TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia CORINALDESI Presidente;
Lara SECCACINI Giudice rel./est.;
Valerio GUIDARELLI Giudice;
all'esito della Camera di Consiglio del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5338/2024 promossa da:
– con C..F.: -, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/06/1981, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Maurizio LORENZINI del Foro di Perugia e Gaetano PUMA del Foro di Spoleto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in forza di procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
– con C.F.: -, in p. del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Alessandro BRANDONI del Foro di Ancona, in virtù di deliberazione del Consiglio Regionale dell'Ordine n. 63/2024 e giusta delega in atti;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 17-19 L. 56/1989 e 14 Reg. Disciplinare dell'
[...]
la dott. ha impugnato il Controparte_2 Parte_1 provvedimento del predetto di data 3/10/2024, Controparte_3 depositato e notificatole il 21/11/2024, con il quale le è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione, e ha chiesto dichiararsi l'annullamento della decisione impugnata e/o prosciogliere e/o assolvere la ricorrente dalle incolpazioni alla stessa ascritte o, in subordine, riformare la decisione con applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva.
Si riportano, di seguito, le conclusioni di cui al ricorso:
pagina 1 di 9 “In via preliminare, annullare la decisione per violazione dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare dell Controparte_2
In via principale e nel merito, prosciogliere e/o annullare e/o assolvere la dott.ssa Pt_1 dalle incolpazioni alla medesima ascritte, con precipuo riferimento a tutte le viol
[...]
Codice Deontologico degli Psicologici Italiani, contestate ai rispettivi capi dell'impugnata decisione;
In via subordinata, nella denegata ipotesi non dovessero ravvisarsi i presupposti per l'accoglimento totale e/o parziale delle spiegate suesposte domande, stante la manifesta sproporzione ed erroneità della irrogata sanzione della radiazione, voler riformare la decisione con l'applicazione della sanzione disciplinare meno afflittiva, ritenuta congrua e giusta, come prevista nella gradazione di cui all'art. 26 della Legge L. 18 febbraio 1989 n. 56”.
2. Si è costituito l' che ha chiesto respingersi il Controparte_3 ricorso in quanto irricevibile, inammissibile, improponibile-improcedibile e, comunque, infondato, con il favore delle spese.
Si trascrivono, di seguito, le conclusioni di parte resistente:
“dichiarare irricevibile, inammissibile, improponibile-improcedibile e comunque infondato il ricorso in oggetto promosso dalla Dott.ssa e quindi respingerlo comunque con Parte_1 qualsiasi statuizione e così ogni avversa domanda, richiesta, anche istruttoria, pretesa e conclusione. - Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
3. All'esito dell'udienza del 26/02/2025, il Collegio ha riservato la decisione.
4. La sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo è stata irrogata alla dott. Pt_1 in quanto ritenuta responsabile della violazione del disposto di cui ai seguenti
[...] articoli del codice deontologico:
o art. 1 – secondo il quale tutti gli psicologi iscritti sono tenuti alla conoscenza delle regole di condotta stabilite dal codice, per cui l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare;
o artt. 2, 3 e 38 – alla cui stregua gli psicologi non debbono tenere comportamenti che ledano la dignità e il decoro professionale, nella consapevolezza della responsabilità sociale del proprio ruolo professionale derivante dal fatto che possono intervenire significativamente nella vita delle persone, evitando l'uso inappropriato della loro influenza e assumendosi la responsabilità dei propri atti professionali nonchè delle loro dirette e prevedibili conseguenze;
o artt. 5 e 7 - per i quali gli psicologi debbono utilizzare soltanto gli strumenti teorico- pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza e impiegare metodologie delle quali siano in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici;
inoltre, gli stessi debbono valutare attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte, esprimendo valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile;
pagina 2 di 9 o artt. 11 e 12 – secondo cui lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, obbligo che può essere derogato solo in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione;
o art. 28 – secondo il quale gli psicologi devono evitare le commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata o comunque di arrecare nocumento all'immagine sociale della professione;
le contestate violazioni sarebbero state commesse dall'odierna ricorrente con riferimento al suo paziente Persona_1
Il procedimento disciplinare origina, difatti, dall'esposto presentato il 20/3/2024 al dalla signora Controparte_4 Persona_2
, sorella di deceduta, quest'ultima, a Bologna in data
[...] Persona_3
24/08/2022 e per la cui morte era stato accusato il di lei compagno, Persona_1 poi condannato per questi fatti alla pena dell'ergastolo; l'esponente lamentava che la presentandosi come consulente di parte dell'imputato ell'ambito Pt_1 R_ del processo penale a suo carico, in violazione dell'obbligo del segreto professionale e con pregiudizio al decoro della nobile professione esercitata, aveva diffuso dei video sul social- network in cui avrebbe attribuito alla vittima dell'omicidio il ruolo di “carnefice” per CP_5 aver assunto condotte patologiche con dinamiche manipolatorie, che avrebbero finanche istigato il compagno all'omicidio (in altri termini, l'omicidio, ben lontano dall'essere stato premeditato, costituiva l'effetto di una sorta di reazione del all'abuso psicologico subito da parte della R_
. Per_3
La ricorrente, notiziata dal Consiglio dell'Ordine dell'avvio della fase istruttoria pre- procedimentale a seguito dell'esposto, in data 15/5/2014, ha fatto pervenire osservazioni con cui ha, di fatto, negato le contestazioni mosse, confermando di aver avuto con il R_ dei colloqui in carcere, ed ha chiarito le ragioni che l'avevano indotta a pubblicare i video in questione, ovvero “l'intenzione di fornire una rappresentazione della vicenda più approfondita e complessa di quanto le persone tendano a fare, esplicitando anche di non voler in alcun modo giustificare l'accaduto”.
Nella seduta del 19/07/2024, il Consiglio Regionale Marche dell' Controparte_3 alla luce delle predette osservazioni difensive, considerato che la Commissione, in data 13/06/2024, aveva preso atto, attraverso testate giornalistiche online, che l'autrice dell'esposto e una nipote di avevano anche sporto querela nei confronti della Persona_3
e vagliate le risultanze dell'istruttoria pre-procedimentale, ha deliberato l'avvio Pt_1 del procedimento disciplinare, ritenendo configurabile un illecito ai sensi degli artt. 2, 3, 5, 7, 11, 12, e 38 del Codice Deontologico;
è seguita la comparizione personale della ricorrente all'udienza consiliare del 3/10/2024 in cui si visionavano i tre video pubblicati su (sui CP_5 cinque in contestazione giacché due erano stati rimossi), si procedeva all'interrogatorio e si assumevano informazioni circa la conoscenza, da parte dell'incolpata, della pendenza di eventuali procedimenti in Tribunale a seguito della querela sporta nei di lei confronti, e, all'esito, veniva irrogata la sanzione della radiazione con decisione pubblicata in data 21/11/2024, notificata in pari data.
Con la delibera con la quale è stata applicata alla ricorrente la sanzione della radiazione, oggetto di impugnazione, il Consiglio ha espresso un forte biasimo per l'operato della stessa,
pagina 3 di 9 avendo rilevato la patente violazione del segreto professionale, in assenza di valido e dimostrabile consenso del paziente, non sanabile da un consenso “confezionato” e rilasciato ex post per iscritto da questi;
vieppiù, delle valutazioni espresse nei video la ricorrente, in sede disciplinare, non era stata in grado di fornire le relative fonti metodologico-scientifiche (indice di una sua impreparazione professionale); valutazioni quelle svolte per di più inquinate dai pregressi rapporti di conoscenza con il paziente (che avrebbero dovuto indurre la ricorrente ad astenersi, rifiutando l'incarico), il tutto senza alcuna considerazione delle prevedibili conseguenze per l'Ordine di appartenenza dei propri atti professionali svolti in un contesto non idoneo (il social network e con gravi affermazioni inerenti alla vittima, con la quale non aveva avuto CP_5 mai contatto alcuno.
La delibera in parola viene censurata da parte ricorrente per i seguenti motivi.
