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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 6602/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6602 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Mocerino Vincenzo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Teresa Ercolanese, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale, con addebito a parte convenuta, reiterando le domande formulate con ricorso introduttivo, salvo che per il regime di affidamento della prole, di cui chiede la modifica in affidamento esclusivo a proprio favore.
Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 23/11/2020, nata a [...] il Parte_1 07/07/1990, premesso di aver contratto matrimonio con , nato a Parte_2 DD (CE) il 22/08/1983, in data 02/04/2014 ad RA (NA) (Atto n. 04, Parte II, Serie A, Anno 2014), dalla cui unione nascevano due figli - il 31/07/2014 ad Per_1 RA (NA) e il 15/11/2018 ad RA (NA) - chiedeva disporsi la separazione Per_2 personale dei coniugi, con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
- regolamentarsi il regime di frequentazione del genitore non collocatario con la prole;
- assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in euro 600,00 l'assegno di mantenimento paterno a favore della prole. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione
1 prevalente presso la madre e per l'effetto regolamentarsi il regime di frequentazione paterno. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'11/10/2021, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre, ad entrambi i genitori;
dispone che, nel rispetto delle esigenze dei bambini e della loro tenera età , nonché di eventuali impegni lavorativi dei genitori, il padre tenga con sé i figli il martedì e giovedì (o in altri giorni da concordare a cura degli interessati),dalle ore 17,00 alle ore 20,00 (alle ore 21,00 nei periodi di vacanza scolastica), con onere di provvedere alla loro cena e di riportarli poi dalla madre;
dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 18,00 della domenica, a settimane alterne, ovvero, se i piccoli sentono l'esigenza di dormire con la madre, il sabato o la domenica, alternando, sino alle ore 21,00 con gli oneri già precisati;
il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 17,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 17,00) oppure, ad anni alterni (quest'anno il padre inizierà tenendoli con sé il 25 dicembre , il primo e sei gennaio, dalle ore 11,00 alle 17,00 ) , il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore
17,00), 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), 5 e 6 gennaio (dalle ore
18,00 del cinque alle ore 17,00 del sei); il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 21,30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico , mentre il compleanno, l'onomastico e la festa della mamma saranno trascorsi con detto genitore e il compleanno e l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori, possibilmente insieme o alternandosi nelle singole ricorrenze (una festa con l'uno , una festa con l'altro ); per quindici giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive , da concordare possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso, il padre avrà cura di assicurare ai figli, quando li ha con sé, tutte le attività scolastiche, ludiche, sportive, riabilitative e avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna prima degli orari previsti qualora non siano pronti ad un distacco per un più lungo tempo da detto genitore;
dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese per il mantenimento della prole la somma di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
contribuisca al 50% alle spese che richiedono interventi Pt_3 economici straordinari, richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021. Dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di RA la coppia genitoriale sia avviata ad un percorso di sostegno alla genitorialità […]” Venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi Sociali di RA (NA) demandati al monitoraggio del nucleo familiare in esame. Il Giudice disponeva la parziale ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c. Parte convenuta veniva indirizzata a prendere contatti con il sicché dalla relazione CP_1 trasmessa in data 01/12/2022 dall'AslNa2Nord di competenza veniva riportato l'esito negativo degli esami tossicologici svolti dal marito, quanto alla dipendenza dall'alcol. La presa in carico da parte dei Servizi sociali del nucleo familiare veniva rivolta a ristabilire una forma di comunicazione genitoriale con riferimento alla prole, essendo risultata indispensabile un'attivazione proficua volta alla risoluzione dei conflitti. In particolare, nella relazione del 12/10/2022 della psicologa presso il Servizio Sociale di RA, Dr.ssa Anna Andretta, risultava l'esito favorevole del monitoraggio venendo in particolare rappresentato che: “i coniugi hanno ristabilito una forma di comunicazione più efficace, e più costruttiva per il benessere dei figli. Adesso sanno coordinarsi ed
2 organizzarsi meglio per quanto riguarda gli incontri del papà con i figli. Ed i minori stanno vivendo un clima molto più sereno e spensierato.” Di conseguenza, il Giudice, in data 17/03/2023, ad integrazione dei provvedimenti presidenziali, disponeva la possibilità per i genitori di adeguare liberamente e concordemente il regime di permanenza dei minori presso il padre alle esigenze della prole e agli impegni lavorativi di quest'ultimo. All'udienza del 13/06/2024 venivano escussi i testi indicati dalle parti;
indi, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, interrotta a far data dal febbraio 2020, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la forte conflittualità tra i coniugi, riscontrata dai Servizi Sociali preposti, ha reso necessario l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a favorire un adeguato approccio relazionale con la prole. Alla luce delle circostanze emerse, all'esito dell'attività istruttoria espletata, si è evinta la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di parte convenuta. Il giudice ai fini Parte_1 dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenersi ininfluenti i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce quale motivo di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art.143 c.c., in particolare deduce: incompatibilità caratteriale, forti incomprensioni ed una conseguente disaffezione (segnatamente si legge al punto 3 del ricorso introduttivo che: “a tale disaffezione si è accompagnata una condotta da parte del signor connotata da Pt_2 perseveranti atteggiamenti provocatori, prepotenti, insolenti ed offensivi, nonché minacciosi, che considerati nel loro insieme configurano un "mobbing familiare" intollerabile ed in ogni caso ingiustificabile, tanto da creare una condizione intimidatoria schiacciante e da assurgere a vera e propria violenza psicologica”). L'istruttoria svolta non ha dato riscontro della sussistenza di tali condotte, della loro gravità e della loro efficienza causale rispetto al verificarsi dell'intollerabilità della convivenza. Ne consegue che la domanda deve essere respinta.
*** 4. Quanto alla domanda di affido esclusivo dei figli minori e , ai sensi Per_1 Per_2 degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Nel caso in esame, l'esasperata conflittualità che da ultimo caratterizza nuovamente i rapporti tra i coniugi, il disinteresse del padre verso le problematiche relazionali che affliggono i minori con riguardo alla figura paterna conducono a ritenere
3 necessario l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la medesima. Sul punto, occorre premettere che, all'esito del monitoraggio continuativo eseguito dai Servizi Sociali di RA, si era constatato un motivato impegno dei coniugi nell'accantonare l'accesa conflittualità tra i genitori, al fine di favorire un equilibrato rapporto affettivo e relazionale con la prole (si è detto delle conclusioni esposte dalla Psicologa, Dr.ssa Anna Andretta). Ciononostante, la conflittualità tra le parti risulta allo stato essersi riaccesa ed influenzare il relativo rapporto genitore-figli, per cui parte ricorrente asserisce un disinteresse paterno, laddove parte convenuta, invece, imputa il distacco fisico ed affettivo con la prole al comportamento ostruzionistico della madre. E' accaduto, infatti, quanto segue:
1) in data 31/03/2023 il minore veniva sottoposto ad una visita urologica per Per_1 la comparsa di enuresi notturna dopo circa un mese da un evento traumatico (storia di separazione, con riferito non rapporto ottimale con il padre, si legge nel referto); all'esito della visita veniva consigliato un consulto psicologico;
2) il padre rifiutava per circa un mese di accompagnare suo figlio dal medico psicologo e soltanto dopo le reiterate insistenze della madre si presentava a colloquio il giorno 27/04/2023 con lo specialista Dott. , al quale Persona_3 in ogni caso rifiutava di firmare il consenso informato (il consenso veniva poi dato l'11/05/2023);
3) nonostante il consenso informato congiunto (entrambi i genitori indicavano di seguire il piccolo per una consultazione psicologica in seguito a frequenti Per_1 episodi di enuresi notturna e difficoltà relazionali con particolare enfasi nei confronti del padre) lo specialista consultato (il Dott. , psicologo Persona_3 e psicoterapeuta) così scriveva nell'attestazione del 02/6/2023: SI PRESCRIVE una valutazione psicodiagnostica con test e reattivi specifici—un percorso di 8 incontri di psicoterapia a cadenza monosettimanale - una parent training per gestire la difficile fase di separazione che i coniugi stanno vivendo. Alla richiesta di consegna di prime ipotesi psicodiagnostiche e indicazioni psicoeducazionali la madre si rende disponibile per partecipare ad incontri individuali e congiunti con il figlio mentre il padre si dichiara non disponibile);
4) in data 01/03/2024 il Dott. , dando atto che al parent training aveva Per_3 aderito soltanto la madre, “suggeriva una indagine tecnica, durante il quale si possa coinvolgere anche il padre che vive forti difficoltà di interazione con la moglie ed il figlio”.
