Articolo 2 della Legge 20 marzo 1890, n. 6696
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 aprile 1890
Art. 2.

Il Ministro della Pubblica Istruzione e' incaricato di dare esecuzione a quanto e' prescritto nell'articolo precedente, e i provvedimenti dovranno, durante la vita della vedova Elena Cairoli, ottenere il di lei assenso.

Entrata in vigore il 16 aprile 1890