Ordinanza 8 giugno 2022
Massime • 1
In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio.
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Il legislatore del 1942 ha inserito nella trama del Codice Civile, per il caso di inadempimento di una delle parti di un contratto, alcuni istituti connotati da funzioni sia di tutela, sia di autotutela del contraente adempiente: fermo il generale rimedio risarcitorio, sono stati previsti il diritto di recesso dal contratto con ritenzione della caparra confirmatoria, la clausola penale e la risoluzione stragiudiziale o giudiziale del contratto per inadempimento. L'effettività e la celerità della tutela, che rispondono a principi costituzionali e ad un'esigenza crescente dei traffici economici, hanno poi portato ad ampliare gli strumenti normativi a disposizione della parte adempiente, in …
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La Cassazione ha emanato il seguente principio di diritto «conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio». Analizziamo il caso concreto così da poter meglio comprendere tale principio. Il promissario acquirente di un immobile conveniva in giudizio la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/06/2022, n. 18392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18392 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ZZ ND, rappresentato e difeso dall’Avv. GIU- SE GITTO, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 804/2017 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, pubblicata il 7/4/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Dott. MO ON;
Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Civile Ord. Sez. 2 Num. 18392 Anno 2022 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: ON MO Data pubblicazione: 08/06/2022 - 2 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 RILEVATO CHE Nel 2012 LE ZZ, promissario acquirente di un immo- bile, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea SA D’ES, promittente venditrice, domandando l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c. c. dell’obbligo di concludere il contratto pre- liminare di compravendita, allegando altresì l’inadempimento della convenuta rispetto ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, alla con- formità alle norme edilizie ed urbanistiche, nonché alla liberazione del bene da un’ipoteca. In via preliminare, l’attore deduce inoltre la nulli- tà della diffida ad adempiere notificatagli dalla D’ES, facendo va- lere il difetto di sottoscrizione e l’inosservanza del termine di quindici giorni ex art. 1454, co. 2 c.c. Su questa base, oltre alla pronuncia ex art. 2932 c.c., ZZ domanda la riduzione del prezzo pattuito in ragione dell’inadempimento della D’ES, nonché l’autorizzazione a richiedere la cancellazione dell'ipoteca mediante la somma ancora do- vuta a titolo di prezzo. In via subordinata, l’attore domanda la risolu- zione del contratto preliminare e la restituzione della somma di Euro 40.000 (di cui 35.000 a titolo di caparra confirmatoria e 5.000 in con- to prezzo), oltre al risarcimento del danno quantificato nella misura minima di Euro 37.000, come differenza tra il valore commerciale dell'immobile risultante dalla perizia e il prezzo pattuito nel prelimina- re. Si costituisce in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande dell’attore e la ritenzione della caparra. Nel 2015, il giudice di primo grado rigetta le domande dell’attore e la domanda riconven- zionale della convenuta, condannando altresì quest’ultima alla restitu- zione di Euro 40.000 con compensazione totale delle spese proces- suali. Nel 2017, il giudice di secondo grado conferma la sentenza di primo grado nei capi di merito e riforma il capo relativo alle spese, di- sponendo una compensazione in ragione di tre quarti e ponendo a ca- rico dell’attore il restante quarto. Contro la sentenza d’appello ricorre in cassazione la D’ES con due motivi. Il primo è complesso, es- sendo articolato in tre profili, rubricati sotto l’art. 360, n. 3 c.p.c., Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 3 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 mentre il secondo concerne l’omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360, n. 5). Resiste con controricorso il ZZ. Nella memoria la D’ES denuncia la mancata notificazione del controricorso ad uno dei due suoi difensori. Orbene, se è vero che il controricorrente avrebbe dovuto notificare l’atto ad entrambi, è altrettanto vero che ciò dà luogo ad una mera irregolarità che non impedisce di prendere in considerazione le argomentazioni contenute nel controricorso. CONSIDERATO CHE 1. – Nel loro complesso, i motivi del ricorso per cassazione investo- no il tema dei rapporti tra effetto risolutorio di diritto ricollegato all’inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454, co. 3 c.c.), la sorte della caparra confirmatoria e le successive condotte della parte non inadempiente (che ha intimato la diffida) nei giudizi originati dal rapporto contrattuale risolto. Nel pronunciarsi, il Collegio intende dare seguito a Cass. SU 14 gennaio 2009, n. 553. Peraltro, a cagione della pluralità di principi di diritto, enucleati in ra- gione di diverse costellazioni casistiche, la predetta sentenza delle Sezioni Unite ha ricevuto una varietà di applicazioni giurisprudenziali, che nell’arco del tempo si sono disposte non sempre in modo coordi- nato, cosicché su di essa si sono posati sedimenti che l’hanno resa a tratti opaca. Con tali opacità interpretative si sono dovuti confrontare anche gli avvocati e i giudici che si sono occupati della controversia da cui è scaturito il presente giudizio di cassazione. L’esame dei moti- vi del ricorso consente di gettare di nuovo luce sugli ancoraggi di Cass. SU 553/2009 alla disciplina legislativa, dissolvendo talune fra queste opacità. 2. – Con il primo profilo del primo motivo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1385 e 1454 c.c. poiché interpretati nel senso che il diritto di recesso non sia più esercitabile una volta che il contratto sia stato risolto per inadempimento. Con il secondo profilo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione poiché il giudice d’appello, come già Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 4 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 il giudice di primo grado, si è pronunciato su petitum diverso da quel- lo oggetto della domanda riconvenzionale. Con il terzo profilo del pri- mo motivo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, co. 6 Cost. per carenza di motivazione. Con il secondo motivo si fa valere invece l’omesso esame circa fatti decisivi. In realtà, tutti e due i motivi ruotano intorno all’uno e medesimo «bene della vita» che la promittente venditrice vorrebbe veder protet- to dal diritto positivo e ritenere per sé, pur dopo l’iniziativa proces- suale di cui è stata destinataria da parte del promissario acquirente: la caparra confirmatoria che le era stata corrisposta da quest’ultimo. Pertanto, l’esame dei motivi può essere svolto congiuntamente, an- corché la prospettiva analitica sia indicata da uno di essi in particola- re: il secondo profilo del primo motivo. Coglie infatti nel bersaglio la censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Argomenta la ricorrente: «il giudice d'appello ha pronunciato oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte in giudizio, in violazio- ne dell'art. 112 c.p.c. Infatti, come già sottolineato, tra le partì era in- tervenuta una risoluzione di diritto del contratto preliminare di com- pravendita per effetto della mancata osservanza del termine contenu- to nella diffida ad adempiere trasmessa dalla Sig.ra D'ES al Sig. ZZ. Pertanto, nel proprio atto introduttivo, la Sig.ra D'ES domandava di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del ZZ, e di conseguenza dichiarare legittima la ritenzione della ca- parra confirmatoria. Per altro, tale ultima intenzione era dalla stessa già stata manifestata nella diffida ad adempiere. Non chiedeva quindi di dichiarare la risoluzione per inadempimento ed al contempo il re- cesso con possibilità di trattenere la caparra confirmatoria. La Corte di Appello di Torino ha attribuito ai fatti ed alle domande proposte una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella effettivamente voluta dalla parte […]». Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 5 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 3. - Il dato testé richiamato dalla ricorrente è confermato dall’accesso al fascicolo di causa, in particolare dalla lettura della «comparsa di costituzione e risposta per la Sign.ra D’ES SA con domanda riconvenzionale». Si riproducono di seguito le conclu- sioni della convenuta in primo grado (confermate anche in appello, congiuntamente alla richiesta di riformare la pronuncia di primo gra- do): «in via principale: respingere tutte le pretese avanzate dal Sig. ZZ LE in quanto infondate in fatto e in diritto. In via ri- convenzionale: accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale di parte attrice ZZ LE, e di conseguenza dichiarare legitti- ma la ritenzione della caparra confirmatoria da parte della convenuta SA D’ES». In altri termini, la promittente venditrice ha chiesto una pronuncia di mero accertamento della risoluzione del contratto preliminare di compravendita, prodottasi in via stragiudiziale attraverso l’inutile de- corso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454, co. 3 c.c.). Su questa base, ha chiesto poi di ritenere la caparra. Per con- seguire tale scopo ha correttamente reputato di non aver bisogno di esercitare il diritto di recesso, che sarebbe stato una specie di illogico bis in idem, avendo costei già conseguito l’obiettivo di sciogliersi dal vincolo contrattuale attraverso la diffida ad adempiere congiuntasi all’inutile decorso del termine. Infatti, non ha esercitato il recesso (ancorché le predette opacità interpretative abbiano costretto la sua diES tecnica ad ondeggiare nelle argomentazioni, giammai nelle conclusioni). Si tratta di vedere se sia corretto codesto suo opinamen- to, cioè se sia protetto dal diritto positivo l’abbinare la ritenzione della caparra all’effetto risolutorio scaturente non dal recesso, bensì dalla diffida ad adempiere cui si congiunge l’inutile decorso del termine. La disposizione da applicare è l’art. 1385, co. 2 c.c., nella sua prima par- te: «se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può re- cedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 6 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra». 4. - In via preliminare, si prende atto del seguente accertamento di fatto contenuto nella sentenza di primo grado (p. 8): «dal tenore complessivo delle dichiarazioni sopra esaminate si desume che il ri- tardo nella sistemazione delle piastrelle era dipeso dalle scelte in va- riante operate dal ZZ, e, quindi, tale ritardo non può imputarsi alla convenuta». Come pure si prende atto degli accertamenti d’insussistenza di altri profili d’inadempimento della D’ES, allegati dal ZZ (cfr. sentenza di primo grado, p. 9). Poiché la stessa di- ES di ZZ ha chiesto in appello di «confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata» (ciò che in effetti è avvenuto, a parte la mo- difica della statuizione sulle spese), la base fattuale di partenza è l’inadempimento del ZZ, portato ad effetto giuridico risolutorio da D’ES attraverso la diffida ad adempiere, cui si è congiunto l’inutile decorso del tempo. L’evento descritto nella protasi del periodo ipotetico che apre il se- condo comma dell’art. 1385 c.c. («se la parte che ha dato la caparra è inadempiente») si è dunque avverato. Si tratta di vedere se tale di- sposizione – nella parte in cui fa seguire il gerundio «ritenendo» (la caparra) alla proposizione principale «può recedere dal contratto» - escluda che la parte non inadempiente possa ritenere la caparra (o, nell’altra costellazione, esigerne il doppio) quando si è già giovata dell’effetto risolutorio attraverso la diffida ad adempiere, cui si sia congiunto l’inutile decorso del termine, e pertanto non possa esercita- re più il recesso, in quanto (logicamente ancor prima che giuridica- mente) non si può recedere da un rapporto che si è già risolto. Per ri- spondere, occorrono due premesse. In primo luogo, si tratta dell’art. 12 Preleggi: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire al- tro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Pur i critici più accesi di questa disposizione, sono costretti a ricono- Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 7 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 scere che le parole della legge e le loro connessioni grammaticali e logiche non possono essere messe da parte quando ci si accinge all’interpretazione giuridica. In questo caso entrano in gioco le varie- gate connessioni logiche che possono istituirsi tra la proposizione principale [«l'altra (parte) può recedere dal contratto»] e il gerundio [«ritenendo» (la caparra)], giacché il gerundio è un modo verbale in- definito. 5. - Tra i diversi tipi di connessione del gerundio con la proposizio- ne principale, in relazione all’art. 1385, co. 2 c.c., ne entrano in gioco due. Alla stregua di un primo tipo, il gerundio esprime un’azione che semplicemente si accompagna o segue temporalmente l’azione prin- cipale senz’altra connessione che non sia appunto quella della conte- stualità o successione nel tempo (post hoc): è il gerundio «coordina- to». In questo caso ciò significa: la parte recede dal contratto e (poi) ritiene la caparra. Alla stregua di un secondo tipo di connessione, il gerundio esprime un’azione che vede nella condotta espressa dalla proposizione principale una propria condicio sine qua non (propter hoc): è il gerundio «subordinato». In questo caso ciò significa: se (solo se) la parte recede dal contratto, allora può ritenere la caparra. Se si rimane sul piano grammaticale e linguistico, entrambe le so- luzioni sono plausibili. Si constata così uno dei principali difetti dell’art. 12 Preleggi: l’idea che sia possibile scoprire un senso che di per sé sia «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse». In realtà, il significato che nel mondo del diritto si è tenuti a discernere è quello che si rende (più o meno) palese dal- le ragionevoli aspettative di senso che i casi della vita rivolgono ai te- sti normativi mentre – attraverso le opere dei giuristi – vanno alla ri- cerca della loro disciplina giuridica. 6. - Nel caso de quo, tale aspettativa di senso è limpida: la parte non inadempiente, che in presenza dell’inadempimento della