5) riprendeva prendeva vigore il regime di incomunicabilità tra i coniugi tanto che, in data 26/03/2024, la moglie denunziava il marito per minacce con il mezzo del telefono e per l'irresponsabile comportamento serbato nei confronti dei minori (ritiro improvviso e con modi bruschi del figlio da scuola o dal Per_1 doposcuola, mancato consenso alla partecipazione alla psicoterapia necessaria per il figlio);
6) in data 12/04/2024 veniva sporta una ulteriore denunzia da parte della moglie perché il marito con toni bruschi, dinanzi alla scuola, gli strappava dalle mani il figlio per portarlo con sé in auto e poi nel riportarlo a casa in serata la Per_2 minacciava. A tanto deve essere aggiunto che già nella relazione del 06/04/2023 i Servizi sociali di RA davano atto del fatto che il primogenito aveva un atteggiamento altalenante verso il padre (talora voleva vederlo, altre volte no), tanto che si consigliava un supporto psicologico per il minore e si rendeva noto che la madre era in attesa di acquisire il consenso del padre per intraprendere il percorso.
4 Orbene, il permanere di un atteggiamento conflittuale da parte di entrambi i genitori si pone a discapito della prole, la cui tutela deve costituire interesse primario ed esclusivo dei genitori. L'affidamento condiviso in tale situazione alimenterebbe atteggiamenti intaccanti il sereno ed equilibrato sviluppo delle relazioni affettive cui i figli hanno diritto di avere con ciascun genitore. Inoltre, la noncuranza del padre con riguardo alle scelte attinenti al benessere psicologico ed emotivo dei minori rende indispensabile il ricorso all'affidamento esclusivo.
*** 5. Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi dei minori, considerata la persistente e forte conflittualità tra le parti e le difficoltà relazionali tra padre e figli, che inibiscono un'organizzazione spontanea e confacente ai bisogni della prole, si ritiene opportuno disporre lo svolgimento degli incontri padre-figli, in luogo neutro, innanzi ai Servizi Sociali di RA (cui è demandato di predisporre il calendario degli incontri mensili, prevedendo almeno due incontri a settimana). Soltanto quando si sarà consolidato il rapporto filiale tra i minori ed il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni. Va poi disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo in esame a cura dei Servizi Sociali di competenza, con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sui minori, che sarà cura dei Servizi Sociali comunicare tempestivamente agli organi competenti. Va anche suggerito, sebbene non si tratti di obbligo coercibile, ai genitori di intraprendere dei percorsi psicologici individuali, segnatamente un percorso di supporto alla genitorialità per il padre individuale (in contesto pubblico o privato) che sia comprensivo di interventi psicoeducativi soprattutto relativi all'area della comunicazione efficace tra genitore-figlio al fine di ampliare e rafforzare le proprie capacità genitoriali oltre che supportarlo in tale funzione, nonché un percorso individuale (in contesto pubblico o privato) per la madre, orientato ad un intervento di supporto psicologico finalizzato ad ottimizzare l'approccio genitoriale. A ciò si aggiunge l'opportunità di un percorso di sostegno psicologico per entrambi i figli al fine di poter completamente elaborare l'evento relativo alla separazione dei genitori, dal quale sono scaturiti evidenti traumi.
*** 6. Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la madre, in quanto collocataria della prole, nonché intestataria del mutuo ipotecario acceso sull'immobile, ha il diritto all'assegnazione della casa coniugale, sicché, al fine di salvaguardare la conservazione dell' “habitat” domestico - da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare – si ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente, confermando i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale.
