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Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2023, n. 12975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12975 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. DE SIMONE NI, che si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12975 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 17/02/2023 Ritenuto in fatto 1., Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato ad NI RA la misura della custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio, premeditato e aggravato dall'uso del cd. metodo mafioso, di NE RA e del di lui figlio RI, nonché per i connessi delitti di detenzione e porto illegale dell'arma da sparo utilizzata, fatti commessi in Nettuno il 2 marzo 2022. La misura cautelare era stata applicata precedentemente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, che aveva provveduto alla convalida del decreto di fermo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
quindi, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, a cui il giudice triestino aveva trasmesso gli atti per ragioni di competenza territoriale previa esclusione dell'aggravante del cd. metodo mafioso. Il giudice di Velletri, però, in uno con l'emissione dell'ordinanza cautelare, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale dopo aver riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del cd. metodo mafioso, e ciò in favore dell'Autorità giudiziaria di Roma che infine ha emesso l'ordinanza fatta oggetto della richiesta di riesame. 2. Il 2 marzo 2022, intorno alle ora 12,30, NE RA e il figlio RI furono oggetto di un'aggressione armata e furono colpiti con un'arma da fuoco ad opera di un soggetto che si era introdotto nella loro abitazione di via Collevecchio in Nettuno. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in una villa sita nei pressi dell'abitazione di RA si è rilevato che un uomo con il cappuccio del giubbotto calato sulla testa, e con guanti e probabilmente mascherina, era transitato a bordo di una bicicletta prima alle ore 12.11 e di nuovo sette minuti dopo, per poi allontanarsi in velocità dopo altri cinque minuti più tardi. NE RA, già condannato in primo e secondo grado per associazione mafiosa e ritenuto personaggio di spicco della associazione mafiosa denominata "società foggiana" nella qualità di capo della batteria dei Sinesi/RA, il giorno dopo l'attentato fu denunciato da NI RA, ora indagato, per il delitto di estorsione in suo danno. Questi riferì di essere da anni vittima di estorsione da parte di NE RA. La polizia giudiziaria, effettuati alcuni accertamenti, verificò l'esistenza di qualche divergenza con quanto dichiarato da RA in ordine a precedenti incontri con RA a Nettuno. 1 • NI RA, il giorno prima dell'attentato ai danni di RA, era giunto a RO IA, in provincia di L'Aquila, con il suo camper e aveva trascorso la notte presso l'abitazione di SI D'VA. La mattina del fatto RA aveva chiamato telefonicamente il suo dipendente di fiducia ZO, dicendo di essersi preso qualche giorno di ferie per andare a sciare e proponendogli una videochiamata per fargli vedere dove si trovava. Lo stesso aveva fatto con la moglie. Quindi aveva ricevuto una telefonata dall'amico D'VA - e ciò ha dato prova che non si trovava in sua compagnia altrimenti non avrebbe avuto necessità di contattarlo telefonicamente - al quale aveva detto che si sarebbe recato a fare una passeggiata. Dalle ore 8.00 circa di quella mattina l'utenza di RA non fu più raggiungibile, almeno fino alle ore 17.36, ossia per circa dieci ore. 3. Mesi dopo, al momento dell'arresto, RA non seppe spiegare le ragioni per le quali quel giorno si era recato a RO IA, e rese dichiarazioni vaghe e poco convincenti. Al suo arresto si giunse dopo che il 20 luglio 2022 si riuscì a sventare un attentato ai suoi danni, ordito da MI RA, fratello di NE, e, tra gli altri, da OM ZO, suo dipendente, che, su mandato di MI RA, aveva installato un dispositivo satellitare GPS sulla sua autovettura per tracciarne i movimenti e consentire ad un gruppo armato, che si era appostato nei pressi di un casello autostradale in Foggia, di intercettarne Il passaggio e fare fuoco con armi micidiali. OM ZO, dopo essere stato fermato, dichiarò che MI RA lo aveva costretto ad aiutarlo nel progetto di uccidere RA, perché questi aveva attentato alla vita del fratello NE e del di lui figlio RI. Secondo quanto detto da MI RA, RA aveva agito con AF Olivieri, che era l'autista del mezzo con il quale si era recato a Nettuno. A volto scoperto si era recato a casa di NE RA e gli aveva chiesto di preparagli un caffè, quindi, non appena MI RA si era girato, aveva esploso i colpi di arma sia contro di lui che contro il figlio ZO disse pure che, il giorno del tentato omicidio di RA, RA prima gli aveva fatto una telefonata e poi una videochiamata per fargli constatare che si trovava sulla neve. Il giorno prima lo aveva contattato telefonicamente per dirgli che doveva andare ad Anzio per lavoro;
il giorno dopo del fatto, invece, si era recato nel capannone dell'azienda e gli aveva detto che non voleva più acquistare dei macchinari. RA, per quanto a sua conoscenza, aveva disponibilità di armi. 2 Le dichiarazioni di ZO sono state ritenute attendibili e sono risultate in linea con gli accadimenti e con i rilievi della Polizia scientifica presso l'abitazione di RA. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NI RA, che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza cautelare senza tenere conto delle concrete circostanze riferite dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 17 agosto. Quanto dedotto nell'interrogatorio di garanzia è sicuramente rilevante, perché attiene al significato da attribuire alle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra i familiari dell'indagato in materia di mutamento definitivo di vita e di lavoro. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'ordinanza cautelare ha ignorato le argomentazioni difensive e non ha fatto alcun riferimento ad elementi oggettivi della condotta e della fase preparatoria. Ha riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni di ZO omettendo di motivare in ordine alla natura de relato delle circostanze dallo stesso divulgate e omettendo ogni considerazione sull'esistenza di un fondamento utilitaristico alla veicolazione di esse in costanza di una pretesa partecipazione concorsuale nella condotta omicida in danno di RA. L'ordinanza non ha poi saputo dare conto, in termini di sufficiente certezza, di come l'indagato sia giunto a casa di RA, con la conseguenza che il presunto dato indiziario della presenza sul luogo del fatto dell'indagato è privo della necessaria consistenza. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Un dato certo, ignorato dal giudice, è che sino al 26 giugno 2022, data dello sventato attentato ai suoi danni, il ricorrente non aveva alcun timore o preoccupazione. Le conversazioni, oggetto di intercettazione, durante le quali fu esternato timore e l'intenzione di trasferirsi da Foggia sono posteriori a quella data e chiaramente conseguenti al pericolo incombente che l'operazione di polizia giudiziaria aveva sventato. Si tratta di una significativa prova che il ricorrente non nutriva alcun timore collegato all'attentato in danno di RA. È stata valorizzata una circostanza scarsamente rilevante, quale il lasso temporale nel quale il ricorrente si determinò a non utilizzare il cellulare in terra d'Abruzzo, ed è stata ignorata la carenza assoluta di elementi per affermare la presenza dell'imputato in Nettuno. Il convegno in Abruzzo con alcuni amici era stato programmato da tempo e non si trattò dunque della precostituzione di una giustificazione della sua presenza in Abruzzo. 4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in ordine alla scelta della misura applicata. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni che sorreggono la richiesta diretta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico. La doglianza si sostanzia nell'omessa considerazione della diversa interpretazione dei risultati delle intercettazioni indicata dall'indagato ma, come affermato concordemente nella giurisprudenza di legittimità, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. Il ricorso, a tal proposito, si è limitato a denunciare l'omessa considerazione della prospettiva difensiva di lettura del materiale delle intercettazioni e ha omesso di fare indicazione specifica dei passi oggetto di interpretazioni manifestamente irragionevoli. Per tale motivo non può che prendersi atto della sua genericità. 