➢ Nullità per violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare dell' Controparte_6 di istruttoria-Pendenza del procedimento penale: il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 6 del Reg. cit., era improcedibile per essere pendente, dinanzi alla Procura della Repubblica di Ancona, un procedimento penale (proc n. 1549/24 RGNR); in ordine alla verifica di siffatta pendenza, il Consiglio non avrebbe potuto affidarsi alle dichiarazioni della incolpata;
e, invero, la ricorrente avrebbe avuto conoscenza di tale pendenza solo all'esito della comunicazione della fissazione di udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione in data successiva alla seduta del 3/10/2024.
➢ Violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 2, 3, 5, 7, 11, 12, 38 del Codice Deontologico: ultronea era, in primo luogo, la contestazione della violazione del segreto professionale in quanto la relazione peritale di parte, redatta anche dalla Pt_1 era stata depositata - ergo, resa pubblica – nel processo penale e vi sarebbe stata coincidenza tra le conclusioni di tale perizia e i contenuti pubblicati su CP_5 pubblicazione peraltro operata con lo scopo non di giustificare l'omicidio, ma di spiegarne la genesi psicologica;
l'art. 12 non richiede, in ogni caso, la forma scritta del consenso per cui era sufficiente il consenso orale prestato dal paziente durante i colloqui in carcere, consenso, peraltro, successivamente confermato e ratificato in forma scritta;
la circostanza che, in sede disciplinare, l'incolpata non fosse riuscita a indicare le fonti scientifiche delle sue affermazioni non avrebbe implicato la non sussistenza di siffatti fondamenti, tanto che questi venivano indicati in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio;
il semplice utilizzo della piattaforma social, inoltre, non poteva determinare automaticamente una violazione del decoro della professione.
➢ Manifesta ingiustizia della sanzione della radiazione: si reputa la sanzione irrogata sproporzionata rispetto ai fatti così come contestati, specie in relazione ad una psicologa iscritta all'Albo da poco meno di un anno.
Obietta parte resistente:
➢ la ratio dell'art. 6 del Reg. Disc. è correlata alla previsione dell'art. 653 c.p.p. ovvero all'efficacia del giudicato penale nel procedimento disciplinare nei casi previsti dalla norma di guisa che a dover essere pendente ai fini dell'obbligo di sospensione non è il procedimento penale ma, a seguito dell'esercizio dell'azione penale, il processo penale sui medesimi fatti;
stante la dichiarazione dell'incolpata che, a fronte della domanda pagina 4 di 9 rivoltale all'udienza disciplinare del 3/10/2024 ovvero “a che punto è la querela che è stata presentata dalla GN nello specifico se la Dottoressa è stata rinviata a giudizio e Per_3 quindi se si è aperto il pr penale nei suoi confronti perché in tal caso ai sensi dell'art. 6 del regolamento il procedimento disciplinare deve essere sospeso”, rispondeva che “non ha ricevuto querele e non ha conoscenza di procedimenti in Tribunale”, non vi erano elementi per giustificare una sospensione del procedimento disciplinare, non essendo tenuto il Consiglio ad attivarsi d'ufficio per acquisire informazioni sul punto;
➢ la intenzione dedotta dalla ricorrente sottesa alla pubblicazione dei video in contestazione - ovvero l'asserita volontà di sensibilizzare il pubblico degli utenti sulle conseguenze di rapporti tossici e/o manipolatori come quelli tra la e il Per_3
- sarebbe smentita dal contenuto dei video stessi, che non affrontano in R_ generale le dinamiche relazionali che connotano questi rapporti, limitandosi, piuttosto, a riportare soltanto circostanze afferenti ai rapporti con lo Controparte_7 scopo primario di riabilitare il primo innanzi all'opinione pubblica;
➢ la pubblicazione dei video con violazione del segreto professionale non è scriminata dal deposito della relazione peritale nel processo penale né dal consenso espresso dal difensore del né, ancora, dagli scopi asseritamente perseguiti, dovendo R_ ricorrere un “valido e dimostrabile” consenso del destinatario della prestazione;
né la mancanza originaria del consenso poteva esser sanata da un consenso scritto del
“confezionato” dopo un anno e mezzo dalla diffusione dei video;
R_
➢ ingiustificata è la mancata indicazione, in sede disciplinare, dei criteri scientifici e metodologici delle informazioni fornite con i video, in quanto prepararsi sul punto per l'udienza disciplinare era onere della incolpata, che, per contro, aveva dimostrato tutta la propria impreparazione professionale, anche nel momento in cui affermava di aver agito in buona fede, non sapendo di violare articoli del codice deontologico;
➢ nessuna giustificazione era stata offerta dalla ricorrente rispetto alla diffusione di informazioni sulle condotte della peraltro senza averla mai incontrata Per_3
(almeno in un contesto clinico), avendone appreso notizie sul suo conto soltanto per il tramite del con conseguente violazione dell'art. 7 del Cod. Disc., in quanto R_ gli psicologi devono non esprimere pareri ma formulare diagnosi;
➢ la ricorrente avrebbe, altresì, violato la regola che fa divieto di commistione tra ruolo professionale e vita privata non avendo rifiutato l'incarico conferitole da un suo vecchio conoscente (suo dirimpettaio); la deducente, inoltre, avrebbe leso la dignità e il decoro professionale utilizzando uno strumento (un social network) non deputato per uno psicologo a riportare e discutere della propria attività professionale, esponendo l'intera categoria degli psicologi a una “platea” di utenti indeterminata;
➢ la sanzione disciplinare è motivata e proporzionata alle gravissime violazioni deontologiche che la ricorrente non avrebbe considerato nella più totale ignoranza e non curanza, rammentando, comunque, i limiti che l'A.G. incontra nel giudizio di adeguatezza della sanzione comminata (sul punto si è richiamata anche giurisprudenza della Corte di Appello dorica).
5. Il Collegio ha ritenuto di poter decidere senza svolgere attività istruttoria diversa dall'acquisizione documentale;
segnatamente, non si è ritenuta necessaria l'ammissione della pagina 5 di 9 prova testi al fine di escutere (argomentava, in proposito, parte resistente che Persona_1 era inammissibile la prova richiesta in quanto non articolata in capitoli separati e comunque tesa a dimostrare il consenso che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe dovuto essere provato documentalmente).
6. La sanzione disciplinare va annullata per l'assorbente censura di tipo procedurale rilevata da parte ricorrente ovvero l'avvenuta violazione dell'art. 6 del Reg. Disc. approvato dal Consiglio Regionale in data 26/05/2023.
Recita l'art. 6 in esame: “Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, deve disporne la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.” (grassetto aggiunto).
Secondo l'interpretazione restrittiva della norma operata da parte resistente, “ciò che deve essere pendente ai fini della sospensione del procedimento disciplinare, è il giudizio penale ovvero un rinvio a giudizio dell'imputato e quindi la pendenza di un processo penale, e non la mera iscrizione nel registro degli indagati dell'incolpato con l'apertura della fase delle indagini preliminari a seguito della presentazione di una querela, come nel caso di specie. Affinché il procedimento penale venga sospeso, deve pertanto ricorrere la condizione del contemporaneo svolgimento di un parallelo processo penale, relativo ai medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, la cui sentenza definitiva irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.p.”.
Per contro, parte ricorrente interpreta il termine “procedimento” in senso tecnico e letterale, come distinto dal “processo” penale, per la cui pendenza è sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati e l'avvio delle indagini preliminari.
Ritiene il Collegio che debba preferirsi l'interpretazione da ultimo riportata.
Risponde ad orientamento giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui nell'esegesi di una norma, legislativa e anche regolamentare, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (arg. ex art. 12 preleggi).
Ebbene, nel caso di specie la dizione “procedimento penale“ individua più propriamente il momento della trasmissione della notitia criminis alla Procura della Repubblica e, nei procedimenti a carico di soggetti noti, dell'iscrizione nel registro degli indagati, e non già il momento dell'esercizio dell'azione penale.
Il criterio letterale impone di attribuire alla norma il significato che risulta immediatamente dal senso proprio delle parole utilizzate, secondo la loro connessione logica e grammaticale. Detto criterio comporta la necessità di rispettare il tenore testuale della disposizione interpretata, permettendo di selezionare le varie interpretazioni possibili tra quelle compatibili con il testo: nel caso di specie, l'utilizzo, all'interno della stessa norma, del lemma “processo penale” come distinto dalla dizione “procedimento penale” rafforza l'interpretazione prescelta, comprovando che non vi sia stato un uso in senso atecnico della locuzione “procedimento penale”.
pagina 6 di 9 Quando l'interpretazione letterale è sufficiente a individuare in modo chiaro ed univoco il significato e la portata precettiva di una norma, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", cui ha fatto, per contro, riferimento parte resistente, individuando la ratio della norma nella volontà di evitare conflitti tra sentenza penale e decisione disciplinare.
Invero, il tenore letterale della norma in esame appare di univoco significato, mentre le ricostruzioni esegetiche tese a sostenere un concetto restrittivo di “procedimento penale”, basate su interpretazioni di carattere sistematico (con particolare riferimento al termine finale della sospensione, ovvero la sentenza penale irrevocabile), non appaiono decisive posto che quando il regolamento ha voluto fare riferimento all'esercizio dell'azione penale lo ha fatto, come visto, espressamente, all'interno della stessa disposizione in commento, con l'uso della locuzione “processo penale”.
L'estensione dell'obbligo di sospendere il procedimento disciplinare già dalla fase delle indagini preliminari vale a prevenire possibili antinomie tra l'esito del procedimento penale e l'esito del procedimento disciplinare, conducendo a un'esegesi di maggior favore per l'incolpato.
Né una diversa interpretazione si giustificherebbe valorizzando il richiamo contenuto nella norma in esame alla “sentenza” passata in giudicato, che potrebbe essere pronunciata solo all'esito dell'esercizio dell'azione penale. E' evidente, in questo caso, che il termine sia stato utilizzato impropriamente per ricomprendere tutte le varie forme di definizione del procedimento penale, posto che questo, anche in caso di esercizio dell'azione penale, non necessariamente porta alla pronuncia di una sentenza (tra le forme di definizione in parola vi è, ad esempio, il decreto penale di condanna non opposto).
In questo senso si sono espressi i Giudici di Legittimità nell'interpretazione delle analoghe previsioni presenti nella contrattazione collettiva nel pubblico impiego (cfr. Cass., n. 17373/2016), prima che il sistema dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale venisse profondamente cambiato con la previsione, nel Testo Unico sul pubblico impiego, dell'art. 55-ter come modificato dal d.l.vo n. 150/2009 (che prevede ora la facoltà per la P.A. di sospendere il procedimento disciplinare in caso di pendenza del procedimento penale).
Né appare utile obiettare che il Consiglio non avrebbe potuto o dovuto attivarsi d'Ufficio per acquisire informazioni sugli sviluppi della querela.
Vero è, piuttosto, che, avuta contezza della presentazione della querela da parte dell'autrice dell'esposto e da una nipote della vittima (cfr. le testate giornaliste acquisite nel corso del procedimento disciplinare con articoli relativi alla querela in parola)1 e che detta querela fosse al vaglio della Procura della Repubblica di Ancona, il Consiglio non avrebbe potuto affidarsi alle sole dichiarazioni della ricorrente. Questa non era tenuta a conoscere l'avvenuta presentazione di una querela in pendenza delle indagini preliminari;
difatti, solo pochi giorni dopo l'udienza disciplinare le veniva notificato il decreto di fissazione udienza a seguito di opposizione all'archiviazione.
A fronte della certa notizia della presentazione di una querela nei confronti dell'incolpata e, quindi, dell'altrettanto certa pendenza del procedimento penale, il Consiglio non avrebbe potuto procedere oltre “in attesa dell'esito di tale giudizio” in quanto l'avvio del procedimento penale costituisce il momento determinante la sospensione del procedimento disciplinare.
Che il Consiglio avesse la certezza della pendenza di un procedimento penale a carico dell'incolpata emerge testualmente dalla domanda rivolta a questa nel corso dell'udienza disciplinare del 3/10/2024, ovvero, come visto: “a che punto è la querela che è stata presentata dalla GN nello specifico se la Dottoressa è stata rinviata a giudizio e quindi se si è Per_3 aperto il procedimento penale nei suoi confronti perché in tal caso ai sensi dell'art. 6 del regolamento il procedimento disciplinare deve essere sospeso”. Domanda formulata in questi termini sull'erroneo presupposto che un impedimento alla prosecuzione del procedimento disciplinare potesse derivare soltanto dall'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'incolpata per gli stessi fatti da valutare disciplinarmente.
Né, come visto, il Consiglio avrebbe potuto dar seguito al procedimento disciplinare sulla base della risposta ricevuta dall'incolpata, che riferiva di non aver ricevuto querele e di non avere conoscenza di procedimenti in Tribunale. Il Consiglio aveva conoscenza della presentazione della querela, manifestando piuttosto di non aver contezza della fase procedimentale del procedimento penale conseguentemente iscritto. Per sciogliere questo dubbio non avrebbe potuto rimettersi alla ricorrente, che, lo si è detto, poteva non conoscere l'avvenuta presentazione della querela nei suoi confronti. Ben avrebbe potuto il Consiglio chiedere all'A.G. procedente informazioni sullo stato del procedimento (in quanto soggetto titolare degli stessi interessi tutelati dalle norme penali violate, v., ad es., art. 622 c.p.; il carattere diffusivo dell'offesa a tali diritti legittimerebbe, del resto, l'Ordine anche a costituirsi parte civile, arg. ex Cass. pen., n. 1188/2022) e solo in caso di acquisita certezza della relativa definizione (magari con richiesta di archiviazione) o di mancata risposta avrebbe potuto legittimamente riavviare il procedimento disciplinare.
Per le ragioni espresse, che esimono questo Collegio dalla disamina degli ulteriori motivi di impugnazione per il carattere pregiudiziale e assorbente dell'accertata violazione, deve essere annullato il provvedimento sanzionatorio della radiazione irrogato dal Consiglio dell' . Controparte_3
7. In considerazione della natura sostanzialmente contenziosa del presente procedimento e in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte resistente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari per le cause di valore indeterminabile-complessità media, esclusa la fase istruttoria e riconosciuti compensi minimi per la fase decisionale, in ragione della sommarietà del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra eccezione, deduzione o domanda rigettata e/o assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 annulla il provvedimento sanzionatorio della radiazione applicato alla ricorrente dott. con la delibera pronunciata dall'Ordine degli Psicologi della Regione Parte_1 in data 3/10/2024, depositata e notificata il 21/11/2024; CP_3 condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in Euro 5.333,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 12/III/2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La Commissione Deontologica riunitasi in data 13/06/2024 prendeva atto attraverso testate giornalistiche online, che era stata presentata anche querela dalla stessa esponente e dalla nipote di nei confronti della dott.ssa Persona_3
al vaglio della procura di Ancona;
pertanto, venivano stampati gli articoli, acquisiti in fascicolo ed effettuati degli Pt_1 approfondimenti“ (così, provvedimento impugnato). pagina 7 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia CORINALDESI Presidente;
Lara SECCACINI Giudice rel./est.;
Valerio GUIDARELLI Giudice;
all'esito della Camera di Consiglio del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5338/2024 promossa da:
– con C..F.: -, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/06/1981, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Maurizio LORENZINI del Foro di Perugia e Gaetano PUMA del Foro di Spoleto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in forza di procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
– con C.F.: -, in p. del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Alessandro BRANDONI del Foro di Ancona, in virtù di deliberazione del Consiglio Regionale dell'Ordine n. 63/2024 e giusta delega in atti;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 17-19 L. 56/1989 e 14 Reg. Disciplinare dell'
[...]
la dott. ha impugnato il Controparte_2 Parte_1 provvedimento del predetto di data 3/10/2024, Controparte_3 depositato e notificatole il 21/11/2024, con il quale le è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione, e ha chiesto dichiararsi l'annullamento della decisione impugnata e/o prosciogliere e/o assolvere la ricorrente dalle incolpazioni alla stessa ascritte o, in subordine, riformare la decisione con applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva.
Si riportano, di seguito, le conclusioni di cui al ricorso:
pagina 1 di 9 “In via preliminare, annullare la decisione per violazione dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare dell Controparte_2
In via principale e nel merito, prosciogliere e/o annullare e/o assolvere la dott.ssa Pt_1 dalle incolpazioni alla medesima ascritte, con precipuo riferimento a tutte le viol
[...]
