Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8220/2024 R.G. promossa da: Parte 1 n. a MILANO (MI) il 08/11/1972 (C.F.: C.F. 1 residente rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LANAIA GIUSEPPINA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
' n. a ROMA (RM) il 13/06/1974, (C.F.: C.F. 2 ), CP 1
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CASSELLA ELENA, presso il cui studio legale in
Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 26/11/2024 sulle conclusioni congiunte precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 chiedeva a 473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile questo tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con [...] CP 1 e celebrato a Catania in data 7/07/2007, matrimonio dal quale era ati due figlie ER_1 e Per 2
Parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata.
CP 1 si costituiva aderendo alla domanda di divorzio.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio. Parte 1 e CP 1Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo tribunale.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo all'affidamento dei minori va senz'altro applicato il regime ordinario di affidamento condiviso, quanto alle restanti condizioni si provvede come da accordo raggiunto dai coniugi all'udienza: alle seguenti condizioni:
'-Disporre l'affidamento condiviso dei minori, ER 1 e ad entrambi i genitori ER 2
con collocamento paritario tra gli stessi presso la propria abitazione/domicilio a settimane alterne, così come adottato in sede di separazione. I minori trascorreranno le festività natalizie, pasquali ed i compleanni in base all'alternanza settimanale;
con possibilità di scambio di settimana qualora, per due anni consecutivi, tali festività ricadano nella settimana spettante allo stesso genitore;
al termine della festività verrà ristabilita la normale alternanza settimanale. Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 14 giorni, anche non consecutivi, previamente concordati, con il singolo genitore. Le parti si obbligano a comunicare all'altro genitore la destinazione in cui trascorreranno le vacanze con i minori ed il periodo con congruo anticipo.
Il Sig. Pt 1 autorizza, sin d'ora, la sig.ra CP_1 durante i periodi delle festività o di vacanza di competenza della stessa, a portare con sé i minori ER_2 е ER_1 a
Roma per poter trascorrere del tempo con la di lei famiglia, previa comunicazione allo stesso;
In merito alla casa coniugale sita a San Giovanni la Punta (CT) in via Taranto n. 5/A,
-
interno 12 di proprietà di entrambi: premesso che i minori Per 1 e Per 2 hanno raggiunto una maturità tale da potersi svincolare dalla casa natale, le parti sono concorde nel non attribuire in assegnazione ai minori la casa che, invero, verrà abitata da entrambi secondo le modalità indicate infra, ovvero a settimane alterne come ad oggi fatto.
Le parti si obbligano con il presente atto a procedere alla vendita del suindicato immobile ad un congruo prezzo di mercato che dovrà essere accettato dalle parti, per tramite di un'agenzia immobiliare ancora da individuare ed i cui costi/provvigioni saranno suddivisi in modo eguale. Il prezzo ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali tra le parti, quali comproprietari dell'immobile.
Nelle more, i coniugi si obbligano a sopportare economicamente in parti uguali l'ammontare di tutte le utenze domestiche della casa, a prescindere dalla titolarità dei singoli contratti, così come tutti gli oneri connessi alla casa coniugale compreso la rata del mutuo.
È pacifico chi dei due coniugi anticipa, previa esibizione della bolletta/spesa chieda all'altro il pagamento pro quota. L'altro coniuge sarà obbligato a pagare entro 10 giorni dall'esibizione della ricevuta che va mandata per iscritto. Una volta venduto l'immobile de quo, le parti si impegnano a cercare ognuna una casa in affitto o acquistare un immobile nella città metropolitana di Catania così da non compromettere le abitudini dei minori;
- Disporre il mantenimento diretto dei figli ER 2 e Per 1 a carico dei genitori in base al proprio periodo di competenza, occupandosi integralmente dei bisogni dei minori materiali e morali. Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, verranno contribuite da entrambi i genitori in misura del 50% secondo le Linee guida del Tribunale di
Catania; l'assegno unico sarà percepito pro quota da entrambi i genitori.
Le parti acconsentono, sin d'ora, il rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio e/o passaporto per i figli ER 1 e ER_2 . Eventuali viaggi fuori dalla Sicilia, ad esclusione di quelli di cui al punto precedente, dovranno essere previamente concordati tra i genitori.
Le parti si obbligano a non ostacolare le comunicazioni telefoniche con il genitore non
-
presente ed in generale il rapporto figlio/genitore temporaneamente collocatario, purché vengano rispettati gli impegni scolastici/sportivi dei minori ed osservando le regole del buon senso.
Le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8220/2024
R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte 1 e [...] CP 1 a Catania in data 7/07/2007, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania, al n. 216, parte I, Serie -, anno 2007.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
regola le condizioni come in parte motiva.
Compensate le spese processuali
Così deciso in Catania, il 27.12.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher