Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Radio Dimensione Suono S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Caringella in Bari, via Palmieri n. 53;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - GL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. c_a662/2022/189446 del 15.6.22 e notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bari avente a oggetto “Comunicazione di diniego definitivo relativo all'istanza presentata ai sensi dell'art 44 del D.Lgs. 207/2021, per lo smantellamento dell'impianto esistente di “Radio Dimensione Suono” 89,100 MHz sito in Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT posto in Via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU ai seguenti riferimenti Sezione: A Foglio: 94 Particella: 828”;
nonché, ove necessario di ogni altro atto presupposto o conseguente alla predetta nota di diniego definitivo, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con particolare riferimento alle comunicazioni di preavviso di rigetto ex art. 10 bis ricevuto in data 28.3.22 (prot. c_a662/2022/98646) e quello ricevuto in data 31.5.22 (c_a662/2022/170442) oltre alla nota RP prot. 24069 del 6.4.22 citata dal Comune di Bari nel provvedimento di diniego (doc. 2-3);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.5.2025:
per l'annullamento del provvedimento prot. c_a662 – prot. 28.2.25.-0076874.U del 28.2.25 e notificato a mezzo PEC in pari data, emesso dalla Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio - Settore Servizi per l’Edilizia Privata – Autorizzazioni e PdC del Comune di Bari avente a oggetto “Diniego definitivo a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e art. 44, comma 7 e seguenti del D.Lgs 259/2003 giusta convocazione nota prot. 311973 del13.9.24” nonché, ove necessario di ogni altro atto presupposto o conseguente alla predetta nota di diniego definitivo, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con particolare riferimento alle “Determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e art, 44, comma 7 e seguenti del D.Lgs 259/2003 giusta convocazione nota prot. 311973 del 13/09/2024” ricevute in data 29.11.24.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. NZ OI e uditi per le parti i difensori, avv.ti Mauro Amiconi per la parte ricorrente, Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego opposto dal Comune di Bari all’istanza di trasferimento, all’interno del medesimo territorio comunale, di un impianto di radiodiffusione sonora di titolarità della ricorrente.
1.1. La parte ha allegato che lo spostamento della propria antenna sarebbe divenuto indispensabile a causa dell’esecutorietà dell’ordine di demolizione che ha colpito la postazione originaria di Piazza Luigi di Savoia e dalla quale la medesima sta trasmettendo il segnale radio, utilizzando peraltro una struttura fisica condivisa con diverse emittenti, accumunate dalla stessa sorte e che hanno impugnato separatamente il provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio.
Al fine di garantire la continuità delle trasmissioni la ricorrente ha individuato come sito alternativo (insieme alle altre emittenti, meglio specificate di seguito) la postazione di proprietà della società INWIT, in via Marchese di Montrone, situata all’interno del centro abitato e poco distante dalla postazione oggetto del provvedimento definitivo di demolizione.
La parte ha sostenuto che solo tale localizzazione urbana avrebbe consentito di mantenere l’attuale bacino d’utenza ed evitare interferenze radio-elettriche.
In particolare, ha evidenziato che lo spostamento verso aree extraurbane avrebbe comportato una drastica riduzione della copertura del segnale nella città di Bari, oltre a esporre le frequenze ad insuperabili interferenze provenienti da emittenti estere operanti dalle coste dell’Albania e della Croazia.
A supporto di tale prospettazione è stato depositato in giudizio uno studio tecnico (sovrapponibile, in sostanza, per tutte le emittenti-ricorrenti) volto a dimostrare l’inidoneità delle postazioni extraurbane a causa della distanza e della conformazione del territorio, fattori che imporrebbero un aumento delle potenze emissive vietato dalla normativa di riferimento.
1.2. In fase introduttiva sono state articolate le seguenti censure: in primo luogo, l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare adeguatamente le controdeduzioni presentate dopo il preavviso di rigetto, incorrendo in un difetto di motivazione e violando il dovere di leale cooperazione; il Comune avrebbe inoltre interpretato in modo eccessivamente restrittivo il concetto di “comprovate esigenze di servizio”, ignorando che lo smantellamento coatto della vecchia torre integra di per sé una necessità oggettiva di trasferimento; ancora, i dinieghi si fonderebbero su un’analisi parziale, avendo omesso di considerare i pareri tecnici favorevoli rilasciati dall’RP e dal Ministero (IT) circa la compatibilità elettromagnetica del sito urbano.
