Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2022, proposto da
AN AN, AR AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Biondaro e Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lazise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gortenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Lungadige Capuleti 1/A;
nei confronti
Provincia di Verona e Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera n. 41 del 15 settembre 2022, pubblicata il 22 settembre 2022, con la quale il Consiglio Comunale di Lazise ha approvato la “ variante 6/B al piano degli interventi ”, nella parte in cui è stata rigettata la specifica osservazione presentata dai ricorrenti nel corso del procedimento (osservazione n. 17) e nella parte in cui all'ambito avente destinazione residenziale su cui insiste la loro proprietà, denominato “ Zona R 32 ”, è stato assegnato dall'art. 18.1 delle NTO un indice di edificabilità fondiaria pari a 0,5 mc/mq in luogo del precedente pari a 1 mc/mq ;
- di ogni atto presupposto e conseguente relativo al procedimento, ivi compresa la delibera n. 63 del 04.10.2021 con la quale il Consiglio Comunale di Lazise ha adottato la “ variante 6/B al piano degli interventi ”, nella parte in cui all'ambito avente destinazione residenziale su cui insiste la proprietà dei ricorrenti, denominato “ Zona R 32 ”, è stato assegnato dall'art. 18.1 delle NTO un indice di edificabilità fondiaria pari a 0,5 mc/mq in luogo del precedente pari a 1 mc/mq;
nonché per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lazise;
Vista la memoria del 28 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, con la riferita memoria, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto , pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AL, Presidente
LE AR, Primo Referendario
OL NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NT | AR AL |
IL SEGRETARIO