CASS
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/06/2025, n. 14989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14989 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
– ricorrente – contro AM NE e CENTRONE VITTORIA AN rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni che hanno indicato indirizzo p.e.c. -controricorrenti– e da OMESSA PRONUNCIA- Società a ristretta base- Raddoppio termini a carico del socio Civile Sent. Sez. 5 Num. 14989 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 04/06/2025 r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 AM NE, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso incidentale dagli avv.ti Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni. -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n.1876/22/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 7 aprile 2016; udita la relazione svolta dal consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del 6 maggio 2025; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di assorbimento o, in subordine, di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso incidentale;
uditi per la ricorrente l’Avv. Carlo Maria Pisana e per i controricorrenti e il ricorrente incidentale l’Avv. Guglielmo Fransoni. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ricorre su due motivi, nei confronti di SI GN e VI AN NE, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l’appello proposto avverso due decisioni emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. SI GN e VI AN NE resistono con controricorso e solo il primo propone ricorso incidentale su unico motivo. In prossimità dell’udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso principale e la r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 declaratoria di assorbimento o, in subordine, di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso incidentale. I controricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.L’Agenzia delle entrate premette che oggetto della controversia sono due avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2003, disponenti uno il recupero a tassazione dell’IRPEG, dell’IVA e dell’IRAP dovute dalla società a ristretta base CITY AD s.r.l. in liquidazione (avviso notificato ai due soci SI GN e VI AN NE) e l’altro, l’IRPEF sugli utili extracontabili imputati al socio SI GN titolare di una quota sociale pari al 99%. Espone che i due accertamenti vennero separatamente impugnati dai contribuenti con distinti ricorsi che vennero decisi dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con due sentenze di accoglimento, avendo il primo Giudice dichiarato l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere impositivo per non avere fornito la prova dei presupposti legittimanti il raddoppio dei termini sia nell’atto emesso nei confronti della Società che in quello emesso nei confronti del socio. Proposti distinti appelli da parte dell’Agenzia delle entrate gli stessi vennero preliminarmente riuniti dalla C.T.R. la quale, però, ebbe a pronunciarsi, rigettandolo, solo sull’appello relativo all’avviso di accertamento a carico del socio. Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate, con il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., la sentenza impugnata di nullità per violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.132 comma 2, n.4 c.p.c. Secondo la prospettazione difensiva, pur essendo pacifico dalla stessa intestazione della sentenza che la stessa avesse ad oggetto i due appelli proposti dall’Agenzia delle entrate avverso le due sentenze della C.T.P., la C.T.R. avrebbe sia omesso l’esame di una r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 domanda (ovvero dell’intero appello avente ad oggetto l’accertamento a carico della Società) che omesso di motivare sulla stessa, avendo motivato con esclusivo riferimento alla posizione del socio. 2. Con il secondo motivo di ricorso- rubricato: violazione degli artt.43, co.3, d.P.R. n.600773 e 57, co.3, D.P.R. 633/72, così come modificati dall’art.37 co.24, D.L. 4 luglio 2006 n.233…in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.- l’Agenzia delle entrate deduce l’errore nel quale sarebbe incorso il Giudice di appello nell’avere ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere impositivo. Infatti, non solo era tempestivo l’avviso di accertamento a carico della Società per essere stata sporta denuncia di reato nei confronti dell’amministratore ma lo era anche quello emesso a carico del socio di società a ristretta base. 3. SI GN e VI AN NE, con il controricorso, nel dare atto che effettivamente i due appelli proposti dall’Agenzia delle entrate vennero preliminarmente riuniti dalla CTR, espone che, con ordinanza n.1226/XXII/16 (allegato B), la stessa Commissione ha corretto il dispositivo della sentenza impugnata dovendosi ora leggere nel dispositivo “rigetta gli appelli riuniti”, deducendo di conseguenza l’infondatezza del ricorso principale. 3.1. Con unico motivo di ricorso incidentale SI GN deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.369, n.4 c.p.c. per essere l’appello proposto dall’Ufficio inammissibile siccome privo di specificità. 4. Il primo motivo del ricorso principale, sotto il profilo dell’assoluta carenza di motivazione, è ammissibile e fondato. Dall’intestazione della sentenza impugnata emerge, e peraltro sul punto le parti sono concordi, che la decisione venne emessa in relazione ai due appelli riuniti ma dalla lettura della motivazione emerge inequivocabilmente come il Giudice di appello ha del tutto r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 omesso di pronunciarsi e di motivare sui motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza n.20655/2014 (relativa alla posizione della Società) e trascritti, in ossequio al principio di specificità, nel ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Privo di pregio, d’altro canto, deve ritenersi l’assunto dei controricorrenti, secondo cui, nella specie, si verterebbe in una ipotesi di mero errore materiale, che sarebbe stato, nelle more, corretto dalla Commissione Tributaria Regionale ex art. 288 cod. proc. civ. con ordinanza con la quale si è disposto che, nel dispositivo della sentenza impugnata, debba leggersi, anziché «rigetta l’appello», la diversa frase «rigetta gli appelli riuniti». Al riguardo si osserva, in primo luogo, che il giudizio di impugnazione e il procedimento di correzione di errore materiale non si condizionano a vicenda, non determinando la proposizione della impugnazione l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza di correzione, né incidendo l’ordinanza di accoglimento sull’ammissibilità del gravame o, quella di rigetto, sulla proponibilità dell’impugnazione incidentale (Cass., Sez. Lav., 24 dicembre 2015, n. 25978). Si rileva, inoltre, che, nella specie, la mera correzione del dispositivo non vale a emendare la mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 20655/2014 e, prima ancora, la configurabilità del vizio di omessa pronunzia sui suddetti motivi. 