Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 11/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6904/2024 R.G.
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. DE ANGELIS Pt_4 C.F._4
DOMENICO presso il cui studio in Campobasso elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 D'ANTONIO GELSOMINA, elettivamente domiciliata in presso la sede CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 20/03/2024 i ricorrenti in epigrafe chiedevano che, previo accertamento della loro spettanza, in forza della sentenza n. 6056/2021 emessa dal Tribunale di
Napoli, poi confermata dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 1840 del
2/5/2022, delle somme dovute a titolo di retribuzione spettante per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione della divisa, da quantificarsi in 10 muniti all'inizio e 10 minuti alla fine di ogni turno di lavoro, in base all'inquadramento contrattuale, per il periodo novembre 2014/giugno 2019, oltre interessi legali, l' venisse condannata al CP_1 pagamento, in loro favore, delle somme per ciascuno di essi indicate nei rispettivi ricorsi. Si costituiva tempestivamente l' , che chiedeva che fosse dichiarata la cessata Parte_5 materia del contendere in quanto stava provvedendo alla liquidazione delle somme richieste.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il giudizio, a seguito di riunione dei relativi fascicoli per identità delle questioni trattate, costituisce quantificazione di quanto già statuito con sentenza n 6056/2021 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, poi confermata dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 1840 del 2/5/2022. In essa, divenuta cosa giudicata a seguito di appello, veniva dichiarato il diritto di ciascuno dei ricorrenti alla retribuzione per il “tempo di vestizione e svestizione” della divisa, da quantificarsi in 10 minuti all'inizio e 10 minuti alla fine di ogni turno di lavoro, e per l'effetto, condannata la al pagamento, in loro favore, dell'importo spettante in base Controparte_1 all'inquadramento contrattuale di ciascuno dei ricorrenti, dal quinto anno antecedente la data delle messe in mora per ciascun singolo ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna differenza mensile fino all'effettivo soddisfo. Parte resistente, costituendosi nei giudizi riuniti, non ha minimamente contestato il quantum richiesto per ciascuno, limitandosi a riferire di aver provveduto a verificare i dovuti calcoli, e di star provvedendo, “dopo aver effettuato le dovute verifiche contabili, a pagare la somma già liquidata, a favore di parte ricorrente”.
In presenza di ferma contestazione dell'avvenuto pagamento da parte degli istanti, di assenza di prova di esso e della liquidazione come allegata, il comportamento della resistente equivale CP_2
a non contestazione dei dati allegati, documentati e prodotti da controparte.
dall'altro, non sono poi stati Cont oggetto di contestazione specifica da parte della pur incombendo sulla stessa il relativo onere ai sensi dell'art 416 c.p.c. La contestazione dei conteggi, infatti, deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio. In conclusione, l' , in persona del legale rapp.te p.t., va condannata alla Parte_5 corresponsione, in favore di: di €. 6.229,28; di €. 2.431,94; Parte_1 Parte_2
di €. 4.713,65; di €. 4.753,03, oltre per ciascuno di essi interessi Parte_3 Parte_4 legali dalla maturazione di ciascuna differenza mensile fino all'effettivo soddisfo, sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Condanna la in persona del legale rapp.p.t. alla corresponsione di €. Controparte_1
6.229,28 in favore di;
di €. 2.431,94 in favore di;
di €. 4.713,65 in Parte_1 Parte_2 favore di;
di €. 4.753,03 in favore di oltre per ciascuno di essi Parte_3 Parte_4 interessi come in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in Controparte_1 complessivi € 5.507,00 oltre €. 265,50 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. De Angelis Domenico. Napoli, 11/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon