Art. 2.
Il Ministro della Pubblica Istruzione e' incaricato di dare esecuzione a quanto e' prescritto nell'articolo precedente, e i provvedimenti dovranno, durante la vita della vedova Elena Cairoli, ottenere il di lei assenso.
Il Ministro della Pubblica Istruzione e' incaricato di dare esecuzione a quanto e' prescritto nell'articolo precedente, e i provvedimenti dovranno, durante la vita della vedova Elena Cairoli, ottenere il di lei assenso.