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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 607/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE CP_1 P.IVA_1
FRANCESCO resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/04/2022 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
(n.409/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la sig.ra , nata a [...]_1
Lucania il 05/12/1980, è invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) dalla data della revisione (25/01/2021)”.Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 19/04/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Epilessia generalizzata, non rispondente alla terapia farmacologica, con continue crisi epilettiche.
Depressione endoreattiva in presenza di deficit focali. Esiti di colecistectomia. Obesità di II classe (BMI: 35,50).”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente i presupposti sanitari propri dell'indennità d'accompagnamento dal 26/04/2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Persona_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in
Pag. 2 di 3 sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata a [...] il [...]], si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal 26/04/2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 607/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to BOVE CP_1 P.IVA_1
FRANCESCO resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/04/2022 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
(n.409/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la sig.ra , nata a [...]_1
Lucania il 05/12/1980, è invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) dalla data della revisione (25/01/2021)”.Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_1 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 19/04/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Epilessia generalizzata, non rispondente alla terapia farmacologica, con continue crisi epilettiche.
Depressione endoreattiva in presenza di deficit focali. Esiti di colecistectomia. Obesità di II classe (BMI: 35,50).”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico ha determinato in parte ricorrente i presupposti sanitari propri dell'indennità d'accompagnamento dal 26/04/2024.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Persona_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in
Pag. 2 di 3 sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata a [...] il [...]], si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal 26/04/2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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