Con specifico riguardo a ciascuna ricorrente, all’interno del singolo giudizio instaurato è stato rappresentato quanto segue.
1.2.1. La società Altre Reti Pubblicità S.r.l., titolare dell’emittente “Radio Mi Piaci”, ha sottolineato la propria posizione peculiare di proprietaria dell’infrastruttura di Piazza Luigi di Savoia soggetta a smantellamento.
Essa ha documentato che lo spostamento in ambiti periferici renderebbe il segnale sulla frequenza 101.500 MHz totalmente soccombente rispetto alle interferenze transfrontaliere albanesi, determinando di fatto la cessazione dell’attività economica e la perdita del mercato locale.
1.2.2. La società Centro Produzione S.p.A. ha rivendicato la natura istituzionale di “Radio Radicale”, qualificandola come organo di informazione di preminente interesse pubblico ex art. 21 della Costituzione.
Questa ha dedotto che il diniego del Comune non ha tenuto conto della necessità di garantire la massima capillarità del servizio per la trasmissione delle sedute parlamentari, ledendo in tal modo il pluralismo informativo e il diritto dei cittadini a essere informati.
1.2.3. La società Radio Dimensione Suono S.p.A. ha fatto valere, infine, la propria qualifica di emittente nazionale, sostenendo che gli obblighi di copertura derivanti dalla concessione ministeriale impongano standard di efficienza del segnale non assicurabili dalle postazioni extraurbane indicate dal Comune.
Questa società ha inoltre contestato le valutazioni dell’Amministrazione circa il carico elettromagnetico del sito INWIT, producendo simulazioni volte a dimostrare la piena compatibilità della propria frequenza 101.300 MHz con i limiti di legge.
1.3. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione Comunale ha indetto una Conferenza di servizi decisoria per il riesame di tutte le istanze, anche su sollecitazione del Giudice Amministrativo intervenuto in fase cautelare. Acquisiti i pareri tecnici degli enti coinvolti e la relazione tecnica di un consulente esterno, il Comune ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha sostanzialmente confermato le precedenti conclusioni.
1.4. Avverso tale determinazione sopravvenuta, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, reiterando le doglianze relative alla violazione della normativa regionale e lamentando l’illegittimità dell’utilizzo della consulenza di un tecnico esterno, inidonea a smentire le conclusioni dello studio proposto dalle medesime.
Più nello specifico, è stata dedotta l’illegittimità derivata del nuovo provvedimento, il quale ricalcherebbe nelle motivazioni e nelle conclusioni i vizi già sollevati nel ricorso principale.
Sotto il profilo procedimentale, inoltre, il Comune avrebbe inammissibilmente ampliato i motivi ostativi rispetto al diniego originario, introducendo profili (quali la mancanza dell’autorizzazione ministeriale alla data dell’istanza) già conoscibili nella prima fase istruttoria, violando così i principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento.
È stato contestato l’eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria ed è stato dedotto che il Comune avrebbe utilizzato la normativa regionale - posta a tutela della salute - per perseguire finalità diverse, nonostante i pareri favorevoli dell’RP GL circa l’assenza di criticità elettromagnetiche.
Inoltre, è stata censurata l’illogicità della motivazione laddove il Comune ha posto a fondamento del diniego le note del IT e dell’RP, le quali tuttavia avrebbero dichiarato la propria incompetenza a valutare la deroga al Regolamento Regionale.
Le singole emittenti hanno attaccato nel merito le conclusioni del consulente tecnico comunale, sostenendo che le alternative localizzative indicate dalla P.A. (siti di NT RA e VI) risulterebbero inadeguate e non percorribili.
Nello specifico: la postazione di NT RA è stata giudicata strutturalmente inidonea a ospitare i sistemi radianti complessi (“quadriplexer”) e pericolosamente vicina a recettori sensibili quali il centro ospedaliero Maugeri; il sito di VI è risultato invece privo di infrastrutture tecnologiche preesistenti e vincolato da progetti di riqualificazione culturale e paesaggistica finanziati dal PNRR.
È stata infine dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La parte ha evidenziato come l’Amministrazione avrebbe imposto un onere probatorio eccessivo in capo alle singole emittenti, richiedendo di dimostrare l’inesistenza di ogni altra alternativa possibile, senza ponderare il rischio di spegnimento degli impianti e la conseguente lesione del diritto alla continuità del servizio.
