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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2022 depositato il 19/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acate - Corso Umberto I 97011 Acate RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190057563527 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento recapitata il 23.4.2022, avento ad oggetto l'importo complessivo di euro 481,74 relativo ad ICI del Comune di Acate dell'anno 2011.
La parte ha eccepito (a) che la cartella era stata emessa da Riscossione Sicilia s.p.a, società che alla data suddetta di recapito era estinta ed alla quale è subentrata l'Agenzia delle Entrate Riscossione - (b) la tardiva emissione della cartella, notificata il 23.4.2022, oltre il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 1 co.
163 L. 296 del 2006, a fronte di un avviso di accertamento divenuto definitivo nel 2017.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Acate, quale ente impositore, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione,
i quali hano resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo la cartella, in realtà, è stata correttamente emessa da Riscossione Sicilia s.p.a., prima che alla stessa subentrasse, a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, l'Agenzia delle Entrate Riscossione a decorrere dall'1.10.2021, ai sensi dell'art. 76 d.l. 73/2021, conv. con mod. in L. 106/2021. La notificazione del titolo è poi avvenuta, come si doveva, il 23.4.2022 a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il secondo motivo di ricorso è del pari destituito di fondamento, in quanto non tiene conto della previsione normativa di sospensione dei termini di prescrizione e dacadenza sub art. 68 co. 4 co. bis d.l. 18/2020 e succ. mod., da cui deriva che la notificazione avvenuta il 23.4.2022 non si rivela tardiva rispetto all'eccepito termine decadenziale triennale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, rigetta il ricorso proposto da Di Ricorrente_1 iscritto al n. 1019/2022 R.G.R. e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Acate e all'Agenzia delle Entrate
Riscossione resistenti le spese processuali, che liquida in favore del primo in euro 300 per compenso, oltre accessori di legge, ed in favore della seconda in euro 250 per compenso, oltre eventuali oneri riflessi.
Ragusa 18.2.2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2022 depositato il 19/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Morselli N. 2 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acate - Corso Umberto I 97011 Acate RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190057563527 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento recapitata il 23.4.2022, avento ad oggetto l'importo complessivo di euro 481,74 relativo ad ICI del Comune di Acate dell'anno 2011.
La parte ha eccepito (a) che la cartella era stata emessa da Riscossione Sicilia s.p.a, società che alla data suddetta di recapito era estinta ed alla quale è subentrata l'Agenzia delle Entrate Riscossione - (b) la tardiva emissione della cartella, notificata il 23.4.2022, oltre il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 1 co.
163 L. 296 del 2006, a fronte di un avviso di accertamento divenuto definitivo nel 2017.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Acate, quale ente impositore, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione,
i quali hano resistito al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo la cartella, in realtà, è stata correttamente emessa da Riscossione Sicilia s.p.a., prima che alla stessa subentrasse, a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, l'Agenzia delle Entrate Riscossione a decorrere dall'1.10.2021, ai sensi dell'art. 76 d.l. 73/2021, conv. con mod. in L. 106/2021. La notificazione del titolo è poi avvenuta, come si doveva, il 23.4.2022 a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il secondo motivo di ricorso è del pari destituito di fondamento, in quanto non tiene conto della previsione normativa di sospensione dei termini di prescrizione e dacadenza sub art. 68 co. 4 co. bis d.l. 18/2020 e succ. mod., da cui deriva che la notificazione avvenuta il 23.4.2022 non si rivela tardiva rispetto all'eccepito termine decadenziale triennale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, rigetta il ricorso proposto da Di Ricorrente_1 iscritto al n. 1019/2022 R.G.R. e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Acate e all'Agenzia delle Entrate
Riscossione resistenti le spese processuali, che liquida in favore del primo in euro 300 per compenso, oltre accessori di legge, ed in favore della seconda in euro 250 per compenso, oltre eventuali oneri riflessi.
Ragusa 18.2.2026.