3. Il secondo motivo è infondato. Va anzitutto ricordato che l'omessa considerazione di memorie o, in genere, rilievi difensivi può essere oggetto di censura in sede di controllo di legittimità ove si risolva in un difetto della motivazione. Si è infatti più volte affermato che "in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata" - Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 -. Si osserva, allora, che la motivazione della ordinanza ha sviluppato con logicità e coerenza gli argomenti esplicativi del giudizio di gravità indiziaria e che il ricorso non ha messo in evidenza significative carenze o manifeste illogicità. Le dichiarazioni di ZO non sono interamente de relato e la loro forza indiziaria fonda anche su quanto è stato riferito per cognizione diretta, e cioè di esser stato richiesto di installare sull'autovettura di RA un dispositivo satellitare GPS in modo che potesse essere seguito nel suo tragitto e infine intercettato e sorpreso da un commando omicida. Nel rivelare la sua compartecipazione al grave attentato, ZO ha raccontato del mandante e della causale di quel grave progetto di morte, e ciò ha fatto per cognizione diretta. MI RA gli spiegò le ragioni dell'agguato a RA, dandogli una precisa indicazione, e quanto esposto da RA ha trovato conferma indiziaria nella ricostruzione dei movimenti di RA sia durante il giorno dell'aggressione armata ai danni di NI RA e del di lui figlio, sia durante il giorno precedente. L'ordinanza impugnata ha illustrato significativi aspetti del quadro indiziario: il tentativo di RA di precostituirsi la prova della sua presenza, il giorno dell'attentato ai danni di RA, in luogo diverso e distante, facendo sì che la moglie e il dipendente ZO potessero vederlo, per mezzo della videochiamata, mentre si trovava in una località di montagna;
l'anomalia dell'aver RA ricevuto una chiamata telefonica da SI D'VA proprio la mattina in cui lui riferì di essere ospite di quest'ultimo, e ciò perché non può darsi un senso logico al tentativo di contatto telefonico di una persona che avrebbe dovuto essere ospite nella casa di abitazione del chiamante;
i due amici con i quali avrebbe dovuto recarsi a sciare, ossia SI D'VA e EP RA, non ebbero modo di vederlo nella brevissima permanenza a RO IA e SI D'VA rimase molto sorpreso della repentina partenza di RA, la mattina del giorno in cui si verificò l'attentato a RA, per un imprecisato dolore al piede;
l'abbandono ad opera di RA del cellulare telefonico per l'intera giornata, proprio quando fu realizzato l'agguato ai danni di NI RA, che ben può spiegarsi con l'adozione di uno stratagemma per evitare che i suoi spostamenti potessero essere in futuro ricostruiti. In ordine al giudizio di attendibilità di ZO il Tribunale ha ben motivato, ponendo in evidenza che questi rese le dichiarazioni accusatorie nell'immediatezza del suo arresto, il che rende improbabile che potette precostituire una falsa versione dei fatti, e che quanto riferito in merito all'attentato ai danni di RA non si vede come possa essergli di utilità per ridimensionare la sua partecipazione all'agguato ai danni di RA. 5 3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorso ha dedotto che il Tribunale non si è fatto carico di spiegare l'assenza di segnali di preoccupazione nell'atteggiamento di RA sino al giorno dell'agguato ai suoi danni, che dovrebbe militare nel senso che non fu lui a commettere il tentato omicidio ai danni di RA e figlio, altrimenti avrebbe tenuto, e ne avrebbe dato segni concreti, per la sua incolumità. Non sono stati però illustrati, con il necessario grado di specificità, i dati indiziari da cui il Tribunale avrebbe dovuto trarre l'assenza di cautele e timori per il periodo precedente l'agguato subito da RA, essendosi limitato a fare richiamo, generico appunto, a verbali di stenotipia e di fonoregistrazione non illustrati nel loro contenuto asseritamente dirimente. Il fatto che il Tribunale non abbia dato conto di elementi di fatto convergenti nel senso della presenza di RA a Nettuno il giorno dell'attentato a RA non priva certo di valore gli altri dati valorizzati dal Tribunale, quale appunto il deliberato abbandono, per dieci ore e più, del telefono cellulare, che si spiega ragionevolmente come tentativo di occultare i propri movimenti;
o, ancora, l'improvviso abbandono del programma di recarsi a sciare per un improbabile dolore al piede. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in punto di adeguatezza della misura carceraria con il riferimento alla pregnanza e all'intensità del pericolo di fuga e del pericolo di cd. reiterazione criminosa (fl. 13 dell'ordinanza impugnata). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 17 febbraio 2023.
sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. DE SIMONE NI, che si riporta ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12975 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 17/02/2023 Ritenuto in fatto 1., Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato ad NI RA la misura della custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio, premeditato e aggravato dall'uso del cd. metodo mafioso, di NE RA e del di lui figlio RI, nonché per i connessi delitti di detenzione e porto illegale dell'arma da sparo utilizzata, fatti commessi in Nettuno il 2 marzo 2022. La misura cautelare era stata applicata precedentemente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, che aveva provveduto alla convalida del decreto di fermo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
quindi, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, a cui il giudice triestino aveva trasmesso gli atti per ragioni di competenza territoriale previa esclusione dell'aggravante del cd. metodo mafioso. Il giudice di Velletri, però, in uno con l'emissione dell'ordinanza cautelare, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale dopo aver riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del cd. metodo mafioso, e ciò in favore dell'Autorità giudiziaria di Roma che infine ha emesso l'ordinanza fatta oggetto della richiesta di riesame. 2. Il 2 marzo 2022, intorno alle ora 12,30, NE RA e il figlio RI furono oggetto di un'aggressione armata e furono colpiti con un'arma da fuoco ad opera di un soggetto che si era introdotto nella loro abitazione di via Collevecchio in Nettuno. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in una villa sita nei pressi dell'abitazione di RA si è rilevato che un uomo con il cappuccio del giubbotto calato sulla testa, e con guanti e probabilmente mascherina, era transitato a bordo di una bicicletta prima alle ore 12.11 e di nuovo sette minuti dopo, per poi allontanarsi in velocità dopo altri cinque minuti più tardi. NE RA, già condannato in primo e secondo grado per associazione mafiosa e ritenuto personaggio di spicco della associazione mafiosa denominata "società foggiana" nella qualità di capo della batteria dei Sinesi/RA, il giorno dopo l'attentato fu denunciato da NI RA, ora indagato, per il delitto di estorsione in suo danno. Questi riferì di essere da anni vittima di estorsione da parte di NE RA. La polizia giudiziaria, effettuati alcuni accertamenti, verificò l'esistenza di qualche divergenza con quanto dichiarato da RA in ordine a precedenti incontri con RA a Nettuno. 1 • NI RA, il giorno prima dell'attentato ai danni di RA, era giunto a RO IA, in provincia di L'Aquila, con il suo camper e aveva trascorso la notte presso l'abitazione di SI D'VA. La mattina del fatto RA aveva chiamato telefonicamente il suo dipendente di fiducia ZO, dicendo di essersi preso qualche giorno di ferie per andare a sciare e proponendogli una videochiamata per fargli vedere dove si trovava. Lo stesso aveva fatto con la moglie. Quindi aveva ricevuto una telefonata dall'amico D'VA - e ciò ha dato prova che non si trovava in sua compagnia altrimenti non avrebbe avuto necessità di contattarlo telefonicamente - al quale aveva detto che si sarebbe recato a fare una passeggiata. Dalle ore 8.00 circa di quella mattina l'utenza di RA non fu più raggiungibile, almeno fino alle ore 17.36, ossia per circa dieci ore. 3. Mesi dopo, al momento dell'arresto, RA non seppe spiegare le ragioni per le quali quel giorno si era recato a RO IA, e rese dichiarazioni vaghe e poco convincenti. Al suo arresto si giunse dopo che il 20 luglio 2022 si riuscì a sventare un attentato ai suoi danni, ordito da MI RA, fratello di NE, e, tra gli altri, da OM ZO, suo dipendente, che, su mandato di MI RA, aveva installato un dispositivo satellitare GPS sulla sua autovettura per tracciarne i movimenti e consentire ad un gruppo armato, che si era appostato nei pressi di un casello autostradale in Foggia, di intercettarne Il passaggio e fare fuoco con armi micidiali. OM ZO, dopo essere stato fermato, dichiarò che MI RA lo aveva costretto ad aiutarlo nel progetto di uccidere RA, perché questi aveva attentato alla vita del fratello NE e del di lui figlio RI. Secondo quanto detto da MI RA, RA aveva agito con AF Olivieri, che era l'autista del mezzo con il quale si era recato a Nettuno. A volto scoperto si era recato a casa di NE RA e gli aveva chiesto di preparagli un caffè, quindi, non appena MI RA si era girato, aveva esploso i colpi di arma sia contro di lui che contro il figlio ZO disse pure che, il giorno del tentato omicidio di RA, RA prima gli aveva fatto una telefonata e poi una videochiamata per fargli constatare che si trovava sulla neve. Il giorno prima lo aveva contattato telefonicamente per dirgli che doveva andare ad Anzio per lavoro;
il giorno dopo del fatto, invece, si era recato nel capannone dell'azienda e gli aveva detto che non voleva più acquistare dei macchinari. RA, per quanto a sua conoscenza, aveva disponibilità di armi. 2 Le dichiarazioni di ZO sono state ritenute attendibili e sono risultate in linea con gli accadimenti e con i rilievi della Polizia scientifica presso l'abitazione di RA. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NI RA, che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l'ordinanza cautelare senza tenere conto delle concrete circostanze riferite dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 17 agosto. Quanto dedotto nell'interrogatorio di garanzia è sicuramente rilevante, perché attiene al significato da attribuire alle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra i familiari dell'indagato in materia di mutamento definitivo di vita e di lavoro. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'ordinanza cautelare ha ignorato le argomentazioni difensive e non ha fatto alcun riferimento ad elementi oggettivi della condotta e della fase preparatoria. Ha riconosciuto attendibilità alle dichiarazioni di ZO omettendo di motivare in ordine alla natura de relato delle circostanze dallo stesso divulgate e omettendo ogni considerazione sull'esistenza di un fondamento utilitaristico alla veicolazione di esse in costanza di una pretesa partecipazione concorsuale nella condotta omicida in danno di RA. L'ordinanza non ha poi saputo dare conto, in termini di sufficiente certezza, di come l'indagato sia giunto a casa di RA, con la conseguenza che il presunto dato indiziario della presenza sul luogo del fatto dell'indagato è privo della necessaria consistenza. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Un dato certo, ignorato dal giudice, è che sino al 26 giugno 2022, data dello sventato attentato ai suoi danni, il ricorrente non aveva alcun timore o preoccupazione. Le conversazioni, oggetto di intercettazione, durante le quali fu esternato timore e l'intenzione di trasferirsi da Foggia sono posteriori a quella data e chiaramente conseguenti al pericolo incombente che l'operazione di polizia giudiziaria aveva sventato. Si tratta di una significativa prova che il ricorrente non nutriva alcun timore collegato all'attentato in danno di RA. È stata valorizzata una circostanza scarsamente rilevante, quale il lasso temporale nel quale il ricorrente si determinò a non utilizzare il cellulare in terra d'Abruzzo, ed è stata ignorata la carenza assoluta di elementi per affermare la presenza dell'imputato in Nettuno. Il convegno in Abruzzo con alcuni amici era stato programmato da tempo e non si trattò dunque della precostituzione di una giustificazione della sua presenza in Abruzzo. 4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in ordine alla scelta della misura applicata. 5. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni che sorreggono la richiesta diretta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico. La doglianza si sostanzia nell'omessa considerazione della diversa interpretazione dei risultati delle intercettazioni indicata dall'indagato ma, come affermato concordemente nella giurisprudenza di legittimità, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. Il ricorso, a tal proposito, si è limitato a denunciare l'omessa considerazione della prospettiva difensiva di lettura del materiale delle intercettazioni e ha omesso di fare indicazione specifica dei passi oggetto di interpretazioni manifestamente irragionevoli. Per tale motivo non può che prendersi atto della sua genericità. 