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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2260/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
HE RO, con domicilio eletto in Vicenza, Contrà Santo Stefano, n. 15
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Bevilacqua, con domicilio eletto in Vicenza, Piazzola S. Giuseppe, n. 6
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
Oggetto: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: «
1. Dichiararsi la separazione personale dei
coniugi e trascrivendo l'atto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio ove è stato registrato;
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà
per entrambi di fissare la propria residenza ove credono;
3. Darsi atto che entrambi sono percettori di reddito e che ciascuno dei due provvederà al proprio
personale sostentamento;
4. Spese integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni indicate nei propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 21.1.2011; 2) come da tale relazione non siano nati figli;
3) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia oramai deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;
4) come i coniugi vivano oramai in abitazioni separate.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
2 Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nell'aderire alle richieste avversarie, ha rassegnato conclusioni conformi a quelle attoree.
All'esito della prima udienza di trattazione, le parti hanno confermato l'esistenza dell'accordo nei termini già rappresentati nei propri scritti difensivi.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Conclusioni rassegnate in data 17.11.2025.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Neppure vi è motivo di disattendere le determinazioni concordemente raggiunte in ordine all'inesistenza di obblighi di mantenimento, in quanto le parti sono percettrici di reddito.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, omologa la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Relatore
Dott. Edoardo Martinelli
4
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2260/2025
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
HE RO, con domicilio eletto in Vicenza, Contrà Santo Stefano, n. 15
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Bevilacqua, con domicilio eletto in Vicenza, Piazzola S. Giuseppe, n. 6
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
Oggetto: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: «
1. Dichiararsi la separazione personale dei
coniugi e trascrivendo l'atto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio ove è stato registrato;
2. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà
per entrambi di fissare la propria residenza ove credono;
3. Darsi atto che entrambi sono percettori di reddito e che ciascuno dei due provvederà al proprio
personale sostentamento;
4. Spese integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni indicate nei propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 21.1.2011; 2) come da tale relazione non siano nati figli;
3) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia oramai deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;
4) come i coniugi vivano oramai in abitazioni separate.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
2 Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nell'aderire alle richieste avversarie, ha rassegnato conclusioni conformi a quelle attoree.
All'esito della prima udienza di trattazione, le parti hanno confermato l'esistenza dell'accordo nei termini già rappresentati nei propri scritti difensivi.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_2
Conclusioni rassegnate in data 17.11.2025.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Neppure vi è motivo di disattendere le determinazioni concordemente raggiunte in ordine all'inesistenza di obblighi di mantenimento, in quanto le parti sono percettrici di reddito.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, omologa la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Relatore
Dott. Edoardo Martinelli
4
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo