TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 488/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
GIANNINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Armando Diaz n. 63
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Avezzano, Via Edison n. 24, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano ZITTI
e Cesare DI ROCCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cappelle dei Marsi
(AQ), alla Via Napoli n. 2
CONVENUTA- OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Appalto – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- parte attrice nelle note sostitutive dell'udienza del 21.1.2025 ha così rassegnato le proprie conclusioni: “ IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE - dichiarare la nullità, invalidità e/o revocare il decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. per difetto della condizione di esigibilità, liquidità e prova scritta del credito azionato e/o per carenza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 638 e 125 c.p.c.; - sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla società opposta;
NEL MERITO, in via del tutto subordinata, accertato e dichiarato il mancato adempimento del Parte Contr contratto ovvero in subordine accertato e dichiarato comunque l'inadempimento dell accertare e dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita del 22.05.2010:
[...]
1 - dichiarare che nulla deve l'opponente all e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo Pt_2 CP_2 opposto e in ogni caso revocare il detto decreto poiché lo stesso è stato richiesto e ottenuto su presupposto di una erronea certezza del credito ed essendo la domanda spiegata in via monitoria infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare in ogni caso le domande riconvenzionali avanzate dall'opposta.
IN VIA RICONVENZIONALE accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, accertato e Part dichiarato il grave inadempimento della . alle obbligazioni di cui al contratto del CP_2
Part 22.05.2010, dichiarato risolto il contratto stesso per inadempienza e colpa dell , CP_2 condannare l al risarcimento in favore della Sig.r di tutti i Pt_2 CP_2 Parte_1 danni provocati dall'inadempimento, anche a titolo di perdita di chance, nella misura di € 50.000,00
o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a mezzo di CTU o ritenuta equa dal giudice, con eventuale compensazione di crediti e debiti tra le parti.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. Part In via del tutto subordinata ridurre le somme dovute all nei limiti del migliorato e CP_2 dell'arricchimento ovvero, in via ancor più subordinata ridurre il prezzo delle opere dovuto alla Part in misura corrispondente al valore effettivo dei soli lavori eseguiti dalla società opposta, CP_2 tenuto conto dei vizi degli stessi.
Vittoria di spese e compensi professionali di avvocato per il giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario”
parte convenuta opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale 1. rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 notificato in pari data, e condannando IM al pagamento di tutto quanto dovuto, oltre interessi di mora commerciali, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo;
2. In subordine, condannare IM al pagamento di quanto dovuto sulla scorta delle risultanze istruttorie. Con riserva di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti, per sorte e interessi. Sempre con vittoria di spese”
- parte convenuta ha così concluso (v. Cass. Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222): “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contariis reiectis, dichiarare, preliminarmente, la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto n. 49/2018 emesso dal Tribunale civile di Avezzano in data 24.01.2018, pubblicato in data 01.02.2018 e notificato in data 15.02.2018; Nel merito rigettare le richieste avanzate da parte attrice/opponente in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare parte opponente alla restituzione dell'importo pari ad Euro 5.000,00 versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita dei terreni oggetto di causa stabilito nel contratto preliminare sottoscritto in data
22.05.2010.
2 Con condanna dell'odierna parte opponente, ex art. 96 C.P.C., per la temerarietà dell'azione in opposizione promossa e per cui è oggi giudizio.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso monitorio (proc. 87/2018 R.G.) la società allegava di avere effettuato CP_1 opere (di realizzazione di rete fognaria acque nere e bianche, rete idrica, rete gas, rete ENEL, demolizione fabbricato preesistente) sui terreni distinti al NCT del Comune di Avezzano Fol. 37 Partt.
1487 e 1488 di proprietà dei . A fronte di ciò la società emetteva la fattura n. Parte_1
11 del 6.11.2017 per € 46.490,18 IVA inclusa. In difetto di pagamento da parte della debitrice, la società domandava, dunque, emettersi decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato oltre accessori e spese di lite.
In data 1.2.2018, in accoglimento del ricorso, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 49/2018 che, unitamente al ricorso, veniva notificato a mani proprie di in data Parte_1
15.2.2018.
B. Con atto di citazione tempestivamente notificato (27.3.2018) ed iscritto a ruolo (5.4.2018) Parte_1 svolgeva opposizione sulla scorta, in sostanza, delle seguenti difese:
[...]
Part
- eccepiva l'inadempimento della . e la risoluzione del contratto, con conseguente CP_2 impossibilità di pronunciare il decreto ingiuntivo in difetto di prova di adempimento;
- deduceva la mancata produzione degli estratti autentici della controparte, essendo insufficiente la sola fattura per ottenere la pronuncia di ingiunzione di pagamento;
- evidenziava come la fattura, quale atto a formazione unilaterale, non costituisse prova;
Part
- contestava l'esecuzione da parte della . delle opere indicate nella fattura n. 11/2017 CP_2 affermando come tale società avesse svolto pochissime altre opere in forza del preliminare di compravendita del 22.5.2010 peraltro in maniera difforme dalla regola dell'arte e inutile alla opponente, tanto da rendere necessaria la demolizione e l'integrale rifacimento per le ragioni indicate nell'atto stesso, con risoluzione dello stesso preliminare per inadempimento;
- in subordine, evidenziava come se qualche opera utile fosse stata, in effetti, realizzata, alla
– che abbandonò il cantiere nel 2010 – spetterebbe semmai una indennità ex art. CP_1
1150 c.c.;
- contestava in ogni caso la congruità delle somme indicate in fattura esponendo, peraltro, come al tempo del computo metrico del 5.11.2017 lo stato dei luoghi fosse ben diverso da quello che si presentava al tempo dell'abbandono del cantiere;
3 - ha allegato di aver subito un pregiudizio, anche solo in termini di chance, avendo perduto la possibilità di commercializzare i singoli lotti che sarebbero derivati dai lavori di urbanizzazione posto che il prezzo di vendita nel 2010 era di circa 110/mq. per poi scendere a € 80/mq. nel 2017.
Ha, quindi, domandato l'accoglimento dell'opposizione, formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna della controparte al risarcimento dei danni, anche per perdita di chance, per € 50.000,00 o per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Part C. Si è costituita in giudizio la . deducendo: CP_2
- come il contratto preliminare di vendita, in forza del quale venne pure versata una caparra di €
15.000,00 ed € 5.000 di acconto, prevedesse l'esecuzione di opere a scomputo del prezzo e come il termine di esecuzione dei lavori fosse stato prorogato;
- come essa opposta avesse realizzato la gran parte delle opere, restando inadempiente solamente in relazione all'integrale smaltimento dei materiali di risulta della demolizione eseguita sui ruderi preesistenti ed insistenti sui terreni oggetto di contratto;
- come per mezzo della missiva del 18.9.2014 non si fosse determinata alcuna risoluzione contrattuale posto che la stessa recava invito a un incontro, all'esito del quale le parti stabilirono una proroga;
Part
- come la . vesse tentato più volte di ultimare le opere, incontrando però l'opposizione CP_2 dell'attrice, che negava l'accesso ai fondi in questione;
- come le opere fossero state eseguite a regola d'arte, in difetto di rilievi della direzione dei lavori, eccependo, in ogni caso, la decadenza dalla garanzia per vizi.
Svolte alcune considerazioni in punto di riparto dell'onere della prova, l'opposta ha quindi chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione nonché in riconvenzione condannarsi l'opponente alla restituzione della somma di €
5.000,00 a titolo di acconto nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
D. La causa è stata istruita con produzioni documentali e assunzione di prove orali e, all'esito, del rigetto della richiesta di CTU e della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non sia una "actio nullitatis" o un rimedio impugnatorio nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
4 Come ogni giudizio a cognizione piena, dunque, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti. Peraltro le parti conservano la posizione che loro deriva dal rapporto sostanziale: il creditore opposto (attore in senso sostanziale) è onerato di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda mediante dimostrazione dei fatti costitutivi ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c.; il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda e dare prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto ex art. 2697, co. 2 c.c.
Naturalmente, nel giudizio di opposizione non valgono le facilitazioni probatorie stabilite nella fase sommaria in favore del ricorrente, del che la fattura – premesso che l'ingiunzione può emettersi non già dietro semplice produzione della stessa, occorrendo invece la produzione degli estratti autentici dei registri prescritti dalle legislazione fiscale in cui la fattura sia annotata regolarmente – sostanziandosi in atto formato unilaterale dalla parte che intende avvalersene, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 3,
29.12.2024, Ord. 34831). Peraltro le scritture prescritte dalla legislazione fiscale non rilevano ai sensi dell'art. 2710 c.c. posto che non sono annoverate tra quelle di cui all'art. 2104 c.c. e possono costituire idonee prove dell'esistenza di un credito nelle ipotesi in cui, la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisca atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole (Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935)
2. Occorre, poi, evidenziare come l'opponente possa con l'atto di citazione in opposizione, proporre domande riconvenzionali in senso tecnico. Il creditore opposto può, invece, proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (Cass. SS.UU. 15.10.2024, n. 26727).