2. Il Comune di Bari si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 18.03.2026 la causa indicata in epigrafe, insieme alle altre di contenuto sostanzialmente sovrapponibile e discusse contestualmente, è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso integrato da motivi aggiunti è infondato.
In via preliminare il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell’adozione da parte dell’Amministrazione resistente di un nuovo provvedimento di diniego, integralmente sostitutivo del precedente ed emesso a seguito di una rinnovata attività istruttoria.
5. Il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
Sulla violazione delle regole di buona fede e di collaborazione a causa del presunto ampliamento indiscriminato dei motivi reiettivi indicati nell’atto sopravvenuto, occorre premettere che, secondo i principi che regolano il riesame in autotutela e il dovere di riprovvedere, l’Amministrazione non è vincolata ai soli motivi originari qualora la nuova istruttoria faccia emergere ulteriori profili di illegittimità o di contrasto con l’interesse pubblico.
Nel caso di specie, il diniego del 28.02.2025 non costituisce una mera reiterazione del precedente, ma rappresenta l’esito di una valutazione autonoma e completa, fondata su risultanze tecniche attualizzate.
La circostanza che il Comune abbia sollevato profili relativi alla validità dei titoli ministeriali non integra una violazione procedimentale, atteso che tali elementi sono emersi proprio (e più marcatamente) durante il dialogo istruttorio in Conferenza di Servizi.
Vanno respinte inoltre, le singole doglianze riguardanti il presunto contrasto tra il diniego comunale e i pareri espressi da RP GL e dall’Ispettorato Territoriale del IT.
Dagli atti della Conferenza di servizi emerge con chiarezza che entrambi gli organi hanno circoscritto le proprie valutazioni ai profili di stretta competenza tecnica: RP GL si è limitata ad accertare la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici; l’Ispettorato IT ha valutato esclusivamente gli aspetti radioelettrici e la non interferenzialità del segnale.
Le Amministrazioni hanno esplicitamente dichiarato la propria incompetenza a valutare la sussistenza delle “comprovate e documentate esigenze di servizio” necessarie per la deroga al Regolamento Regionale n. 14 del 2006.
Tale valutazione è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità dell’Ente locale, quale autorità competente al governo del territorio.
Pertanto, il parere favorevole sotto il profilo radioprotezionistico o radioelettrico non costituisce un titolo abilitativo automatico né vincola il Comune, che ben potrebbe negare la deroga per motivi di pianificazione urbanistica e tutela del decoro del territorio.
Parimenti, l’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici introdotto dalla Legge n. 214 del 2024 non incide sulla potestà pianificatoria dell’Ente, che rimane autonoma rispetto ai parametri puramente sanitari.
6. Sgomberato il campo dai profili formali, la questione centrale riguarda la corretta applicazione o meno della deroga ai criteri di localizzazione.
I motivi articolati dalle singole ricorrenti - diversamente rubricati ma che sono riconducibili ai profili di violazione della legge regionale ed erronea applicazione del regolamento, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione, travisamento d fatto – possono quindi essere trattati congiuntamente.
Il quadro normativo di riferimento, costituito dal citato Regolamento Regionale n. 14 del 2006, delinea un sistema dove la regola generale impone l’insediamento in aree esterne al centro abitato.
Tale disciplina assolve anzitutto ad una funzione di protezione della popolazione dalle emissioni, ma risponde a una più ampia finalità di pianificazione e organizzazione delle reti in un’ottica di efficienza del sistema e di tutela integrata di valori costituzionalmente protetti.
Il legislatore regionale, con la Legge Regionale n. 5 del 2002, ha infatti chiarito che la tutela dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico deve raccordarsi con il rispetto delle competenze comunali in materia di assetto del territorio.
Come si evince dal combinato disposto degli articoli A.1 e B del Regolamento Regionale n. 14 del 2006, gli obiettivi di qualità perseguiti dalla norma regionale includono non solo la salvaguardia della salute, ma anche la protezione dell’ambiente, il corretto insediamento urbanistico e il mantenimento del decoro dei luoghi.
Il Regolamento specifica che la minimizzazione dell’esposizione deve essere perseguita ricercando le soluzioni più idonee in relazione agli aspetti urbanistici ed estetici, oltre che sanitari.
In tal senso, la pianificazione comunale non è un mero strumento di protezione, ma mira a minimizzare l’impatto estetico e territoriale degli impianti, assicurando che l’insediamento di nuove infrastrutture non alteri significativamente lo stato visivo dei luoghi, specialmente in aree di pregio.
