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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11912/24 avente ad oggetto: locazione promossa da
( (C.F. e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
P.IVA con l'avv. Sergio Gentile che la rappresenta e difende come da P.IVA_2
procura alle liti in atti unitamente e disgiuntamente all'avv Mangino Mario
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), res in Torino via S. Controparte_1 C.F._2
Secondo n. 70
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: restituzione immobile concesso in godimento a titolo di contratto di ospitalità temporanea.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Come da ricorso introduttivo RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 447 c.p.c., depositato in data 5.7.2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto domandando al Tribunale di dichiararlo tenuto e condannarlo all'immediata restituzione e al rilascio dell'immobile sito in Torino via S.
Secondo n. 70 libero da persone e cose in favore della Parte_1
(C.S.D.).
[...]
A tal fine esponeva di aver concesso al convenuto in godimento, in virtù di una serie di contratti di “ospitalità temporanea” l'ultimo dei quali stipulato in data 1.4.2023 (doc.3) con scadenza al 30.6.2023, l'immobile in oggetto a sua volta dalla ricorrente concesso in comodato dalla proprietà; che alla scadenza nonostante le richieste avanzate da parte ricorrente, da ultimo con comunicazione del 16.11.2023 (doc.4), il convenuto non aveva rilasciato l'immobile; che, a far data dal 1.7.2023, sino a tutt'oggi, il signor e sua Pt_2
moglie stavano detenendo sine titulo l'immobile in questione.
Concludeva, pertanto richiamando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, la parte convenuta non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Senza necessità di svolgere l'attività istruttoria, all'udienza del 11.4.2025, le parti discutevano la causa che veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata.
L'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di “ospitalità temporanea” risulta documentalmente provata.
E' agli atti, prodotto dall'attore quale doc. 3, la serie di contratti, denominati accordi di ospitalità temporanea, che tra il 30.6.2022 e il 30.6.2023 le parti hanno concluso e che hanno visto la ricorrente concedere al convenuto la detenzione dell'immobile di Torino via
S. Secondo n. 70 all'interno del quale la ricorrente gestisce l'attività di “social housing” per l'accoglienza di persone in situazione di disagio abitativo.
La domanda è formulata quale richiesta di rilascio per l'illegittima occupazione a seguito della scadenza del termine indicato in contratto: infatti la ricorrente agisce nei confronti del sig. per ottenere la restituzione dell'immobile, eccependo l'assenza di CP_1
titolo che ne legittimi l'occupazione.
È allora obbligo precisare che: “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo”. (Cass.n. 17941/2013).
Inoltre, la detta azione di restituzione non presuppone necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario (vd. Cass. n. 18660/2013).
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito).
Il ricorrente che chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi
(validi o non validi), deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (vd ancora Cass.n.
18660/2013).
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte ricorrente risulta assolto con la prova documentale dell'esistenza di un originario contratto con il quale la detenzione è stata concessa al convenuto a far data dal 30.6.2022 e fino al 30.6.2023 (doc.ti 3).
Da quella data, o meglio dal 1.7.2023, il convenuto detiene l'immobile senza che sia a ciò legittimato da alcun titolo. Egli infatti non si è costituito e non ha pertanto assolto all'onere di provare il titolo in forza del quale continua a detenere l'appartamento di via S.
Secondo n. 70 a Torino.
La volontà della ricorrente di rientrare nel possesso del proprio bene si rinviene nei tentativi, risultati vani, di contattare il convenuto per ottenerne il rilascio spontaneo (doc.4).
La domanda è quindi fondata e va accolta.
Si ritiene applicabile, in via analogica, l'art 56 l.n. 392/78 e, pertanto, tenuto conto delle condizioni personali del convenuto comparate con quelle del concedente (ente di gestione delle opere diaconali, con oggetto sociale la promozione di servizi di accoglienza alle persone disagiate), nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio e del lungo periodo di tempo trascorso dalla fine del rapporto (30.6.2023) si fissa il termine per il rilascio al 31 maggio 2025.
3.Le spese di lite sono regolate in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate ex d.m. n. 147/22 (per cause di valore indeterminabile complessità bassa) ai valori minimi, stante la semplicità della questione e la contumacia del convenuto, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'occupazione senza titolo da parte del resistente dell'immobile sito in Torino via S. Secondo n. 70 e per l'effetto;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente al rilascio del predetto immobile libero da persone e cose in favore della parte ricorrente;
3) Fissa per il rilascio la data del 31.5.2025;
4) Dichiara tenuta e condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali che liquida per intero in euro 545,00 per esposti ed euro 2906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta;
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 11.4.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris