Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 22979
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Sentenza 11 novembre 2015

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In materia di contratto preliminare, il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito.

Qualora la procura, posta a margine di un ricorso per cassazione con cui simultaneamente si impugnino una sentenza definitiva ed una non definitiva, faccia riferimento solo alla prima, tanto nella parte oggetto di stampigliatura quanto in quella integrata a penna, il requisito della specialità della procura deve comunque intendersi riferito all'impugnazione di entrambe le sentenze, sia in ragione della sua collocazione a margine del ricorso già redatto, sia in considerazione del principio di conservazione degli atti, ai sensi degli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 22979
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22979
    Data del deposito : 11 novembre 2015

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