L’Ente locale è dunque investito di un potere che gli impone di prevenire la proliferazione indiscriminata di infrastrutture impattanti nel tessuto urbanizzato, privilegiando soluzioni che garantiscano l’ordinato assetto del territorio e la minimizzazione dei carichi elettromagnetici nelle aree densamente edificate, anche al fine di tutelare le valenze culturali ed estetiche del contesto interessato.
7. Sull’interpretazione di tale normativa si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5092 del 2021) proprio con riguardo alla postazione di Piazza Luigi di Savoia, sita in Bari e da cui poi è derivata la domanda di trasferimento impugnata in questa sede.
In quella occasione è stata dichiarata la legittimità del Regolamento n. 14 del 2006 nell’indicare una linea preferenziale di localizzazione verso l’esterno, che si arresta solo di fronte a comprovate e documentate esigenze di servizio.
Tale clausola derogatoria pone, quindi, alla luce dell’inquadramento normativo di cui al capo precedente e già interpretato dal Giudice Amministrativo, un onere probatorio rigoroso a carico delle società ricorrenti.
Non è sufficiente allegare la generica utilità del sito urbano, ma occorre fornire una prova di natura tecnica, e quindi l’allegazione di fatti seri, precisi e concordanti circa l’assoluta inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana.
8. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’onere probatorio gravante sulle ricorrenti sia rimasto inadempiuto.
Lo studio tecnico – peraltro risalente all’anno 2022 -presenta limiti precisi, che vanno adeguatamente considerati.
Per un verso, lo studio non fornisce elementi univoci a dimostrazione delle comprovate esigenze di servizio: esso afferma che la posizione individuata consentirebbe di mantenere lo stesso bacino di utenza riducendo l’emissione di campi elettromagnetici rispetto all’attualità ma non dice affatto che uno spostamento all’esterno sia di impossibile realizzazione o da evitare in assoluto.
È lo stesso studio ad ammettere, almeno implicitamente, che sia possibile mantenere lo stesso bacino d’utenza – anche spostandosi più verso l’esterno – emettendo una potenza radiante uguale a quella attuale (pari a 2Kw) o, al massimo, aumentandola ulteriormente.
Irrilevante è invece il tema del co-siting , cioè la possibilità di mantenere la stessa e condivisa struttura fisica di emissione tra alcune o tutte le ricorrenti, dato che il Comune non ha imposto la separazione fisica delle emittenti, scelta in tesi preferibile per ottimizzazione dei costi e tutela dell’iniziativa economica.
Ancora, assume rilievo decisivo nel senso reiettivo del ricorso il fatto che le ricorrenti avrebbero dovuto contestare la fattibilità delle alternative localizzative concrete indicate dal Comune, in particolare la postazione di NT RA (strada Massini-Losacco).
Va anzitutto respinta la tesi secondo cui tale postazione extraurbana risulterebbe preclusa a causa del tipo di impianti tecnici già utilizzati (che richiederebbero una distanza dagli altri di circa 3 metri). Tale presunta difficoltà od addirittura impossibilità avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e puntuale dimostrazione.
Spettava dunque alla ricorrente dimostrare che gli eventuali adeguamenti tecnologici o le modifiche necessarie per tale sito fossero talmente onerose da trasfigurarsi in ragioni obiettive di deroga.
In assenza di tale prova, la necessità eventuale di apportare correttivi e modifiche alla propria infrastruttura rientra nel normale rischio d’impresa e nel dovere di adeguamento tecnico alle regole di pianificazione.
Parimenti, va respinto l’argomento circa l’estrema vicinanza al centro Maugeri o ad altre strutture ospedaliere cittadine.
Le ricorrenti sostengono la sicurezza degli impianti per giustificare la sede urbana, ma invocano il rischio sanitario per rifiutare quella extraurbana.
Tale prospettazione è intrinsecamente contraddittoria.
Il Collegio osserva invece, che la valutazione sull’incidenza della salute, a maggior ragione in un contesto caratterizzato da valori tecnici ampiamente sotto-soglia e in assenza di dati significativi di rischio, spetta in via esclusiva alla discrezionalità tecnica del Comune.
La scelta dell’Amministrazione di privilegiare il decentramento fuori dal centro abitato risulta quindi immune da vizi di illogicità, rappresentando un bilanciamento ragionevole tra l’efficienza della rete e la tutela della collettività sotto ogni profilo, ambientale, della salute, del decoro e della pianificazione territoriale.