contro
- parte (poi accertato in giudizio) si è giovata dell’effetto risolutorio del contratto attraverso la diffida ad adempiere, cui si è congiunto Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 8 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 l’inutile decorso del termine, non deve perciò perdere il diritto di rite- nere la caparra in funzione di liquidazione del danno predeterminata, forfettaria e sganciata dall’onere della prova. Non deve perderlo sol perché non può più esercitare una facoltà (quella di recedere dal con- tratto), che non ha più bisogno di esercitare. Altrettando limpida è l’interpretazione dell’art. 1385, co. 2 c.c. di cui siffatta aspettativa di senso dispone per incontrare protezione giuridica. È quella che, fa- cendo leva sul gerundio nella sua connessione di coordinazione tem- porale con la proposizione principale, scarta il gerundio subordinato e libera così la ritenzione della caparra dall’esercizio del diritto di reces- so come sua condizione esclusiva. Detto leggermente in altre parole, la connessione che l’art. 1385, co. 2 c.c. istituisce tra l’esercizio del diritto di recesso e la ritenzione (o il pagamento del doppio) della caparra, con riferimento al caso de quo, è di contestualità/successione temporale. Non è invece di dipen- denza esclusiva delle sorti della caparra rispetto al diritto di recesso, che escluda cioè ogni altra correlazione della ritenzione (o pagamento del doppio) della caparra con altri fenomeni: post hoc, non propter hoc. Ciò comporta che, oltre a siffatta contestualità/successione tem- porale (recesso-ritenzione della caparra o richiesta del doppio), si può profilare giuridicamente anche l’altra (diffida ad adempiere-inutile de- corso del termine-risoluzione del contratto-ritenzione della caparra o richiesta del doppio). Tale alternativa viene incontro alle aspettative di senso generate da situazioni come il caso de quo. 7. - Una specie di prova del nove è la seguente: se nel testo dell’art. 1385, co. 2 c.c. si invertissero i verbi tra proposizione princi- pale e gerundio («l'altra (parte) può ritenere la caparra, recedendo dal contratto»), sarebbe più difficile raccogliere quella aspettativa di senso, poiché la scansione logica tra verbo della proposizione princi- pale e verbo al gerundio sarebbe invertita rispetto alla successione delle azioni sul piano pratico, cosicché sarebbe più complicato (per non dire escluso) predicare il modo «coordinato» di quel gerundio. Si Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 9 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 conferma così che il baricentro normativo dell’art. 1385, co. 2 c.c. è rivolto all’azione espressa nella proposizione principale (il recesso), non già a quella espressa dal gerundio, la ritenzione della caparra. Quest’ultima (al pari della richiesta di pagamento del doppio) è un mero accidente, nel senso che essa può occorrere in questo caso, ma anche nell’altro, in cui vi è già stato un effetto risolutorio stragiudizia- le e quindi per la parte non inadempiente non sia più possibile, ma neanche necessario, ricorrere al recesso. 8. – A questo punto, è agevole inserirsi nel solco aperto da Cass. SU 553/2009, già richiamata in precedenza. In tale prospettiva - en- tro i limiti segnati dal caso de quo e legittimanti il richiamo ai principi di diritto ivi enunciati - il primo punto da ricordare è l’abbandono esplicito da parte della predetta pronuncia del precedente orienta- mento giurisprudenziale che ammetteva il contraente adempiente a rinunciare all'effetto risolutorio conseguito a mezzo della diffida ad adempiere, cui si era congiunto l’inutile decorso del termine (da ulti- mo, per l’orientamento abbandonato, cfr. Cass. 23315/2007). In fa- vore di tale mutamento d’indirizzo, cioè che l’effetto risolutorio del contratto promosso dalla diffida ad adempiere non possa essere og- getto di rinuncia, vi è innanzitutto un forte argomento dogmatico, an- corché di per sé non risolutivo: una volta che sia stato esperito con successo, il potere sostanziale di modificazione giuridica si estingue senza alcun residuo su cui possa appoggiarsi un successivo effetto re- cuperatorio (del potere), scaturente dalla rinuncia. Vi sono poi tutti i profili funzionali addotti da Cass. SU 553/2009, anche sulla scorta di studi dottrinali. A tale proposito, non si può che rinviare integralmen- te al par.
4.6 della predetta sentenza. Fra le plurime ragioni funzionali addotte a fondamento di tale revirement, merita di essere ripresa la considerazione «che la perdurante disponibilità dell'effetto risolutorio in capo alla parte non inadempiente [genererebbe] una ingiustificata e sproporzionata lesione all'interesse del debitore, il cui ormai defini- tivo affidamento nella risoluzione (e nelle relative conseguenze) del Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 10 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 contratto inadempiuto potrebbe indurlo, non illegittimamente, ad un conseguente riassetto della propria complessiva situazione patrimo- niale». In prima linea, tra le conseguenze con cui il debitore può legit- timamente essere chiamato a fare i conti, vi sono evidentemente quelle patrimoniali, in termini di pretese risarcitorie, ritenzione della caparra ad opera della controparte, ovvero richieste di pagamento del doppio della caparra ricevuta. In altre parole, polarizzate sul caso de quo, fermo definitivamente quell’effetto risolutorio stragiudiziale, se del caso messo al sicuro da contestazioni (ad esempio, circa l’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., che è comunque presupposto) attraverso una doman- da giudiziale (principale o riconvenzionale) di mero accertamento, la conclamata poliedricità funzionale della caparra ben può emergere a questo punto come «limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contrat- to» (così, sempre Cass. SU 553/2009, par. 3.1, ma v. anche 4.2, 4.4). Siffatta pretesa si congiunge così all’esercizio stragiudiziale del potere di risolvere il contratto attraverso il meccanismo della diffida, seguita dall’inutile decorso del termine, e si sgancia dal recesso che non è più necessario. Infatti, l’effetto sostanziale di quest’ultimo è stato anticipato senza residui dal predetto meccanismo. Come infatti è stato precisato da Cass SU 553/2009 (par. 4.2), in adesione a rico- struzioni dottrinali: «il diritto di recesso è una evidente forma di riso- luzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'ina- dempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'ina- dempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giu- sta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempi- mento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)». Si rivela così la reciproca fungibilità, quanto a presupposti e ad effetto, tra diffida ad adempiere e recesso, salva la differenza concernente la progressività nella formazione della Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 11 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 fattispecie risolutoria nella prima ipotesi (oltre all’atto di diffida, l’inutile decorso del termine), che le conferisce maggiore flessibilità sotto il profilo della estrema possibilità di adempiere concessa al debi- tore. 9. - D’altra parte, che questa conclusione fosse il modo corretto di dare continuità a Cass. SU 553/2009 con riferimento a casi come quello sub iudice, era stato colto da Cass. 2999/2012, pur se è ne- cessaria una precisazione che si rinvia a dopo la citazione del passo rilevante di quest’ultima: «Dunque, dando seguito ai principi afferma- ti dalla precitata sentenza a Sezioni Unite [Cass. SU 553/2009], se la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del con- tratto per inadempimento del promittente compratore nel termine as- segnato a norma dell'art. 1454 c.c. […] non è accompagnata dall'i- stanza di risarcimento del danno integrale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 1385, co. 3 c.c., non è precluso alla parte adempiente di instare per la ritenzione della caparra come azione risarcitoria sempli- ficata rispetto a quella che consegue all'azione di risarcimento inte- grale giudiziale per la risoluzione costitutiva (Cass. 21838/2010), es- sendo potere-dovere del giudice di qualificare l'azione esercitata se- condo la vicenda sostanziale e cioè come accertamento della legitti- mità del recesso già esercitato e contestato e non già risoluzione giu- diziale, tanto più che il contraente adempiente non chiede di conse- guire un maggiore risarcimento rispetto all'ammontare della caparra, ma dichiara invece di limitare il risarcimento nella corrispondente mi- sura, [cosicché] affermare l'impossibilità dello ius retinendi della ca- parra in base al rilievo che l'art. 1385, co. 2 c.c. disciplina l'esercizio stragiudiziale del diritto di recesso e non la risoluzione giudiziale, an- corché dichiarativa e di diritto, con conseguente onere, aleatorio, di dimostrare an e quantum del danno a norma dell'art. 1385 co. 3 c.c., significa attribuire al nomen risoluzione un significato esasperatamen- te formale». Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 12 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 La precisazione è la seguente: nello statuire che «non è precluso alla parte adempiente di instare per la ritenzione della caparra come azione risarcitoria semplificata rispetto a quella che consegue all'azio- ne di risarcimento integrale giudiziale per la risoluzione costitutiva», Cass. 2999/2012 cita tra parentesi Cass. 21838/2010, ma il rinvio non è felice, poiché quest’ultimo precedente, consentendo ancora la riduzione in corso di processo della domanda iniziale di risarcimento del danno «regolat[a] dalle norme generali» (cfr. art. 1385, co. 3 c.c.) in domanda di recesso funzionale alla ritenzione della caparra, non dà seguito al seguente, maggiore principio di diritto enunciato da Cass. SU 553/2009: «i rapporti tra azione di risoluzione e di risarci- mento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseri- tamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché […] verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di con- sentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di ‘scommettere’ pu- ramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta» [par. 4.7, lett. a)]. Tale principio di diritto, che le Sezioni Unite sono state sollecitate ad enunciare dal caso concreto sottoposto alla loro attenzione, non entra in gioco con riferimento al caso de quo, poiché la promittente venditrice, parte non inadempiente e oggi ricorrente in cassazione, non solo non era stata lei a promuovere il processo, essendo stata convenuta in giudizio dal promissario acquirente, ma soprattutto ave- va fin dall’inizio limitato le proprie pretese economiche alla ritenzione della caparra. Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 13 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 10. - È evidente peraltro come l’odierna decisione sul caso de quo si armonizzi con tale principio di diritto, nel senso che, ove la parte non inadempiente, dopo aver conseguito l’effetto risolutorio in via stragiudiziale, avesse iniziato il processo proponendo una ordinaria domanda risarcitoria, non avrebbe potuto scommettere sul processo riservandosi di «ridurre» la domanda alla ritenzione della caparra (o al pagamento del doppio). L’aspettativa di senso giuridico generata da questa situazione getta sul testo dell’art. 1385, co. 2 c.c. un fascio di luce polarizzata sul gerundio «subordinato»: nel senso che tale ri- duzione della domanda presupporrebbe l’esercizio del diritto di reces- so;
ciò che è ormai precluso dall’effetto risolutorio già conseguito sul piano stragiudiziale. In modo parimenti evidente, l’odierna decisione sul caso de quo si armonizza con l’art. 1385, co. 3 c.c. che vincola la parte non inadem- piente ad esercitare la domanda di risarcimento regolata dalle norme generali ove costei abbia agito per l’adempimento coattivo o per la ri- soluzione, non già per il mero accertamento dell’effetto risolutorio già prodottosi ope legis, sul piano stragiudiziale. Cosicché essa è in linea anche con Cass. 21971/2020, che ha dato seguito a Cass. SU 553/2009 nel diverso caso in cui la promittente venditrice aveva pro- posto azione di risoluzione. Infine, si noti che la presente pronuncia raggiunge lo stesso risulta- to pratico di Cass. 26206/2017 in analoga fattispecie, sebbene se ne distanzi quanto a motivazione, giacché nel precedente del 2017 si fa appello ancora al diritto di recesso nonostante il già conseguito effetto risolutorio attraverso la diffida ad adempiere congiuntasi all’inutile decorso del termine. 11. – Le precisazioni svolte al punto precedente consentono di met- tere a fuoco l’errore in cui sono incorsi i giudici di primo e di secondo grado nel desumere da Cass. SU 533/2009, cui pur reputavano di conformarsi, conseguenze opposte da quelle da applicare al caso de quo. Il valore normativo di un precedente giurisprudenziale dipende Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 14 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 dalla sua ratio decidendi, che rimane agganciata a quel tipo di situa- zione di fatto e di svolgimento del processo che ha dato origine alla pronuncia giudiziale e che proietta permanentemente la propria om- bra sul significato del dictum giudiziale, conformandolo e orientando- ne le applicazioni future. Ebbene, radicalmente diverso dal caso de quo è il caso dinanzi al quale si sono trovate le Sezioni Unite nel 2009, in cui si trattava di un contraente non inadempiente che aveva agito per la risoluzione ed il risarcimento del danno e che nel corso del processo aveva opportunisticamente convertito la propria iniziati- va in recesso, allo scopo di mettere al sicuro la caparra rispetto ai ri- schi discendenti dalla mancata prova dei danni. Cosicché, anche da questo punto di vista, riluce il vizio di extrapetizione in cui sono incor- si i giudici nelle precedenti istanze (cfr. la sentenza d’appello, p. 7: «si rileva come la qualificazione della pretesa come domanda di riso- luzione del contratto proposta dalla D’ES non sia stata contesta- ta»), dinanzi ad un petitum che è sempre rimasto fermo in termini di mero accertamento dell’effetto risolutorio già prodottosi sul piano stragiudiziale e di ritenzione della caparra. Dinanzi a tale fermezza di petitum, che costituisce l’oggetto della pronuncia del giudice, perdono rilevanza le incertezze argomentative della diES della D’ES, su cui richiama l’attenzione il controricor- so. Tali argomentazioni sono state chiamate a barcamenarsi tra gli errori dei giudici, da un lato, e un orizzonte giurisprudenziale non limpido, dall’altro lato, cosicché per tuziorismo si sono episodicamen- te richiamate anche al recesso. D’altra parte, nello stesso controricorso si riconosce che «parte del- la giurisprudenza e una certa dottrina» muovono da una «similitudi- ne, quanto agli effetti, tra risoluzione di diritto ed esercizio del reces- so». In realtà, in questa «parte» della giurisprudenza vi rientra – co- me attestano le precedenti citazioni - proprio Cass. SU 553/2009, che orienta la ricostruzione normativa della materia. Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37586ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2beee0660b54dfe5fcc7228 Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - 15 - Ric. 26825 /2017 - Sez. S2 - Ud. 21/04/2022 L’accoglimento del primo motivo, sotto il suo secondo profilo, as- sorbe il secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugna- ta e addivenire ad una decisione nel merito ex art. 384, co. 2 c.p.c., la quale può essere emanata d’ufficio quand’anche – come in questo caso – la parte ricorrente si sia limitata a chiedere la cassazione con rinvio (cfr. Cass. SU 6994/2010). Si sancisce così il diritto della parte ricorrente, promittente venditrice, di vedersi restituire e ritenere la caparra confirmatoria a suo tempo versata dalla parte controricorren- te, promissario acquirente. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 384, co. 1 c.p.c., è enunciato il seguente principio di diritto: conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirma- toria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa ri- sarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del dop- pio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, dichiara il diritto della Signora SA D’ES di vedersi restituire e ritenere la caparra. Condanna il Signor LE ZZ alle spese dell’intero pro- cesso, che liquida per il primo grado in Euro 4.200,00, per l’appello in Euro 3.400,00, per il giudizio di cassazione in Euro 5.300,00, oltre a Euro 200 per esborsi, nonché spese generali pari al 15 % sui com- pensi, ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2022. La Presidente Dott.ssa ROSA MARIA DI VIRGILIO Numero registro generale 26825/2017 Numero sezionale 824/2022 Numero di raccolta generale 18392/2022 Data pubblicazione 08/06/2022