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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9363/2022
Promossa da Parte_1 (c.f. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'avvocato
VENERANDO BARBAGALLO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Andrea Costa, 11
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO', giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/10/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
593 2022 00028187 91 000 emesso dall' CP_1 sede di Catania e notificato il 30/8/2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 21.403,51 a titolo di contributi IVS, interessi e somme aggiuntive relativi al periodo "dal 10/2014 al 12/2019", dovuti alla Gestione Commercianti
in seguito alla sua iscrizione d'ufficio. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato eccependo l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. b., della legge n. 335/1995, e ciò
considerato che la richiesta di pagamento riguardasse anche contributi previdenziali relativi agli anni dal 2014 al 2017 e che, dunque, dalla data di scadenza di pagamento degli stessi fino alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, in assenza di altri atti interruttivi.
Eccepiva, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria e la non dovutezza dei contributi richiesti. Rilevava in particolare che l' CP_2 non avesse fornito adeguata giustificazione della propria pretesa, omettendo di indicare i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa nonchè di provare la preventiva sua iscrizione nei relativi elenchi. Al riguardo, eccepiva di non essere iscritto negli elenchi nominativi della gestione commercianti e di non aver mai ricevuto dall' CP_1 alcuna preventiva comunicazione della sua iscrizione d'ufficio, con la conseguenza che i contributi richiesti dovessero ritenersi non dovuti. Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'esecuzione, fossero dichiarati illegittimi, prescritti e non dovuti i contributi in oggetto e, per l'effetto, che gli stessi fossero annullati.
Con decreto del 15/10/2022, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 9/7/2023 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente previdenziale chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependone l'inammissibile ed infondatezza.
Eccepiva in particolare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi inerente a vizi formali dell'atto impugnato, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Rilevava in ogni caso l'infondatezza delle considerazioni di parte ricorrente in ordine all'asserita carenza di motivazione dell'avviso di addebito;
chiedeva pertanto il rigetto della richiesta di nullità
per genericità dello stesso, considerato che le omissioni contributive contestate risultassero specificate quanto a causali e a periodi. Evidenziava inoltre la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/73, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale, osservando che detta notifica fosse stata compiuta con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria di cui al D.M. 9/4/2001. Nel merito eccepiva che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante relativo all'inesistenza nella specie dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Precisava che l'avviso di addebito avesse ad oggetto contributi fissi IVS e sanzioni inerenti agli anni dal 2014 al 2019 (rate I, II, III e IV per l'emissione 2020/01) e che l'imposizione scaturisse da due iscrizioni alla gestione commercianti in quanto il ricorrente fosse socio amministratore di s.n.c. Osservava che la qualità di socio di società di persone comportasse, di per sé, un impegno personale del socio stesso in termini sia lavorativi che economici. Osservava inoltre che l'attività svolta dall'azienda fosse di natura commerciale, in quanto inquadrata presso la camera di commercio con il relativo codice statistico contributivo afferente il settore terziario, e che le omissioni contributive in oggetto fossero relative al mancato versamento da parte dell'opponente di contributi previdenziali alla gestione commercianti alla quale lo stesso risultasse essere iscritto.
Puntualizzava che l'obbligo di iscrizione alla suddetta gestione trovasse fondamento nel disposto del
Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957 n. 266, in attuazione della legge 29 dicembre
1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i commercianti;
osservava che l'obbligo contributivo de quo scaturisse dall'art. 13, co. 2, della legge n. 57/2001, che aveva aggiunto il nuovo comma 3 all'art. 5 della legge n. 443/1985. Rilevava che i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti dovessero versare i contributi sulla base del reddito d'impresa, come previsto dall'art. 1 della legge n. 233/1990, e che l' CP_1 avesse dunque proceduto all'iscrizione del ricorrente alla suddetta gestione sulla base della citata normativa.
Con riferimento all'eccepita prescrizione, osservava che il decorso del termine quinquennale fosse stato interrotto dalle comunicazioni di iscrizione del 28/2/2020, relative all'anno 2015 e all'ultimo trimestre del 2014. Rilevava che, in ogni caso, il termine di prescrizione fosse stato sospeso in considerazione di quanto previsto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus. Concludeva, pertanto, osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso
Controparte_3 il termine didi addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall'
prescrizione non fosse spirato, atteso anche il periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dai vari decreti emergenziali. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti.
L'opponente depositava note di trattazione del 3/10/2023 con le quali contestata quanto dedotto ed eccepito dall' CP_1, negando preliminarmente che gli avvisi di iscrizione versati in atti avessero avuto effetto interruttivo della prescrizione, e ciò in quanto l'uno non fosse stato recapitato ma restituito al mittente per compiuta giacenza e l'altro risultasse essere stato consegnato a soggetto sconosciuto e non qualificato. Disconosceva in ogni caso le copie delle ricevute di consegna dei suddetti avvisi di iscrizione in quanto non conformi agli originali, ed insisteva nell'eccepita prescrizione.
Con note di trattazione del 4/4/2024 il ricorrente reiterava le suddette difese, evidenziando che le comunicazioni di iscrizione non fossero mai pervenute al proprio domicilio e che alle stesse non potesse attribuirsi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione in quanto non contenenti alcuna richiesta di pagamento di oneri contributivi ed accessori. Al riguardo osservava che, tramite gli avvisi di iscrizione in questione, l'CP_1 si fosse limitato a rendere edotto lo stesso della sua iscrizione nell'elenco commercianti, senza tuttavia esplicitare alcuna richiesta di pagamento di contributi e senza formulare alcuna intimazione di pagamento o formale atto di messa in mora, con la conseguenza che a detti atti non potesse attribuirsi alcun effetto interruttivo dei termini prescrizionali. Insisteva
pertanto nei motivi di opposizione e chiedeva che fossero dichiarati prescritti e non dovuti i contributi e gli accessori richiesti con l'avviso di addebito, con conseguente condanna alle spese.
Con provvedimento del 27/2/2025 veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con successivo provvedimento, questo giudice ha fissato l'udienza del 10 settembre
2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni". Solo il ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
***: *******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, previsto per le opposizioni vertenti sul merito dell'iscrizione a ruolo. L'avviso di addebito risulta infatti notificato in data 29/8/2022 (come da avviso di ricevimento in atti) ed il ricorso in opposizione risulta depositato il 9/10/2022, un giorno dopo rispetto a quello di scadenza (8/10/2022) che cadeva di sabato.
Deve tuttavia rilevarsi la tardività dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato che,
in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Il ricorrente ha infatti eccepito la non dovutezza dei contributi anche sulla scorta della circostanza che l' CP_1 non avesse dato dimostrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della vantata pretesa contributiva.
Nella specie, detta eccezione in quanto tardiva deve ritenersi inammissibile.
Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella,
regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione" (Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 25757/2008; Cass. n. 18207/2003). Venendo ora all'esame dell'eccezione di prescrizione proposta in via principale dal ricorrente, si rileva che, considerate le date di scadenza per il versamento dei contributi in oggetto, la stessa è
meritevole di accoglimento con riferimento ai contributi IVS e alle somme aggiuntive relativi ai periodi "dal 10/2014 al 12/2014", "dal 01/2016 al 03/2016", "dal 04/2015 al 06/2015", "dal 04/2016
al 06/2016", "dal 07/2015 al 09/2015” e “dal 10/2015 al 12/2015”, e ciò tenuto conto delle rispettive date di scadenza del 16/2/2015 (quarta rata 2014), del 16/5/2016 (prima rata 2016), del 16/8/2015
(seconda rata 2015), del 16/8//2016 (seconda rata 2016), del 16/11/2015 (terza rata 2015) e del
16/2/2016 (quarta rata 2015). Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione fra le riferite date e la data di notifica dell'avviso di addebito opposto (29/8/2022), e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale emanata per la pandemia Covid-
19.
Detti contributi in quanto prescritti devono dichiararsi non dovuti.
Con riferimento ai restanti contributi, invece, la prescrizione non può dirsi maturata, e ciò anche in considerazione del riferito periodo di sospensione.
Il decorso del termine quinquennale ha infatti subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria") che, al comma 2, dispone che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Pertanto, alla luce della richiamata normativa, nessuna prescrizione è maturata per le somme inerenti agli altri periodi contributivi, le quali devono ritenersi dovute. A detta conclusione si perviene tenendo conto, innanzitutto, quale dies a quo, delle singole date stabilite per il versamento dei contributi stessi.
Ed invero, in applicazione del principio previsto dall'art. 2935 c.c. secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, deve ritenersi che per i
suddetti contributi il termine di prescrizione cominci a decorrere solo a partire dalla data stabilita per il loro versamento, e ciò in quanto prima di tale momento le somme in oggetto non erano ancora esigibili e dunque non potevano essere riscosse.
Si aggiunga che, nella verifica dell'eccepita prescrizione, non può attribuirsi efficacia interruttiva alle
CP note del 28/2/2020 con le quali è stata comunicata al ricorrente la sua iscrizione alla gestione commercianti, quale titolare d'azienda. In particolare, con la nota avente ad oggetto “recupero periodi pregressi", è stata comunicata la suddetta iscrizione per il periodo "dal 01.10.2014 al 31.12.2014",
senza che fosse indicato l'importo dei contributi dovuti per il suddetto periodo né le modalità di versamento degli stessi, per le quali è stato preannunciato l'invio di successiva comunicazione di cui l'CP_1 non ha dato prova. Né consegue che, nonostante la regolare notifica della citata nota,
perfezionatasi per compiuta giacenza in data 27/4/2020 (dieci giorni dopo il rilascio dell'avviso eseguito il 17/4/2020, come da documentazione in atti), la stessa non può aver avuto effetto interruttivo della prescrizione. Si rileva, infatti, che la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti può avere effetto interruttivo della prescrizione dei contributi solo se in seno ad essa vengano specificate la decorrenza dell'obbligo contributivo e le modalità di versamento di cui si è
detto.
Quanto rilevato deve valere anche per l'altra nota del 28/2/2020 relativa all'iscrizione alla gestione commercianti per l'anno 2015 che, sebbene indichi la decorrenza dell'obbligo contributivo "dal 01.01.2015", rimanda al sito dell' CP_1 (www.inps.it, Servizi on line) affinchè il destinatario possa acquisire conoscenza degli importi dovuti a titolo di contribuzione e delle modalità di versamento dei contributi stessi.
Ne discende che anche detta nota, sebbene regolarmente recapitata l'11/3/2020 (cfr. avviso di ricevimento in atti) non ha potuto avere effetto interruttivo della prescrizione, non contenendo, non diversamente dall'altra, un'effettiva costituzione in mora nei confronti del ricorrente, mancando in seno ad essa una precisa richiesta di pagamento entro un termine assegnato.
Venendo ora all'esame del merito, è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "Il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In particolare, l'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie,
contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397 come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno
1975 n. 160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: "I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere be c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27
novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11
giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività".
Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, l' CP_2 deve, dunque, investigare la posizione del soggetto, provando che lo stesso operi con i requisiti normativi sopra indicati.
Or, dall'esame della documentazione versata in atti dall' CP_1 emerge la qualifica del ricorrente di socio amministratore della "Olisir s.n.c. di ID EN e EL AL & C", che detta società avesse ad oggetto “la produzione, il commercio ed il confezionamento di olii di oliva e loro derivati", e che fosse cessata in data 31/12/2019 e cancellata il 25/2/2020 (cfr. estratto anagrafe tributaria, scheda persona completa e visura storica camerale). L'CP_1 ha inoltre prodotto le dichiarazioni dei redditi della suddetta società relative agli anni dal 2015 al 2020 e, dunque, riferite ai redditi prodotti negli anni precedenti.
Ciò posto, venendo ora alle eccezioni sollevate nel merito dall'opponente, lo stesso ha contestato la dovutezza dei contributi richiesti sulla base della mancanza nella specie del presupposto stesso della contribuzione previdenziale, sostenendo di non essere iscritto alla gestione commercianti (“negli elenchi nominativi della gestione commercianti") e di non aver mai ricevuto da parte dell' CP_1
alcuna preventiva comunicazione di una sua iscrizione d'ufficio. Or, detto assunto sul quale poggia l'eccezione di infondatezza nel merito della pretesa contributiva risulta smentito dalle comunicazioni di iscrizione alla gestione commercianti di cui si è detto. Dette
comunicazioni del 28/2/2020 risultano regolarmente notificate per posta nelle date, rispettivamente,
del 27/4/2020 (stante la compiuta giacenza) e dell'11/3/2020 (cfr. avvisi di ricevimento delle relative raccomandate in atti), sicchè sotto detto aspetto il ricorso non può ritenersi meritevole di accoglimento.
L'opposizione va pertanto accolta limitatamente alla parte dei contributi dichiarati prescritti e rigettata nel resto.
Quanto alle spese di lite, considerato che l'importo dei contributi prescritti ammonta ad euro 5.192,22
e che il credito complessivo portato dall'avviso di addebito è pari ad euro 21.403,51, le stesse vengono poste a carico del ricorrente nella misura dei tre quarti e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti i contributi IVS e le somme aggiuntive relativi ai periodi "dal 10/2014 al 12/2014", "dal 01/2016 al 03/2016, "dal 04/2015 al 06/2015, “dal
04/2016 al 06/2016", "dal 07/2015 al 09/2015” e “dal 10/2015 al 12/2015", e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito in tale parte;
Rigetta nel resto l'opposizione, confermando l'atto impugnato e dichiarando dovuti i contributi;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' CP_1 e in ragione dei tre quarti, delle spese processuali che liquida nell'intero nella complessiva somma di euro 1.863,50, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le restanti spese fra le parti.
Così deciso in Catania il 10 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9363/2022
Promossa da Parte_1 (c.f. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'avvocato
VENERANDO BARBAGALLO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Andrea Costa, 11
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO', giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/10/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
593 2022 00028187 91 000 emesso dall' CP_1 sede di Catania e notificato il 30/8/2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 21.403,51 a titolo di contributi IVS, interessi e somme aggiuntive relativi al periodo "dal 10/2014 al 12/2019", dovuti alla Gestione Commercianti
in seguito alla sua iscrizione d'ufficio. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato eccependo l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. b., della legge n. 335/1995, e ciò
considerato che la richiesta di pagamento riguardasse anche contributi previdenziali relativi agli anni dal 2014 al 2017 e che, dunque, dalla data di scadenza di pagamento degli stessi fino alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione, in assenza di altri atti interruttivi.
Eccepiva, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria e la non dovutezza dei contributi richiesti. Rilevava in particolare che l' CP_2 non avesse fornito adeguata giustificazione della propria pretesa, omettendo di indicare i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa nonchè di provare la preventiva sua iscrizione nei relativi elenchi. Al riguardo, eccepiva di non essere iscritto negli elenchi nominativi della gestione commercianti e di non aver mai ricevuto dall' CP_1 alcuna preventiva comunicazione della sua iscrizione d'ufficio, con la conseguenza che i contributi richiesti dovessero ritenersi non dovuti. Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'esecuzione, fossero dichiarati illegittimi, prescritti e non dovuti i contributi in oggetto e, per l'effetto, che gli stessi fossero annullati.
Con decreto del 15/10/2022, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 9/7/2023 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente previdenziale chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependone l'inammissibile ed infondatezza.
Eccepiva in particolare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi inerente a vizi formali dell'atto impugnato, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Rilevava in ogni caso l'infondatezza delle considerazioni di parte ricorrente in ordine all'asserita carenza di motivazione dell'avviso di addebito;
chiedeva pertanto il rigetto della richiesta di nullità
per genericità dello stesso, considerato che le omissioni contributive contestate risultassero specificate quanto a causali e a periodi. Evidenziava inoltre la regolare notifica dell'avviso di addebito, eseguita ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/73, quale legge speciale e derogatoria rispetto alla normativa generale, osservando che detta notifica fosse stata compiuta con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria di cui al D.M. 9/4/2001. Nel merito eccepiva che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante relativo all'inesistenza nella specie dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. Precisava che l'avviso di addebito avesse ad oggetto contributi fissi IVS e sanzioni inerenti agli anni dal 2014 al 2019 (rate I, II, III e IV per l'emissione 2020/01) e che l'imposizione scaturisse da due iscrizioni alla gestione commercianti in quanto il ricorrente fosse socio amministratore di s.n.c. Osservava che la qualità di socio di società di persone comportasse, di per sé, un impegno personale del socio stesso in termini sia lavorativi che economici. Osservava inoltre che l'attività svolta dall'azienda fosse di natura commerciale, in quanto inquadrata presso la camera di commercio con il relativo codice statistico contributivo afferente il settore terziario, e che le omissioni contributive in oggetto fossero relative al mancato versamento da parte dell'opponente di contributi previdenziali alla gestione commercianti alla quale lo stesso risultasse essere iscritto.
Puntualizzava che l'obbligo di iscrizione alla suddetta gestione trovasse fondamento nel disposto del
Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957 n. 266, in attuazione della legge 29 dicembre
1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i commercianti;
osservava che l'obbligo contributivo de quo scaturisse dall'art. 13, co. 2, della legge n. 57/2001, che aveva aggiunto il nuovo comma 3 all'art. 5 della legge n. 443/1985. Rilevava che i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti dovessero versare i contributi sulla base del reddito d'impresa, come previsto dall'art. 1 della legge n. 233/1990, e che l' CP_1 avesse dunque proceduto all'iscrizione del ricorrente alla suddetta gestione sulla base della citata normativa.
Con riferimento all'eccepita prescrizione, osservava che il decorso del termine quinquennale fosse stato interrotto dalle comunicazioni di iscrizione del 28/2/2020, relative all'anno 2015 e all'ultimo trimestre del 2014. Rilevava che, in ogni caso, il termine di prescrizione fosse stato sospeso in considerazione di quanto previsto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus. Concludeva, pertanto, osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso
Controparte_3 il termine didi addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall'
prescrizione non fosse spirato, atteso anche il periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dai vari decreti emergenziali. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti.
L'opponente depositava note di trattazione del 3/10/2023 con le quali contestata quanto dedotto ed eccepito dall' CP_1, negando preliminarmente che gli avvisi di iscrizione versati in atti avessero avuto effetto interruttivo della prescrizione, e ciò in quanto l'uno non fosse stato recapitato ma restituito al mittente per compiuta giacenza e l'altro risultasse essere stato consegnato a soggetto sconosciuto e non qualificato. Disconosceva in ogni caso le copie delle ricevute di consegna dei suddetti avvisi di iscrizione in quanto non conformi agli originali, ed insisteva nell'eccepita prescrizione.
Con note di trattazione del 4/4/2024 il ricorrente reiterava le suddette difese, evidenziando che le comunicazioni di iscrizione non fossero mai pervenute al proprio domicilio e che alle stesse non potesse attribuirsi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione in quanto non contenenti alcuna richiesta di pagamento di oneri contributivi ed accessori. Al riguardo osservava che, tramite gli avvisi di iscrizione in questione, l'CP_1 si fosse limitato a rendere edotto lo stesso della sua iscrizione nell'elenco commercianti, senza tuttavia esplicitare alcuna richiesta di pagamento di contributi e senza formulare alcuna intimazione di pagamento o formale atto di messa in mora, con la conseguenza che a detti atti non potesse attribuirsi alcun effetto interruttivo dei termini prescrizionali. Insisteva
pertanto nei motivi di opposizione e chiedeva che fossero dichiarati prescritti e non dovuti i contributi e gli accessori richiesti con l'avviso di addebito, con conseguente condanna alle spese.