*** 7. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno a favore della prole, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, e l'art. 316-bis c.c. ne disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Pertanto, esaminando le capacità economiche delle parti, per come risultanti nel giudizio, si rileva che parte ricorrente (che in precedenza era impiegata part-time presso la High Bets Srls, con introito stipendiale di circa €700,00) attualmente lavora in una scuola e percepisce mensilmente € 300 ed inoltre, si fa carico con il sostegno dai propri
5 genitori del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione di residenza;
parte convenuta, invece, vive con i genitori e svolge la professione di cuoco occasionale a nero. Dunque, alla luce delle circostanze emerse, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale, stabilire l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di , in € 500 (€ 250,00 per ciascun figlio), Parte_4 somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.
*** 8. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6602/2020, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 02/04/2014 ad RA (NA) (Atto n. 04, Parte II, Serie A, Anno 2014);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 Parte_2 ;
[...]
3) dispone l'affido esclusivo dei figli e alla madre , con Per_1 Per_2 Parte_1 collocazione presso la madre stessa;
4) assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
5)dispone che il diritto di visita del padre nei confronti dei minori si svolga in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali di RA (cui si demanda di predisporre il calendario degli incontri mensili);
6) dispone che a partire dal mese di novembre si valuti da parte dei Servizi sociali di RA la possibilità di liberalizzare gli incontri padre-figli previa calendarizzazione degli stessi secondo le esigenze dei minori e dei genitori, adottando ogni cautela necessaria ad evitare conflitti tra i genitori;
7) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di competenza, le cui risultanze andranno rimesse al G.T. semestralmente;
8) dispone che versi ad , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e , la somma di € 500 (€ 2500 per ciascun figlio) da versarsi entro il Per_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e Per_1 Per_2 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
10)compensa le spese di lite;
11)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
12) dispone la trasmissione degli atti al G.T. ex art.337 c.c. per quanto di competenza;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, oltre che per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396.
6 Manda, altresì, alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali competenti, nonché al G.T.
Così deciso in Nola in data 28/05/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6602 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Mocerino Vincenzo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Teresa Ercolanese, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale, con addebito a parte convenuta, reiterando le domande formulate con ricorso introduttivo, salvo che per il regime di affidamento della prole, di cui chiede la modifica in affidamento esclusivo a proprio favore.
Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 23/11/2020, nata a [...] il Parte_1 07/07/1990, premesso di aver contratto matrimonio con , nato a Parte_2 DD (CE) il 22/08/1983, in data 02/04/2014 ad RA (NA) (Atto n. 04, Parte II, Serie A, Anno 2014), dalla cui unione nascevano due figli - il 31/07/2014 ad Per_1 RA (NA) e il 15/11/2018 ad RA (NA) - chiedeva disporsi la separazione Per_2 personale dei coniugi, con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
- regolamentarsi il regime di frequentazione del genitore non collocatario con la prole;
- assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in euro 600,00 l'assegno di mantenimento paterno a favore della prole. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione
1 prevalente presso la madre e per l'effetto regolamentarsi il regime di frequentazione paterno. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza dell'11/10/2021, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre, ad entrambi i genitori;
dispone che, nel rispetto delle esigenze dei bambini e della loro tenera età , nonché di eventuali impegni lavorativi dei genitori, il padre tenga con sé i figli il martedì e giovedì (o in altri giorni da concordare a cura degli interessati),dalle ore 17,00 alle ore 20,00 (alle ore 21,00 nei periodi di vacanza scolastica), con onere di provvedere alla loro cena e di riportarli poi dalla madre;
dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) sino alle ore 18,00 della domenica, a settimane alterne, ovvero, se i piccoli sentono l'esigenza di dormire con la madre, il sabato o la domenica, alternando, sino alle ore 21,00 con gli oneri già precisati;