9. Con riguardo alla tesi secondo cui il diniego dovrebbe essere giustificato non semplicemente dalla norma che vieta l’installazione di impianti nel centro abitato, quanto dalla sussistenza di una situazione di guardia sotto il profilo dei c.e.m., la prospettazione non può essere condivisa, avendo come fine ultimo quello di invertire, sostanzialmente, l’onere probatorio.
L’innalzamento dei limiti nazionali operato dalla Legge n. 214 del 2024 non sposta i termini della questione, come posti dal Regolamento Regionale e la cui ratio poggia su un bilanciamento tra efficienza della rete e ordinato assetto del territorio.
10. Venendo ai profili di merito tecnico, in aderenza ai principi della giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi di fronte a una valutazione coerente e motivata da parte dell’organo legalmente deputato a compiere tale sintesi, ove non inficiata da travisamento, illogicità ed irragionevolezza (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 2025).
D’altra parte, le doglianze relative alla pretesa illegittimità del ricorso ad un consulente esterno sono infondate, rientrando nelle facoltà dell’Amministrazione acquisire supporti specialistici per istruire pratiche di elevata complessità tecnica.
Affrontando i singoli profili dedotti, in primo luogo assume rilievo dirimente il dato della inattualità della documentazione tecnica prodotta dalle parti, che avrebbe dovuto – piuttosto che dimostrare i vantaggi del traliccio in centro cittadino – dare conto delle alternative offerte dal Comune, confutandole e dimostrando la preferibilità tecnica della sede centrale.
In secondo luogo, la questione delle interferenze con gli impianti esteri (Albania e Croazia) è stata rappresentata dalle ricorrenti senza evidenze operative concrete o misurazioni sul campo aggiornate. Come evidenziato dal consulente comunale, l’asserita impossibilità di mitigare tali interferenze da postazioni extraurbane rimane una petizione di principio, non essendo stata accompagnata da un’analisi di rischio specifica che dimostri l’inefficacia di soluzioni tecniche alternative, quali la riconfigurazione dei lobi di irradiazione o l’impiego di filtri selettivi.
Infine, con riguardo al difetto di proporzionalità della misura, la doglianza è infondata nella misura in cui sarebbe stata la parte ricorrente a dover preventivamente fornire l’allegazione - e la prova - di un aumento significativo dei costi e dei tempi di realizzazione e successiva attivazione dell’impianto, ove localizzato in un’area extra-urbana.
In assenza di ciò deve ritenersi plausibile e proporzionato il divieto di localizzazione nel centro, dovendo la ricorrente sostenere, al massimo, fisiologici costi legati al trasferimento dell’impianto e all’ottimizzazione del servizio di radio-diffusione alla luce della nuova e divenuta necessaria geolocalizzazione.
11. Infine, le specificità individuali sollevate dalle ricorrenti, e qui trattate congiuntamente, non mutano l’esito del giudizio.
Per Altre Reti Pubblicità S.r.l., la preesistenza materiale dell’impianto abusivo (come chiarito dal Consiglio di Stato n. 5092 del 2021) non ne legittima la permanenza urbana, dovendo l’opera conformarsi alla normativa vigente al momento del provvedimento.
Per Centro Produzione S.p.A., il valore istituzionale di Radio Radicale non esime dal rispetto delle norme di pianificazione territoriale e ambientale, non essendo emersa la prova dell’impossibilità di assolvere alla missione informativa dal sito extraurbano.
Per Radio Dimensione Suono S.p.A., la concessione nazionale impone obblighi di servizio che l’operatore deve assolvere adeguando la propria rete alla cornice regolamentare locale.
12. Risultano infine assorbite le questioni relative al tipo di istanza (temporanea e definitiva) e alla pretesa decadenza dei titoli ministeriali o altre di contenuto formale, atteso che la carenza della prova sulle esigenze di servizio costituisce ragione ostativa assorbente e sufficiente a sorreggere la legittimità del diniego impugnato.
13. In conclusione, il ricorso principale è improcedibile, mentre i ricorsi per motivi aggiunti devono essere respinti nel merito.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente, Radio Dimensione Suono S.p.A., al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Bari, liquidate in €3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO AN, Presidente
NZ Ieva, Consigliere
NZ OI, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NZ OI | ZO AN |
IL SEGRETARIO