Con provvedimento del 27/2/2025 veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con successivo provvedimento, questo giudice ha fissato l'udienza del 10 settembre
2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni". Solo il ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, previsto per le opposizioni vertenti sul merito dell'iscrizione a ruolo. L'avviso di addebito risulta infatti notificato in data 29/8/2022 (come da avviso di ricevimento in atti) ed il ricorso in opposizione risulta depositato il 9/10/2022, un giorno dopo rispetto a quello di scadenza (8/10/2022) che cadeva di sabato.
Deve tuttavia rilevarsi la tardività dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato che,
in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Il ricorrente ha infatti eccepito la non dovutezza dei contributi anche sulla scorta della circostanza che l' CP_1 non avesse dato dimostrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della vantata pretesa contributiva.
Nella specie, detta eccezione in quanto tardiva deve ritenersi inammissibile.
Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella,
regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione" (Cass. n. 15116/2015; Cass. n. 25757/2008; Cass. n. 18207/2003). Venendo ora all'esame dell'eccezione di prescrizione proposta in via principale dal ricorrente, si rileva che, considerate le date di scadenza per il versamento dei contributi in oggetto, la stessa è
meritevole di accoglimento con riferimento ai contributi IVS e alle somme aggiuntive relativi ai periodi "dal 10/2014 al 12/2014", "dal 01/2016 al 03/2016", "dal 04/2015 al 06/2015", "dal 04/2016
al 06/2016", "dal 07/2015 al 09/2015” e “dal 10/2015 al 12/2015”, e ciò tenuto conto delle rispettive date di scadenza del 16/2/2015 (quarta rata 2014), del 16/5/2016 (prima rata 2016), del 16/8/2015
(seconda rata 2015), del 16/8//2016 (seconda rata 2016), del 16/11/2015 (terza rata 2015) e del
16/2/2016 (quarta rata 2015). Risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione fra le riferite date e la data di notifica dell'avviso di addebito opposto (29/8/2022), e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale emanata per la pandemia Covid-
19.
Detti contributi in quanto prescritti devono dichiararsi non dovuti.
Con riferimento ai restanti contributi, invece, la prescrizione non può dirsi maturata, e ciò anche in considerazione del riferito periodo di sospensione.
Il decorso del termine quinquennale ha infatti subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria") che, al comma 2, dispone che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Pertanto, alla luce della richiamata normativa, nessuna prescrizione è maturata per le somme inerenti agli altri periodi contributivi, le quali devono ritenersi dovute. A detta conclusione si perviene tenendo conto, innanzitutto, quale dies a quo, delle singole date stabilite per il versamento dei contributi stessi.
Ed invero, in applicazione del principio previsto dall'art. 2935 c.c. secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, deve ritenersi che per i
suddetti contributi il termine di prescrizione cominci a decorrere solo a partire dalla data stabilita per il loro versamento, e ciò in quanto prima di tale momento le somme in oggetto non erano ancora esigibili e dunque non potevano essere riscosse.
Si aggiunga che, nella verifica dell'eccepita prescrizione, non può attribuirsi efficacia interruttiva alle
CP note del 28/2/2020 con le quali è stata comunicata al ricorrente la sua iscrizione alla gestione commercianti, quale titolare d'azienda. In particolare, con la nota avente ad oggetto “recupero periodi pregressi", è stata comunicata la suddetta iscrizione per il periodo "dal 01.10.2014 al 31.12.2014",
senza che fosse indicato l'importo dei contributi dovuti per il suddetto periodo né le modalità di versamento degli stessi, per le quali è stato preannunciato l'invio di successiva comunicazione di cui l'CP_1 non ha dato prova. Né consegue che, nonostante la regolare notifica della citata nota,
perfezionatasi per compiuta giacenza in data 27/4/2020 (dieci giorni dopo il rilascio dell'avviso eseguito il 17/4/2020, come da documentazione in atti), la stessa non può aver avuto effetto interruttivo della prescrizione. Si rileva, infatti, che la comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti può avere effetto interruttivo della prescrizione dei contributi solo se in seno ad essa vengano specificate la decorrenza dell'obbligo contributivo e le modalità di versamento di cui si è
detto.