La modifica della domanda, può, poi riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi") senza dar luogo a mutatio libelli sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò
5 solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. SS.UU., 15.6.2015, n. 12310)
In particolare le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione), sia quanto al "petitum"
(pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, co. 2, e, dunque, anche l'art. 183, co. 5 c.p.c. ratione temporis vigente - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. SS.UU., 27.12.2010, n. 26128).
3. Nel caso di specie la domanda monitorio era indiscutibilmente fondata sul titolo contrattuale rappresentato dall'appalto intercorso tra le parti posto, essendo dedotto in giudizio il preteso corrispettivo contrattuale, indicato in termini di liquidità.
Con l'atto di opposizione ha eccepito l'intervenuta risoluzione del predetto Parte_1 contratto, domandando in riconvenzione l'accertamento di tale risoluzione (oltre al risarcimento dei danni) e prospettando solamente quale ulteriore difesa come, laddove la stessa dovesse essere ritenuta debitrice, il quantum dovrebbe essere stabilito secondo quanto previsto dall'art. 1150 c.c.
A fronte di tale attività difensiva, l'opposta nella propria comparsa non ha provveduto a domandare, seppure in via subordinata e come in suo potere, il pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento in ragione delle opere asseritamente eseguita, cosicché l'unica sua domanda è, sotto tale aspetto, quella originaria, cui si è aggiunta solamente quella – ammissibile poiché a sua volta consequenziale all'invocata risoluzione – di restituzione della somma di € 5.000,00 versata quale acconto (non già quale caparra confirmatoria) di prezzo. Ha solo svolto talune considerazioni richiamando anch'essa l'art. 1150 c.c. - che invero è norma eccezionale applicabile al possessore e Part non già al detentore, seppur qualificato, quale sarebbe la . (v. Cass. Sez. 2, CP_2
28.11.2017, n. 28379; Cass. Sez. 3, 13.10.2022, Ord. 29924) - senza però far valere il diritto all'indennizzo in maniera chiara e insistendo semplicemente per il rigetto dell'opposizione.
6 Si tratta, come detto, di diritti eterodeterminati ragion per cui la causa petendi concorre in via decisiva alla determinazione del diritto stesso (Cass. Sez. 3, 15.9.2020, Ord. 19186), che non è dunque
“autoindividuante”, con il corollario che ove il giudice si pronunciasse in ordine a un distinto diritto incorerebbe nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tenuto conto di quanto sopra, dunque, l'oggetto della cognizione risulta compiutamente definito evidenziandosi come resti estraneo al presente giudizio ogni ipotetico diritto che dovesse spettare a parte opposta a titolo di ingiustificato arricchimento.
La successiva domanda di riconoscimento di un indennizzo (v. comparsa conclusionale) risulta inammissibile perché tardiva. Per costante giurisprudenza la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (v. Cass. Sez. 3, 8.5.2024, Ord.
12633; Cass. Sez. 1, 26.9.2019, n. 24040; Cass. Sez. 3, 24.1.2012, n. 947) del che neppure assume rilevanza la condotta dell'opponente.
4. Deve osservarsi come a mezzo del contratto definito “preliminare di compravendita immobiliare” del
22.5.2010 (v. doc. 2 fascicolo di parte opponente) avesse promesso in Parte_1 vendita alla che si obbligava all'acquisto, due terreni edificabili censiti al NCT del CP_1
Comune di Avezzano al Fol. 37 Partt. 1487 e 1488. Il corrispettivo convenuto era in parte rappresentato dalla somma in denaro di € 30.000,00 e in parte rappresentata dalla realizzazione di opere di urbanizzazione, meglio descritte nel preventivo del 7.5.2010, tra le quali sono ricomprese quelle descritte nella fattura. Segnatamente, le opere da realizzare erano così testaulemte descritte:
“collettore fognario a due tubi diametro mm. 200 compreso pozzetti primari cm. 60x 60 con chiusino in ghisa carrabili allaccio dei collettoria rete fogniaria comunale allacci di rete fogniaria ai sette lotti compreso pozzetti rete idrica primaria compreso pozzetto cam condominiale e due pozzetti cam di diramazione ai sette lotti rete idrica secondaria con sette linee separate per i sette lotti costruzione di vano contatori enel in cemento armato linea primaria energia elettrica in cavidotto diametro mm. 120 da contenitore enel a vano contatori linee secondarie per sette lotti per linee elettriche con cavidotto diametro mm. 100 costruzione vano contatori gas in cemento armato rete gas da vano contatori ai sette lotti con linee separate compreso pozzetti
7 rete telefonica primaria dalla strada a pozzetti di derivazione da posizionare sulla nuova strada di fronte ai sette lotti sette diramazioni per rete telefonica per i sette lotti almeno cinque catidoie per raccolta acque meteoriche complete di pozzetto, tubazione e griglia in ghisa predisposizione con cavidotto, pozzetti e plinti per pali della illuminazione stradale cavi e rinterri occorrenti compreso riporto necessario in mi sto di cava trasporto a rifiuto del materiale di scavo in esubero preparazione del fondo stradale con macchinari idonei strato di asfalto binder spessore cm. 8 steso a macchina e rullato demolizione del fabbricato esistente (magazzini) compreso il carico, il trasporto a discarica autorizzata e compreso altresi dell'onere di conferimento, previa scevratura dei diversi materiali ….” Part Contestualmente alla stipula del contratto la . versava la somma di € 15.000,00 alla CP_2 controparte a titolo di caparra confirmatoria convenendosi che i residui € 15.000,00 fossero versati al rogito del definitivo, da stipularsi entro il 31.10.2010.
Come si vede le parti conclusero un contratto atipico (ove il corrispettivo in danaro sia ritenuto essenziale all'appalto), per mezzo del quale parte del corrispettivo della compravendita era costituito dalla esecuzione della prestazione tipica di un appalto di opere. Ne deriva, in ogni caso, l'applicabilità della disciplina dell'appalto, in parte qua, fatte salve le norme non compatibili con l'esecuzione della controprestazione in natura. Ciò conduce a ritenere già in astratto che, pur nel caso di esatto Part adempimento da parte della . il corrispettivo sarebbe costituito da una prestazione CP_2 pecuniaria, non considerata nel programma negoziale stabilito dalle parti.
5. L'opponente ha eccepito come, a fronte della mancata ultimazione delle opere, fosse stata inoltrata alla controparte, in data 18.9.2014 una diffida ad adempiere (v. doc. 6 fascicolo parte opponente). Il documento prodotto contiene puntuale indicazione delle opere ancora non ultimate, diffida ad ultimare le stesse con assegnazione di termine di 15 giorni per provvedervi ed espresso avvertimento che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto. Per tale atto, poi, richiamato nell'atto di citazione in opposizione vale il principio espresso da Cass. Sez. 3, 18.11.2002, n. 16221 e Cass. Sez. 2,
14.10.2010, n. 21229.
Parte opposta ha dedotto come non si trattasse di diffida ad adempiere ma di invito a partecipare a un incontro per ridefinire i termini di ultimazione dei lavori. Non ha, però, né contestato la conformità della copia della missiva all'originale, né contestato il ricevimento della stessa (v. Cass. Sez. L,
6.11.2024, Ord. 28580) né offerto prova di aver ricevuto un atto di diverso contenuto (Cass. Sez. 5,
9.3.2025, Ord. 6251).
8 Dall'esame delle riproduzioni fotografiche depositate nonché dalla deposizione del Geom.
, escusso all'udienza del 4.11.2021, risulta come ancora nel 2017 non fossero state Testimone_1 ultimate le opere oggetto del contratto tanto che fu necessario alla committente reperire la prestazione sostitutive dalla ditta Angelucci. Sul punto si evidenzia, peraltro, come la stessa per mezzo del legale incaricato, ebbe a inoltrare una comunicazione alla controparte CP_3 il giorno 11.9.2017 (v. doc. 8 fascicolo parte opponente) indicando come eseguite le seguenti lavorazioni: “1) realizzazione fognature acque chiare e scure … 2) realizzazione linea idrica e gas;
3) posa in opera di corugato per energia elettrica e telefono, compresa l'installazione dei relativi pozzetti e chiusini;
4) demolizione di fabbricato in pietra;
5) manutenzione periodica del terreno…”.
Peraltro, secondo i consueti principi generali l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul debitore e, nel caso di specie, tale prova non consta cosicché la parte opposta subisce le conseguenze giuridiche della mancata prova (Cass. SS.UU., 30.10.2001, n. 13533). Part Dal raffronto con l'oggetto dell'obbligazione a carico della . è, dunque, evidente come CP_2 le opere non fossero ultimate in quanto non può certamente dirsi che quelle residue avessero contenuto marginale, meramente accessorio o secondario o, ancora di mera rifinitura (Cass. Sez. 1,
6.3.1995, n. 2571) connotandosi, invece, in termini di pregnante rilevanza rispetto all'interesse della promittente venditrice che, dall'esatto adempimento, avrebbe ottenuto la completa urbanizzazione del comprensorio al quale appartenevano i lotti promessi in vendita all'opposta.
Il potere di autotutela esercitato dalla opponente deve ritenersi riconducibile alla previsione di cui all'art. 1454 c.c. piuttosto che a quella dell'art. 1662 c.c. (v. Cass. Sez. 2, 30.3.1985, n. 2236) posto che non vi è prova che il termine di adempimento apposto nell'interesse dell'artefice e desumibile implicitamente da quello indicato per il rogito (31.10.2010) fosse stato prorogato.
In particolare da un comportamento equivoco, come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, non può presumersi una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione del termine inizialmente stabilito, in quanto tale comportamento può essere ispirato da precaria benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto
(v. Cass. Sez. 2, 20.1.1994, n. 466; Cass. Sez. 3, 26.11.2019, n. 30730): occorre, in sostanza, il riscontro di altri indici esteriori che valgano a connotare del crisma della univocità la condotta del creditore, così qualificandola in termini di concludenza, equipollente alla dichiarazione di volontà.
Dovrebbe, poi, distinguersi tra proroga intervenuta prima o dopo la scadenza del termine finale originariamente convenuto: nel primo caso la proroga escluderebbe in radice la possibilità di configurare un ritardo addebitabile all'assuntore anche laddove solamente la richiesta di proroga fosse intervenuta prima della scadenza;
nella seconda ipotesi la volontà del committente non può
9 dirsi univoca nel senso di abdicare agli effetti derivanti dal ritardo (v. risalente Cass. 26.11.1957, n.
4497).
Nel caso di specie la diffida ad adempiere escluse, ad ogni modo, per l'avvenire ogni possibilità di ravvisare tolleranza nell'inerzia dell'opponente. E' evidente come l'inadempimento, pure connotato di peculiare gravità, tanto che l'artefice successivamente incaricato, dovette pure procedere al rifacimento di alcune opere, non fu eliminato nel termine assegnato, certamente congruo anche in ragione dell'ampio decorso del termine iniziale-
Dalla deposizione di non può, poi trarsi una conclusione nel senso, Testimone_2 auspicato dall'opposta, di una avvenuta proroga: il testimone ha riferito di una asserita proroga senza indicare il nuovo termine, invero, neppure specificamente indicato dall'opposta. La proroga senza fissazione di un termine (in disparte la sua essenzialità) non può che essere intesa nel senso che il committente ha rinviato tale indicazione in un successivo momento ovvero che, forse più correttamente, vi fosse solo una trattativa per concedere effettivamente la proroga. L'asserito incontro del 2014 non risulta, comunque, meglio collocato nel tempo e, in particolare, non risulta successivo alla diffida stessa, così che nessuna influenza pratica può aver spiegato in quanto il vano decorso del termine indicato nella diffida ha, comunque, determinato la risoluzione in considerazione dei rilievi sopra illustrati (il termine indicato in diffida sarebbe comunque specificazione della proroga).
Non risulta, poi, che l'opponente, nel corso di esecuzione del rapporto abbia ostacolato l'attività dell'appaltatore mancando ai propri obblighi di collaborazione o incorrendo in mora credendi posto che, come dichiarato all'udienza del 22.4.2021 dal testimone padre del Testimone_2 legale rappresentante della e consulente delle stessa società, CP_1 Parte_1 ebbe a negare l'accesso ai terreni di proprietà solo dal 2017 (v. risposta al cap. 4) cioè
[...] in epoca ben successiva al vano decorso del termine assegnato e, quindi, allorquando sciolto il rapporto il committente, con definitività dell'adempimento, ben poteva rifiutare la prestazione offerta, non essendo egli più creditore.
Ne deriva come il contratto ripassato tra le parti debba considerarsi risolto per inadempimento dell'appaltatore evidenziandosi, altresì, come prima della accettazione delle opere
– neppure allegata dall'opposta – il diritto al corrispettivo non sorga in favore dell'appaltatore né deve discorrersi di garanzia per vizi e difformità (come l'opposta mostra di supporre avendo spiegato eccezione di decadenza) la quale viene in rilievo solo dopo l'accettazione, espressa, tacita o presunta che sia e, comunque, a opera ultimata (Cass. Sez. 1, 14.2.2019, Ord. 4511) Per conseguenza, è onere dell'appaltatore, prima dell'accettazione, provare l'esatto adempimento.
10 Part
A fronte dell'accertamento della risoluzione contrattuale per inadempimento della .
[...]
CP_ risulta infondata la pretesa fatta valere da questa nel giudizio non mancandosi di rimarcare come, posto che il contratto di appalto di opere (a differenza che di quello di servizi) è a esecuzione prolungata ma non già di durata la risoluzione produce effetto anche per la parte che abbia avuto esecuzione salvo il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., non fatto valere per quanto sopra argomentato.
6. Stante, per quanto argomentato, la tardiva proposizione di domanda di indennizzo, restano pure irrilevanti le ulteriori questioni – e la connessa attività istruttoria espletata – in punto di utilità (o meno) delle opere parzialmente seguite.
Ad ogni modo si evidenzia come la predetta domanda sarebbe pure infondata in quanto ai sensi dell'art. 2041 c.c. stabilisce come l'indennizzo sia dovuto, con il limite superiore dell'effettivo incremento patrimoniale della parte arricchita, entro il limite inferiore dell'effettivo e correlativo depauperamento, con esclusione quindi del lucro cessante (Cass. Sez. 3, 10.8.2023, Ord. 24370).
L'indennizzo, pertanto, non può essere determinato in base al corrispettivo cui l'appaltatore avrebbe Part avuto diritto (vedi Cass. Sez. 3, 4.4.2019), come la . ha, invece, invocato nella CP_2 comparsa conclusionale facendo riferimento al potere attribuito al giudice ex art. 1657 c.c.
Non ha, invece, offerto elementi tali da cui desumere la consistenza del proprio depauperamento rimarcandosi come l'onere della prova della effettiva perdita patrimoniale subìta grava sull'esecutore della prestazione, tenuto a dimostrare e quantificare i costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto), restando invece escluso il netto profitto che l'esecuzione dell'appalto avrebbe assicurato. Sebbene possano trovare applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. è, peraltro, necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il pregiudizio nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, 23.9.2015, n. 18804).
La stessa richiesta di parametrare in ogni caso l'indennizzo ex art. 2041 c.c. a termini del normale corrispettivo, senza alcun riferimento ai costi e spese sostenuti, lascia emergere l'assoluta assenza dell'indicazione dell'indice del depauperamento, tale da consentire la quantificazione dell'indennizzo di cui trattasi anche, se del caso, per mezzo dell'equità giudiziale di natura meramente correttiva o integrativa, che non può certo risolversi nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa.
Quanto sopra pur prescindendo dal distinto profilo dell'effettiva utilità per la opponente delle Part opere svolte, della cui prova è onerata la stessa . ed evidenziandosi pure come il CP_2 testimone Geom. abbia escluso di avere assunto la qualità di direttore dei lavori in Testimone_1
Part riferimento al rapporto tra e . avendo, invece, svolto le relative Parte_1 CP_2
11 funzioni nel successivo rapporto “di rimpiazzo” tra l'opponente e , Persona_1 specificando come si fosse reso necessario l'integrale rifacimento delle opere parzialmente eseguite Part dalla . La circostanza è stata pure confermata dal testimone . CP_2 Testimone_3
Si ritiene di apprezzare le deposizioni di tali testimoni in maniera prevalente su quelle contrarie dei testimoni indicati da parte opposta in quanto le dichiarazioni dei primi risultano maggiormente specifiche e pure qualificate dalle competenze del Geom. e confortate dal corredo Testimone_1 di riproduzioni fotografiche rammostrato loro, che conferma la sostanziale inutilità delle opere svolte Part dalla . CP_2
7. L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere, perciò, accolta con conseguente revoca dello stesso.
8. La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta in riconvenzione dall'opponente deve essere rigettata.
8.a. Si evidenzia, anzitutto, come il contratto ripassato tra le parti contenga la previsione (art. 3 e 5) Part di una “caparra confirmatoria” di € 15.000,00, regolarmente costituita dalla . che CP_2 presenta una struttura peculiare essendo stabilito che in caso di risoluzione per inadempimento fosse “…salva la caparra confirmatoria a favore dell'adempiente, restando impregiudicato il diritto dell'adempiente di richiedere maggiori danni od interessi”.
Operato un distacco dalla funzione più ancestrale della caparra confirmatoria quale segno dell'avvenuta convenzione (sebbene l'art. 1385 c.c. delinei un modello reale, ma non potendo revocarsi in dubbio che sia possibile la costituzione della caparra confirmatoria in un momento successivo alla conclusione del contratto purché in epoca anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, così essendo assicurata la finalità dell'istituto - v. Cass. Sez. 2, 29.11.2022, n. 35068), a giudizio di questo Tribunale che essa possa essere così scomposta:
a) attribuzione di un diritto di recesso c.d. “impugnatorio” (per inadempimento, dunque per giusta causa) alla parte adempiente quale speciale rimedio risolutorio espressione di autotutela, tanto che la domanda di risoluzione non è domanda nuova (Cass. Sez. 2, 30.7.2024, Ord. 21317);
b) previsione di una clausola penale pura per il caso di inadempimento definitivo, rispetto alla quale la misura della prestazione varia a seconda della parte resasi inadempiente, che prescinde dunque dalla prova di danno, con il corollario che il diritto alla caparra può essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione e dopo aver proposto domanda di risarcimento;
c) la costituzione di un pegno irregolare infruttifero a garanzia della somma che sarebbe dovuta a titolo di penale in caso di recesso operato dalla parte che riceve il pegno stesso. Sulla scorta di tale osservazione pare pure potersi revocare in dubbio l'orientamento inteso ad escludere l'applicabilità del potere di riduzione ex art. 1384 c.c. alla caparra confirmatoria (ex plurimis Cass. Sez. 2,
25.8.2020, n. 17715).
12 L'espressione “caparra confirmatoria” è, quindi, formula sintetica che compendia una ideale pluralità di pattuizioni collegate tra loro, avvinte da una nesso funzionale unitario che ha, perciò, dato luogo pure a un unitario istituto giuridico.
Ove la parte intenda agire per il risarcimento integrale del danno integrale subito, se e nei limiti è tenuta a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale (Cass. Sez. 2, 27.3.2019,
n. 8517).
Nel caso di specie, nei limiti dell'autonomia negoziale, le parti hanno convenuto, nella sostanza, che il diritto alla caparra fosse compatibile e cumulabile – nei limiti della differenza – con il diritto al risarcimento del maggior danno, con una deviazione dal modello codicistico deviando, nella sostanza la natura della penale pura in penale spuria facendole cioè perdere la funzione di limitazione del danno, come espressamente previsto nell'art. 1382 c.c. Ciò fa rimanere, peraltro, irrilevante quanto enunciato da Cass. SS.UU. 14.1.2009, n. 553.
Il diritto alla ritenzione della caparra sussiste, inoltre, pur se la parte, in luogo del recesso abbia procurato la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere (più tutelante per la parte inadempiente) posto che essa non può perdere tale vantaggio sol perché non può più esercitare una facoltà (quella di recedere dal contratto), che non ha più bisogno di esercitare (Cass. Sez. 2,
8.6.2022, n. 18392).
Nulla essendo stato dedotto dalle parti in punto di caparra – non essendo necessaria la proposizione di una “domanda di ritenzione”, in quanto l'inesistenza di un obbligo restitutorio è automatica conseguenza dell'operare dell'istituto una volta integrato l'inadempimento definitivo - essendosi peraltro l'opposto limitato a domandare la ripetizione della diversa somma asseritamente versata quale acconto di prezzo, deve comunque ritenersi astrattamente possibile la risarcibilità del danno ulteriore per quanto sopra.
8.b. ha allegato, in sostanza, un pregiudizio in termini di danno lucro Parte_1 cessante o di perdita di chance per aver perduto la possibilità, a fronte del ritardo nell'adempimento, di alienare i fondi di sua proprietà a un prezzo di mercato più vantaggioso (nel 2010) rispetto a quello poi determinatosi nel 2017.
Si evidenzia, in primo luogo, come non sia invocato il danno da lucro cessante in relazione ai terreni promessi in vendita alla controparte, per i quali varrebbe il principio per cui tale danno si sostanzia nella differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (Cass. Sez. 2, 3.4.2025, n. 8905), che dunque sarebbe da collocarsi nel 2014 e rispetto al quale non è allegato alcun diverso valore di mercato. E' a tale momento, infatti, la parte fedele, rinunciando a richiedere l'adempimento della
13 controparte, rende definitivo l'inadempimento di quest'ultima (Cass. Sez. 2, 5.4.1989, n. 1641; Cass.
Sez. 3, 7.5.1982, n. 2850; Cass. Sez. 2, 7.2.1998, n. 1298; Sez. 3, Cass. Sez. III, 11.11.2015, n. 22979).
Peraltro, comportando la risoluzione il venire meno dell'obbligazione di alienare per il corrispettivo pattuito, essa potrebbe determinare anche un vantaggio per la parte adempiente nelle ipotesi in cui l'alienazione stessa fosse stata nel suo complesso più svantaggiosa della situazione realizzatasi per effetto della risoluzione stessa. Così, con riferimento allo specifico contratto preliminare, fa difetto pure ogni allegazione circa il raffronto tra l'utile netto dell'operazione – che è elemento decisivo - e il delta che si assume costituire danno.
Rispetto al danno da lucro cessante in relazione alla mancata possibilità di alienare gli altri lotti a condizioni migliori di quelle del 2010 si evidenzia, in via dirimente e oltre a quanto già esposto, come non valga il principio sopra enunciato in relazione al preliminare in difetto di un obbligo di acquisto (da parte di terzi) e come la parte opponente abbia conservato la disponibilità giuridica dei beni, dei quali non sono neppure forniti elementi utili di stima, cosicché tale danno appare meramente ipotetico posto che solo la conversione del bene in denaro per effetto della vendita determina la rilevanza delle variazioni di valore di mercato e considerato che il mantenimento della disponibilità dell'immobile può determinare in futuro anche conseguimento di un eventuale vantaggio per effetto dell'incremento dei valori immobiliari in genere (Cass. Sez. 2, 13.9.2004, n. 18376).
Quanto alla perdita di chance, in disparte ogni questione circa la sua teorica configurabilità
e giuridica consistenza (pacificamente affermata – v. Cass. Sez. L. n. 6906/1983, prima in ambito giuslavoristico e poi Cass. Sez. 3 n. 4400/2004, prima in ambito di responsabilità sanitaria) essa va intesa cum grano salis non potendo costituire di certo, in quanto autonoma situazione giuridica, un
“diminutivo astratto” del lucro cessante. La chance si fonda esigenza di assicurare giuridica rilevanza alla probabilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole e trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale (Cass. Sez. 3, 27.7.2024, Ord. 21045), così dovendo evitarsi pure ogni confusione circa il tema causalità, potenzialmente idonea ad eludere il principio del “tutto o niente” che la domina. Nel caso di specie la nozione di chance risulta, invece, evocata proprio in relazione ad un possibile danno-conseguenza in termini di lucro cessante, per cui vale quanto già sopra illustrato.
9. Parimenti deve essere rigettata la domanda di restituzione della somma di € 5.000,00 versata quale Part acconto dalla . osto che non risulta provata la dazione e il fatto del pagamento risulta CP_2 contestato dalla opponente nella prima udienza di comparizione e trattazione (costituente prima difesa utile) del che pur a fronte della risoluzione non vi è diritto alla ripetizione.
14 Si tratta, peraltro, di somma versata a diverso titolo rispetto alla caparra confirmatoria, rispetto alla quale sussiste il diritto di alla definitiva Parte_1
10. Stante la reciproca soccombenza, anche in considerazione del valore della riconvenzionale per risarcimento del danno proposta dall'opponente in relazione a quello delle contrapposte domande, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando:
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale dell'opponente accertando e dichiarando che il Part contratto del 22.5.2010, ripassato tra le parti, è risolto per inadempimento della . CP_2
a seguito di diffida ad adempiere del 18.9.2014;
- per l'effetto ACCOGLIE l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto;
Part
- DICHIARA inammissibile la domanda di indennizzo avanzata dalla . CP_2
- RIGETTA le ulteriori domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in data 30 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
GIANNINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Armando Diaz n. 63
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Avezzano, Via Edison n. 24, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano ZITTI
e Cesare DI ROCCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cappelle dei Marsi
(AQ), alla Via Napoli n. 2
CONVENUTA- OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Appalto – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- parte attrice nelle note sostitutive dell'udienza del 21.1.2025 ha così rassegnato le proprie conclusioni: “ IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE - dichiarare la nullità, invalidità e/o revocare il decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. per difetto della condizione di esigibilità, liquidità e prova scritta del credito azionato e/o per carenza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 638 e 125 c.p.c.; - sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla società opposta;
NEL MERITO, in via del tutto subordinata, accertato e dichiarato il mancato adempimento del Parte Contr contratto ovvero in subordine accertato e dichiarato comunque l'inadempimento dell accertare e dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita del 22.05.2010:
[...]
