Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 2
In materia di contratto preliminare, il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito.
Qualora la procura, posta a margine di un ricorso per cassazione con cui simultaneamente si impugnino una sentenza definitiva ed una non definitiva, faccia riferimento solo alla prima, tanto nella parte oggetto di stampigliatura quanto in quella integrata a penna, il requisito della specialità della procura deve comunque intendersi riferito all'impugnazione di entrambe le sentenze, sia in ragione della sua collocazione a margine del ricorso già redatto, sia in considerazione del principio di conservazione degli atti, ai sensi degli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 22979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22979 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
22979/ 2 015 ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Procura speciale عد LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza parziale/sentenza TERZA SEZIONE CIVILE definitiva preliminare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di vendita- presupposizione Presidente - Dott. ROBERTA VIVALDI inadempimento - Consigliere Dott. ULIANA ARMANO R.G.N. 17817/2012 Dott. IG ALESSANDRO SCARANO Consigliere 22979 Cron. Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO Rep. C.
1. Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA - Ud. 23/06/2015 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 17817-2012 proposto da: IN IG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che lo rappresenta e difende 1 unitamente all'avvocato FEDERICO CASA giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
2015 contro 1546 TREGNAGHI NORBERTO, elettivamente domiciliato in ANGELICO 38, ROMA, VIALE presso lo studio dell'avvocato ELENA ALLOCCA, che lo rappresenta e : 1 difende unitamente all'avvocato FRANCESCO TREGNAGHI giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
ND IA SA;
intimata avversO la sentenza n. 911/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/04/2012, R.G.N. 2360/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato FEDERICA SCAFARELLI;
udito l'Avvocato ELENA ALLOCCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.BE HI (nell'aprile del 2000) convenne in giudizio GI MB per sentir pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., con i provvedimenti conseguenti quanto al pagamento del prezzo residuo e al risarcimento del danno. Addusse un contratto preliminare (del dicembre 1986) di acquisto di porzione di immobile, individuato attraverso le planimetrie allegate e sottoscritte, costituente il 50% di proprietà del : venditore rispetto all'intero immobile in comproprietà, derivante dall'eredità paterna, con il fratello LI, con il quale il venditore aveva stipulato una convenzione privata di divisione nel maggio del 1986. Il MB, costituendosi, chiese il rigetto. Premesso che con sentenza passata in giudicato (n. 89/1998) era stata dichiarata la nullità dell'atto di revoca della propria rinuncia alla eredità paterna, comprensiva dell'immobile oggetto del preliminare, nonché la nullità dell'accettazione della stessa nella quale era intervenuto il fratello LI, ed, inoltre, la nullità della convenzione privata di divisione dell'immobile del maggio 1986, dedusse la nullità del preliminare per nullità derivata del titolo di acquisto, per mancanza o impossibilità dell'oggetto, o difetto della presupposizione comune, non essendo proprietario dell'immobile promesso. je Alltsito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., su richiesta attorea, venne autorizzata la chiamata in causa di IA IS OL, divenuta proprietaria dell'intero immobile, comprensivo della porzione oggetto del preliminare, per effetto di sentenza del 1996 emessa in sua favore in una causa promossa nei confronti di LI, trascritta in data 21 luglio 2000, successivamente alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. (11 , aprile 2000). Nei confronti di questa, l'attore estese le sue domande. La OL si difese e propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarò la nullità del preliminare ex art. 1418 c.c.; rigettò tutte le domande nei confronti del MB e della OL e la riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da quest'ultima.
2.La Corte di appello di Venezia, con sentenza parziale, rigettò: l'impugnazione della OL rispetto alle spese di lite, l'impugnazione di HI rispetto alle domande proposte nei confronti 3 della OL, nonché per l'adempimento del preliminare. In accoglimento dell'impugnazione del HI, accertò la validità del contratto preliminare e il diritto al risarcimento da inadempimento, per la quantificazione del quale rimise la causa in istruttoria (sentenza del 5 luglio 2010). Con sentenza definitiva (del 13 aprile 2012) condannò MB al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale alla somma di quasi euro 240 mila.
