Articolo 5 della Legge 30 giugno 1952, n. 774
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 luglio 1952
Art. 5.
Qualora la velocita' alle prove risulti inferiore al minimo stabilito nell'art. 2, e non fosse provveduto in conseguenza prima dell'entrata in esercizio della nave, il proprietario perde i benefici indicati nell' art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , esteso alle nuove costruzioni di cui alla presente legge, dal successivo art. 6.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952