5. E’ fondato anche il secondo motivo alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte che dall’essere l’accertamento a carico di società a ristretta base il presupposto logico giuridico dell’accertamento a carico dei soci, in virtù della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili fa conseguire l’applicabilità del raddoppio dei termini anche a carico dei singolo soci. (cfr. Cass. n.20043 del 7 ottobre 2015 secondo cui, in motivazione pag. 7, con r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 riguardo alla specifica posizione del socio di società a ristretta base sociale, come chiarito dalla Consulta, il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale.) Principio fatto proprio anche da Cass. n. 18451 del 30 giugno 2021. Orbene, la Commissione Tributaria Regionale non si è conformata all’orientamento giurisprudenziale appena richiamato nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile a SI GN, quale socio di una società a ristretta base azionaria, il raddoppio dei termini per l’accertamento di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. 6. Il ricorso incidentale va rigettato alla luce dei principi per cui «nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, trattandosi di strumento di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Ne consegue che, ai fini della sua ammissibilità, è bastevole la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado (cfr. Cass. n. 3902/2024, Cass. n. 14582/2021, Cass. n. 25016/2020, Cass. n. 24533/2020, Cass. n. 32954/2018, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 3064/2012). L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, non deve, quindi, necessariamente consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo, invece, solamente richiesta un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 16516/2024, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 7671/2012). È, pertanto, sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel pregresso grado di merito, e segnatamente, ove si tratti della parte pubblica, che insista nel sostenere la legittimità dell’atto impositivo (cfr. Cass. n. 10673/2022, r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 28390/2018 e tra le più recenti, Cass. 12 gennaio 2025, n. 759). 7.In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito affinché proceda al riesame e regoli anche le spese di questo giudizio. La Corte
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, in diversa composizione,
– ricorrente – contro AM NE e CENTRONE VITTORIA AN rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli Avv.ti Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni che hanno indicato indirizzo p.e.c. -controricorrenti– e da OMESSA PRONUNCIA- Società a ristretta base- Raddoppio termini a carico del socio Civile Sent. Sez. 5 Num. 14989 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 04/06/2025 r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 AM NE, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso incidentale dagli avv.ti Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni. -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n.1876/22/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 7 aprile 2016; udita la relazione svolta dal consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del 6 maggio 2025; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di assorbimento o, in subordine, di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso incidentale;
uditi per la ricorrente l’Avv. Carlo Maria Pisana e per i controricorrenti e il ricorrente incidentale l’Avv. Guglielmo Fransoni. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ricorre su due motivi, nei confronti di SI GN e VI AN NE, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio (d’ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l’appello proposto avverso due decisioni emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Roma. SI GN e VI AN NE resistono con controricorso e solo il primo propone ricorso incidentale su unico motivo. In prossimità dell’udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso principale e la r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 declaratoria di assorbimento o, in subordine, di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso incidentale. I controricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.L’Agenzia delle entrate premette che oggetto della controversia sono due avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2003, disponenti uno il recupero a tassazione dell’IRPEG, dell’IVA e dell’IRAP dovute dalla società a ristretta base CITY AD s.r.l. in liquidazione (avviso notificato ai due soci SI GN e VI AN NE) e l’altro, l’IRPEF sugli utili extracontabili imputati al socio SI GN titolare di una quota sociale pari al 99%. Espone che i due accertamenti vennero separatamente impugnati dai contribuenti con distinti ricorsi che vennero decisi dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con due sentenze di accoglimento, avendo il primo Giudice dichiarato l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere impositivo per non avere fornito la prova dei presupposti legittimanti il raddoppio dei termini sia nell’atto emesso nei confronti della Società che in quello emesso nei confronti del socio. Proposti distinti appelli da parte dell’Agenzia delle entrate gli stessi vennero preliminarmente riuniti dalla C.T.R. la quale, però, ebbe a pronunciarsi, rigettandolo, solo sull’appello relativo all’avviso di accertamento a carico del socio. Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate, con il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., la sentenza impugnata di nullità per violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.132 comma 2, n.4 c.p.c. Secondo la prospettazione difensiva, pur essendo pacifico dalla stessa intestazione della sentenza che la stessa avesse ad oggetto i due appelli proposti dall’Agenzia delle entrate avverso le due sentenze della C.T.P., la C.T.R. avrebbe sia omesso l’esame di una r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 domanda (ovvero dell’intero appello avente ad oggetto l’accertamento a carico della Società) che omesso di motivare sulla stessa, avendo motivato con esclusivo riferimento alla posizione del socio. 2. Con il secondo motivo di ricorso- rubricato: violazione degli artt.43, co.3, d.P.R. n.600773 e 57, co.3, D.P.R. 633/72, così come modificati dall’art.37 co.24, D.L. 4 luglio 2006 n.233…in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.- l’Agenzia delle entrate deduce l’errore nel quale sarebbe incorso il Giudice di appello nell’avere ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere impositivo. Infatti, non solo era tempestivo l’avviso di accertamento a carico della Società per essere stata sporta denuncia di reato nei confronti dell’amministratore ma lo era anche quello emesso a carico del socio di società a ristretta base. 3. SI GN e VI AN NE, con il controricorso, nel dare atto che effettivamente i due appelli proposti dall’Agenzia delle entrate vennero preliminarmente riuniti dalla CTR, espone che, con ordinanza n.1226/XXII/16 (allegato B), la stessa Commissione ha corretto il dispositivo della sentenza impugnata dovendosi ora leggere nel dispositivo “rigetta gli appelli riuniti”, deducendo di conseguenza l’infondatezza del ricorso principale. 3.1. Con unico motivo di ricorso incidentale SI GN deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.369, n.4 c.p.c. per essere l’appello proposto dall’Ufficio inammissibile siccome privo di specificità. 4. Il primo motivo del ricorso principale, sotto il profilo dell’assoluta carenza di motivazione, è ammissibile e fondato. Dall’intestazione della sentenza impugnata emerge, e peraltro sul punto le parti sono concordi, che la decisione venne emessa in relazione ai due appelli riuniti ma dalla lettura della motivazione emerge inequivocabilmente come il Giudice di appello ha del tutto r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 omesso di pronunciarsi e di motivare sui motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza n.20655/2014 (relativa alla posizione della Società) e trascritti, in ossequio al principio di specificità, nel ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Privo di pregio, d’altro canto, deve ritenersi l’assunto dei controricorrenti, secondo cui, nella specie, si verterebbe in una ipotesi di mero errore materiale, che sarebbe stato, nelle more, corretto dalla Commissione Tributaria Regionale ex art. 288 cod. proc. civ. con ordinanza con la quale si è disposto che, nel dispositivo della sentenza impugnata, debba leggersi, anziché «rigetta l’appello», la diversa frase «rigetta gli appelli riuniti». Al riguardo si osserva, in primo luogo, che il giudizio di impugnazione e il procedimento di correzione di errore materiale non si condizionano a vicenda, non determinando la proposizione della impugnazione l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza di correzione, né incidendo l’ordinanza di accoglimento sull’ammissibilità del gravame o, quella di rigetto, sulla proponibilità dell’impugnazione incidentale (Cass., Sez. Lav., 24 dicembre 2015, n. 25978). Si rileva, inoltre, che, nella specie, la mera correzione del dispositivo non vale a emendare la mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 20655/2014 e, prima ancora, la configurabilità del vizio di omessa pronunzia sui suddetti motivi. 5. E’ fondato anche il secondo motivo alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte che dall’essere l’accertamento a carico di società a ristretta base il presupposto logico giuridico dell’accertamento a carico dei soci, in virtù della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili fa conseguire l’applicabilità del raddoppio dei termini anche a carico dei singolo soci. (cfr. Cass. n.20043 del 7 ottobre 2015 secondo cui, in motivazione pag. 7, con r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 riguardo alla specifica posizione del socio di società a ristretta base sociale, come chiarito dalla Consulta, il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale.) Principio fatto proprio anche da Cass. n. 18451 del 30 giugno 2021. Orbene, la Commissione Tributaria Regionale non si è conformata all’orientamento giurisprudenziale appena richiamato nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile a SI GN, quale socio di una società a ristretta base azionaria, il raddoppio dei termini per l’accertamento di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. 6. Il ricorso incidentale va rigettato alla luce dei principi per cui «nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, trattandosi di strumento di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Ne consegue che, ai fini della sua ammissibilità, è bastevole la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado (cfr. Cass. n. 3902/2024, Cass. n. 14582/2021, Cass. n. 25016/2020, Cass. n. 24533/2020, Cass. n. 32954/2018, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 3064/2012). L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, non deve, quindi, necessariamente consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo, invece, solamente richiesta un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 16516/2024, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 7671/2012). È, pertanto, sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel pregresso grado di merito, e segnatamente, ove si tratti della parte pubblica, che insista nel sostenere la legittimità dell’atto impositivo (cfr. Cass. n. 10673/2022, r.g.n.26023/2016 P.U.6/05/2025 Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 28390/2018 e tra le più recenti, Cass. 12 gennaio 2025, n. 759). 7.In conclusione, in accoglimento del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito affinché proceda al riesame e regoli anche le spese di questo giudizio. La Corte
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, in diversa composizione,