3.GI MB propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed esplicato da memoria, avverso la sentenza non definitiva, parziale, e avverso la sentenza definitiva. HI resiste con controricorso, esplicato da memoria, ed eccepisce preliminarmente la carenza della procura in riferimento all'impugnazione della sentenza parziale. OL non si difende. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.L'eccezione concernente la carenza di procura è priva di pregio. La procura speciale risulta a margine del ricorso, che si articola in tre motivi di censura, dei quali i primi due investono la sentenza parziale ed il terzo la sentenza definitiva. La delega è conferita agli avvocati in riferimento al procedimento di impugnazione di fronte alla Corte di Cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia....depositata il giorno 13 aprile 2012, resa nella causa civile.....>> mediante l'utilizzazione di un timbro. La stampigliatura è completata a penna con l'inserimento anche del numero (n. 911 del 2012), corrispondente alla sentenza richiamata nella stampigliatura con timbro, che è quella definitiva. Il controricorrente sostiene che, stante l'indicazione nella procura a margine del solo riferimento alla sentenza definitiva, mancherebbe lo jus postulandi rispetto al ricorso nella parte in cui (i primi due motivi) investono la sentenza parziale.
1.1.La questione posta all'attenzione della Corte è se Nell'ipotesi di impugnazione con unico atto sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva, qualora, come nella specie, la procura speciale sia presente a margine del ricorso, sia mediante stampigliatura sia mediante aggiunta a penna solo con specifico riferimento alla sentenza definitiva, debba o meno ritenersi mancante il necessario requisito della specialità della procura rispetto alla sentenza non definitiva.
1.2. La risposta è negativa. A favore militano due principi, affermati dalle Sezioni Unite n. 11178 del 1995, e costantemente applicati dalla giurisprudenza di legittimità. Rileva, innanzitutto, la circostanza che la procura sia stata apposta a margine del ricorso già redatto, atteso che tale circostanza esclude in radice ogni dubbio circa la volontà della parte di proporre il suddetto ricorso, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione della procura. A superare ogni residua incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente, qualora non sia sicuramente univoca - come nella specie, dove il completamento della procura a penna con l'indicazione numerica della sola sentenza definitiva potrebbe ingenerare il dubbio - concorre il principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod. civ. (principio richiamato, a proposito degli atti processuali, dall'art. 159 cod. proc. civ.), con la conseguenza di attribuire alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti.
1.3. Pertanto, la procura presente a margine del ricorso in argomento ha i requisiti di specialità richiesti dall'art. 365 c.p.c.
2. Con il primo motivo, in riferimento alla sentenza parziale, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt. 1478 e 1479 c.c., unitamente a omessa o insufficiente motivazione. La censura investe la sentenza parziale nella parte in cui ha ritenuto valido e non adempiuto il contratto preliminare, laddove il giudice di primo grado lo aveva ritenuto nullo.
2.1.Il Tribunale ritenne che oggetto del preliminare di vendita fosse la titolarità esclusiva del diritto di proprietà di un bene individuato, sul presupposto comune alle parti che questo fosse entrato a far parte- della sfera giuridica patrimoniale del promittente venditore in forza della convenzione privata tra i due coeredi. 5 Quindi, rilevò la nullità di tale ultima convenzione, richiamando espressamente la sentenza emessa nella controversia tra i due fratelli e passata in giudicato, ritenendo la stessa avente efficacia di giudicato formale e sostanziale, oltre che nei confronti di GI MB, anche nei confronti del HI, quel avente causa di GI, e facendo propria l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale la nullità della convenzione di divisione discendeva dalla nullità dell'atto di revoca della rinuncia e accettazione dell'eredità, essendo questi il presupposto della divisione. Ritenne poi assorbite le questioni relative al preliminare di vendita di cosa altrui e il rilievo della data di trascrizione della domanda giudiziale, rispetto alla successiva trascrizione della sentenza che trasferiva la proprietà dell'immobile in capo alla OL.
2.2. La Corte di merito ha ritenuto che nella specie non veniva in rilievo la "presupposizione" perché la presupposizione non può corrispondere all'oggetto di una obbligazione delle parti. Ha aggiunto che non veniva in rilievo la nullità derivata perché la vendita non presuppone la proprietà del venditore, ma comporta per il venditore l'obbligo, ex art. 1476 n. 2 c.c., di far acquistare al compratore la proprietà della cosa, anche je procurandone l'acquisto al compratore se al momento del contratto la cosa non è del venditore (art. 1478 c.c.). In tal caso, essendo il contratto valido anche se può essere impossibile l'adempimento. Nel così motivare la riforma alla decisione di primo grado, il giudice di appello ha dichiarato espressamente di accogliere la prima delle censure che il promittente compratore aveva rivolto alla sentenza del Tibunale. E, secondo il motivo di appello considerato dalla Corte di merito, il L HI aveva dedotto che l'atto di divisione tra i fratelli era stato solo richiamato per descrivere l'immobile e non costituiva un "presupposto" del preliminare, non essendoci nel contratto alcun riferimento a tale atto quale condizione di validità del preliminare, Quindi, ha argomentato sul rigetto della domanda ex art. 2932 c.c.