3. Il secondo motivo è infondato. Va anzitutto ricordato che l'omessa considerazione di memorie o, in genere, rilievi difensivi può essere oggetto di censura in sede di controllo di legittimità ove si risolva in un difetto della motivazione. Si è infatti più volte affermato che "in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata" - Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 -. Si osserva, allora, che la motivazione della ordinanza ha sviluppato con logicità e coerenza gli argomenti esplicativi del giudizio di gravità indiziaria e che il ricorso non ha messo in evidenza significative carenze o manifeste illogicità. Le dichiarazioni di ZO non sono interamente de relato e la loro forza indiziaria fonda anche su quanto è stato riferito per cognizione diretta, e cioè di esser stato richiesto di installare sull'autovettura di RA un dispositivo satellitare GPS in modo che potesse essere seguito nel suo tragitto e infine intercettato e sorpreso da un commando omicida. Nel rivelare la sua compartecipazione al grave attentato, ZO ha raccontato del mandante e della causale di quel grave progetto di morte, e ciò ha fatto per cognizione diretta. MI RA gli spiegò le ragioni dell'agguato a RA, dandogli una precisa indicazione, e quanto esposto da RA ha trovato conferma indiziaria nella ricostruzione dei movimenti di RA sia durante il giorno dell'aggressione armata ai danni di NI RA e del di lui figlio, sia durante il giorno precedente. L'ordinanza impugnata ha illustrato significativi aspetti del quadro indiziario: il tentativo di RA di precostituirsi la prova della sua presenza, il giorno dell'attentato ai danni di RA, in luogo diverso e distante, facendo sì che la moglie e il dipendente ZO potessero vederlo, per mezzo della videochiamata, mentre si trovava in una località di montagna;
l'anomalia dell'aver RA ricevuto una chiamata telefonica da SI D'VA proprio la mattina in cui lui riferì di essere ospite di quest'ultimo, e ciò perché non può darsi un senso logico al tentativo di contatto telefonico di una persona che avrebbe dovuto essere ospite nella casa di abitazione del chiamante;
i due amici con i quali avrebbe dovuto recarsi a sciare, ossia SI D'VA e EP RA, non ebbero modo di vederlo nella brevissima permanenza a RO IA e SI D'VA rimase molto sorpreso della repentina partenza di RA, la mattina del giorno in cui si verificò l'attentato a RA, per un imprecisato dolore al piede;
l'abbandono ad opera di RA del cellulare telefonico per l'intera giornata, proprio quando fu realizzato l'agguato ai danni di NI RA, che ben può spiegarsi con l'adozione di uno stratagemma per evitare che i suoi spostamenti potessero essere in futuro ricostruiti. In ordine al giudizio di attendibilità di ZO il Tribunale ha ben motivato, ponendo in evidenza che questi rese le dichiarazioni accusatorie nell'immediatezza del suo arresto, il che rende improbabile che potette precostituire una falsa versione dei fatti, e che quanto riferito in merito all'attentato ai danni di RA non si vede come possa essergli di utilità per ridimensionare la sua partecipazione all'agguato ai danni di RA. 5 3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorso ha dedotto che il Tribunale non si è fatto carico di spiegare l'assenza di segnali di preoccupazione nell'atteggiamento di RA sino al giorno dell'agguato ai suoi danni, che dovrebbe militare nel senso che non fu lui a commettere il tentato omicidio ai danni di RA e figlio, altrimenti avrebbe tenuto, e ne avrebbe dato segni concreti, per la sua incolumità. Non sono stati però illustrati, con il necessario grado di specificità, i dati indiziari da cui il Tribunale avrebbe dovuto trarre l'assenza di cautele e timori per il periodo precedente l'agguato subito da RA, essendosi limitato a fare richiamo, generico appunto, a verbali di stenotipia e di fonoregistrazione non illustrati nel loro contenuto asseritamente dirimente. Il fatto che il Tribunale non abbia dato conto di elementi di fatto convergenti nel senso della presenza di RA a Nettuno il giorno dell'attentato a RA non priva certo di valore gli altri dati valorizzati dal Tribunale, quale appunto il deliberato abbandono, per dieci ore e più, del telefono cellulare, che si spiega ragionevolmente come tentativo di occultare i propri movimenti;
o, ancora, l'improvviso abbandono del programma di recarsi a sciare per un improbabile dolore al piede. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in punto di adeguatezza della misura carceraria con il riferimento alla pregnanza e all'intensità del pericolo di fuga e del pericolo di cd. reiterazione criminosa (fl. 13 dell'ordinanza impugnata). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 17 febbraio 2023.