi, e Testimone_1 Tes_2
, è solo de relato ex parte), ma entrano in contrasto con essi e con gli stessi
[...]
asserti attore, risultando, nel complesso, inverosimili e non credibili.
Più specificamente, se nell'atto di citazione è detto che il conducente, al fine di evitare un gatto che improvvisamente attraversava la strada, poneva in essere una repentina manovra, a causa della quale, dopo una “brusca frenata”, andava a strisciare, con il braccio destro e con la moto, contro il muro che costeggiava il tratto curvilineo della strada, lo in sede di interrogatorio formale ha riferito che: CP_2
- non ha frenato né decelerato ma accelerato d'istinto prima di perdere il controllo del mezzo;
- la propria moto non ha strisciato né è caduta;
- il gatto era sbucato dal lato destro, mentre in precedenza, davanti ai CC, aveva affermato che l'animale aveva attraversato la carreggiata “dalla mia sinistra verso destra”.
Analoga incongruenza riguarda la fase del post urto: se nell'atto di citazione è dedotto che aveva accompagnato a casa, aiutandolo a salire le scale e a CP_2 Parte_1
sdraiarsi sul letto e che, a causa dei rumori, si svegliavano i genitori del i Parte_1 quali richiedevano l'intervento del 118, lo si è, invece, limitato a riferire di CP_2
avere aiutato l'attore a salire le scale (senza aggiungere di averlo fatto sdraiare sul letto), mentre , padre dell'asserita vittima, ha dichiarato di avere egli stesso Testimone_1 aperto la porta di casa (cfr. deposizione : “la sera in cui mio figlio ha Testimone_1
6 subito l'incidente, se non ricordo male il 14 luglio di qualche anno fa, ho visto uscire di casa mio e figlio e, poi, intorno alle 23:30-24:00, gli ho aperto la porta quando è tornato insieme a // quando è tornato stava malissimo. Mi ha Controparte_2 detto che aveva avuto un incidente e che si sentiva “crepare”. Lo abbiamo subito portato a letto, ma preoccupati, abbiamo chiesto l'intervento del 118. Abbiamo anche avvertito la sua compagna non convivente, . // Gli operatori del Persona_2
118, in tutto in tre, sono arrivati dopo circa 10 minuti. Il medico che lo ha visitato ha detto che era grave e che doveva essere ricoverato. Per portarlo in barella fino all'autoambulanza ho chiesto l'intervento di amico di famiglia, , che Persona_3 ha aiutato i tre operatori del 118. Poi mio figlio è stato portato nell'Ospedale di
Paola”).
Tutte le predette incongruenze risultano poi amplificate dall'inverosimile rappresentazione – a fronte del grave politraumatismo subito dall'attore (cfr. CTU pag.
6: “splenectomia e omentectomia parziale da rottura di milza, frattura di D12, frattura processi trasversi di L1 ed L2, frattura corpo sternale, frattura della testa omerale dx., frattura branca ileo e ischio pubica dx., frattura emiala sacrale di dx”) – della sua scelta, neppure contrastata dall'amico di non richiedere l'intervento né dei CP_2
sanitari del 118 né della p.g. e di non ricorrere ad immediate cure ospedaliere, ma addirittura di risalire in moto per percorrere il pur breve tratto (indicato in 100 metri circa) che lo separava da casa.
Infine, il CTU, nella sua integrazione, ha evidenziato la compatibilità delle lesioni riscontrate anche con una precipitazione dalle scale o (sia pur con minore probabilità) con un'aggressione, ipotesi concrete rispetto all'incerto quadro probatorio illustrato e non smentite in alcun modo da elementi disponibili.
In conclusione, le incongruenze ed inverosimiglianze evidenziate non consentono di ritenere provati i fatti dedotti e di escludere che le gravi lesioni accertate sia state cause da altri eventi (precipitazione dalla scale o aggressione).
3. – La peculiare complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta le domande dell'attore, compensando le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 29 maggio 2025 Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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