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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 212/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CA, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Alessio Locci che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
con sede in CA, in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CA, rappresentata e difesa dai difensori avv. Sandro Piseddu e avv. Renato Figari per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2022, – premesso prestare la Parte_1 propria attività lavorativa dal 1° marzo 1996 alle dipendenze della società in Controparte_1 qualità di operaio, con inquadramento nel livello V° S secondo il C.C.N.L. Metalmeccanica
Industria – ha domandato la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma lorda complessiva di euro 11.866,92, oltre accessori, a titolo di differenze retributive sulle voci relative a tredicesima mensilità, ferie, permessi, per il periodo corrente dal gennaio 2015 al dicembre
2020, quale effetto dell'inclusione, nella retribuzione globale di fatto, delle maggiorazioni per il lavoro notturno 1 e 2° ora, per lavoro presto nella giornata del sabato, dell'indennità di reperibilità e dell'indennità di disagiata sede, non computate dal datore di lavoro nella base di calcolo.
La società convenuta ha resistito con argomentate difese, eccependo la prescrizione dei crediti maturati dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, e contestando nel merito la pretesa di controparte nonché la correttezza dei conteggi su cui questa è stata quantificata.
pagina 1 di 9 2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n. 4,
c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
La Corte ha osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo”, e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la risposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto
(stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trovava applicazione per i rapporti assistiti da una stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego. pagina 2 di 9 A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più suscettibile di essere assistito da un regime di stabilità, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
In applicazione di questi principi, il termine di prescrizione quinquennale, per i crediti retributivi dedotti in causa, relativi al periodo corrente dal gennaio 2014 al dicembre 2020, quando ormai era in vigore la legge n. 92/2012, non è mai decorso, essendo pacifico che il rapporto di lavoro non sia mai cessato.
3. Nel merito il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei limiti che si dirà.
In proposito possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e 1120/21, 652/23, est. dott. Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22, 442/23, est. dott.ssa Daniela Coinu), definite con i provvedimenti qui richiamati.
Il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di sede disagiata, che è stata regolarmente versata da in favore di Controparte_1 Parte_1
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, nella versione aggiornata prodotta dal ricorrente e pacificamente efficace per tutto il periodo oggetto di causa, si osserva quanto segue.
Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo…”.
Nella sezione IV, titolo III, all'art. 5, sotto la voce “Permessi annui retribuiti”, è stabilito:
“Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 pagina 3 di 9 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e di armonizzazione della 39ª ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite;
non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale […]”.
3.1. Alla luce di quanto precede, deve negarsi il diritto del ricorrente alla percezione di differenze retributive per permessi monetizzabili.
Infatti, non risulta che il ricorrente abbia prestato la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, né risulta che operi nel settore siderurgico (non v'è Controparte_1 allegazione né prova al riguardo). Quindi il ricorrente non ha diritto alla monetizzazione di 8 ore all'anno di permessi stabilita per i lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico. Per il resto, è esclusa la possibilità di compensare i permessi non goduti con il riferimento al parametro della retribuzione globale di fatto, dovendosi piuttosto ritenersi satisfattiva la normale retribuzione mensile, la cui erogazione non è in discussione.
Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1):
“L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto”.
Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi, in favore del lavoratore, le differenze retributive dallo stesso domandate, sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro festivo-notturno e il premio di risultato, nonché, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, l'indennità per sede disagiata, di cui ha regolarmente goduto (la Parte_1 prova è documentalmente offerta dalle buste paga in atti, cfr. all. 10 di parte ricorrente).
3.2. L'indennità per sede disagiata è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, art. 10 (rubricato pagina 4 di 9 appunto “indennità per disagiata sede”) del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale:
“Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali (vd. doc. n. 5, 6 e 7 di parte ricorrente), opera, quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
E' noto al Tribunale l'orientamento della Corte d'Appello di CA sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare il proprio precedente indirizzo in materia, poiché l'indennità di sede disagiata costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta dalla a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa Controparte_1 richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del pagina 5 di 9 trasferimento ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L,
18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel CCNL, tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Ancora, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino al giugno 2018, natura espressamente retributiva all'emolumento in discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C”
e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Da ultimo, anche la Corte d'Appello di CA (sentenze n. 116/2024 e, a seguire, sentenze n.
128/2024 e 130/2024) ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa
l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà pagina 6 di 9 dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_2 richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati
e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di CA, sentenza n. 116/2024).
Si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n.