1 - dichiarare che nulla deve l'opponente all e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo Pt_2 CP_2 opposto e in ogni caso revocare il detto decreto poiché lo stesso è stato richiesto e ottenuto su presupposto di una erronea certezza del credito ed essendo la domanda spiegata in via monitoria infondata in fatto ed in diritto;
Rigettare in ogni caso le domande riconvenzionali avanzate dall'opposta.
IN VIA RICONVENZIONALE accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, accertato e Part dichiarato il grave inadempimento della . alle obbligazioni di cui al contratto del CP_2
Part 22.05.2010, dichiarato risolto il contratto stesso per inadempienza e colpa dell , CP_2 condannare l al risarcimento in favore della Sig.r di tutti i Pt_2 CP_2 Parte_1 danni provocati dall'inadempimento, anche a titolo di perdita di chance, nella misura di € 50.000,00
o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a mezzo di CTU o ritenuta equa dal giudice, con eventuale compensazione di crediti e debiti tra le parti.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. Part In via del tutto subordinata ridurre le somme dovute all nei limiti del migliorato e CP_2 dell'arricchimento ovvero, in via ancor più subordinata ridurre il prezzo delle opere dovuto alla Part in misura corrispondente al valore effettivo dei soli lavori eseguiti dalla società opposta, CP_2 tenuto conto dei vizi degli stessi.
Vittoria di spese e compensi professionali di avvocato per il giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario”
parte convenuta opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale 1. rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 353/2023 emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 25.9.2023 notificato in pari data, e condannando IM al pagamento di tutto quanto dovuto, oltre interessi di mora commerciali, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo;
2. In subordine, condannare IM al pagamento di quanto dovuto sulla scorta delle risultanze istruttorie. Con riserva di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti, per sorte e interessi. Sempre con vittoria di spese”
- parte convenuta ha così concluso (v. Cass. Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222): “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contariis reiectis, dichiarare, preliminarmente, la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto n. 49/2018 emesso dal Tribunale civile di Avezzano in data 24.01.2018, pubblicato in data 01.02.2018 e notificato in data 15.02.2018; Nel merito rigettare le richieste avanzate da parte attrice/opponente in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare parte opponente alla restituzione dell'importo pari ad Euro 5.000,00 versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita dei terreni oggetto di causa stabilito nel contratto preliminare sottoscritto in data
22.05.2010.
2 Con condanna dell'odierna parte opponente, ex art. 96 C.P.C., per la temerarietà dell'azione in opposizione promossa e per cui è oggi giudizio.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso monitorio (proc. 87/2018 R.G.) la società allegava di avere effettuato CP_1 opere (di realizzazione di rete fognaria acque nere e bianche, rete idrica, rete gas, rete ENEL, demolizione fabbricato preesistente) sui terreni distinti al NCT del Comune di Avezzano Fol. 37 Partt.
1487 e 1488 di proprietà dei . A fronte di ciò la società emetteva la fattura n. Parte_1
11 del 6.11.2017 per € 46.490,18 IVA inclusa. In difetto di pagamento da parte della debitrice, la società domandava, dunque, emettersi decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato oltre accessori e spese di lite.
In data 1.2.2018, in accoglimento del ricorso, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 49/2018 che, unitamente al ricorso, veniva notificato a mani proprie di in data Parte_1
15.2.2018.
B. Con atto di citazione tempestivamente notificato (27.3.2018) ed iscritto a ruolo (5.4.2018) Parte_1 svolgeva opposizione sulla scorta, in sostanza, delle seguenti difese:
[...]
Part
- eccepiva l'inadempimento della . e la risoluzione del contratto, con conseguente CP_2 impossibilità di pronunciare il decreto ingiuntivo in difetto di prova di adempimento;
- deduceva la mancata produzione degli estratti autentici della controparte, essendo insufficiente la sola fattura per ottenere la pronuncia di ingiunzione di pagamento;
- evidenziava come la fattura, quale atto a formazione unilaterale, non costituisse prova;
Part
- contestava l'esecuzione da parte della . delle opere indicate nella fattura n. 11/2017 CP_2 affermando come tale società avesse svolto pochissime altre opere in forza del preliminare di compravendita del 22.5.2010 peraltro in maniera difforme dalla regola dell'arte e inutile alla opponente, tanto da rendere necessaria la demolizione e l'integrale rifacimento per le ragioni indicate nell'atto stesso, con risoluzione dello stesso preliminare per inadempimento;
- in subordine, evidenziava come se qualche opera utile fosse stata, in effetti, realizzata, alla
– che abbandonò il cantiere nel 2010 – spetterebbe semmai una indennità ex art. CP_1
1150 c.c.;
- contestava in ogni caso la congruità delle somme indicate in fattura esponendo, peraltro, come al tempo del computo metrico del 5.11.2017 lo stato dei luoghi fosse ben diverso da quello che si presentava al tempo dell'abbandono del cantiere;
3 - ha allegato di aver subito un pregiudizio, anche solo in termini di chance, avendo perduto la possibilità di commercializzare i singoli lotti che sarebbero derivati dai lavori di urbanizzazione posto che il prezzo di vendita nel 2010 era di circa 110/mq. per poi scendere a € 80/mq. nel 2017.
Ha, quindi, domandato l'accoglimento dell'opposizione, formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna della controparte al risarcimento dei danni, anche per perdita di chance, per € 50.000,00 o per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Part C. Si è costituita in giudizio la . deducendo: CP_2
- come il contratto preliminare di vendita, in forza del quale venne pure versata una caparra di €
15.000,00 ed € 5.000 di acconto, prevedesse l'esecuzione di opere a scomputo del prezzo e come il termine di esecuzione dei lavori fosse stato prorogato;
- come essa opposta avesse realizzato la gran parte delle opere, restando inadempiente solamente in relazione all'integrale smaltimento dei materiali di risulta della demolizione eseguita sui ruderi preesistenti ed insistenti sui terreni oggetto di contratto;
- come per mezzo della missiva del 18.9.2014 non si fosse determinata alcuna risoluzione contrattuale posto che la stessa recava invito a un incontro, all'esito del quale le parti stabilirono una proroga;
Part
- come la . vesse tentato più volte di ultimare le opere, incontrando però l'opposizione CP_2 dell'attrice, che negava l'accesso ai fondi in questione;
- come le opere fossero state eseguite a regola d'arte, in difetto di rilievi della direzione dei lavori, eccependo, in ogni caso, la decadenza dalla garanzia per vizi.
Svolte alcune considerazioni in punto di riparto dell'onere della prova, l'opposta ha quindi chiesto preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione nonché in riconvenzione condannarsi l'opponente alla restituzione della somma di €
5.000,00 a titolo di acconto nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
D. La causa è stata istruita con produzioni documentali e assunzione di prove orali e, all'esito, del rigetto della richiesta di CTU e della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, si osserva come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non sia una "actio nullitatis" o un rimedio impugnatorio nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
4 Come ogni giudizio a cognizione piena, dunque, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto ingiuntivo. In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti. Peraltro le parti conservano la posizione che loro deriva dal rapporto sostanziale: il creditore opposto (attore in senso sostanziale) è onerato di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria sottesa alla domanda mediante dimostrazione dei fatti costitutivi ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c.; il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda e dare prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto ex art. 2697, co. 2 c.c.
Naturalmente, nel giudizio di opposizione non valgono le facilitazioni probatorie stabilite nella fase sommaria in favore del ricorrente, del che la fattura – premesso che l'ingiunzione può emettersi non già dietro semplice produzione della stessa, occorrendo invece la produzione degli estratti autentici dei registri prescritti dalle legislazione fiscale in cui la fattura sia annotata regolarmente – sostanziandosi in atto formato unilaterale dalla parte che intende avvalersene, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 3,
29.12.2024, Ord. 34831). Peraltro le scritture prescritte dalla legislazione fiscale non rilevano ai sensi dell'art. 2710 c.c. posto che non sono annoverate tra quelle di cui all'art. 2104 c.c. e possono costituire idonee prove dell'esistenza di un credito nelle ipotesi in cui, la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisca atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole (Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935)
2. Occorre, poi, evidenziare come l'opponente possa con l'atto di citazione in opposizione, proporre domande riconvenzionali in senso tecnico. Il creditore opposto può, invece, proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (Cass. SS.UU. 15.10.2024, n. 26727).
La modifica della domanda, può, poi riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi") senza dar luogo a mutatio libelli sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò
5 solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. SS.UU., 15.6.2015, n. 12310)
In particolare le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione), sia quanto al "petitum"
(pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, co. 2, e, dunque, anche l'art. 183, co. 5 c.p.c. ratione temporis vigente - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. SS.UU., 27.12.2010, n. 26128).
3. Nel caso di specie la domanda monitorio era indiscutibilmente fondata sul titolo contrattuale rappresentato dall'appalto intercorso tra le parti posto, essendo dedotto in giudizio il preteso corrispettivo contrattuale, indicato in termini di liquidità.
Con l'atto di opposizione ha eccepito l'intervenuta risoluzione del predetto Parte_1 contratto, domandando in riconvenzione l'accertamento di tale risoluzione (oltre al risarcimento dei danni) e prospettando solamente quale ulteriore difesa come, laddove la stessa dovesse essere ritenuta debitrice, il quantum dovrebbe essere stabilito secondo quanto previsto dall'art. 1150 c.c.
A fronte di tale attività difensiva, l'opposta nella propria comparsa non ha provveduto a domandare, seppure in via subordinata e come in suo potere, il pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento in ragione delle opere asseritamente eseguita, cosicché l'unica sua domanda è, sotto tale aspetto, quella originaria, cui si è aggiunta solamente quella – ammissibile poiché a sua volta consequenziale all'invocata risoluzione – di restituzione della somma di € 5.000,00 versata quale acconto (non già quale caparra confirmatoria) di prezzo. Ha solo svolto talune considerazioni richiamando anch'essa l'art. 1150 c.c. - che invero è norma eccezionale applicabile al possessore e Part non già al detentore, seppur qualificato, quale sarebbe la . (v. Cass. Sez. 2, CP_2
28.11.2017, n. 28379; Cass. Sez. 3, 13.10.2022, Ord. 29924) - senza però far valere il diritto all'indennizzo in maniera chiara e insistendo semplicemente per il rigetto dell'opposizione.
6 Si tratta, come detto, di diritti eterodeterminati ragion per cui la causa petendi concorre in via decisiva alla determinazione del diritto stesso (Cass. Sez. 3, 15.9.2020, Ord. 19186), che non è dunque
“autoindividuante”, con il corollario che ove il giudice si pronunciasse in ordine a un distinto diritto incorerebbe nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tenuto conto di quanto sopra, dunque, l'oggetto della cognizione risulta compiutamente definito evidenziandosi come resti estraneo al presente giudizio ogni ipotetico diritto che dovesse spettare a parte opposta a titolo di ingiustificato arricchimento.
La successiva domanda di riconoscimento di un indennizzo (v. comparsa conclusionale) risulta inammissibile perché tardiva. Per costante giurisprudenza la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (v. Cass. Sez. 3, 8.5.2024, Ord.
12633; Cass. Sez. 1, 26.9.2019, n. 24040; Cass. Sez. 3, 24.1.2012, n. 947) del che neppure assume rilevanza la condotta dell'opponente.
4. Deve osservarsi come a mezzo del contratto definito “preliminare di compravendita immobiliare” del
22.5.2010 (v. doc. 2 fascicolo di parte opponente) avesse promesso in Parte_1 vendita alla che si obbligava all'acquisto, due terreni edificabili censiti al NCT del CP_1
Comune di Avezzano al Fol. 37 Partt. 1487 e 1488. Il corrispettivo convenuto era in parte rappresentato dalla somma in denaro di € 30.000,00 e in parte rappresentata dalla realizzazione di opere di urbanizzazione, meglio descritte nel preventivo del 7.5.2010, tra le quali sono ricomprese quelle descritte nella fattura. Segnatamente, le opere da realizzare erano così testaulemte descritte:
“collettore fognario a due tubi diametro mm. 200 compreso pozzetti primari cm. 60x 60 con chiusino in ghisa carrabili allaccio dei collettoria rete fogniaria comunale allacci di rete fogniaria ai sette lotti compreso pozzetti rete idrica primaria compreso pozzetto cam condominiale e due pozzetti cam di diramazione ai sette lotti rete idrica secondaria con sette linee separate per i sette lotti costruzione di vano contatori enel in cemento armato linea primaria energia elettrica in cavidotto diametro mm. 120 da contenitore enel a vano contatori linee secondarie per sette lotti per linee elettriche con cavidotto diametro mm. 100 costruzione vano contatori gas in cemento armato rete gas da vano contatori ai sette lotti con linee separate compreso pozzetti
7 rete telefonica primaria dalla strada a pozzetti di derivazione da posizionare sulla nuova strada di fronte ai sette lotti sette diramazioni per rete telefonica per i sette lotti almeno cinque catidoie per raccolta acque meteoriche complete di pozzetto, tubazione e griglia in ghisa predisposizione con cavidotto, pozzetti e plinti per pali della illuminazione stradale cavi e rinterri occorrenti compreso riporto necessario in mi sto di cava trasporto a rifiuto del materiale di scavo in esubero preparazione del fondo stradale con macchinari idonei strato di asfalto binder spessore cm. 8 steso a macchina e rullato demolizione del fabbricato esistente (magazzini) compreso il carico, il trasporto a discarica autorizzata e compreso altresi dell'onere di conferimento, previa scevratura dei diversi materiali ….” Part Contestualmente alla stipula del contratto la . versava la somma di € 15.000,00 alla CP_2 controparte a titolo di caparra confirmatoria convenendosi che i residui € 15.000,00 fossero versati al rogito del definitivo, da stipularsi entro il 31.10.2010.
Come si vede le parti conclusero un contratto atipico (ove il corrispettivo in danaro sia ritenuto essenziale all'appalto), per mezzo del quale parte del corrispettivo della compravendita era costituito dalla esecuzione della prestazione tipica di un appalto di opere. Ne deriva, in ogni caso, l'applicabilità della disciplina dell'appalto, in parte qua, fatte salve le norme non compatibili con l'esecuzione della controprestazione in natura. Ciò conduce a ritenere già in astratto che, pur nel caso di esatto Part adempimento da parte della . il corrispettivo sarebbe costituito da una prestazione CP_2 pecuniaria, non considerata nel programma negoziale stabilito dalle parti.
5. L'opponente ha eccepito come, a fronte della mancata ultimazione delle opere, fosse stata inoltrata alla controparte, in data 18.9.2014 una diffida ad adempiere (v. doc. 6 fascicolo parte opponente). Il documento prodotto contiene puntuale indicazione delle opere ancora non ultimate, diffida ad ultimare le stesse con assegnazione di termine di 15 giorni per provvedervi ed espresso avvertimento che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto. Per tale atto, poi, richiamato nell'atto di citazione in opposizione vale il principio espresso da Cass. Sez. 3, 18.11.2002, n. 16221 e Cass. Sez. 2,
14.10.2010, n. 21229.
Parte opposta ha dedotto come non si trattasse di diffida ad adempiere ma di invito a partecipare a un incontro per ridefinire i termini di ultimazione dei lavori. Non ha, però, né contestato la conformità della copia della missiva all'originale, né contestato il ricevimento della stessa (v. Cass. Sez. L,
6.11.2024, Ord. 28580) né offerto prova di aver ricevuto un atto di diverso contenuto (Cass. Sez. 5,
9.3.2025, Ord. 6251).
8 Dall'esame delle riproduzioni fotografiche depositate nonché dalla deposizione del Geom.
, escusso all'udienza del 4.11.2021, risulta come ancora nel 2017 non fossero state Testimone_1 ultimate le opere oggetto del contratto tanto che fu necessario alla committente reperire la prestazione sostitutive dalla ditta Angelucci. Sul punto si evidenzia, peraltro, come la stessa per mezzo del legale incaricato, ebbe a inoltrare una comunicazione alla controparte CP_3 il giorno 11.9.2017 (v. doc. 8 fascicolo parte opponente) indicando come eseguite le seguenti lavorazioni: “1) realizzazione fognature acque chiare e scure … 2) realizzazione linea idrica e gas;
3) posa in opera di corugato per energia elettrica e telefono, compresa l'installazione dei relativi pozzetti e chiusini;
4) demolizione di fabbricato in pietra;
5) manutenzione periodica del terreno…”.
Peraltro, secondo i consueti principi generali l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul debitore e, nel caso di specie, tale prova non consta cosicché la parte opposta subisce le conseguenze giuridiche della mancata prova (Cass. SS.UU., 30.10.2001, n. 13533). Part Dal raffronto con l'oggetto dell'obbligazione a carico della . è, dunque, evidente come CP_2 le opere non fossero ultimate in quanto non può certamente dirsi che quelle residue avessero contenuto marginale, meramente accessorio o secondario o, ancora di mera rifinitura (Cass. Sez. 1,
6.3.1995, n. 2571) connotandosi, invece, in termini di pregnante rilevanza rispetto all'interesse della promittente venditrice che, dall'esatto adempimento, avrebbe ottenuto la completa urbanizzazione del comprensorio al quale appartenevano i lotti promessi in vendita all'opposta.
Il potere di autotutela esercitato dalla opponente deve ritenersi riconducibile alla previsione di cui all'art. 1454 c.c. piuttosto che a quella dell'art. 1662 c.c. (v. Cass. Sez. 2, 30.3.1985, n. 2236) posto che non vi è prova che il termine di adempimento apposto nell'interesse dell'artefice e desumibile implicitamente da quello indicato per il rogito (31.10.2010) fosse stato prorogato.
In particolare da un comportamento equivoco, come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, non può presumersi una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione del termine inizialmente stabilito, in quanto tale comportamento può essere ispirato da precaria benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto
(v. Cass. Sez. 2, 20.1.1994, n. 466; Cass. Sez. 3, 26.11.2019, n. 30730): occorre, in sostanza, il riscontro di altri indici esteriori che valgano a connotare del crisma della univocità la condotta del creditore, così qualificandola in termini di concludenza, equipollente alla dichiarazione di volontà.
Dovrebbe, poi, distinguersi tra proroga intervenuta prima o dopo la scadenza del termine finale originariamente convenuto: nel primo caso la proroga escluderebbe in radice la possibilità di configurare un ritardo addebitabile all'assuntore anche laddove solamente la richiesta di proroga fosse intervenuta prima della scadenza;
nella seconda ipotesi la volontà del committente non può
9 dirsi univoca nel senso di abdicare agli effetti derivanti dal ritardo (v. risalente Cass. 26.11.1957, n.
4497).
Nel caso di specie la diffida ad adempiere escluse, ad ogni modo, per l'avvenire ogni possibilità di ravvisare tolleranza nell'inerzia dell'opponente. E' evidente come l'inadempimento, pure connotato di peculiare gravità, tanto che l'artefice successivamente incaricato, dovette pure procedere al rifacimento di alcune opere, non fu eliminato nel termine assegnato, certamente congruo anche in ragione dell'ampio decorso del termine iniziale-
Dalla deposizione di non può, poi trarsi una conclusione nel senso, Testimone_2 auspicato dall'opposta, di una avvenuta proroga: il testimone ha riferito di una asserita proroga senza indicare il nuovo termine, invero, neppure specificamente indicato dall'opposta. La proroga senza fissazione di un termine (in disparte la sua essenzialità) non può che essere intesa nel senso che il committente ha rinviato tale indicazione in un successivo momento ovvero che, forse più correttamente, vi fosse solo una trattativa per concedere effettivamente la proroga. L'asserito incontro del 2014 non risulta, comunque, meglio collocato nel tempo e, in particolare, non risulta successivo alla diffida stessa, così che nessuna influenza pratica può aver spiegato in quanto il vano decorso del termine indicato nella diffida ha, comunque, determinato la risoluzione in considerazione dei rilievi sopra illustrati (il termine indicato in diffida sarebbe comunque specificazione della proroga).
Non risulta, poi, che l'opponente, nel corso di esecuzione del rapporto abbia ostacolato l'attività dell'appaltatore mancando ai propri obblighi di collaborazione o incorrendo in mora credendi posto che, come dichiarato all'udienza del 22.4.2021 dal testimone padre del Testimone_2 legale rappresentante della e consulente delle stessa società, CP_1 Parte_1 ebbe a negare l'accesso ai terreni di proprietà solo dal 2017 (v. risposta al cap. 4) cioè
[...] in epoca ben successiva al vano decorso del termine assegnato e, quindi, allorquando sciolto il rapporto il committente, con definitività dell'adempimento, ben poteva rifiutare la prestazione offerta, non essendo egli più creditore.
Ne deriva come il contratto ripassato tra le parti debba considerarsi risolto per inadempimento dell'appaltatore evidenziandosi, altresì, come prima della accettazione delle opere
– neppure allegata dall'opposta – il diritto al corrispettivo non sorga in favore dell'appaltatore né deve discorrersi di garanzia per vizi e difformità (come l'opposta mostra di supporre avendo spiegato eccezione di decadenza) la quale viene in rilievo solo dopo l'accettazione, espressa, tacita o presunta che sia e, comunque, a opera ultimata (Cass. Sez. 1, 14.2.2019, Ord. 4511) Per conseguenza, è onere dell'appaltatore, prima dell'accettazione, provare l'esatto adempimento.
10 Part
A fronte dell'accertamento della risoluzione contrattuale per inadempimento della .
[...]
CP_ risulta infondata la pretesa fatta valere da questa nel giudizio non mancandosi di rimarcare come, posto che il contratto di appalto di opere (a differenza che di quello di servizi) è a esecuzione prolungata ma non già di durata la risoluzione produce effetto anche per la parte che abbia avuto esecuzione salvo il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c., non fatto valere per quanto sopra argomentato.
6. Stante, per quanto argomentato, la tardiva proposizione di domanda di indennizzo, restano pure irrilevanti le ulteriori questioni – e la connessa attività istruttoria espletata – in punto di utilità (o meno) delle opere parzialmente seguite.
Ad ogni modo si evidenzia come la predetta domanda sarebbe pure infondata in quanto ai sensi dell'art. 2041 c.c. stabilisce come l'indennizzo sia dovuto, con il limite superiore dell'effettivo incremento patrimoniale della parte arricchita, entro il limite inferiore dell'effettivo e correlativo depauperamento, con esclusione quindi del lucro cessante (Cass. Sez. 3, 10.8.2023, Ord. 24370).
L'indennizzo, pertanto, non può essere determinato in base al corrispettivo cui l'appaltatore avrebbe Part avuto diritto (vedi Cass. Sez. 3, 4.4.2019), come la . ha, invece, invocato nella CP_2 comparsa conclusionale facendo riferimento al potere attribuito al giudice ex art. 1657 c.c.
Non ha, invece, offerto elementi tali da cui desumere la consistenza del proprio depauperamento rimarcandosi come l'onere della prova della effettiva perdita patrimoniale subìta grava sull'esecutore della prestazione, tenuto a dimostrare e quantificare i costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto), restando invece escluso il netto profitto che l'esecuzione dell'appalto avrebbe assicurato. Sebbene possano trovare applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. è, peraltro, necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il pregiudizio nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, 23.9.2015, n. 18804).
La stessa richiesta di parametrare in ogni caso l'indennizzo ex art. 2041 c.c. a termini del normale corrispettivo, senza alcun riferimento ai costi e spese sostenuti, lascia emergere l'assoluta assenza dell'indicazione dell'indice del depauperamento, tale da consentire la quantificazione dell'indennizzo di cui trattasi anche, se del caso, per mezzo dell'equità giudiziale di natura meramente correttiva o integrativa, che non può certo risolversi nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa.
Quanto sopra pur prescindendo dal distinto profilo dell'effettiva utilità per la opponente delle Part opere svolte, della cui prova è onerata la stessa . ed evidenziandosi pure come il CP_2 testimone Geom. abbia escluso di avere assunto la qualità di direttore dei lavori in Testimone_1
Part riferimento al rapporto tra e . avendo, invece, svolto le relative Parte_1 CP_2
11 funzioni nel successivo rapporto “di rimpiazzo” tra l'opponente e , Persona_1 specificando come si fosse reso necessario l'integrale rifacimento delle opere parzialmente eseguite Part dalla . La circostanza è stata pure confermata dal testimone . CP_2 Testimone_3
Si ritiene di apprezzare le deposizioni di tali testimoni in maniera prevalente su quelle contrarie dei testimoni indicati da parte opposta in quanto le dichiarazioni dei primi risultano maggiormente specifiche e pure qualificate dalle competenze del Geom. e confortate dal corredo Testimone_1 di riproduzioni fotografiche rammostrato loro, che conferma la sostanziale inutilità delle opere svolte Part dalla . CP_2
7. L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere, perciò, accolta con conseguente revoca dello stesso.
8. La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta in riconvenzione dall'opponente deve essere rigettata.
8.a. Si evidenzia, anzitutto, come il contratto ripassato tra le parti contenga la previsione (art. 3 e 5) Part di una “caparra confirmatoria” di € 15.000,00, regolarmente costituita dalla . che CP_2 presenta una struttura peculiare essendo stabilito che in caso di risoluzione per inadempimento fosse “…salva la caparra confirmatoria a favore dell'adempiente, restando impregiudicato il diritto dell'adempiente di richiedere maggiori danni od interessi”.
Operato un distacco dalla funzione più ancestrale della caparra confirmatoria quale segno dell'avvenuta convenzione (sebbene l'art. 1385 c.c. delinei un modello reale, ma non potendo revocarsi in dubbio che sia possibile la costituzione della caparra confirmatoria in un momento successivo alla conclusione del contratto purché in epoca anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, così essendo assicurata la finalità dell'istituto - v. Cass. Sez. 2, 29.11.2022, n. 35068), a giudizio di questo Tribunale che essa possa essere così scomposta:
a) attribuzione di un diritto di recesso c.d. “impugnatorio” (per inadempimento, dunque per giusta causa) alla parte adempiente quale speciale rimedio risolutorio espressione di autotutela, tanto che la domanda di risoluzione non è domanda nuova (Cass. Sez. 2, 30.7.2024, Ord. 21317);
b) previsione di una clausola penale pura per il caso di inadempimento definitivo, rispetto alla quale la misura della prestazione varia a seconda della parte resasi inadempiente, che prescinde dunque dalla prova di danno, con il corollario che il diritto alla caparra può essere fatto valere anche nella domanda di risoluzione e dopo aver proposto domanda di risarcimento;
c) la costituzione di un pegno irregolare infruttifero a garanzia della somma che sarebbe dovuta a titolo di penale in caso di recesso operato dalla parte che riceve il pegno stesso. Sulla scorta di tale osservazione pare pure potersi revocare in dubbio l'orientamento inteso ad escludere l'applicabilità del potere di riduzione ex art. 1384 c.c. alla caparra confirmatoria (ex plurimis Cass. Sez. 2,
25.8.2020, n. 17715).
12 L'espressione “caparra confirmatoria” è, quindi, formula sintetica che compendia una ideale pluralità di pattuizioni collegate tra loro, avvinte da una nesso funzionale unitario che ha, perciò, dato luogo pure a un unitario istituto giuridico.
Ove la parte intenda agire per il risarcimento integrale del danno integrale subito, se e nei limiti è tenuta a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale (Cass. Sez. 2, 27.3.2019,
n. 8517).
Nel caso di specie, nei limiti dell'autonomia negoziale, le parti hanno convenuto, nella sostanza, che il diritto alla caparra fosse compatibile e cumulabile – nei limiti della differenza – con il diritto al risarcimento del maggior danno, con una deviazione dal modello codicistico deviando, nella sostanza la natura della penale pura in penale spuria facendole cioè perdere la funzione di limitazione del danno, come espressamente previsto nell'art. 1382 c.c. Ciò fa rimanere, peraltro, irrilevante quanto enunciato da Cass. SS.UU. 14.1.2009, n. 553.
Il diritto alla ritenzione della caparra sussiste, inoltre, pur se la parte, in luogo del recesso abbia procurato la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere (più tutelante per la parte inadempiente) posto che essa non può perdere tale vantaggio sol perché non può più esercitare una facoltà (quella di recedere dal contratto), che non ha più bisogno di esercitare (Cass. Sez. 2,
8.6.2022, n. 18392).
Nulla essendo stato dedotto dalle parti in punto di caparra – non essendo necessaria la proposizione di una “domanda di ritenzione”, in quanto l'inesistenza di un obbligo restitutorio è automatica conseguenza dell'operare dell'istituto una volta integrato l'inadempimento definitivo - essendosi peraltro l'opposto limitato a domandare la ripetizione della diversa somma asseritamente versata quale acconto di prezzo, deve comunque ritenersi astrattamente possibile la risarcibilità del danno ulteriore per quanto sopra.
8.b. ha allegato, in sostanza, un pregiudizio in termini di danno lucro Parte_1 cessante o di perdita di chance per aver perduto la possibilità, a fronte del ritardo nell'adempimento, di alienare i fondi di sua proprietà a un prezzo di mercato più vantaggioso (nel 2010) rispetto a quello poi determinatosi nel 2017.
Si evidenzia, in primo luogo, come non sia invocato il danno da lucro cessante in relazione ai terreni promessi in vendita alla controparte, per i quali varrebbe il principio per cui tale danno si sostanzia nella differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (Cass. Sez. 2, 3.4.2025, n. 8905), che dunque sarebbe da collocarsi nel 2014 e rispetto al quale non è allegato alcun diverso valore di mercato. E' a tale momento, infatti, la parte fedele, rinunciando a richiedere l'adempimento della
13 controparte, rende definitivo l'inadempimento di quest'ultima (Cass. Sez. 2, 5.4.1989, n. 1641; Cass.
Sez. 3, 7.5.1982, n. 2850; Cass. Sez. 2, 7.2.1998, n. 1298; Sez. 3, Cass. Sez. III, 11.11.2015, n. 22979).
Peraltro, comportando la risoluzione il venire meno dell'obbligazione di alienare per il corrispettivo pattuito, essa potrebbe determinare anche un vantaggio per la parte adempiente nelle ipotesi in cui l'alienazione stessa fosse stata nel suo complesso più svantaggiosa della situazione realizzatasi per effetto della risoluzione stessa. Così, con riferimento allo specifico contratto preliminare, fa difetto pure ogni allegazione circa il raffronto tra l'utile netto dell'operazione – che è elemento decisivo - e il delta che si assume costituire danno.
Rispetto al danno da lucro cessante in relazione alla mancata possibilità di alienare gli altri lotti a condizioni migliori di quelle del 2010 si evidenzia, in via dirimente e oltre a quanto già esposto, come non valga il principio sopra enunciato in relazione al preliminare in difetto di un obbligo di acquisto (da parte di terzi) e come la parte opponente abbia conservato la disponibilità giuridica dei beni, dei quali non sono neppure forniti elementi utili di stima, cosicché tale danno appare meramente ipotetico posto che solo la conversione del bene in denaro per effetto della vendita determina la rilevanza delle variazioni di valore di mercato e considerato che il mantenimento della disponibilità dell'immobile può determinare in futuro anche conseguimento di un eventuale vantaggio per effetto dell'incremento dei valori immobiliari in genere (Cass. Sez. 2, 13.9.2004, n. 18376).
Quanto alla perdita di chance, in disparte ogni questione circa la sua teorica configurabilità
e giuridica consistenza (pacificamente affermata – v. Cass. Sez. L. n. 6906/1983, prima in ambito giuslavoristico e poi Cass. Sez. 3 n. 4400/2004, prima in ambito di responsabilità sanitaria) essa va intesa cum grano salis non potendo costituire di certo, in quanto autonoma situazione giuridica, un
“diminutivo astratto” del lucro cessante. La chance si fonda esigenza di assicurare giuridica rilevanza alla probabilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole e trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale (Cass. Sez. 3, 27.7.2024, Ord. 21045), così dovendo evitarsi pure ogni confusione circa il tema causalità, potenzialmente idonea ad eludere il principio del “tutto o niente” che la domina. Nel caso di specie la nozione di chance risulta, invece, evocata proprio in relazione ad un possibile danno-conseguenza in termini di lucro cessante, per cui vale quanto già sopra illustrato.
9. Parimenti deve essere rigettata la domanda di restituzione della somma di € 5.000,00 versata quale Part acconto dalla . osto che non risulta provata la dazione e il fatto del pagamento risulta CP_2 contestato dalla opponente nella prima udienza di comparizione e trattazione (costituente prima difesa utile) del che pur a fronte della risoluzione non vi è diritto alla ripetizione.
14 Si tratta, peraltro, di somma versata a diverso titolo rispetto alla caparra confirmatoria, rispetto alla quale sussiste il diritto di alla definitiva Parte_1
10. Stante la reciproca soccombenza, anche in considerazione del valore della riconvenzionale per risarcimento del danno proposta dall'opponente in relazione a quello delle contrapposte domande, si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando:
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale dell'opponente accertando e dichiarando che il Part contratto del 22.5.2010, ripassato tra le parti, è risolto per inadempimento della . CP_2
a seguito di diffida ad adempiere del 18.9.2014;
- per l'effetto ACCOGLIE l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto;
Part
- DICHIARA inammissibile la domanda di indennizzo avanzata dalla . CP_2
- RIGETTA le ulteriori domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in data 30 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
15