Quanto rilevato deve valere anche per l'altra nota del 28/2/2020 relativa all'iscrizione alla gestione commercianti per l'anno 2015 che, sebbene indichi la decorrenza dell'obbligo contributivo "dal 01.01.2015", rimanda al sito dell' CP_1 (www.inps.it, Servizi on line) affinchè il destinatario possa acquisire conoscenza degli importi dovuti a titolo di contribuzione e delle modalità di versamento dei contributi stessi.
Ne discende che anche detta nota, sebbene regolarmente recapitata l'11/3/2020 (cfr. avviso di ricevimento in atti) non ha potuto avere effetto interruttivo della prescrizione, non contenendo, non diversamente dall'altra, un'effettiva costituzione in mora nei confronti del ricorrente, mancando in seno ad essa una precisa richiesta di pagamento entro un termine assegnato.
Venendo ora all'esame del merito, è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "Il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a)
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In particolare, l'applicazione delle disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie,
contenute nell'art. 1 legge 27 novembre 1960, n. 1397 come sostituito dall'art. 29 della legge 3 giugno
1975 n. 160, anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice, che esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori, è stata prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45. In particolare, a tal fine: "I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere be c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27
novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11
giugno 1971 n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività".
Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, l' CP_2 deve, dunque, investigare la posizione del soggetto, provando che lo stesso operi con i requisiti normativi sopra indicati.
Or, dall'esame della documentazione versata in atti dall' CP_1 emerge la qualifica del ricorrente di socio amministratore della "Olisir s.n.c. di ID EN e EL AL & C", che detta società avesse ad oggetto “la produzione, il commercio ed il confezionamento di olii di oliva e loro derivati", e che fosse cessata in data 31/12/2019 e cancellata il 25/2/2020 (cfr. estratto anagrafe tributaria, scheda persona completa e visura storica camerale). L'CP_1 ha inoltre prodotto le dichiarazioni dei redditi della suddetta società relative agli anni dal 2015 al 2020 e, dunque, riferite ai redditi prodotti negli anni precedenti.
Ciò posto, venendo ora alle eccezioni sollevate nel merito dall'opponente, lo stesso ha contestato la dovutezza dei contributi richiesti sulla base della mancanza nella specie del presupposto stesso della contribuzione previdenziale, sostenendo di non essere iscritto alla gestione commercianti (“negli elenchi nominativi della gestione commercianti") e di non aver mai ricevuto da parte dell' CP_1
alcuna preventiva comunicazione di una sua iscrizione d'ufficio. Or, detto assunto sul quale poggia l'eccezione di infondatezza nel merito della pretesa contributiva risulta smentito dalle comunicazioni di iscrizione alla gestione commercianti di cui si è detto. Dette
comunicazioni del 28/2/2020 risultano regolarmente notificate per posta nelle date, rispettivamente,
del 27/4/2020 (stante la compiuta giacenza) e dell'11/3/2020 (cfr. avvisi di ricevimento delle relative raccomandate in atti), sicchè sotto detto aspetto il ricorso non può ritenersi meritevole di accoglimento.
L'opposizione va pertanto accolta limitatamente alla parte dei contributi dichiarati prescritti e rigettata nel resto.
Quanto alle spese di lite, considerato che l'importo dei contributi prescritti ammonta ad euro 5.192,22
e che il credito complessivo portato dall'avviso di addebito è pari ad euro 21.403,51, le stesse vengono poste a carico del ricorrente nella misura dei tre quarti e compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti i contributi IVS e le somme aggiuntive relativi ai periodi "dal 10/2014 al 12/2014", "dal 01/2016 al 03/2016, "dal 04/2015 al 06/2015, “dal
04/2016 al 06/2016", "dal 07/2015 al 09/2015” e “dal 10/2015 al 12/2015", e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito in tale parte;
Rigetta nel resto l'opposizione, confermando l'atto impugnato e dichiarando dovuti i contributi;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' CP_1 e in ragione dei tre quarti, delle spese processuali che liquida nell'intero nella complessiva somma di euro 1.863,50, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le restanti spese fra le parti.
Così deciso in Catania il 10 settembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio