TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 522
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'adozione da parte dell'Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento di diniego, integralmente sostitutivo del precedente ed emesso a seguito di una rinnovata attività istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione delle regole di buona fede e collaborazione

    L'Amministrazione non è vincolata ai soli motivi originari qualora la nuova istruttoria faccia emergere ulteriori profili di illegittimità o di contrasto con l'interesse pubblico. Il diniego del 28.02.2025 rappresenta l'esito di una valutazione autonoma e completa, fondata su risultanze tecniche attualizzate. La circostanza che il Comune abbia sollevato profili relativi alla validità dei titoli ministeriali non integra una violazione procedimentale, atteso che tali elementi sono emersi durante il dialogo istruttorio in Conferenza di Servizi.

  • Rigettato
    Contrasto tra diniego comunale e pareri di ARPA e IT

    ARPA e IT hanno circoscritto le proprie valutazioni ai profili di stretta competenza tecnica (compatibilità con limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e aspetti radioelettrici). Hanno esplicitamente dichiarato la propria incompetenza a valutare le 'comprovate e documentate esigenze di servizio' necessarie per la deroga al Regolamento Regionale n. 14 del 2006, valutazione rimessa in via esclusiva all'Ente locale.

  • Rigettato
    Inadeguatezza delle alternative localizzative indicate dal Comune

    L'onere probatorio gravante sulle ricorrenti è rimasto inadempiuto. Lo studio tecnico non fornisce elementi univoci a dimostrazione delle comprovate esigenze di servizio. Non è stata fornita prova dell'inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana. La tesi secondo cui la postazione di NT RA risulterebbe preclusa per tipo di impianti tecnici non è stata dimostrata puntualmente. L'argomento sull'estrema vicinanza al centro Maugeri è contraddittorio, in quanto le ricorrenti invocano la sicurezza degli impianti per giustificare la sede urbana ma il rischio sanitario per rifiutare quella extraurbana. La scelta del Comune di privilegiare il decentramento fuori dal centro abitato è ragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La doglianza è infondata nella misura in cui sarebbe stata la parte ricorrente a dover preventivamente fornire la prova di un aumento significativo dei costi e dei tempi di realizzazione e successiva attivazione dell'impianto, ove localizzato in un'area extra-urbana. In assenza di ciò deve ritenersi plausibile e proporzionato il divieto di localizzazione nel centro.

  • Rigettato
    Specificità individuali delle ricorrenti

    Per Radio Dimensione Suono S.p.A., la concessione nazionale impone obblighi di servizio che l'operatore deve assolvere adeguando la propria rete alla cornice regolamentare locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 522
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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