CASS
Ordinanza 21 novembre 2024
Ordinanza 21 novembre 2024
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148 c.ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/11/2024, n. 30091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30091 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 Data pubblicazione 21/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' RAFFAELE GAETANO ANTONIO Presidente Relatore CIRCOLAZIONE STRADALE RA Ud.04/07/2024 CC EMILIO IANNELLO Consigliere IRENE AMBROSI Consigliere RAFFAELE ROSSI Consigliere SALVATORE SAIJA Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2317/2021 R.G. proposto da: ME SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MENDOLA N 32, presso lo studio dell'avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTONERI LAURA ([...]) -ricorrente-
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' PORPORA N.16, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACCONCI MICHELANGELO ([...]), NESTI SABRINA Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 ([...]) Numero di raccolta generale 30091/2024 Data pubblicazione 21/11/2024 -controricorrente- nonché contro OR AB, NO GI -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISTOIA n. 462/2020 depositata il 29/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO RA. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata con il ricorso in esame ha provveduto sull'appello proposto dalla OR ON s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 44 del 2015, con la quale - in accoglimento della domanda proposta da LV LL nei confronti di BI OR, NI ET e di detta società, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e assicuratrice per la r.c.a di un'autovettura Opel Corsa - i convenuti erano stati condannati solidalmente al risarcimento dei danni per la somma di euro 6.601,77 oltre accessori per i danni non patrimoniali sofferti dal LL in occasione di un sinistro stradale. Il Tribunale ha accolto il primo motivo di appello proposto dalla OR ed in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria del LL, reputando che 2 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 erroneamente il primo giudice avesse disatteso l'eccezione di Data pubblicazione 21/11/2024 improponibilità della domanda, formulata in relazione al combinato disposto degli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2, del Codice delle ON. 2. Avverso la sentenza del tribunale pistoiese il LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la OR, mentre non hanno svolto attività difensiva la OR e l'ET. La OR ha successivamente depositato memoria di costituzione di nuovi difensori, adducendo il decesso del suo difensore originario. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. 3. Nell'imminenza dell'odierna adunanza è sopravvenuto impedimento del Relatore designato, che è stato sostituito dal Presidente Titolare con il Presidente del Collegio. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 145 c. 1 e 148 c. 2 Cod. Ass.ni in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Ammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 148 c. 2 Cod. Ass.ni”, censurando la sentenza impugnata quanto alla motivazione con cui ha ritenuto improponibile la domanda. 1.1. Tale motivazione ha avuto il seguente tenore: <<
2. Con il primo motivo d'appello, parte appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di improponibilità della domanda di cui agli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, ritenendo soddisfatta la condizione di proponibilità a fronte del mero 3 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 invio da parte del danneggiato alla compagnia di assicurazione del Data pubblicazione 21/11/2024 certificato di guarigione. Il primo comma dell'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale di risarcimento danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, prima del decorso dei termini indicati nella norma, “decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148”. A tal riguardo, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua e motivata offerta entro tempi predeterminati ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato che incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa. Per quanto rileva ai fini della decisione, il secondo comma della citata disposizione sancisce che, nel caso in cui il sinistro abbia cagionato lesioni personali, la richiesta di risarcimento debba contenere, tra l'altro, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”. Le due norme hanno una chiara finalità deflattiva. Imponendo una dilazione temporale di sessanta/novanta giorni e prescrivendo la partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, il legislatore mira ad agevolare una conciliazione precontenziosa e, quindi, da ultimo, alla “razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte cost. 3 maggio 2012 n. 111). Posto che tale è 4 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 lo scopo del combinato disposto delle due norme citate, è evidente Data pubblicazione 21/11/2024 che, perché la possibilità di conciliazione stragiudiziale sia effettiva, è necessario che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole di formulare un'offerta congrua e motivata. La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 145 cod. ass. postula quindi non solo il presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 cod. ass.) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, ma anche l'effettiva collaborazione tra il danneggiato e l'assicuratore, nella fase stragiudiziale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cassazione civile sez. III, 25 gennaio 2018 n. 1829). In altri termini, l'interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2, cod. ass. impone di ritenere che sia onere del danneggiato, che intenda domandare il risarcimento del danno non patrimoniale da circolazione dei veicoli, collaborare in modo effettivo con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e, quindi, di elaborare una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio. Nel caso di specie, il danneggiato non ha adempiuto l'onere su di esso gravante.
2.1. Risulta pacifico, perché non oggetto di contestazione tra le parti, che prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, l'odierno appellato si sia limitato a formulare la richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione allegando il solo certificato di guarigione. In particolare, risulta agli atti, che con raccomandata del 29 maggio 2015 i sig.ri LV LL e RI NO [soggetto che non è coinvolto nel presente giudizio] hanno intimato alla compagnia di assicurazione di provvedere al risarcimento di “tutti i danni patiti a persona a seguito di un sinistro stradale di cui sono rimasti vittime ed avvenuto in Pescia (PT) Via dei Fiori in data 16/05/2013 alle ore 10,15 circa, per 5 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 fatto e colpa (tamponamento) del conducente della vettura OPEL tg. Data pubblicazione 21/11/2024 DF 136 LR” assicurata con la OR ON (doc. n. 5 all. atto di citazione). Con raccomandata datata 4 giugno 2013, la compagnia di assicurazione ha precisato di aver bisogno, per formulare un'offerta o per esplicitare le ragioni della decisione di non formulare alcuna offerta, delle informazioni di cui agli artt. 142 e 148 cod. ass. e ha quindi invitato i richiedenti ad integrare la documentazione prodotta con: la documentazione clinica attestante l'entità delle lesioni quali, ad esempio, il certificato di pronto soccorso, cartelle cliniche e i risultati di eventuali accertamenti diagnostici;
la dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass.; l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta). Con email del 23 luglio 2013, il legale del sig. LL ha invitato la compagnia di assicurazione a sottoporre a visita medico legale il suo assistito allegando il certificato di chiusura con postumi (doc. n. 6 all. fasc. primo grado LL). Con raccomandata datata 2 agosto 2013, la compagnia di assicurazione ha informato il richiedente che la documentazione presentata a corredo della nuova istanza era insufficiente, non essendo stati forniti “gli accertamenti clinici strumentali obiettivi atti a accertare l'esistenza di una lesione valutabile ai fini del risarcimento di un danno biologico permanente” (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta). Con email del 15 ottobre 2013, il legale del sig. LL ha reiterato l'invito rivolto alla compagnia di assicurazione a sottoporre il suo assistito a visita medico legale, senza produrre a sostegno della richiesta alcun nuovo documento. Orbene, ritiene il Tribunale che il richiedente non abbia assolto l'onere su di esso gravante, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. e in ossequio al principio di buonafede e correttezza, di porre la compagnia di assicurazione nelle condizioni per poter formulare una offerta congrua ed adeguata alle circostanze del caso concreto. Non appare sufficiente a tal fine il certificato di avvenuta guarigione con postumi del 3 luglio 2017 (cfr. 6 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 doc. n. 3 all. atto di citazione) che nulla specificava in ordine all'entità Data pubblicazione 21/11/2024 delle lesioni subite e al grado di invalidità residuato in conseguenza del sinistro stradale che il medico legale si è limitato ad indicare con la dicitura “postumi da valutare” (cfr. doc. n. 3 all. atto di citazione). Tale documento risultava quindi del tutto inidoneo a mettere la compagnia di assicurazioni nelle condizioni di poter formulare un'offerta potenzialmente idonea ad evitare un giudizio, perché ponderata avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
ciò in quanto il solo certificato di avvenuta guarigione con “postumi da valutare” non era idoneo a fornire alla compagnia alcun elemento sulla scorta del quale valutare l'entità del danno non patrimoniale occorso al richiedente. Al riguardo occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 148 cod. ass. non si limita a prescrivere che alla richiesta risarcitoria sia allegata l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi ma dispone che essa sia accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno, “dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesione subite”. Il certificato di avvenuta guarigione prodotto dal sig. LL, invece, nulla specificava in ordine all'entità delle lesioni subite. Il mancato assolvimento da parte del danneggiato dell'obbligo di collaborazione fattiva nella fase precontenziosa risulta ancor più evidente alla luce delle chiare e precise indicazioni fornite dall'assicurazione sulla tipologia di documentazione necessaria ad istruire la pratica e tenuto conto del fatto che la compagnia ne ha sollecitato l'integrazione per ben due volte. Il dovere di diligente collaborazione con la compagnia di assicurazione avrebbe potuto dirsi assolto, nei limiti di un sacrificio del tutto ragionevole (considerato che, come risulta dalla produzione documentale effettuata nel corso del giudizio, il danneggiato aveva la disponibilità della documentazione richiesta), laddove il sig. LL avesse provveduto ad integrare la richiesta di risarcimento 7 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 con la documentazione medica in suo possesso dalla quale la Numero di raccolta generale 30091/2024 compagnia avrebbe potuto trarre i necessari dati per formulare una Data pubblicazione 21/11/2024 richiesta congrua e idonea a ristorare i danni in considerazione della dinamica del sinistro, dell'età del danneggiato, dell'entità e del grado delle lesioni riportate.>>. 2. La critica svolta nel motivo alla riportata motivazione ha come premessa l'enunciazione di una condivisione dei principi di cui a Cass. n. 1829 del 2018. Essi vengono ripresi, assumendosi che detta decisione avrebbe sottolineato che l'art. 148 del Codice delle ON non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa. La decisione avrebbe sottolineato che < dell'improcedibilità deriva solo dall'art. 145 e non dall'art. 148>> e che < risarcitoria sia condizionata sia da un presupposto formale, ovvero la richiesta formulata secondo le indicazioni dell'art. 148, ma anche da un presupposto sostanziale, vale a dire un comportamento del danneggiato improntato a buona fede e correttezza>>. Si soggiunge che secondo la decisione < danneggiato deve essere inteso nel senso di mettersi a disposizione per permettere all'assicurazione di accertare, stimare e valutare l'entità dei danni, mediante la perizia dei propri tecnici fiduciari, come di fatti il Sig. LL di fatti aveva fatto, anzi insistendo per essere sottoposto a visita>>. Dopo tale premessa, si passa ad enunciare la critica alla decisione impugnata, assumendo che: a) essa avrebbe interpretato gli artt. 145 comma 1 e 148 comma 2 del Codice delle ON < l'improponibilità della domanda per il sol fatto che il Sig. LL, seppur avesse comunque trasmesso il certificato di chiusura della malattia con postumi e di conseguenza avesse insistito più volte di 8 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 essere sottoposto a visita medico legale da parte del fiduciario della Data pubblicazione 21/11/2024 compagnia, non aveva trasmesso al liquidatore tutta la documentazione medica>>; b) l'assicuratrice avrebbe < non effettuare alcuna visita e quindi [sarebbe essa stessa] che non ha proceduto all'accertamento del danno, sebbene il danneggiato si fosse messo a disposizione per tale verifica, preferendo invece attendere la chiamata in giudizio>>, con la conseguenza che l'impugnata decisione sarebbe stata < aspetti specifici del caso concreto>> e non avrebbe dato < lettura degli articoli in questione costituzionalmente orientata nel senso di tutelare il diritto di difesa e non di limitarlo per una interpretazione rigida e formale del codice delle assicurazioni, secondo cui si dovrebbe trasmettere prima al liquidatore incaricato della trattazione della pratica tutta la documentazione medica oltre alla certificazione di guarigione completa della persona lesa e poi azionare il diritto>>; c) nel caso di specie avrebbe invece ben deciso il primo giudice reputando che < malattia inviata alla compagnia con la richiesta di sottoporre a visita il LL unitamente alla già pervenuta lettera ar contenente tutti gli elementi richiesti dall'Art. 148 CDA (v. doc.5 fascicolo attore primo grado) ben [consentivano] di ritenere che parte attrice [avesse] assolto fattivamente agli obblighi imposti dalla normativa di cui al Dlgs 209/2005>>; d) < dovuto-potuto proseguire e la OR, quindi, doveva provvedere a sottoporre a visita il Sig. LL, indicando allo stesso il medico fiduciario al quale il LL avrebbe dovuto fare visionare in originale e consegnarne la copia di tutta la documentazione medica in suo possesso (ivi compresi gli esami strumentali), previa sottoscrizione da parte del Sig. LL dei due moduli per il trattamento dei dati personali uno per autorizzazione del medico professionista ad esaminare i documenti per la visita medico legale ed uno per autorizzare lo stesso medico alla trasmissione alla compagnia 9 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 della documentazione medica e della relazione finale>>, poiché Data pubblicazione 21/11/2024 < fiduciario non [avrebbe potuto] né prendere visione né utilizzare la documentazione medica e quindi non [..]l'incarico affidatogli dalla compagnia;
e) invece < non indicare il medico fiduciario né tanto meno fare effettuare alcuna visita, aspettando la propria chiamata in giudizio al solo fine defatigatorio di ostacolare la domanda di tutela dei diritti del Sig. LL>>; f) < LL a visita, istruire il caso e chiedere eventualmente l'integrazione della documentazione>>, posto che < rispetto dell'art. 148 c. 2 C.Ass [..] parte attrice, dopo avere avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni con raccomandata ar del 29/05/2013 indicando tutti gli elementi del fatto e delle richieste risarcitorie come dimostrato dal documento 5 del fascicolo attoreo del primo grado ( che oggi si riallega sub all.3), ha correttamente trasmesso alla Compagnia, nella persona del liquidatore incaricato della gestione del sinistro IC DD, con le e-mail del 23/07/2013 e del 15/10/2013, il certificato di chiusura malattia e contestualmente chiedendo la sottoposizione a visita medico legale presso il medico fiduciario della Compagnia come comprovato dal documento 6 del fascicolo parte attrice giudizio primo grado ( che oggi si riallega sub all 4).>>; g) < processuale avrebbe dovuto-potuto proseguire appunto con la visita del medico fiduciario della Compagnia, alla quale di certo il Sig. LL non si sarebbe di certo sottratto avendola anzi sollecitata stante i postumi da valutare, ed in occasione della detta visita e soltanto in tale occasione il danneggiato avrebbe dovuto consegnare al medico tutta la documentazione attestante la sua malattia, ivi compresi gli esami strumentali effettuati, previa sottoscrizione dei moduli di autorizzazione al trattamento dei dati personali, come sopra esposto>>. 10 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Sulla base di tali argomentazioni si sostiene che < Numero di raccolta generale 30091/2024 degli elementi probatori acquisiti al giudizio - che peraltro il Tribunale Data pubblicazione 21/11/2024 ha valutato in sentenza, non si comprende come il Giudice del secondo grado abbia ritenuto che il Sig. LL abbia mancato di rispettare l'onere di collaborazione sopra ampiamente descritto, se non dando appunto una errata interpretazione agli articoli 145 e 148 Cod. Ass.>>. Si soggiunge ancora che < normativa surrichiamata, art. 148 c. 2 cod. ass.ni, si rinviene un preciso e chiaro riferimento al preteso ex adverso obbligo che il danneggiato avrebbe di inoltrare alla Compagna le certificazioni mediche, gli esami strumentali e la relazione medico legale>> e si sottolinea che < trasmissione alla Compagnia "dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”>>, nonché d[e]lla dichiarazione ai sensi dell' art. 142 comma 2,Cod. Ass. In forza di quanto argomentato si assume che a torto il tribunale avrebbe ritenuto che il ricorrente < per l'accertamento stragiudiziale del suo danno>> e reputato improponibile la domanda. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Mette conto in primo luogo di precisare il quadro normativo sotto il quale si colloca la controversia. Le norme che vengono in rilievo sono quelle degli artt. 145, comma 1, e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005. Questa seconda norma viene in rilievo quanto al suo comma 2 nel testo modificato con l'inserimento delle parole “e motivata” dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 198 del 2007. La prima norma così dispone: <<
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il 11 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento Data pubblicazione 21/11/2024 del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.>>. La seconda norma a sua volta dispone: <<
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione>>. Mette conto di rilevare che il rinvio alle modalità di cui al comma 1, presente nel secondo inciso del comma 2 dell'art. 148, riguarda il disposto del secondo inciso del detto comma 1, che suona in questi termini: < risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno>>. 12 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 La lettura di questo inciso rende palese che l'oggetto del rinvio Data pubblicazione 21/11/2024 concerne quelle che in tale disposto sono enunciate come oggetto di “indicazione” da farsi nella richiesta e, dunque, requisiti chiaramente contenutistici della richiesta, cioè che debbono emergere dal suo tenore, e non allegazioni distinte dalla richiesta. 3.2. La lettura coordinata delle norme ricordate dovrebbe, come per ogni norma, procedere innanzitutto secondo il criterio esegetico letterale e l'adozione di esso suggerisce all'interprete queste riflessioni. Nell'art. 145, ai fini della proponibilità dell'azione, che è l'oggetto di disciplina della norma, il tenore da rispettare nella raccomandata di richiesta risarcitoria da inviare, anche per sola conoscenza, all'impresa assicuratrice, è precisato con la prescrizione che si debbano osservare < 148>>. L'interprete, di fronte a tale tenore della prescrizione, deve ricercare che cosa nell'art. 148 identifichi “le modalità” della richiesta e che cosa identifichi i “contenuti”. Nell'art. 148, comma 2, che è la norma che qui viene in rilievo, le due espressioni trovano la prima un espressa corrispondenza nel secondo inciso del detto comma, là dove si allude alle modalità indicate nel comma 1, la seconda una corrispondenza, un riferimento indiretto, nel terzo inciso, là dove si usa l'espressione “deve contenere”: ora è palese che l'uso di tale espressione verbale allude necessariamente a contenuti che, come documento, deve avere la richiesta. Sulla base di tali riscontri, espressione dell'esegesi delle norme secondo il criterio letterale, l'interprete dovrebbe allora concludere che la condizione di proponibilità dell'azione per come prevista dall'art. 145 è integrata qualora la richiesta risarcitoria contenga nel suo tenore ciò che è oggetto della indicazione di cui si dice nel comma 13 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 1 dell'art. 148 e quanto il comma 2 indica come oggetto della Data pubblicazione 21/11/2024 prescrizione del “deve contenere”. Ne dovrebbe seguire che: a1) sotto il primo aspetto, la richiesta risarcitoria per i danni da lesioni personali (che qui rileva) o da decesso dovrebbe contenere l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le persone [così sostituita la parola “cose”] danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione [evidentemente da intendersi come “visita medica”] diretta ad accertare l'entità del danno;
a2) sotto il secondo aspetto dovrebbe contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. La mancanza delle indicazioni di tali modalità e di tali contenuti ed in definitiva, essendo quelle che vengono indicate come modalità oggetto anch'esse sempre di indicazioni contenutistiche, la mancanza nel tenore della richiesta delle c.d. indicazioni relative alle modalità, dovrebbe ritenersi rilevante ai fini dell'individuazione di ciò che è necessario osservare per adempiere alla condizione di proponibilità di cui all'art. 145 deve essere osservata. L'esegesi letterale delle norme degli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2 dovrebbe invece escludere che ai fini di quella osservanza si debba ritenere necessario anche che la richiesta avente i detti contenuti sia accompagnata da quelle che l'art. 148, comma 2, considera non già come contenuti della richiesta ma come documenti accompagnatori, là dove, dopo avere indicato i contenuti, dispone che la richiesta < e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima>>. 14 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 Che l'allegazione alla richiesta di tali documenti non possa Data pubblicazione 21/11/2024 essere ricondotta all'espressione “contenuti previsti” presente nel comma 1 dell'art. 145 non sembra aver bisogno di particolare spiegazione: la parola “contenuti” necessariamente allude a ciò che nella richiesta, quale documento, deve risultare rappresentato, secondo la logica propria della funzione di un documento, nella specie scritto. L'aggettivo “previsti” non può che alludere proprio all'efficacia rappresentativa del documento di cui trattasi e ciò perché l'oggetto dell'aggettivazione sono i documenti e non il contenuto come oggetto della disposizione dell'art. 148, il che rende impossibile estendere detto aggettivo alla documentazione da inviare con la richiesta. D'altro canto, che la detta allegazione non possa essere ricondotta all'espressione relativa alle “modalità” emerge dalla circostanza che l'art. 148, comma 2, usa tale espressione nel suo secondo inciso, che rinvia alle modalità indicate nel comma 1, come sopra si è veduto. Queste considerazioni sono espresse soltanto sul piano dell'esegesi letterale delle norme considerate, ma parrebbero confermate anche dall'esegesi teleologica e sistematica, cioè in combinato disposto, delle due norme, perché: aa) lo stabilire una condizione di proponibilità dell'azione, concretandosi in un limite all'esercizio del diritto di agire in giudizio e, dunque, in una previsione di natura eccezionale, suppone che quella esegesi debba comunque risultare da una contemplazione particolarmente attenta degli elementi letterali che, pur nella individuazione del teleologismo della norma, debbono conservare valore decisivo;
bb) la circostanza che l'art. 145 e l'art. 148 abbiano due diversi oggetti di disciplina, impone di considerare il richiamo che la prima fa alla seconda con l'espressione circa l'osservanza “delle modalità e dei contenuti” nel senso di intenderne il significato valorizzando il modo in cui il legislatore ha richiamato la seconda norma e particolarmente 15 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 la circostanza che ha fatto un richiamo che non si è estrinsecato in un Data pubblicazione 21/11/2024 rinvio generico all'art. 148, come sarebbe stato se avesse usato espressioni come “ai sensi dell'art. 148” o “nei modi di cui all'art. 148” o “a termini dell'art. 148” o “nel rispetto di quanto prevede l'art. 148”, o altra similare: il tasso di specificazione letterale del richiamo assume, dunque, rilievo teleologico e sistematico conforme all'esegesi letterale;
cc) nello stesso senso cospira la circostanza che nel terzo inciso dell'art. 148, comma 2, si dice che ciò che deve accompagnare la richiesta è funzionale “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa”: essa si pone nella logica dell'oggetto della previsione della norma, rubricato come “procedura di risarcimento” (stragiudiziale) ed è funzionale solo alla valutazione dell'impresa assicurativa circa la formulazione o la negazione di una offerta di risarcimento del danno al fine di evitare la lite;
dd) ulteriore argomento nello stesso senso emerge dal comma 5 dell'art. 148, atteso che esso, lungi dal sanzionare la richiesta incompleta - espressione che, peraltro (e non è senza rilievo, come si dirà appresso), qui sottende, dato che l'aggettivo incompleto si presta sia a riferirsi al contenuto che alle allegazioni alla richiesta, tanto una incompletezza nel senso della mancanza del c.d. accompagnamento ad essa di quanto indicato dal terzo inciso del comma 2, quanto una carenza di contenuto - con l'improponibilità, prevede che < di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni>>, ma soggiunge che < dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi>>: è palese che il riferimento al nuovo decorso dei termini in questione, che sono propri della procedura, nel silenzio della legge sull'incidenza sul termine ex art. 145, esclude che l'incompletezza abbia un'incidenza diretta su di esso, nel senso che la richiesta incompleta nel duplice senso indicato debba essere considerata irrilevante agli 16 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 effetti dell'art. 145, cioè del decorso del termine dilatorio della Data pubblicazione 21/11/2024 proponibilità dell'azione; ee) in definitiva il modo in cui il legislatore ha sanzionato la richiesta incompleta nel detto comma 5, esclude che l'incompletezza della richiesta, sia che agli effetti indicati dall'art. 145 la si voglia intendere nel senso limitato sopra sostenuto, sia che la si voglia intendere al contrario come comprensiva dell'onere di allegazione, possa ridondare in una sorta di nullità e, dunque, di inefficacia della richiesta, con conseguente inadempimento dell'onere di cui allo stesso art. 145 e, quindi, ridondando in mancanza di osservanza della condizione di proponibilità dell'azione; ff) ulteriore conferma sul piano sistematico di quanto sostenuto è data dal comma 2-bis dello stesso art. 148, che, nella particolare ipotesi che disciplina, nel penultimo inciso prevede espressamente una causa di improponibilità prima che abbiano luogo certi adempimenti e, dunque, una fattispecie incidente nel senso di una sostanziale perenzione della richiesta risarcitoria quanto al decorso del termine dilatorio: è palese che l'espressa previsione in questo caso di una incidenza sulla condizione di proponibilità dell'azione, in ragione della peculiarità dei profili della vicenda, palesa che nell'economia del resto della disposizione dell'art. 148 le attività, gli obblighi in esso previsti, in definitiva quanto esprime la disciplina della c.d. procedura risarcitoria, non possono essere apprezzati come incidenti sulla proponibilità. 3.3. L'esegesi delle due norme, dunque, sia sul piano letterale sia sul piano teleologico e sistematico indurrebbe a ritenere allora che non può ritenersi irrituale, ai fini della determinane della proponibilità dell'azione con il decorso del termine ivi indicato, la richiesta di cui all'art. 145, comma 1, ove non sia accompagnata da ciò cui fa riferimento l'art. 148, comma 2, terzo inciso, cioè “dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta 17 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla Numero di raccolta generale 30091/2024 dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di Data pubblicazione 21/11/2024 decesso, dallo stato di famiglia della vittima”. L'omesso accompagnamento alla richiesta di tutto questo è rilevante solo ai fini dell'iter della procedura prevista dall'art. 148 e dunque abilita l'impresa assicuratrice ad invocare il detto comma 5 della norma, ma ai fini di essa. Si deve anzi rilevare che proprio la previsione del detto comma 5 evidenzia una implicazione: tanto l'esercizio da parte dell'impresa assicurativa della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta irrituale o in senso contenutistico o nel senso delle allegazioni che dovrebbero accompagnarla, quanto il mancato esercizio di tale facoltà, non essendo accompagnate dalla previsione sanzionatoria del decorso di un nuovo termine dilatorio di proponibilità dell'azione decorrente nel primo caso dalla comunicazione della richiesta, nel secondo dalla scadenza del termine indicato nel comma 5, e meno che mai dalla prescrizione di una nuova richiesta corretta nei contenuti e corredata dalle allegazioni, si dovrebbero intendere comunque come circostanze che rendono irrilevante l'irritualità della richiesta, sia essa relativa al profilo contenutistico, sia essa relativa al profilo della documentazione accompagnatoria, e che non incidono sulla proponibilità dell'azione . Vertendosi in tema di limitazione all'esercizio del diritto di azione, potrebbe sembrare obbligata un'esegesi del tessuto normativo nel senso di escludere che, in mancanza di sanzione espressa di inidoneità della richiesta stragiudiziale irrituale, cioè carente nel contenuto o nelle allegazioni, la richiesta perda la sua idoneità a far decorrere il termine dilatorio, cioè a determinare l'adempimento della condizione di proponibilità. Il legislatore, regolando la condizione di proponibilità con l'indicazione dei contenuti – con disposizione innovativa rispetto alla legge n. 990 del 1969, il cui art. 22, come si ricorda, non prevedeva espressamente i contenuti della richiesta, riguardo al cui tenore ci si 18 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 era posti il problema della incidenza della richiesta ai fini della mora Numero di raccolta generale 30091/2024 dell'assicuratore: si veda Cass., Sez. Un., n. 5218 del 1983 – in un Data pubblicazione 21/11/2024 nuovo contesto introduttivo anche della c.d. procedura di risarcimento, finalizzata a favorire la definizione stragiudiziale della vicenda, aveva infatti l'onere di precisare se quanto disposto nella norma dell'art. 148 abbia incidenza sulla proponibilità ex art. 145. In alternativa, sulla base dell'esegesi sopra fatta dell'art. 145, tenuto conto che in generale, quando il legislatore stabilisca con norma imperativa l'obbligo di tenere un comportamento e indichi come deve tenersi il comportamento, si deve ritenere che ove il comportamento sia tenuto senza rispettare questo “come”, la norma imperativa sai violata, con la conseguenza che il comportamento irrituale, cioè non rispettoso di quel “come” sia inidoneo a determinare i suoi effetti, si dovrebbe ritenere che – nonostante il disposto del comma 5 dell'art. 148 – la richiesta ex art. 145 sia inidonea a determinare l'adempimento della condizione di proponibilità dell'azione quando e soltanto quando sia carente delle modalità e dei contenuti dell'art. 148 per come sopra ricostruiti, mentre conservi l'idoneità a determinare quell'adempimento allorquando non sia “accompagnata” da quanto indica – per quanto di interesse in questa sede - il terzo inciso del comma 2 di quell'articolo. Merita aggiungere che l'esegesi prospettata, con riferimento ad una delle allegazioni, quella relativa “all'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”, all'evidenza non potrebbe se non in modo del tutto incoerente con ogni ragionevolezza della limitazione del diritto di azione, essere sempre osservata, atteso che il danneggiato potrebbe non ancora essere guarito e non lo si può certo costringere ad attendere per l'azione la guarigione. Per completezza, si deve osservare che gli atteggiamenti delle parti eventualmente tenuti o non tenuti nell'economia della c.d. procedura di risarcimento, secondo la disciplina da essa prevista, pur 19 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 confinati al di fuori del problema della condizione di procedibilità Numero di raccolta generale 30091/2024 dell'azione, si dovrebbero senza dubbio considerare, al lume dei Data pubblicazione 21/11/2024 principi di correttezza e buona fede in sede di decisione della lite che sia insorta per il fatto che la procedura non ha impedito la lite. Tanto sia ai fini delle spese giudiziali, quanto eventualmente in funzione della individuazione del momento della mora dell'assicuratore (per qualche riferimento, nel vigore dell'art. 22 l. n. 990 del 1969, Cass., Sez. Un., n. 5218 del 1983). 4. Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte i percorsi esegetici che giustificherebbero l'indicata ricostruzione non risultano nella sostanza esaminati. Nelle decisioni che si sono occupate dei rapporti fra art. 145 e 148 si può cogliere invece una sorta di sovrapposizione fra gli ambiti delle due norme, che parrebbe avere ricostruito la condizione di proponibilità dell'azione ex art. 145 come risultante da una sorta di vera e propria combinazione fra i disposti delle due norme. Proprio Cass. n. 1829 del 2018, che è stata evocata dalla sentenza impugnata, dopo avere affermato che < assetto normativo il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consent[e] una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private>>, soggiungendo, altresì, che < riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice>>, e dopo avere ancora osservato che < Codice delle assicurazioni private (rubricato «Procedura di risarcimento» da parte della compagnia assicuratrice) - e, in 20 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato Numero di raccolta generale 30091/2024 di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul Data pubblicazione 21/11/2024 veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale>>, ha, tuttavia, di seguito, in contrasto con questa premessa, affermato il principio di diritto secondo cui: < tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.>>. È evidente che in base a tale principio si è affermata una nozione di proponibilità dell'azione per così dire “fluida, mobile”, cioè dipendente non dalla richiesta come tale, sebbene con certi contenuti e financo con le allegazioni di cui al terzo inciso del comma 2 dell'art. 148, ma dagli sviluppi successivi dei comportamenti delle parti per come regolati dall'art. 148, così demandando al giudice di apprezzare se la condizione di proponibilità possa dirsi osservata solo all'esito dello sviluppo della c.d. procedura di risarcimento. Anteriormente Cass. n. 19354 del 2016, muovendosi con una stessa logica, sebbene individuando una sorta di limitazione alla commistione fram le due norme, aveva affermato il principio di diritto secondo cui < sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è 21 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli Numero di raccolta generale 30091/2024 elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare Data pubblicazione 21/11/2024 le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.>>. Nello stesso senso successivamente si veda Cass. n. 15445 del 2021. A sua volta, Cass. n. 32919 del 2022 più di recente ha sostenuto che < stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.>>. Nella motivazione si legge: <<
3.3. Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo. Se scopo dell'onere di previa richiesta scritta di cui all'art. 145 cod. ass. fu, ed è, quello di prevenire le liti, tale onere va assolto in modo coerente con tale scopo. L'assolvimento dell'onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all'assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria. Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria saranno, immancabilmente: a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;
b) la prospettazione chiara delle responsabilità; c) l'indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento;
d) l'allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra.>>. In tal modo si è ritenuta la necessità che la richiesta stragiudiziale debba rispettare tutte le prescrizioni dell'art. 148, pur sanzionando il comportamento dell'impresa assicuratrice che non chieda l'integrazione con la proponibilità dell'azione. In una logica non dissimile più di recente si è posta anche Cass. n. 20802 del 2024, che ha affermato: < 22 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti Data pubblicazione 21/11/2024 dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).>>. La prospettiva in cui si muovono tutte le decisioni ricordate si ispira ad una logica che sovrappone in tutto (la decisione del 2018) o in parte (le altre) l'istituto previsto dall'art. 145 e quello previsto dall'art. 148, nel presupposto che la condizione di proponibilità debba servire a scongiurare la lite, attraverso l'utile esperimento delle attività tutte indicate nell'art. 148 e che sempre fa discendere la sua mancata verificazione all'esito di una valutazione dei comportamenti tenuti dalle parti nell'espletamento di esse. Detta prospettiva esegetica, come si dice espressamente, preferisce far leva sulla ricognizione dello scopo del legislatore siccome emergente, in thesi, dal disposto delle due norme, e si astiene completamente dallo svolgimento dell'attività esegetica che sopra si è prospettata. 5. Ora, ai fini dello scrutinio del motivo non è necessario prendere espressamente posizione a favore di una delle due prospettive esegetiche, che possono rimanere qui indicate solo come oggetto di riflessione problematica. Infatti, la fondatezza del primo motivo del presente ricorso è sostenibile sia sulla base dell'una che dell'altra opzione ermeneutica. Queste le ragioni. 23 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 5.1. Procedendo allo scrutinio nell'ottica della prima prospettiva Data pubblicazione 21/11/2024 esegetica, la fondatezza del motivo emergerebbe innanzitutto per la ragione che il tribunale non ha ritenuto di censurare carenze della richiesta inviata con la raccomandata del 29 maggio 2015 con riferimento alle modalità ed ai contenuti previsti dall'art. 148 nei sensi in precedenza indicati. La sentenza riproduce il contenuto della raccomandata ed esso è conforme alle modalità indicate dal comma 1 della norma e richiamate dal secondo inciso del comma 2 e contiene quanto indicato dal terzo inciso di tale comma. Si rileva, semmai, che in quanto la sentenza riproduce parzialmente, mancherebbe, quanto a ciò che prevede detto terzo inciso, soltanto l'indicazione del codice fiscale. Senonché, l'esame della raccomandata nel fascicolo di primo grado prodotto dalla parte ricorrente, che lo reca come documento 5 allegato alla citazione, così come si dice in sentenza, palesa che essa indicava puntualmente anche il codice fiscale del LL. Il risultato dell'esame del documento palesa, dunque, che il suo contenuto rispettava l'onere di osservare < previsti dall'art. 148>>, siccome richiesto – secondo l'opzione esegetica sopra sostenuta - dal comma 1 dell'art. 145. Il tribunale non ha, d'altro canto, nemmeno censurato la mancanza dell'invio con la richiesta della documentazione che, secondo il terzo inciso del comma 2 dell'art. 148, dovrebbe accompagnarla. Non ha cioè censurato la mancanza di documentazione indicante i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, nonché dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. Ha censurato, invece, come emerge dalla motivazione sopra riportata < dell'obbligo di collaborazione fattiva nella fase precontenziosa>>, assumendo che esso risultava < precise indicazioni fornite dall'assicurazione sulla tipologia di 24 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 documentazione necessaria ad istruire la pratica e tenuto conto del Data pubblicazione 21/11/2024 fatto che la compagnia ne ha sollecitato l'integrazione per ben due volte.>>. E, quindi, ha soggiunto che < collaborazione con la compagnia di assicurazione avrebbe potuto dirsi assolto, nei limiti di un sacrificio del tutto ragionevole (considerato che, come risulta dalla produzione documentale effettuata nel corso del giudizio, il danneggiato aveva la disponibilità della documentazione richiesta), laddove il sig. LL avesse provveduto ad integrare la richiesta di risarcimento con la documentazione medica in suo possesso dalla quale la compagnia avrebbe potuto trarre i necessari dati per formulare una richiesta congrua e idonea a ristorare i danni in considerazione della dinamica del sinistro, dell'età del danneggiato, dell'entità e del grado delle lesioni riportate.>>. Il Tribunale, alludendo alla documentazione richiesta per due volte dall'impresa assicurativa, ha inteso fare riferimento – come emerge dalla sopra riprodotta motivazione - a quanto richiesto con la raccomandata del 4 giugno 2013 e con quella del 2 agosto 2013. Ora, è palese che sia la prima che la seconda raccomandata non contengono e non potevano contenere la richiesta di integrazione della richiesta inviata dal ricorrente siccome carente dell'osservanza <>. La ragione è palese: essi vi erano nella raccomandata di richiesta risarcitoria inviata da danneggiato il 29 maggio 2013. Tanto renderebbe irrilevante la scelta fra le due opzioni esegetiche esposte sopra all'interno della prima prospettiva ermeneutica circa l'assenza di uno dei contenuti obbligatori della richiesta. Basterebbe, infatti, a giustificare l'accoglimento del primo motivo secondo la prima prospettiva esegetica che in precedenza si è esposta. 25 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 5.2. L'accoglimento del motivo, tuttavia, si imporrebbe Data pubblicazione 21/11/2024 comunque – come s'è anticipato - anche secondo la prospettiva della seconda opzione esegetica di cui si è detto, quella emergente dalla giurisprudenza sopra rassegnata. Invero, anche se si ritenesse che l'art. 145 debba essere inteso nel senso che la condizione di proponibilità di cui alla richiesta postula che essa sia accompagnata dalla documentazione accompagnatoria indicata dal terzo inciso dell'art. 148 ed anche se si reputasse che la valutazione circa l'osservanza della condizione di proponibilità dipenda - come si è detto – in misura maggiore o minore comunque dalla valutazione del comportamento tenuto dalle parti nel quadro delle attività disciplinate dalla norma dell'art. 148, cioè nella gestione della c.d. procedura risarcitoria, andrebbe infatti rilevato: 1a) che nella prima raccomandata, successiva alla richiesta risarcitoria, da ricondursi all'ambito del comma 5 dell'art. 148, l'impresa assicuratrice non ha lamentato la mancata allegazione di ciò che è indicato nel terzo inciso del comma 2 dell'art. 148, o almeno non solo di esso, ma di ben altro, come risulta dalla motivazione della sentenza e precisamente di questo: < attestante l'entità delle lesioni quali, ad esempio, il certificato di pronto soccorso, cartelle cliniche e i risultati di eventuali accertamenti diagnostici;
la dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass.; l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta)>>. È palese che < delle lesioni quali, ad esempio, il certificato di pronto soccorso, cartelle cliniche e i risultati di eventuali accertamenti diagnostici>> non è in alcun modo indicata dal terzo inciso del comma 2 dell'art. 148 e come tale non solo il qui ricorrente non doveva accompagnarla alla richiesta risarcitoria ma fu oggetto di una richiesta della qui resistente esorbitante dal comma 5 dell'art. 148; a sua volta, ai fini dell'apprezzamento del comportamento secondo correttezza e buona 26 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 fede del danneggiato, la richiesta dell'attestazione medica Data pubblicazione 21/11/2024 comprovante l'avvenuta guarigione, risultava, a distanza di diciannove giorni dal sinistro (avvenuto il 16 maggio 2013), un documento di esistenza del tutto eventuale, sicché imputarne automaticamente la mancata allegazione al ricorrente non appare certo giustificato dalle categoria della correttezza e della buona fede;
1b) che, a seguito della mail del legale del LL del 23 luglio 2013, che inviava certificato medico di chiusura e dichiarava la disponibilità a sottoporsi a visita del medesimo, la compagnia, con raccomandata datata 2 agosto 2013, informava il ricorrente < documentazione presentata a corredo della nuova istanza era insufficiente, non essendo stati forniti “gli accertamenti clinici strumentali obiettivi atti a accertare l'esistenza di una lesione valutabile ai fini del risarcimento di un danno biologico permanente” (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta)>>: questa richiesta, non solo non appariva nuovamente riconducibile al terzo inciso del comma 2 dell'art. 148 ed al comma 5 dell'art. 148, ma si poneva in manifesta contraddizione – sempre sul piano della correttezza e buona fede - con la dichiarata disponibilità del ricorrente a sottoporsi a visita e ciò al lume della previsione del comma 3 dello stesso art. 148 e di ciò che l'ordinamento consente all'assicuratore. La sequenza della vicenda fattuale indicata, cui va aggiunta la mail del 15 ottobre 2013, con cui il legale del sig. LL reiterava l'invito rivolto alla compagnia di assicurazione a sottoporre il suo assistito a visita medico legale, una volta apprezzata in iure al lume dell'orientamento sopra riferito - che postula una valutazione della integrazione della proponibilità dell'azione che esige che la richiesta risarcitoria sia accompagnata da quanto indicato dal terzo inciso del comma 2 dell'art. 148 e che dà rilievo alla richiesta di integrazione dell'impresa assicurativa ai sensi del comma 5 – induce a ritenere quanto segue: il comportamento della società assicuratrice ha esorbitato da quanto prevede detto comma 5 e concretandosi nella 27 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 richiesta di documenti non previsti da quell'inciso ed anzi addirittura, Numero di raccolta generale 30091/2024 nell'ultima raccomandata, evocativi di accertamenti clinici strumentali Data pubblicazione 21/11/2024 nel senso indicato, quando il ricorrente aveva dichiarato la disponibilità a sottoporsi a visita ed anche inviato il certificato di chiusura con postumi, si è posto del tutto al di fuori della logica espressa dall'art. 148. Sicché, anche seguendo la tesi interpretativa che implica un apprezzamento della integrazione della proponibilità che fa commistione fra la previsione dell'art. 145 ed il complessivo disposto dell'art. 148, risulta evidente che il Tribunale, commettendo un evidente errore di sussunzione, ha ritenuto erroneamente – assumendo la logica della stessa Cass. n. 1829 del 2018 – che la vicenda evidenziasse una violazione dei principi di correttezza e buona fede a carico del ricorrente, che avrebbe impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, sì da doversi escludere la condizione di proponibilità. Al contrario, la vicenda avrebbe dovuto essere sussunta come determinativa di quella violazione da parte dell'assicurazione, con la conseguenza di ritenere esistente la condizione di proponibilità. 6. Il primo motivo dev'essere, dunque, accolto e la sentenza cassata, con assorbimento del secondo (con cui si deduceva “violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 196/2003”, adducendo che erroneamente il giudice di merito non avrebbe ritenuto che la tutela della riservatezza del ricorrente avrebbe giustificato il mancato invio della documentazione richiesta). Il giudice di rinvio deciderà la controversia ritenendo integrata la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 Cod. Ass. Al giudice di rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
28 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il Data pubblicazione 21/11/2024 secondo;
cassa la sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Pistoia, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2024. Il Presidente Rel. ed Est. RA AE NI RA 29 di 29
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' PORPORA N.16, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACCONCI MICHELANGELO ([...]), NESTI SABRINA Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 ([...]) Numero di raccolta generale 30091/2024 Data pubblicazione 21/11/2024 -controricorrente- nonché contro OR AB, NO GI -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISTOIA n. 462/2020 depositata il 29/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO RA. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata con il ricorso in esame ha provveduto sull'appello proposto dalla OR ON s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia n. 44 del 2015, con la quale - in accoglimento della domanda proposta da LV LL nei confronti di BI OR, NI ET e di detta società, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e assicuratrice per la r.c.a di un'autovettura Opel Corsa - i convenuti erano stati condannati solidalmente al risarcimento dei danni per la somma di euro 6.601,77 oltre accessori per i danni non patrimoniali sofferti dal LL in occasione di un sinistro stradale. Il Tribunale ha accolto il primo motivo di appello proposto dalla OR ed in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria del LL, reputando che 2 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 erroneamente il primo giudice avesse disatteso l'eccezione di Data pubblicazione 21/11/2024 improponibilità della domanda, formulata in relazione al combinato disposto degli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2, del Codice delle ON. 2. Avverso la sentenza del tribunale pistoiese il LL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la OR, mentre non hanno svolto attività difensiva la OR e l'ET. La OR ha successivamente depositato memoria di costituzione di nuovi difensori, adducendo il decesso del suo difensore originario. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. 3. Nell'imminenza dell'odierna adunanza è sopravvenuto impedimento del Relatore designato, che è stato sostituito dal Presidente Titolare con il Presidente del Collegio. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 145 c. 1 e 148 c. 2 Cod. Ass.ni in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Ammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 148 c. 2 Cod. Ass.ni”, censurando la sentenza impugnata quanto alla motivazione con cui ha ritenuto improponibile la domanda. 1.1. Tale motivazione ha avuto il seguente tenore: <<
2. Con il primo motivo d'appello, parte appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di improponibilità della domanda di cui agli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, ritenendo soddisfatta la condizione di proponibilità a fronte del mero 3 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 invio da parte del danneggiato alla compagnia di assicurazione del Data pubblicazione 21/11/2024 certificato di guarigione. Il primo comma dell'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 sancisce l'improponibilità della domanda giudiziale di risarcimento danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, prima del decorso dei termini indicati nella norma, “decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'art. 148”. A tal riguardo, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni private prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l'assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua e motivata offerta entro tempi predeterminati ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato che incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa. Per quanto rileva ai fini della decisione, il secondo comma della citata disposizione sancisce che, nel caso in cui il sinistro abbia cagionato lesioni personali, la richiesta di risarcimento debba contenere, tra l'altro, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”. Le due norme hanno una chiara finalità deflattiva. Imponendo una dilazione temporale di sessanta/novanta giorni e prescrivendo la partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, il legislatore mira ad agevolare una conciliazione precontenziosa e, quindi, da ultimo, alla “razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte cost. 3 maggio 2012 n. 111). Posto che tale è 4 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 lo scopo del combinato disposto delle due norme citate, è evidente Data pubblicazione 21/11/2024 che, perché la possibilità di conciliazione stragiudiziale sia effettiva, è necessario che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole di formulare un'offerta congrua e motivata. La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 145 cod. ass. postula quindi non solo il presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 cod. ass.) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, ma anche l'effettiva collaborazione tra il danneggiato e l'assicuratore, nella fase stragiudiziale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cassazione civile sez. III, 25 gennaio 2018 n. 1829). In altri termini, l'interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2, cod. ass. impone di ritenere che sia onere del danneggiato, che intenda domandare il risarcimento del danno non patrimoniale da circolazione dei veicoli, collaborare in modo effettivo con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e, quindi, di elaborare una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio. Nel caso di specie, il danneggiato non ha adempiuto l'onere su di esso gravante.
2.1. Risulta pacifico, perché non oggetto di contestazione tra le parti, che prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, l'odierno appellato si sia limitato a formulare la richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione allegando il solo certificato di guarigione. In particolare, risulta agli atti, che con raccomandata del 29 maggio 2015 i sig.ri LV LL e RI NO [soggetto che non è coinvolto nel presente giudizio] hanno intimato alla compagnia di assicurazione di provvedere al risarcimento di “tutti i danni patiti a persona a seguito di un sinistro stradale di cui sono rimasti vittime ed avvenuto in Pescia (PT) Via dei Fiori in data 16/05/2013 alle ore 10,15 circa, per 5 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 fatto e colpa (tamponamento) del conducente della vettura OPEL tg. Data pubblicazione 21/11/2024 DF 136 LR” assicurata con la OR ON (doc. n. 5 all. atto di citazione). Con raccomandata datata 4 giugno 2013, la compagnia di assicurazione ha precisato di aver bisogno, per formulare un'offerta o per esplicitare le ragioni della decisione di non formulare alcuna offerta, delle informazioni di cui agli artt. 142 e 148 cod. ass. e ha quindi invitato i richiedenti ad integrare la documentazione prodotta con: la documentazione clinica attestante l'entità delle lesioni quali, ad esempio, il certificato di pronto soccorso, cartelle cliniche e i risultati di eventuali accertamenti diagnostici;
la dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass.; l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta). Con email del 23 luglio 2013, il legale del sig. LL ha invitato la compagnia di assicurazione a sottoporre a visita medico legale il suo assistito allegando il certificato di chiusura con postumi (doc. n. 6 all. fasc. primo grado LL). Con raccomandata datata 2 agosto 2013, la compagnia di assicurazione ha informato il richiedente che la documentazione presentata a corredo della nuova istanza era insufficiente, non essendo stati forniti “gli accertamenti clinici strumentali obiettivi atti a accertare l'esistenza di una lesione valutabile ai fini del risarcimento di un danno biologico permanente” (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta). Con email del 15 ottobre 2013, il legale del sig. LL ha reiterato l'invito rivolto alla compagnia di assicurazione a sottoporre il suo assistito a visita medico legale, senza produrre a sostegno della richiesta alcun nuovo documento. Orbene, ritiene il Tribunale che il richiedente non abbia assolto l'onere su di esso gravante, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. e in ossequio al principio di buonafede e correttezza, di porre la compagnia di assicurazione nelle condizioni per poter formulare una offerta congrua ed adeguata alle circostanze del caso concreto. Non appare sufficiente a tal fine il certificato di avvenuta guarigione con postumi del 3 luglio 2017 (cfr. 6 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 doc. n. 3 all. atto di citazione) che nulla specificava in ordine all'entità Data pubblicazione 21/11/2024 delle lesioni subite e al grado di invalidità residuato in conseguenza del sinistro stradale che il medico legale si è limitato ad indicare con la dicitura “postumi da valutare” (cfr. doc. n. 3 all. atto di citazione). Tale documento risultava quindi del tutto inidoneo a mettere la compagnia di assicurazioni nelle condizioni di poter formulare un'offerta potenzialmente idonea ad evitare un giudizio, perché ponderata avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
ciò in quanto il solo certificato di avvenuta guarigione con “postumi da valutare” non era idoneo a fornire alla compagnia alcun elemento sulla scorta del quale valutare l'entità del danno non patrimoniale occorso al richiedente. Al riguardo occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 148 cod. ass. non si limita a prescrivere che alla richiesta risarcitoria sia allegata l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi ma dispone che essa sia accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno, “dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesione subite”. Il certificato di avvenuta guarigione prodotto dal sig. LL, invece, nulla specificava in ordine all'entità delle lesioni subite. Il mancato assolvimento da parte del danneggiato dell'obbligo di collaborazione fattiva nella fase precontenziosa risulta ancor più evidente alla luce delle chiare e precise indicazioni fornite dall'assicurazione sulla tipologia di documentazione necessaria ad istruire la pratica e tenuto conto del fatto che la compagnia ne ha sollecitato l'integrazione per ben due volte. Il dovere di diligente collaborazione con la compagnia di assicurazione avrebbe potuto dirsi assolto, nei limiti di un sacrificio del tutto ragionevole (considerato che, come risulta dalla produzione documentale effettuata nel corso del giudizio, il danneggiato aveva la disponibilità della documentazione richiesta), laddove il sig. LL avesse provveduto ad integrare la richiesta di risarcimento 7 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 con la documentazione medica in suo possesso dalla quale la Numero di raccolta generale 30091/2024 compagnia avrebbe potuto trarre i necessari dati per formulare una Data pubblicazione 21/11/2024 richiesta congrua e idonea a ristorare i danni in considerazione della dinamica del sinistro, dell'età del danneggiato, dell'entità e del grado delle lesioni riportate.>>. 2. La critica svolta nel motivo alla riportata motivazione ha come premessa l'enunciazione di una condivisione dei principi di cui a Cass. n. 1829 del 2018. Essi vengono ripresi, assumendosi che detta decisione avrebbe sottolineato che l'art. 148 del Codice delle ON non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti devono svolgere per intraprendere una trattativa. La decisione avrebbe sottolineato che < dell'improcedibilità deriva solo dall'art. 145 e non dall'art. 148>> e che < risarcitoria sia condizionata sia da un presupposto formale, ovvero la richiesta formulata secondo le indicazioni dell'art. 148, ma anche da un presupposto sostanziale, vale a dire un comportamento del danneggiato improntato a buona fede e correttezza>>. Si soggiunge che secondo la decisione < danneggiato deve essere inteso nel senso di mettersi a disposizione per permettere all'assicurazione di accertare, stimare e valutare l'entità dei danni, mediante la perizia dei propri tecnici fiduciari, come di fatti il Sig. LL di fatti aveva fatto, anzi insistendo per essere sottoposto a visita>>. Dopo tale premessa, si passa ad enunciare la critica alla decisione impugnata, assumendo che: a) essa avrebbe interpretato gli artt. 145 comma 1 e 148 comma 2 del Codice delle ON < l'improponibilità della domanda per il sol fatto che il Sig. LL, seppur avesse comunque trasmesso il certificato di chiusura della malattia con postumi e di conseguenza avesse insistito più volte di 8 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 essere sottoposto a visita medico legale da parte del fiduciario della Data pubblicazione 21/11/2024 compagnia, non aveva trasmesso al liquidatore tutta la documentazione medica>>; b) l'assicuratrice avrebbe < non effettuare alcuna visita e quindi [sarebbe essa stessa] che non ha proceduto all'accertamento del danno, sebbene il danneggiato si fosse messo a disposizione per tale verifica, preferendo invece attendere la chiamata in giudizio>>, con la conseguenza che l'impugnata decisione sarebbe stata < aspetti specifici del caso concreto>> e non avrebbe dato < lettura degli articoli in questione costituzionalmente orientata nel senso di tutelare il diritto di difesa e non di limitarlo per una interpretazione rigida e formale del codice delle assicurazioni, secondo cui si dovrebbe trasmettere prima al liquidatore incaricato della trattazione della pratica tutta la documentazione medica oltre alla certificazione di guarigione completa della persona lesa e poi azionare il diritto>>; c) nel caso di specie avrebbe invece ben deciso il primo giudice reputando che < malattia inviata alla compagnia con la richiesta di sottoporre a visita il LL unitamente alla già pervenuta lettera ar contenente tutti gli elementi richiesti dall'Art. 148 CDA (v. doc.5 fascicolo attore primo grado) ben [consentivano] di ritenere che parte attrice [avesse] assolto fattivamente agli obblighi imposti dalla normativa di cui al Dlgs 209/2005>>; d) < dovuto-potuto proseguire e la OR, quindi, doveva provvedere a sottoporre a visita il Sig. LL, indicando allo stesso il medico fiduciario al quale il LL avrebbe dovuto fare visionare in originale e consegnarne la copia di tutta la documentazione medica in suo possesso (ivi compresi gli esami strumentali), previa sottoscrizione da parte del Sig. LL dei due moduli per il trattamento dei dati personali uno per autorizzazione del medico professionista ad esaminare i documenti per la visita medico legale ed uno per autorizzare lo stesso medico alla trasmissione alla compagnia 9 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 della documentazione medica e della relazione finale>>, poiché Data pubblicazione 21/11/2024 < fiduciario non [avrebbe potuto] né prendere visione né utilizzare la documentazione medica e quindi non [..]l'incarico affidatogli dalla compagnia;
e) invece < non indicare il medico fiduciario né tanto meno fare effettuare alcuna visita, aspettando la propria chiamata in giudizio al solo fine defatigatorio di ostacolare la domanda di tutela dei diritti del Sig. LL>>; f) < LL a visita, istruire il caso e chiedere eventualmente l'integrazione della documentazione>>, posto che < rispetto dell'art. 148 c. 2 C.Ass [..] parte attrice, dopo avere avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni con raccomandata ar del 29/05/2013 indicando tutti gli elementi del fatto e delle richieste risarcitorie come dimostrato dal documento 5 del fascicolo attoreo del primo grado ( che oggi si riallega sub all.3), ha correttamente trasmesso alla Compagnia, nella persona del liquidatore incaricato della gestione del sinistro IC DD, con le e-mail del 23/07/2013 e del 15/10/2013, il certificato di chiusura malattia e contestualmente chiedendo la sottoposizione a visita medico legale presso il medico fiduciario della Compagnia come comprovato dal documento 6 del fascicolo parte attrice giudizio primo grado ( che oggi si riallega sub all 4).>>; g) < processuale avrebbe dovuto-potuto proseguire appunto con la visita del medico fiduciario della Compagnia, alla quale di certo il Sig. LL non si sarebbe di certo sottratto avendola anzi sollecitata stante i postumi da valutare, ed in occasione della detta visita e soltanto in tale occasione il danneggiato avrebbe dovuto consegnare al medico tutta la documentazione attestante la sua malattia, ivi compresi gli esami strumentali effettuati, previa sottoscrizione dei moduli di autorizzazione al trattamento dei dati personali, come sopra esposto>>. 10 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Sulla base di tali argomentazioni si sostiene che < Numero di raccolta generale 30091/2024 degli elementi probatori acquisiti al giudizio - che peraltro il Tribunale Data pubblicazione 21/11/2024 ha valutato in sentenza, non si comprende come il Giudice del secondo grado abbia ritenuto che il Sig. LL abbia mancato di rispettare l'onere di collaborazione sopra ampiamente descritto, se non dando appunto una errata interpretazione agli articoli 145 e 148 Cod. Ass.>>. Si soggiunge ancora che < normativa surrichiamata, art. 148 c. 2 cod. ass.ni, si rinviene un preciso e chiaro riferimento al preteso ex adverso obbligo che il danneggiato avrebbe di inoltrare alla Compagna le certificazioni mediche, gli esami strumentali e la relazione medico legale>> e si sottolinea che < trasmissione alla Compagnia "dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”>>, nonché d[e]lla dichiarazione ai sensi dell' art. 142 comma 2,Cod. Ass. In forza di quanto argomentato si assume che a torto il tribunale avrebbe ritenuto che il ricorrente < per l'accertamento stragiudiziale del suo danno>> e reputato improponibile la domanda. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Mette conto in primo luogo di precisare il quadro normativo sotto il quale si colloca la controversia. Le norme che vengono in rilievo sono quelle degli artt. 145, comma 1, e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005. Questa seconda norma viene in rilievo quanto al suo comma 2 nel testo modificato con l'inserimento delle parole “e motivata” dall'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 198 del 2007. La prima norma così dispone: <<
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il 11 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento Data pubblicazione 21/11/2024 del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.>>. La seconda norma a sua volta dispone: <<
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione>>. Mette conto di rilevare che il rinvio alle modalità di cui al comma 1, presente nel secondo inciso del comma 2 dell'art. 148, riguarda il disposto del secondo inciso del detto comma 1, che suona in questi termini: < risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno>>. 12 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 La lettura di questo inciso rende palese che l'oggetto del rinvio Data pubblicazione 21/11/2024 concerne quelle che in tale disposto sono enunciate come oggetto di “indicazione” da farsi nella richiesta e, dunque, requisiti chiaramente contenutistici della richiesta, cioè che debbono emergere dal suo tenore, e non allegazioni distinte dalla richiesta. 3.2. La lettura coordinata delle norme ricordate dovrebbe, come per ogni norma, procedere innanzitutto secondo il criterio esegetico letterale e l'adozione di esso suggerisce all'interprete queste riflessioni. Nell'art. 145, ai fini della proponibilità dell'azione, che è l'oggetto di disciplina della norma, il tenore da rispettare nella raccomandata di richiesta risarcitoria da inviare, anche per sola conoscenza, all'impresa assicuratrice, è precisato con la prescrizione che si debbano osservare < 148>>. L'interprete, di fronte a tale tenore della prescrizione, deve ricercare che cosa nell'art. 148 identifichi “le modalità” della richiesta e che cosa identifichi i “contenuti”. Nell'art. 148, comma 2, che è la norma che qui viene in rilievo, le due espressioni trovano la prima un espressa corrispondenza nel secondo inciso del detto comma, là dove si allude alle modalità indicate nel comma 1, la seconda una corrispondenza, un riferimento indiretto, nel terzo inciso, là dove si usa l'espressione “deve contenere”: ora è palese che l'uso di tale espressione verbale allude necessariamente a contenuti che, come documento, deve avere la richiesta. Sulla base di tali riscontri, espressione dell'esegesi delle norme secondo il criterio letterale, l'interprete dovrebbe allora concludere che la condizione di proponibilità dell'azione per come prevista dall'art. 145 è integrata qualora la richiesta risarcitoria contenga nel suo tenore ciò che è oggetto della indicazione di cui si dice nel comma 13 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 1 dell'art. 148 e quanto il comma 2 indica come oggetto della Data pubblicazione 21/11/2024 prescrizione del “deve contenere”. Ne dovrebbe seguire che: a1) sotto il primo aspetto, la richiesta risarcitoria per i danni da lesioni personali (che qui rileva) o da decesso dovrebbe contenere l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le persone [così sostituita la parola “cose”] danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione [evidentemente da intendersi come “visita medica”] diretta ad accertare l'entità del danno;
a2) sotto il secondo aspetto dovrebbe contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. La mancanza delle indicazioni di tali modalità e di tali contenuti ed in definitiva, essendo quelle che vengono indicate come modalità oggetto anch'esse sempre di indicazioni contenutistiche, la mancanza nel tenore della richiesta delle c.d. indicazioni relative alle modalità, dovrebbe ritenersi rilevante ai fini dell'individuazione di ciò che è necessario osservare per adempiere alla condizione di proponibilità di cui all'art. 145 deve essere osservata. L'esegesi letterale delle norme degli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2 dovrebbe invece escludere che ai fini di quella osservanza si debba ritenere necessario anche che la richiesta avente i detti contenuti sia accompagnata da quelle che l'art. 148, comma 2, considera non già come contenuti della richiesta ma come documenti accompagnatori, là dove, dopo avere indicato i contenuti, dispone che la richiesta < e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima>>. 14 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 Che l'allegazione alla richiesta di tali documenti non possa Data pubblicazione 21/11/2024 essere ricondotta all'espressione “contenuti previsti” presente nel comma 1 dell'art. 145 non sembra aver bisogno di particolare spiegazione: la parola “contenuti” necessariamente allude a ciò che nella richiesta, quale documento, deve risultare rappresentato, secondo la logica propria della funzione di un documento, nella specie scritto. L'aggettivo “previsti” non può che alludere proprio all'efficacia rappresentativa del documento di cui trattasi e ciò perché l'oggetto dell'aggettivazione sono i documenti e non il contenuto come oggetto della disposizione dell'art. 148, il che rende impossibile estendere detto aggettivo alla documentazione da inviare con la richiesta. D'altro canto, che la detta allegazione non possa essere ricondotta all'espressione relativa alle “modalità” emerge dalla circostanza che l'art. 148, comma 2, usa tale espressione nel suo secondo inciso, che rinvia alle modalità indicate nel comma 1, come sopra si è veduto. Queste considerazioni sono espresse soltanto sul piano dell'esegesi letterale delle norme considerate, ma parrebbero confermate anche dall'esegesi teleologica e sistematica, cioè in combinato disposto, delle due norme, perché: aa) lo stabilire una condizione di proponibilità dell'azione, concretandosi in un limite all'esercizio del diritto di agire in giudizio e, dunque, in una previsione di natura eccezionale, suppone che quella esegesi debba comunque risultare da una contemplazione particolarmente attenta degli elementi letterali che, pur nella individuazione del teleologismo della norma, debbono conservare valore decisivo;
bb) la circostanza che l'art. 145 e l'art. 148 abbiano due diversi oggetti di disciplina, impone di considerare il richiamo che la prima fa alla seconda con l'espressione circa l'osservanza “delle modalità e dei contenuti” nel senso di intenderne il significato valorizzando il modo in cui il legislatore ha richiamato la seconda norma e particolarmente 15 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 la circostanza che ha fatto un richiamo che non si è estrinsecato in un Data pubblicazione 21/11/2024 rinvio generico all'art. 148, come sarebbe stato se avesse usato espressioni come “ai sensi dell'art. 148” o “nei modi di cui all'art. 148” o “a termini dell'art. 148” o “nel rispetto di quanto prevede l'art. 148”, o altra similare: il tasso di specificazione letterale del richiamo assume, dunque, rilievo teleologico e sistematico conforme all'esegesi letterale;