32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115
c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
3.3. Deve essere invece esclusa dalla base di calcolo della retribuzione globale di fatto, per i fini che qui interessano, l'indennità di reperibilità.
Questa è regolata dall'art. 6, sezione IV, titolo III, del C.C.N.L. applicato.
Essa costituisce un compenso “avente natura retributiva” (comma 14) ed è stata quantificata dalle parti collettive “considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, pagina 7 di 9 d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (comma 24).
In altri termini, la quantificazione dell'indennità di reperibilità comprende già una quota destinata a coprire il valore della tredicesima mensilità ed una diretta a remunerare il periodo di ferie, sicché deve ritenersi esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi per ferie, tredicesima mensilità e malattia.
3.5. Poiché è pacifico che sia ancora alle dipendenze della convenuta, il credito Parte_1 per trattamento di fine rapporto non è ancora esigibile e, come tale, non può formare oggetto di azione di condanna (Cass. civ., Sez. L, 12 luglio 2012, n. 11778).
Pertanto, la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere il pagamento (“accantonamento”) di somme a titolo di maggior trattamento di fine rapporto non può essere accolta.
4. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei corretti conteggi prodotti dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo del giudizio (epurati, per i motivi di cui sopra, degli importi relativi ai permessi e rilevando, altresì, che benché il ricorrente abbia chiesto in ricorso il computo dell'indennità di reperibilità ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto di essa non vi è traccia nei conteggi prodotti), deve ritenersi accertato che il ricorrente vanti nei confronti del datore di lavoro, per i titoli sopra discussi, un credito pari a euro 8.995,31 lordi, di cui euro
4.607,43 per ferie godute ed euro 4.387,88 per tredicesima mensilità.
La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1 della somma complessiva lorda di euro 8.995,31, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli diritti.
5. L'accoglimento parziale della domanda e i diversi orientamenti adottati nel tempo da questo
Tribunale e dalla locale Corte D'Appello su alcune questioni decisive della controversia, giustificano la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite, che per la parte restante, liquidate, ai sensi del DM 147/22, sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella relativa alle cause di lavoro, devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 8 di 9 - condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 8.995,31, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti;
- dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese di lite e condanna la società convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, della parte residua, che liquida in euro 1.406,25, di cui euro 1.347,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
CA, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CA, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 212/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CA, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Alessio Locci che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
con sede in CA, in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CA, rappresentata e difesa dai difensori avv. Sandro Piseddu e avv. Renato Figari per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2022, – premesso prestare la Parte_1 propria attività lavorativa dal 1° marzo 1996 alle dipendenze della società in Controparte_1 qualità di operaio, con inquadramento nel livello V° S secondo il C.C.N.L. Metalmeccanica
Industria – ha domandato la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma lorda complessiva di euro 11.866,92, oltre accessori, a titolo di differenze retributive sulle voci relative a tredicesima mensilità, ferie, permessi, per il periodo corrente dal gennaio 2015 al dicembre
2020, quale effetto dell'inclusione, nella retribuzione globale di fatto, delle maggiorazioni per il lavoro notturno 1 e 2° ora, per lavoro presto nella giornata del sabato, dell'indennità di reperibilità e dell'indennità di disagiata sede, non computate dal datore di lavoro nella base di calcolo.
La società convenuta ha resistito con argomentate difese, eccependo la prescrizione dei crediti maturati dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, e contestando nel merito la pretesa di controparte nonché la correttezza dei conteggi su cui questa è stata quantificata.
pagina 1 di 9 2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n. 4,
c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
La Corte ha osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo”, e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la risposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto
(stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trovava applicazione per i rapporti assistiti da una stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego. pagina 2 di 9 A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più suscettibile di essere assistito da un regime di stabilità, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
In applicazione di questi principi, il termine di prescrizione quinquennale, per i crediti retributivi dedotti in causa, relativi al periodo corrente dal gennaio 2014 al dicembre 2020, quando ormai era in vigore la legge n. 92/2012, non è mai decorso, essendo pacifico che il rapporto di lavoro non sia mai cessato.
3. Nel merito il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei limiti che si dirà.
In proposito possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e 1120/21, 652/23, est. dott. Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22, 442/23, est. dott.ssa Daniela Coinu), definite con i provvedimenti qui richiamati.
Il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di sede disagiata, che è stata regolarmente versata da in favore di Controparte_1 Parte_1
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, nella versione aggiornata prodotta dal ricorrente e pacificamente efficace per tutto il periodo oggetto di causa, si osserva quanto segue.
Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo…”.
Nella sezione IV, titolo III, all'art. 5, sotto la voce “Permessi annui retribuiti”, è stabilito:
“Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 pagina 3 di 9 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e di armonizzazione della 39ª ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite;
non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale […]”.
3.1. Alla luce di quanto precede, deve negarsi il diritto del ricorrente alla percezione di differenze retributive per permessi monetizzabili.
Infatti, non risulta che il ricorrente abbia prestato la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, né risulta che operi nel settore siderurgico (non v'è Controparte_1 allegazione né prova al riguardo). Quindi il ricorrente non ha diritto alla monetizzazione di 8 ore all'anno di permessi stabilita per i lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico. Per il resto, è esclusa la possibilità di compensare i permessi non goduti con il riferimento al parametro della retribuzione globale di fatto, dovendosi piuttosto ritenersi satisfattiva la normale retribuzione mensile, la cui erogazione non è in discussione.
Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1):
“L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto”.
Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi, in favore del lavoratore, le differenze retributive dallo stesso domandate, sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro festivo-notturno e il premio di risultato, nonché, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, l'indennità per sede disagiata, di cui ha regolarmente goduto (la Parte_1 prova è documentalmente offerta dalle buste paga in atti, cfr. all. 10 di parte ricorrente).
3.2. L'indennità per sede disagiata è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, art. 10 (rubricato pagina 4 di 9 appunto “indennità per disagiata sede”) del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale:
“Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali (vd. doc. n. 5, 6 e 7 di parte ricorrente), opera, quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
E' noto al Tribunale l'orientamento della Corte d'Appello di CA sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare il proprio precedente indirizzo in materia, poiché l'indennità di sede disagiata costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta dalla a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa Controparte_1 richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del pagina 5 di 9 trasferimento ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L,
18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel CCNL, tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Ancora, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino al giugno 2018, natura espressamente retributiva all'emolumento in discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C”
e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Da ultimo, anche la Corte d'Appello di CA (sentenze n. 116/2024 e, a seguire, sentenze n.
128/2024 e 130/2024) ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa
l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà pagina 6 di 9 dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_2 richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati
e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di CA, sentenza n. 116/2024).
Si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n.
32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115
c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
3.3. Deve essere invece esclusa dalla base di calcolo della retribuzione globale di fatto, per i fini che qui interessano, l'indennità di reperibilità.
Questa è regolata dall'art. 6, sezione IV, titolo III, del C.C.N.L. applicato.
Essa costituisce un compenso “avente natura retributiva” (comma 14) ed è stata quantificata dalle parti collettive “considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, pagina 7 di 9 d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (comma 24).
In altri termini, la quantificazione dell'indennità di reperibilità comprende già una quota destinata a coprire il valore della tredicesima mensilità ed una diretta a remunerare il periodo di ferie, sicché deve ritenersi esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi per ferie, tredicesima mensilità e malattia.
3.5. Poiché è pacifico che sia ancora alle dipendenze della convenuta, il credito Parte_1 per trattamento di fine rapporto non è ancora esigibile e, come tale, non può formare oggetto di azione di condanna (Cass. civ., Sez. L, 12 luglio 2012, n. 11778).
Pertanto, la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere il pagamento (“accantonamento”) di somme a titolo di maggior trattamento di fine rapporto non può essere accolta.
4. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei corretti conteggi prodotti dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo del giudizio (epurati, per i motivi di cui sopra, degli importi relativi ai permessi e rilevando, altresì, che benché il ricorrente abbia chiesto in ricorso il computo dell'indennità di reperibilità ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto di essa non vi è traccia nei conteggi prodotti), deve ritenersi accertato che il ricorrente vanti nei confronti del datore di lavoro, per i titoli sopra discussi, un credito pari a euro 8.995,31 lordi, di cui euro
4.607,43 per ferie godute ed euro 4.387,88 per tredicesima mensilità.
La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1 della somma complessiva lorda di euro 8.995,31, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli diritti.
5. L'accoglimento parziale della domanda e i diversi orientamenti adottati nel tempo da questo
Tribunale e dalla locale Corte D'Appello su alcune questioni decisive della controversia, giustificano la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite, che per la parte restante, liquidate, ai sensi del DM 147/22, sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella relativa alle cause di lavoro, devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 8 di 9 - condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 8.995,31, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti;
- dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese di lite e condanna la società convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, della parte residua, che liquida in euro 1.406,25, di cui euro 1.347,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
CA, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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