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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1165 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ON Di ES Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa CO RO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 372/2025 R.G.V.G., promossa da: nato a [...] l'[...] ( ), dif. e rapp. dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Maurizio Benincasa, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...] ( , rapp. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Francesca Consiglio presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate per l'udienza del 15.10.25.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti indicati in epigrafe, tra i quali è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale l'11.10.2014, modificata con decreto del 12.07.2024, chiedevano l'ulteriore modifica delle condizioni di divorzio come da accordo trasfuso nel ricorso depositato il 24.01.2025, di cui si riportano le richieste conclusive:
“La cessazione dell'assegno di divorzio a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
L'obbligo del sig. di versare alla sig.ra , la somma di euro 10.200,00, quale assegno Parte_1 Controparte_1 una tantum e contestuale rinuncia del medesimo alla ripetizione del suo credito scaturente dall'esecuzione del Decreto del Tribunale di Catania, nel proc. 5368/2021, a decorrere dalla data del deposito del predetto ricorso;
la rinuncia definitiva delle parti alle rispettive pretese economiche e patrimoniali, azioni e rivendicazioni scaturenti dal rapporto matrimoniale e dal divorzio, a qualsivoglia titolo e causale connessa, come da accordi pattuiti in premessa”.
Con note depositate il 07.10.2025, autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., in luogo dell'udienza, i ricorrenti reiteravano le domande già formulate in ricorso. Quindi con successiva ordinanza il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Il PM nulla opponeva.
Ricorrono le condizioni per la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto congiuntamente indicato dalle parti in seno al ricorso, di cui vanno accolte le relative conclusioni, prevedendosi la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile posto a carico del in favore dell'ex Parte_1 coniuge, che vi ha consentito a fronte del versamento della somma concordata, già avvenuto per come attestato da entrambe le parti. Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, così statuisce: dichiara la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio posto a carico di Parte_1 in favore di , a far data dal deposito del ricorso (24.01.25);
[...] Controparte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 17.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
CO RO ON Di ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ON Di ES Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa CO RO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 372/2025 R.G.V.G., promossa da: nato a [...] l'[...] ( ), dif. e rapp. dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Maurizio Benincasa, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E
, nata a [...] il [...] ( , rapp. e dif. dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Francesca Consiglio presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate per l'udienza del 15.10.25.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti indicati in epigrafe, tra i quali è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale l'11.10.2014, modificata con decreto del 12.07.2024, chiedevano l'ulteriore modifica delle condizioni di divorzio come da accordo trasfuso nel ricorso depositato il 24.01.2025, di cui si riportano le richieste conclusive:
“La cessazione dell'assegno di divorzio a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
L'obbligo del sig. di versare alla sig.ra , la somma di euro 10.200,00, quale assegno Parte_1 Controparte_1 una tantum e contestuale rinuncia del medesimo alla ripetizione del suo credito scaturente dall'esecuzione del Decreto del Tribunale di Catania, nel proc. 5368/2021, a decorrere dalla data del deposito del predetto ricorso;
la rinuncia definitiva delle parti alle rispettive pretese economiche e patrimoniali, azioni e rivendicazioni scaturenti dal rapporto matrimoniale e dal divorzio, a qualsivoglia titolo e causale connessa, come da accordi pattuiti in premessa”.
Con note depositate il 07.10.2025, autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., in luogo dell'udienza, i ricorrenti reiteravano le domande già formulate in ricorso. Quindi con successiva ordinanza il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Il PM nulla opponeva.
Ricorrono le condizioni per la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto congiuntamente indicato dalle parti in seno al ricorso, di cui vanno accolte le relative conclusioni, prevedendosi la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile posto a carico del in favore dell'ex Parte_1 coniuge, che vi ha consentito a fronte del versamento della somma concordata, già avvenuto per come attestato da entrambe le parti. Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, così statuisce: dichiara la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio posto a carico di Parte_1 in favore di , a far data dal deposito del ricorso (24.01.25);
[...] Controparte_1
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 17.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
CO RO ON Di ES