cc) nello stesso senso cospira la circostanza che nel terzo inciso dell'art. 148, comma 2, si dice che ciò che deve accompagnare la richiesta è funzionale “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa”: essa si pone nella logica dell'oggetto della previsione della norma, rubricato come “procedura di risarcimento” (stragiudiziale) ed è funzionale solo alla valutazione dell'impresa assicurativa circa la formulazione o la negazione di una offerta di risarcimento del danno al fine di evitare la lite;
dd) ulteriore argomento nello stesso senso emerge dal comma 5 dell'art. 148, atteso che esso, lungi dal sanzionare la richiesta incompleta - espressione che, peraltro (e non è senza rilievo, come si dirà appresso), qui sottende, dato che l'aggettivo incompleto si presta sia a riferirsi al contenuto che alle allegazioni alla richiesta, tanto una incompletezza nel senso della mancanza del c.d. accompagnamento ad essa di quanto indicato dal terzo inciso del comma 2, quanto una carenza di contenuto - con l'improponibilità, prevede che < di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni>>, ma soggiunge che < dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi>>: è palese che il riferimento al nuovo decorso dei termini in questione, che sono propri della procedura, nel silenzio della legge sull'incidenza sul termine ex art. 145, esclude che l'incompletezza abbia un'incidenza diretta su di esso, nel senso che la richiesta incompleta nel duplice senso indicato debba essere considerata irrilevante agli 16 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 effetti dell'art. 145, cioè del decorso del termine dilatorio della Data pubblicazione 21/11/2024 proponibilità dell'azione; ee) in definitiva il modo in cui il legislatore ha sanzionato la richiesta incompleta nel detto comma 5, esclude che l'incompletezza della richiesta, sia che agli effetti indicati dall'art. 145 la si voglia intendere nel senso limitato sopra sostenuto, sia che la si voglia intendere al contrario come comprensiva dell'onere di allegazione, possa ridondare in una sorta di nullità e, dunque, di inefficacia della richiesta, con conseguente inadempimento dell'onere di cui allo stesso art. 145 e, quindi, ridondando in mancanza di osservanza della condizione di proponibilità dell'azione; ff) ulteriore conferma sul piano sistematico di quanto sostenuto è data dal comma 2-bis dello stesso art. 148, che, nella particolare ipotesi che disciplina, nel penultimo inciso prevede espressamente una causa di improponibilità prima che abbiano luogo certi adempimenti e, dunque, una fattispecie incidente nel senso di una sostanziale perenzione della richiesta risarcitoria quanto al decorso del termine dilatorio: è palese che l'espressa previsione in questo caso di una incidenza sulla condizione di proponibilità dell'azione, in ragione della peculiarità dei profili della vicenda, palesa che nell'economia del resto della disposizione dell'art. 148 le attività, gli obblighi in esso previsti, in definitiva quanto esprime la disciplina della c.d. procedura risarcitoria, non possono essere apprezzati come incidenti sulla proponibilità. 3.3. L'esegesi delle due norme, dunque, sia sul piano letterale sia sul piano teleologico e sistematico indurrebbe a ritenere allora che non può ritenersi irrituale, ai fini della determinane della proponibilità dell'azione con il decorso del termine ivi indicato, la richiesta di cui all'art. 145, comma 1, ove non sia accompagnata da ciò cui fa riferimento l'art. 148, comma 2, terzo inciso, cioè “dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta 17 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla Numero di raccolta generale 30091/2024 dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di Data pubblicazione 21/11/2024 decesso, dallo stato di famiglia della vittima”. L'omesso accompagnamento alla richiesta di tutto questo è rilevante solo ai fini dell'iter della procedura prevista dall'art. 148 e dunque abilita l'impresa assicuratrice ad invocare il detto comma 5 della norma, ma ai fini di essa. Si deve anzi rilevare che proprio la previsione del detto comma 5 evidenzia una implicazione: tanto l'esercizio da parte dell'impresa assicurativa della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta irrituale o in senso contenutistico o nel senso delle allegazioni che dovrebbero accompagnarla, quanto il mancato esercizio di tale facoltà, non essendo accompagnate dalla previsione sanzionatoria del decorso di un nuovo termine dilatorio di proponibilità dell'azione decorrente nel primo caso dalla comunicazione della richiesta, nel secondo dalla scadenza del termine indicato nel comma 5, e meno che mai dalla prescrizione di una nuova richiesta corretta nei contenuti e corredata dalle allegazioni, si dovrebbero intendere comunque come circostanze che rendono irrilevante l'irritualità della richiesta, sia essa relativa al profilo contenutistico, sia essa relativa al profilo della documentazione accompagnatoria, e che non incidono sulla proponibilità dell'azione . Vertendosi in tema di limitazione all'esercizio del diritto di azione, potrebbe sembrare obbligata un'esegesi del tessuto normativo nel senso di escludere che, in mancanza di sanzione espressa di inidoneità della richiesta stragiudiziale irrituale, cioè carente nel contenuto o nelle allegazioni, la richiesta perda la sua idoneità a far decorrere il termine dilatorio, cioè a determinare l'adempimento della condizione di proponibilità. Il legislatore, regolando la condizione di proponibilità con l'indicazione dei contenuti – con disposizione innovativa rispetto alla legge n. 990 del 1969, il cui art. 22, come si ricorda, non prevedeva espressamente i contenuti della richiesta, riguardo al cui tenore ci si 18 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 era posti il problema della incidenza della richiesta ai fini della mora Numero di raccolta generale 30091/2024 dell'assicuratore: si veda Cass., Sez. Un., n. 5218 del 1983 – in un Data pubblicazione 21/11/2024 nuovo contesto introduttivo anche della c.d. procedura di risarcimento, finalizzata a favorire la definizione stragiudiziale della vicenda, aveva infatti l'onere di precisare se quanto disposto nella norma dell'art. 148 abbia incidenza sulla proponibilità ex art. 145. In alternativa, sulla base dell'esegesi sopra fatta dell'art. 145, tenuto conto che in generale, quando il legislatore stabilisca con norma imperativa l'obbligo di tenere un comportamento e indichi come deve tenersi il comportamento, si deve ritenere che ove il comportamento sia tenuto senza rispettare questo “come”, la norma imperativa sai violata, con la conseguenza che il comportamento irrituale, cioè non rispettoso di quel “come” sia inidoneo a determinare i suoi effetti, si dovrebbe ritenere che – nonostante il disposto del comma 5 dell'art. 148 – la richiesta ex art. 145 sia inidonea a determinare l'adempimento della condizione di proponibilità dell'azione quando e soltanto quando sia carente delle modalità e dei contenuti dell'art. 148 per come sopra ricostruiti, mentre conservi l'idoneità a determinare quell'adempimento allorquando non sia “accompagnata” da quanto indica – per quanto di interesse in questa sede - il terzo inciso del comma 2 di quell'articolo. Merita aggiungere che l'esegesi prospettata, con riferimento ad una delle allegazioni, quella relativa “all'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”, all'evidenza non potrebbe se non in modo del tutto incoerente con ogni ragionevolezza della limitazione del diritto di azione, essere sempre osservata, atteso che il danneggiato potrebbe non ancora essere guarito e non lo si può certo costringere ad attendere per l'azione la guarigione. Per completezza, si deve osservare che gli atteggiamenti delle parti eventualmente tenuti o non tenuti nell'economia della c.d. procedura di risarcimento, secondo la disciplina da essa prevista, pur 19 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 confinati al di fuori del problema della condizione di procedibilità Numero di raccolta generale 30091/2024 dell'azione, si dovrebbero senza dubbio considerare, al lume dei Data pubblicazione 21/11/2024 principi di correttezza e buona fede in sede di decisione della lite che sia insorta per il fatto che la procedura non ha impedito la lite. Tanto sia ai fini delle spese giudiziali, quanto eventualmente in funzione della individuazione del momento della mora dell'assicuratore (per qualche riferimento, nel vigore dell'art. 22 l. n. 990 del 1969, Cass., Sez. Un., n. 5218 del 1983). 4. Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte i percorsi esegetici che giustificherebbero l'indicata ricostruzione non risultano nella sostanza esaminati. Nelle decisioni che si sono occupate dei rapporti fra art. 145 e 148 si può cogliere invece una sorta di sovrapposizione fra gli ambiti delle due norme, che parrebbe avere ricostruito la condizione di proponibilità dell'azione ex art. 145 come risultante da una sorta di vera e propria combinazione fra i disposti delle due norme. Proprio Cass. n. 1829 del 2018, che è stata evocata dalla sentenza impugnata, dopo avere affermato che < assetto normativo il riferimento contenuto nell'art. 145 Codice delle assicurazioni private non consent[e] una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l'improponibilità della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell'art. 148 Codice delle assicurazioni private>>, soggiungendo, altresì, che < riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell'aspetto inerente alla procedibilità della domanda del danneggiato con quello dell'attività dell'assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all'individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall'art. 145 come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice>>, e dopo avere ancora osservato che < Codice delle assicurazioni private (rubricato «Procedura di risarcimento» da parte della compagnia assicuratrice) - e, in 20 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato Numero di raccolta generale 30091/2024 di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul Data pubblicazione 21/11/2024 veicolo coinvolto nel sinistro) e dell'assicurazione di formulare un'offerta - non contiene regole che incidono sulla possibilità di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attività che le parti (e, in particolare, l'assicuratore, il quale non può restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l'auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale>>, ha, tuttavia, di seguito, in contrasto con questa premessa, affermato il principio di diritto secondo cui: < tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.>>. È evidente che in base a tale principio si è affermata una nozione di proponibilità dell'azione per così dire “fluida, mobile”, cioè dipendente non dalla richiesta come tale, sebbene con certi contenuti e financo con le allegazioni di cui al terzo inciso del comma 2 dell'art. 148, ma dagli sviluppi successivi dei comportamenti delle parti per come regolati dall'art. 148, così demandando al giudice di apprezzare se la condizione di proponibilità possa dirsi osservata solo all'esito dello sviluppo della c.d. procedura di risarcimento. Anteriormente Cass. n. 19354 del 2016, muovendosi con una stessa logica, sebbene individuando una sorta di limitazione alla commistione fram le due norme, aveva affermato il principio di diritto secondo cui < sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è 21 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli Numero di raccolta generale 30091/2024 elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare Data pubblicazione 21/11/2024 le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.>>. Nello stesso senso successivamente si veda Cass. n. 15445 del 2021. A sua volta, Cass. n. 32919 del 2022 più di recente ha sostenuto che < stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.>>. Nella motivazione si legge: <<
3.3. Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo. Se scopo dell'onere di previa richiesta scritta di cui all'art. 145 cod. ass. fu, ed è, quello di prevenire le liti, tale onere va assolto in modo coerente con tale scopo. L'assolvimento dell'onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all'assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria. Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria saranno, immancabilmente: a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;
b) la prospettazione chiara delle responsabilità; c) l'indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento;
d) l'allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra.>>. In tal modo si è ritenuta la necessità che la richiesta stragiudiziale debba rispettare tutte le prescrizioni dell'art. 148, pur sanzionando il comportamento dell'impresa assicuratrice che non chieda l'integrazione con la proponibilità dell'azione. In una logica non dissimile più di recente si è posta anche Cass. n. 20802 del 2024, che ha affermato: < 22 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti Data pubblicazione 21/11/2024 dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).>>. La prospettiva in cui si muovono tutte le decisioni ricordate si ispira ad una logica che sovrappone in tutto (la decisione del 2018) o in parte (le altre) l'istituto previsto dall'art. 145 e quello previsto dall'art. 148, nel presupposto che la condizione di proponibilità debba servire a scongiurare la lite, attraverso l'utile esperimento delle attività tutte indicate nell'art. 148 e che sempre fa discendere la sua mancata verificazione all'esito di una valutazione dei comportamenti tenuti dalle parti nell'espletamento di esse. Detta prospettiva esegetica, come si dice espressamente, preferisce far leva sulla ricognizione dello scopo del legislatore siccome emergente, in thesi, dal disposto delle due norme, e si astiene completamente dallo svolgimento dell'attività esegetica che sopra si è prospettata. 5. Ora, ai fini dello scrutinio del motivo non è necessario prendere espressamente posizione a favore di una delle due prospettive esegetiche, che possono rimanere qui indicate solo come oggetto di riflessione problematica. Infatti, la fondatezza del primo motivo del presente ricorso è sostenibile sia sulla base dell'una che dell'altra opzione ermeneutica. Queste le ragioni. 23 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 5.1. Procedendo allo scrutinio nell'ottica della prima prospettiva Data pubblicazione 21/11/2024 esegetica, la fondatezza del motivo emergerebbe innanzitutto per la ragione che il tribunale non ha ritenuto di censurare carenze della richiesta inviata con la raccomandata del 29 maggio 2015 con riferimento alle modalità ed ai contenuti previsti dall'art. 148 nei sensi in precedenza indicati. La sentenza riproduce il contenuto della raccomandata ed esso è conforme alle modalità indicate dal comma 1 della norma e richiamate dal secondo inciso del comma 2 e contiene quanto indicato dal terzo inciso di tale comma. Si rileva, semmai, che in quanto la sentenza riproduce parzialmente, mancherebbe, quanto a ciò che prevede detto terzo inciso, soltanto l'indicazione del codice fiscale. Senonché, l'esame della raccomandata nel fascicolo di primo grado prodotto dalla parte ricorrente, che lo reca come documento 5 allegato alla citazione, così come si dice in sentenza, palesa che essa indicava puntualmente anche il codice fiscale del LL. Il risultato dell'esame del documento palesa, dunque, che il suo contenuto rispettava l'onere di osservare < previsti dall'art. 148>>, siccome richiesto – secondo l'opzione esegetica sopra sostenuta - dal comma 1 dell'art. 145. Il tribunale non ha, d'altro canto, nemmeno censurato la mancanza dell'invio con la richiesta della documentazione che, secondo il terzo inciso del comma 2 dell'art. 148, dovrebbe accompagnarla. Non ha cioè censurato la mancanza di documentazione indicante i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, nonché dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. Ha censurato, invece, come emerge dalla motivazione sopra riportata < dell'obbligo di collaborazione fattiva nella fase precontenziosa>>, assumendo che esso risultava < precise indicazioni fornite dall'assicurazione sulla tipologia di 24 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 documentazione necessaria ad istruire la pratica e tenuto conto del Data pubblicazione 21/11/2024 fatto che la compagnia ne ha sollecitato l'integrazione per ben due volte.>>. E, quindi, ha soggiunto che < collaborazione con la compagnia di assicurazione avrebbe potuto dirsi assolto, nei limiti di un sacrificio del tutto ragionevole (considerato che, come risulta dalla produzione documentale effettuata nel corso del giudizio, il danneggiato aveva la disponibilità della documentazione richiesta), laddove il sig. LL avesse provveduto ad integrare la richiesta di risarcimento con la documentazione medica in suo possesso dalla quale la compagnia avrebbe potuto trarre i necessari dati per formulare una richiesta congrua e idonea a ristorare i danni in considerazione della dinamica del sinistro, dell'età del danneggiato, dell'entità e del grado delle lesioni riportate.>>. Il Tribunale, alludendo alla documentazione richiesta per due volte dall'impresa assicurativa, ha inteso fare riferimento – come emerge dalla sopra riprodotta motivazione - a quanto richiesto con la raccomandata del 4 giugno 2013 e con quella del 2 agosto 2013. Ora, è palese che sia la prima che la seconda raccomandata non contengono e non potevano contenere la richiesta di integrazione della richiesta inviata dal ricorrente siccome carente dell'osservanza <>. La ragione è palese: essi vi erano nella raccomandata di richiesta risarcitoria inviata da danneggiato il 29 maggio 2013. Tanto renderebbe irrilevante la scelta fra le due opzioni esegetiche esposte sopra all'interno della prima prospettiva ermeneutica circa l'assenza di uno dei contenuti obbligatori della richiesta. Basterebbe, infatti, a giustificare l'accoglimento del primo motivo secondo la prima prospettiva esegetica che in precedenza si è esposta. 25 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 5.2. L'accoglimento del motivo, tuttavia, si imporrebbe Data pubblicazione 21/11/2024 comunque – come s'è anticipato - anche secondo la prospettiva della seconda opzione esegetica di cui si è detto, quella emergente dalla giurisprudenza sopra rassegnata. Invero, anche se si ritenesse che l'art. 145 debba essere inteso nel senso che la condizione di proponibilità di cui alla richiesta postula che essa sia accompagnata dalla documentazione accompagnatoria indicata dal terzo inciso dell'art. 148 ed anche se si reputasse che la valutazione circa l'osservanza della condizione di proponibilità dipenda - come si è detto – in misura maggiore o minore comunque dalla valutazione del comportamento tenuto dalle parti nel quadro delle attività disciplinate dalla norma dell'art. 148, cioè nella gestione della c.d. procedura risarcitoria, andrebbe infatti rilevato: 1a) che nella prima raccomandata, successiva alla richiesta risarcitoria, da ricondursi all'ambito del comma 5 dell'art. 148, l'impresa assicuratrice non ha lamentato la mancata allegazione di ciò che è indicato nel terzo inciso del comma 2 dell'art. 148, o almeno non solo di esso, ma di ben altro, come risulta dalla motivazione della sentenza e precisamente di questo: < attestante l'entità delle lesioni quali, ad esempio, il certificato di pronto soccorso, cartelle cliniche e i risultati di eventuali accertamenti diagnostici;
la dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass.; l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi (doc. n. 3 comparsa di costituzione e risposta)>>. È palese che < delle lesioni quali, ad esempio, il certificato di pronto soccorso, cartelle cliniche e i risultati di eventuali accertamenti diagnostici>> non è in alcun modo indicata dal terzo inciso del comma 2 dell'art. 148 e come tale non solo il qui ricorrente non doveva accompagnarla alla richiesta risarcitoria ma fu oggetto di una richiesta della qui resistente esorbitante dal comma 5 dell'art. 148; a sua volta, ai fini dell'apprezzamento del comportamento secondo correttezza e buona 26 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 fede del danneggiato, la richiesta dell'attestazione medica Data pubblicazione 21/11/2024 comprovante l'avvenuta guarigione, risultava, a distanza di diciannove giorni dal sinistro (avvenuto il 16 maggio 2013), un documento di esistenza del tutto eventuale, sicché imputarne automaticamente la mancata allegazione al ricorrente non appare certo giustificato dalle categoria della correttezza e della buona fede;
1b) che, a seguito della mail del legale del LL del 23 luglio 2013, che inviava certificato medico di chiusura e dichiarava la disponibilità a sottoporsi a visita del medesimo, la compagnia, con raccomandata datata 2 agosto 2013, informava il ricorrente < documentazione presentata a corredo della nuova istanza era insufficiente, non essendo stati forniti “gli accertamenti clinici strumentali obiettivi atti a accertare l'esistenza di una lesione valutabile ai fini del risarcimento di un danno biologico permanente” (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta)>>: questa richiesta, non solo non appariva nuovamente riconducibile al terzo inciso del comma 2 dell'art. 148 ed al comma 5 dell'art. 148, ma si poneva in manifesta contraddizione – sempre sul piano della correttezza e buona fede - con la dichiarata disponibilità del ricorrente a sottoporsi a visita e ciò al lume della previsione del comma 3 dello stesso art. 148 e di ciò che l'ordinamento consente all'assicuratore. La sequenza della vicenda fattuale indicata, cui va aggiunta la mail del 15 ottobre 2013, con cui il legale del sig. LL reiterava l'invito rivolto alla compagnia di assicurazione a sottoporre il suo assistito a visita medico legale, una volta apprezzata in iure al lume dell'orientamento sopra riferito - che postula una valutazione della integrazione della proponibilità dell'azione che esige che la richiesta risarcitoria sia accompagnata da quanto indicato dal terzo inciso del comma 2 dell'art. 148 e che dà rilievo alla richiesta di integrazione dell'impresa assicurativa ai sensi del comma 5 – induce a ritenere quanto segue: il comportamento della società assicuratrice ha esorbitato da quanto prevede detto comma 5 e concretandosi nella 27 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 richiesta di documenti non previsti da quell'inciso ed anzi addirittura, Numero di raccolta generale 30091/2024 nell'ultima raccomandata, evocativi di accertamenti clinici strumentali Data pubblicazione 21/11/2024 nel senso indicato, quando il ricorrente aveva dichiarato la disponibilità a sottoporsi a visita ed anche inviato il certificato di chiusura con postumi, si è posto del tutto al di fuori della logica espressa dall'art. 148. Sicché, anche seguendo la tesi interpretativa che implica un apprezzamento della integrazione della proponibilità che fa commistione fra la previsione dell'art. 145 ed il complessivo disposto dell'art. 148, risulta evidente che il Tribunale, commettendo un evidente errore di sussunzione, ha ritenuto erroneamente – assumendo la logica della stessa Cass. n. 1829 del 2018 – che la vicenda evidenziasse una violazione dei principi di correttezza e buona fede a carico del ricorrente, che avrebbe impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private, sì da doversi escludere la condizione di proponibilità. Al contrario, la vicenda avrebbe dovuto essere sussunta come determinativa di quella violazione da parte dell'assicurazione, con la conseguenza di ritenere esistente la condizione di proponibilità. 6. Il primo motivo dev'essere, dunque, accolto e la sentenza cassata, con assorbimento del secondo (con cui si deduceva “violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 196/2003”, adducendo che erroneamente il giudice di merito non avrebbe ritenuto che la tutela della riservatezza del ricorrente avrebbe giustificato il mancato invio della documentazione richiesta). Il giudice di rinvio deciderà la controversia ritenendo integrata la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 Cod. Ass. Al giudice di rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
28 di 29 Numero registro generale 2317/2021 Numero sezionale 2610/2024 Numero di raccolta generale 30091/2024 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il Data pubblicazione 21/11/2024 secondo;
cassa la sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Pistoia, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2024. Il Presidente Rel. ed Est. RA AE NI RA 29 di 29