2.3 Il ricorrente, con una esplicazione del motivo tortuosa, nella quale richiama parti della sentenza di primo grado (e da ciò la necessità a fini di chiarezza espositiva di riassumerla in questa sede) oltre che motivi di appello, sembra censurare i motivi di appello al fine di riaffermare la 6 validità della sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto il giudicato della nullità della divisione valevole nei confronti di HI, quale avente causa da MB. Il ricorrente sostiene, poi, che la Corte di appello non ha spiegato perché la nullità dell'accordo divisionale non debba comportare la nullità del preliminare e che nulla ha detto sulla presupposizione;
aggiunge che non poteva trattarsi di preliminare di cosa altrui perché le parti sapevano che il contratto poteva essere valido a condizione che il bene immobile fosse restato assegnato in sede divisionale al venditore, così facendo riemergere la tesi della esistenza della presupposizione.
2.4. Il motivo è inammissibile per la ragione essenziale, assorbente ogni profilo di infondatezza, della mancata specifica censura alla argomentazione centrale della sentenza impugnata relativa alla non configurabilità della presupposizione. Infatti il giudice di merito, come detto (cfr §. 2.2.) ha sostenuto, peraltro H secondo un principio affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 19144 del 2004; n. 4554 del 1989), che non veniva in rilievo la "presupposizione" perché la presupposizione non può corrispondere all'oggetto di una obbligazione delle parti. Quindi, ha anche ritenuto che la nullità del contratto non poteva essere derivata perché la vendita non presuppone la proprietà del venditore. Di contro, il ricorrente si limita sostanzialmente a dedurre che la Corte nulla ha detto sulla presupposizione e a sostenere che di presupposizione si trattava perché le parti sapevano che poteva essere valido a condizione che il bene immobile fosse restato assegnato in sede divisionale al venditore, facendo riemergere la rilevanza della nullità derivata da quella sentenza che la proprietà del promittente venditore aveva escluso. La mancanza di idonea e specifica censura su tale ratio decidendi adottata dalla Corte di merito, e alla quale si collega l'ulteriore argomentazione, nella sentenza impugnata, della mancanza di rilievo della nullità derivata, perché la vendita non presuppone la proprietà del venditore, ma comporta per il venditore l'obbligo, ex art. 1476 n. 2 c.c., di far acquistare al compratore la proprietà della cosa, anche procurandone l'acquisto al compratore se al momento del contratto la 7 cosa non è del venditore (art. 1478 c.c.), rende inammissibile l'intero motivo. Ed infatti, è costante il principio affermato dalla Corte, di recente anche a Sez. Un., secondo cui Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione>> (Sez. Un. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372; Sez. Un. 8 agosto 2005 n. 16602). je Nella specie, a fronte delle due rationes decidendi volte ad escludere la nullità del contratto in argomento, le censure non sono idonee ad intaccare la prima, incentrata sulla esclusione della presupposizione, e si riferiscono alla seconda con argomentazioni che presuppongono sia stata esclusa la correttezza della prima.
3.Con il secondo motivo, anch'esso riferito alla sentenza parziale, si deduce la violazione dell'art. 180, 183 e 190 c.p.c., unitamente a omessa o insufficiente motivazione, in riferimento al riconosciuto diritto al risarcimento del danno per inadempimento del preliminare.
3.1. La Corte di merito ha ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento per mancato adempimento del preliminare spendendo i seguenti argomenti. Ha rilevato che: nell'atto di citazione la domanda era stata formulata per mancato o tardivo adempimento>>; all'udienza ex art. 180 c.p.c., secondo il rito dopo la riforma del 1990/1995 e sino al 2005, nel ricorso per sequestro conservativo a garanzia del credito da risarcimento, l'attore aveva affermato che nel caso in cui il trasferimento non avesse potuto avvenire>> il risarcimento sarebbe stato commisurabile al valore commerciale...; nella precisazione delle - conclusioni era stato chiesto condannarsi ai danni da mancato adempimento, nel caso di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., da quantificarsi...>>.