il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 17,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 17,00) oppure, ad anni alterni (quest'anno il padre inizierà tenendoli con sé il 25 dicembre , il primo e sei gennaio, dalle ore 11,00 alle 17,00 ) , il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore
17,00), 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), 5 e 6 gennaio (dalle ore
18,00 del cinque alle ore 17,00 del sei); il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 21,30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico , mentre il compleanno, l'onomastico e la festa della mamma saranno trascorsi con detto genitore e il compleanno e l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori, possibilmente insieme o alternandosi nelle singole ricorrenze (una festa con l'uno , una festa con l'altro ); per quindici giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive , da concordare possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni caso, il padre avrà cura di assicurare ai figli, quando li ha con sé, tutte le attività scolastiche, ludiche, sportive, riabilitative e avrà cura di riportarli presso l'abitazione materna prima degli orari previsti qualora non siano pronti ad un distacco per un più lungo tempo da detto genitore;
dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese per il mantenimento della prole la somma di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
contribuisca al 50% alle spese che richiedono interventi Pt_3 economici straordinari, richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021. Dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di RA la coppia genitoriale sia avviata ad un percorso di sostegno alla genitorialità […]” Venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi Sociali di RA (NA) demandati al monitoraggio del nucleo familiare in esame. Il Giudice disponeva la parziale ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c. Parte convenuta veniva indirizzata a prendere contatti con il sicché dalla relazione CP_1 trasmessa in data 01/12/2022 dall'AslNa2Nord di competenza veniva riportato l'esito negativo degli esami tossicologici svolti dal marito, quanto alla dipendenza dall'alcol. La presa in carico da parte dei Servizi sociali del nucleo familiare veniva rivolta a ristabilire una forma di comunicazione genitoriale con riferimento alla prole, essendo risultata indispensabile un'attivazione proficua volta alla risoluzione dei conflitti. In particolare, nella relazione del 12/10/2022 della psicologa presso il Servizio Sociale di RA, Dr.ssa Anna Andretta, risultava l'esito favorevole del monitoraggio venendo in particolare rappresentato che: “i coniugi hanno ristabilito una forma di comunicazione più efficace, e più costruttiva per il benessere dei figli. Adesso sanno coordinarsi ed
2 organizzarsi meglio per quanto riguarda gli incontri del papà con i figli. Ed i minori stanno vivendo un clima molto più sereno e spensierato.” Di conseguenza, il Giudice, in data 17/03/2023, ad integrazione dei provvedimenti presidenziali, disponeva la possibilità per i genitori di adeguare liberamente e concordemente il regime di permanenza dei minori presso il padre alle esigenze della prole e agli impegni lavorativi di quest'ultimo. All'udienza del 13/06/2024 venivano escussi i testi indicati dalle parti;
indi, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, interrotta a far data dal febbraio 2020, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la forte conflittualità tra i coniugi, riscontrata dai Servizi Sociali preposti, ha reso necessario l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a favorire un adeguato approccio relazionale con la prole. Alla luce delle circostanze emerse, all'esito dell'attività istruttoria espletata, si è evinta la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di parte convenuta. Il giudice ai fini Parte_1 dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenersi ininfluenti i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce quale motivo di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art.143 c.c., in particolare deduce: incompatibilità caratteriale, forti incomprensioni ed una conseguente disaffezione (segnatamente si legge al punto 3 del ricorso introduttivo che: “a tale disaffezione si è accompagnata una condotta da parte del signor connotata da Pt_2 perseveranti atteggiamenti provocatori, prepotenti, insolenti ed offensivi, nonché minacciosi, che considerati nel loro insieme configurano un "mobbing familiare" intollerabile ed in ogni caso ingiustificabile, tanto da creare una condizione intimidatoria schiacciante e da assurgere a vera e propria violenza psicologica”). L'istruttoria svolta non ha dato riscontro della sussistenza di tali condotte, della loro gravità e della loro efficienza causale rispetto al verificarsi dell'intollerabilità della convivenza. Ne consegue che la domanda deve essere respinta.
*** 4. Quanto alla domanda di affido esclusivo dei figli minori e , ai sensi Per_1 Per_2 degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. Nel caso in esame, l'esasperata conflittualità che da ultimo caratterizza nuovamente i rapporti tra i coniugi, il disinteresse del padre verso le problematiche relazionali che affliggono i minori con riguardo alla figura paterna conducono a ritenere
3 necessario l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso la medesima. Sul punto, occorre premettere che, all'esito del monitoraggio continuativo eseguito dai Servizi Sociali di RA, si era constatato un motivato impegno dei coniugi nell'accantonare l'accesa conflittualità tra i genitori, al fine di favorire un equilibrato rapporto affettivo e relazionale con la prole (si è detto delle conclusioni esposte dalla Psicologa, Dr.ssa Anna Andretta). Ciononostante, la conflittualità tra le parti risulta allo stato essersi riaccesa ed influenzare il relativo rapporto genitore-figli, per cui parte ricorrente asserisce un disinteresse paterno, laddove parte convenuta, invece, imputa il distacco fisico ed affettivo con la prole al comportamento ostruzionistico della madre. E' accaduto, infatti, quanto segue:
1) in data 31/03/2023 il minore veniva sottoposto ad una visita urologica per Per_1 la comparsa di enuresi notturna dopo circa un mese da un evento traumatico (storia di separazione, con riferito non rapporto ottimale con il padre, si legge nel referto); all'esito della visita veniva consigliato un consulto psicologico;
2) il padre rifiutava per circa un mese di accompagnare suo figlio dal medico psicologo e soltanto dopo le reiterate insistenze della madre si presentava a colloquio il giorno 27/04/2023 con lo specialista Dott. , al quale Persona_3 in ogni caso rifiutava di firmare il consenso informato (il consenso veniva poi dato l'11/05/2023);
3) nonostante il consenso informato congiunto (entrambi i genitori indicavano di seguire il piccolo per una consultazione psicologica in seguito a frequenti Per_1 episodi di enuresi notturna e difficoltà relazionali con particolare enfasi nei confronti del padre) lo specialista consultato (il Dott. , psicologo Persona_3 e psicoterapeuta) così scriveva nell'attestazione del 02/6/2023: SI PRESCRIVE una valutazione psicodiagnostica con test e reattivi specifici—un percorso di 8 incontri di psicoterapia a cadenza monosettimanale - una parent training per gestire la difficile fase di separazione che i coniugi stanno vivendo. Alla richiesta di consegna di prime ipotesi psicodiagnostiche e indicazioni psicoeducazionali la madre si rende disponibile per partecipare ad incontri individuali e congiunti con il figlio mentre il padre si dichiara non disponibile);
4) in data 01/03/2024 il Dott. , dando atto che al parent training aveva Per_3 aderito soltanto la madre, “suggeriva una indagine tecnica, durante il quale si possa coinvolgere anche il padre che vive forti difficoltà di interazione con la moglie ed il figlio”.
5) riprendeva prendeva vigore il regime di incomunicabilità tra i coniugi tanto che, in data 26/03/2024, la moglie denunziava il marito per minacce con il mezzo del telefono e per l'irresponsabile comportamento serbato nei confronti dei minori (ritiro improvviso e con modi bruschi del figlio da scuola o dal Per_1 doposcuola, mancato consenso alla partecipazione alla psicoterapia necessaria per il figlio);
6) in data 12/04/2024 veniva sporta una ulteriore denunzia da parte della moglie perché il marito con toni bruschi, dinanzi alla scuola, gli strappava dalle mani il figlio per portarlo con sé in auto e poi nel riportarlo a casa in serata la Per_2 minacciava. A tanto deve essere aggiunto che già nella relazione del 06/04/2023 i Servizi sociali di RA davano atto del fatto che il primogenito aveva un atteggiamento altalenante verso il padre (talora voleva vederlo, altre volte no), tanto che si consigliava un supporto psicologico per il minore e si rendeva noto che la madre era in attesa di acquisire il consenso del padre per intraprendere il percorso.
4 Orbene, il permanere di un atteggiamento conflittuale da parte di entrambi i genitori si pone a discapito della prole, la cui tutela deve costituire interesse primario ed esclusivo dei genitori. L'affidamento condiviso in tale situazione alimenterebbe atteggiamenti intaccanti il sereno ed equilibrato sviluppo delle relazioni affettive cui i figli hanno diritto di avere con ciascun genitore. Inoltre, la noncuranza del padre con riguardo alle scelte attinenti al benessere psicologico ed emotivo dei minori rende indispensabile il ricorso all'affidamento esclusivo.
*** 5. Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi dei minori, considerata la persistente e forte conflittualità tra le parti e le difficoltà relazionali tra padre e figli, che inibiscono un'organizzazione spontanea e confacente ai bisogni della prole, si ritiene opportuno disporre lo svolgimento degli incontri padre-figli, in luogo neutro, innanzi ai Servizi Sociali di RA (cui è demandato di predisporre il calendario degli incontri mensili, prevedendo almeno due incontri a settimana). Soltanto quando si sarà consolidato il rapporto filiale tra i minori ed il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni. Va poi disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo in esame a cura dei Servizi Sociali di competenza, con vigilanza soprattutto in relazione a possibili comportamenti non adeguati dei genitori e delle possibili ricadute sui minori, che sarà cura dei Servizi Sociali comunicare tempestivamente agli organi competenti. Va anche suggerito, sebbene non si tratti di obbligo coercibile, ai genitori di intraprendere dei percorsi psicologici individuali, segnatamente un percorso di supporto alla genitorialità per il padre individuale (in contesto pubblico o privato) che sia comprensivo di interventi psicoeducativi soprattutto relativi all'area della comunicazione efficace tra genitore-figlio al fine di ampliare e rafforzare le proprie capacità genitoriali oltre che supportarlo in tale funzione, nonché un percorso individuale (in contesto pubblico o privato) per la madre, orientato ad un intervento di supporto psicologico finalizzato ad ottimizzare l'approccio genitoriale. A ciò si aggiunge l'opportunità di un percorso di sostegno psicologico per entrambi i figli al fine di poter completamente elaborare l'evento relativo alla separazione dei genitori, dal quale sono scaturiti evidenti traumi.
*** 6. Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso di specie, la madre, in quanto collocataria della prole, nonché intestataria del mutuo ipotecario acceso sull'immobile, ha il diritto all'assegnazione della casa coniugale, sicché, al fine di salvaguardare la conservazione dell' “habitat” domestico - da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare – si ritiene di accogliere la richiesta di parte ricorrente, confermando i provvedimenti già assunti con ordinanza presidenziale.
*** 7. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno a favore della prole, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, e l'art. 316-bis c.c. ne disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Pertanto, esaminando le capacità economiche delle parti, per come risultanti nel giudizio, si rileva che parte ricorrente (che in precedenza era impiegata part-time presso la High Bets Srls, con introito stipendiale di circa €700,00) attualmente lavora in una scuola e percepisce mensilmente € 300 ed inoltre, si fa carico con il sostegno dai propri
5 genitori del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione di residenza;
parte convenuta, invece, vive con i genitori e svolge la professione di cuoco occasionale a nero. Dunque, alla luce delle circostanze emerse, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale, stabilire l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di , in € 500 (€ 250,00 per ciascun figlio), Parte_4 somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.
*** 8. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6602/2020, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 02/04/2014 ad RA (NA) (Atto n. 04, Parte II, Serie A, Anno 2014);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 Parte_2 ;
[...]
3) dispone l'affido esclusivo dei figli e alla madre , con Per_1 Per_2 Parte_1 collocazione presso la madre stessa;
4) assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
5)dispone che il diritto di visita del padre nei confronti dei minori si svolga in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali di RA (cui si demanda di predisporre il calendario degli incontri mensili);
6) dispone che a partire dal mese di novembre si valuti da parte dei Servizi sociali di RA la possibilità di liberalizzare gli incontri padre-figli previa calendarizzazione degli stessi secondo le esigenze dei minori e dei genitori, adottando ogni cautela necessaria ad evitare conflitti tra i genitori;
7) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi Sociali di competenza, le cui risultanze andranno rimesse al G.T. semestralmente;
8) dispone che versi ad , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e , la somma di € 500 (€ 2500 per ciascun figlio) da versarsi entro il Per_1 Per_2 giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e Per_1 Per_2 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
10)compensa le spese di lite;
11)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
12) dispone la trasmissione degli atti al G.T. ex art.337 c.c. per quanto di competenza;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, oltre che per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396.
6 Manda, altresì, alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali competenti, nonché al G.T.
Così deciso in Nola in data 28/05/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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