3.2. Il ricorrente insiste sulla diversità tra domanda precisata in sede i sequestro che comunque secondo la prospettazione si sarebbe potuta - avanzare solo con la memoria ex art. 183 c.p.c.- e quella in sede di precisazione delle conclusioni;
sostiene che, anche ad ammetterle come uguali, rileva la diversità rispetto all'atto di citazione che non conterrebbe domanda di danni per inadempimento.
3.2.1. Il motivo è privo di pregio. L'aver chiesto nell'atto di citazione il risarcimento per mancato o tardivo adempimento>>, avanzando specificamente domanda di risarcimento per l'ipotesi che il trasferimento ex art. 2932 c.c. non si fosse potuto realizzare, assorbe ogni profilo in ordine alla rilevanza delle precisazioni successive, trattandosi, appunto, di precisazioni in ordine a domanda già chiaramente avanzata.
4.Con il terzo motivo, che investe solo la sentenza definitiva, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1227 c.c., unitamente a omessa o insufficiente motivazione.
4.1. La Corte di appello ha individuato il danno per il promissario acquirente, conseguente all'inadempimento del promittente venditore, considerando l'aumento dei prezzi e la necessità per l'acquirente, nell'acquisto di immobile di pari valore, di un esborso di denaro maggiore di quello che avrebbe sostenuto se l'affare fosse andato a buon fine. Quindi, ha individuato tale danno nella differenza tra il valore commerciale del bene nel momento in cui l'inadempimento può ritenersi definitivo e il prezzo pattuito. In particolare, ha individuato nell'anno 2000 il momento in cui l'inadempimento poteva ritenersi definitivo, in coincidenza alla eccezione del promissario venditore che il bene era divenuto di proprietà della OL, in forza di sentenza trascritta nel luglio di quell'anno. Ha escluso la possibilità di ritenere l'inadempimento definitivo in data precedente, per la possibilità dell'esito favorevole della controversia tra il promittente venditore e il fratello (conclusa nel 1998) e per la possibilità di una soluzione bonaria sino alla morte del fratello (nel 2000), del quale il venditore era erede e alla eredità del quale rinunciò. 9 4.2. Il ricorrente lamenta la mancanza di prova in ordine all'acquisto di altro bene, oppure in ordine all'intenzione di acquistarlo, ovvero in ordine alla circostanza che se ne avesse avuto la disponibilità avrebbe potuto perfezionare altre operazioni lucrative. Inoltre, critica la data del 1986, che il giudice ha considerato quale data della pattuizione, visto che il contratto avrebbe dovuto essere eseguito nel 1987, e la data del 2000, atteso che già dal 1987 il promittente acquirente era a conoscenza della causa iniziata dal promittente venditore nei confronti del fratello, e tanto varrebbe ai sensi dell'art. 1227 c.c. ai fini della quantificazione del danno assunta non corretta.
4.2.1. Il motivo va rigettato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente applicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui Il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo ed il prezzo pattuito.>> (da ultimo Cass. n. 14714 del 2012). Nella specie, la data del prezzo pattuito è stata individuata in quella di conclusione del preliminare;
la data il cui l'inadempimento è divenuto definitivo è stata individuata all'esito di argomentazione logicamente coerente con la controversia e valutando proprio l'emersione processuale, facendola coincidere con momento in cui il promissario venditore ha eccepito che il bene era divenuto di proprietà della OL, in forza di sentenza trascritta nel luglio di quell'anno. Inoltre, ha escluso la rilevanza a tali fini di date precedenti, motivando specificamente sul punto (§.4.2.). Il ricorrente, che pure deduce vizi motivazionali, non segnala omissioni e insufficienze concernenti la quaestio facti e, quanto ai vizi giuridici nell'applicazione delle norme invocate, si limita a prospettare criteri diversi, da quelli ritenuti idonei dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è detto, sulla base dei quali individuare il risarcimento del danno e ad addurre genericamente la violazione dell'art. 1227 c.c.
5.In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente. 10 Non avendo l'atra intimata svolto attività difensiva non sussistono i presupposti per la pronuncia delle spese processuali nei confronti della stessa.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2015. Il consigliere estensore Simppp Carluce's Il dente 1 Punzionario NT OC o BATISTA EL IN NOV 2015 11 * Funzionarle Citizens Oggi OCenzo BATTISTA ayu 11