Codice Deontologico degli Psicologici Italiani, contestate ai rispettivi capi dell'impugnata decisione;
In via subordinata, nella denegata ipotesi non dovessero ravvisarsi i presupposti per l'accoglimento totale e/o parziale delle spiegate suesposte domande, stante la manifesta sproporzione ed erroneità della irrogata sanzione della radiazione, voler riformare la decisione con l'applicazione della sanzione disciplinare meno afflittiva, ritenuta congrua e giusta, come prevista nella gradazione di cui all'art. 26 della Legge L. 18 febbraio 1989 n. 56”.
2. Si è costituito l' che ha chiesto respingersi il Controparte_3 ricorso in quanto irricevibile, inammissibile, improponibile-improcedibile e, comunque, infondato, con il favore delle spese.
Si trascrivono, di seguito, le conclusioni di parte resistente:
“dichiarare irricevibile, inammissibile, improponibile-improcedibile e comunque infondato il ricorso in oggetto promosso dalla Dott.ssa e quindi respingerlo comunque con Parte_1 qualsiasi statuizione e così ogni avversa domanda, richiesta, anche istruttoria, pretesa e conclusione. - Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
3. All'esito dell'udienza del 26/02/2025, il Collegio ha riservato la decisione.
4. La sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo è stata irrogata alla dott. Pt_1 in quanto ritenuta responsabile della violazione del disposto di cui ai seguenti
[...] articoli del codice deontologico:
o art. 1 – secondo il quale tutti gli psicologi iscritti sono tenuti alla conoscenza delle regole di condotta stabilite dal codice, per cui l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare;
o artt. 2, 3 e 38 – alla cui stregua gli psicologi non debbono tenere comportamenti che ledano la dignità e il decoro professionale, nella consapevolezza della responsabilità sociale del proprio ruolo professionale derivante dal fatto che possono intervenire significativamente nella vita delle persone, evitando l'uso inappropriato della loro influenza e assumendosi la responsabilità dei propri atti professionali nonchè delle loro dirette e prevedibili conseguenze;
o artt. 5 e 7 - per i quali gli psicologi debbono utilizzare soltanto gli strumenti teorico- pratici per i quali hanno acquisito adeguata competenza e impiegare metodologie delle quali siano in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici;
inoltre, gli stessi debbono valutare attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basano le conclusioni raggiunte, esprimendo valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile;
pagina 2 di 9 o artt. 11 e 12 – secondo cui lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, obbligo che può essere derogato solo in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione;
o art. 28 – secondo il quale gli psicologi devono evitare le commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata o comunque di arrecare nocumento all'immagine sociale della professione;
le contestate violazioni sarebbero state commesse dall'odierna ricorrente con riferimento al suo paziente Persona_1
Il procedimento disciplinare origina, difatti, dall'esposto presentato il 20/3/2024 al dalla signora Controparte_4 Persona_2
, sorella di deceduta, quest'ultima, a Bologna in data
[...] Persona_3
24/08/2022 e per la cui morte era stato accusato il di lei compagno, Persona_1 poi condannato per questi fatti alla pena dell'ergastolo; l'esponente lamentava che la presentandosi come consulente di parte dell'imputato ell'ambito Pt_1 R_ del processo penale a suo carico, in violazione dell'obbligo del segreto professionale e con pregiudizio al decoro della nobile professione esercitata, aveva diffuso dei video sul social- network in cui avrebbe attribuito alla vittima dell'omicidio il ruolo di “carnefice” per CP_5 aver assunto condotte patologiche con dinamiche manipolatorie, che avrebbero finanche istigato il compagno all'omicidio (in altri termini, l'omicidio, ben lontano dall'essere stato premeditato, costituiva l'effetto di una sorta di reazione del all'abuso psicologico subito da parte della R_
. Per_3
La ricorrente, notiziata dal Consiglio dell'Ordine dell'avvio della fase istruttoria pre- procedimentale a seguito dell'esposto, in data 15/5/2014, ha fatto pervenire osservazioni con cui ha, di fatto, negato le contestazioni mosse, confermando di aver avuto con il R_ dei colloqui in carcere, ed ha chiarito le ragioni che l'avevano indotta a pubblicare i video in questione, ovvero “l'intenzione di fornire una rappresentazione della vicenda più approfondita e complessa di quanto le persone tendano a fare, esplicitando anche di non voler in alcun modo giustificare l'accaduto”.
Nella seduta del 19/07/2024, il Consiglio Regionale Marche dell' Controparte_3 alla luce delle predette osservazioni difensive, considerato che la Commissione, in data 13/06/2024, aveva preso atto, attraverso testate giornalistiche online, che l'autrice dell'esposto e una nipote di avevano anche sporto querela nei confronti della Persona_3
e vagliate le risultanze dell'istruttoria pre-procedimentale, ha deliberato l'avvio Pt_1 del procedimento disciplinare, ritenendo configurabile un illecito ai sensi degli artt. 2, 3, 5, 7, 11, 12, e 38 del Codice Deontologico;
è seguita la comparizione personale della ricorrente all'udienza consiliare del 3/10/2024 in cui si visionavano i tre video pubblicati su (sui CP_5 cinque in contestazione giacché due erano stati rimossi), si procedeva all'interrogatorio e si assumevano informazioni circa la conoscenza, da parte dell'incolpata, della pendenza di eventuali procedimenti in Tribunale a seguito della querela sporta nei di lei confronti, e, all'esito, veniva irrogata la sanzione della radiazione con decisione pubblicata in data 21/11/2024, notificata in pari data.
Con la delibera con la quale è stata applicata alla ricorrente la sanzione della radiazione, oggetto di impugnazione, il Consiglio ha espresso un forte biasimo per l'operato della stessa,
pagina 3 di 9 avendo rilevato la patente violazione del segreto professionale, in assenza di valido e dimostrabile consenso del paziente, non sanabile da un consenso “confezionato” e rilasciato ex post per iscritto da questi;
vieppiù, delle valutazioni espresse nei video la ricorrente, in sede disciplinare, non era stata in grado di fornire le relative fonti metodologico-scientifiche (indice di una sua impreparazione professionale); valutazioni quelle svolte per di più inquinate dai pregressi rapporti di conoscenza con il paziente (che avrebbero dovuto indurre la ricorrente ad astenersi, rifiutando l'incarico), il tutto senza alcuna considerazione delle prevedibili conseguenze per l'Ordine di appartenenza dei propri atti professionali svolti in un contesto non idoneo (il social network e con gravi affermazioni inerenti alla vittima, con la quale non aveva avuto CP_5 mai contatto alcuno.
La delibera in parola viene censurata da parte ricorrente per i seguenti motivi.
➢ Nullità per violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 6 del Regolamento Disciplinare dell' Controparte_6 di istruttoria-Pendenza del procedimento penale: il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 6 del Reg. cit., era improcedibile per essere pendente, dinanzi alla Procura della Repubblica di Ancona, un procedimento penale (proc n. 1549/24 RGNR); in ordine alla verifica di siffatta pendenza, il Consiglio non avrebbe potuto affidarsi alle dichiarazioni della incolpata;
e, invero, la ricorrente avrebbe avuto conoscenza di tale pendenza solo all'esito della comunicazione della fissazione di udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione in data successiva alla seduta del 3/10/2024.
➢ Violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 2, 3, 5, 7, 11, 12, 38 del Codice Deontologico: ultronea era, in primo luogo, la contestazione della violazione del segreto professionale in quanto la relazione peritale di parte, redatta anche dalla Pt_1 era stata depositata - ergo, resa pubblica – nel processo penale e vi sarebbe stata coincidenza tra le conclusioni di tale perizia e i contenuti pubblicati su CP_5 pubblicazione peraltro operata con lo scopo non di giustificare l'omicidio, ma di spiegarne la genesi psicologica;
l'art. 12 non richiede, in ogni caso, la forma scritta del consenso per cui era sufficiente il consenso orale prestato dal paziente durante i colloqui in carcere, consenso, peraltro, successivamente confermato e ratificato in forma scritta;
la circostanza che, in sede disciplinare, l'incolpata non fosse riuscita a indicare le fonti scientifiche delle sue affermazioni non avrebbe implicato la non sussistenza di siffatti fondamenti, tanto che questi venivano indicati in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio;
il semplice utilizzo della piattaforma social, inoltre, non poteva determinare automaticamente una violazione del decoro della professione.
➢ Manifesta ingiustizia della sanzione della radiazione: si reputa la sanzione irrogata sproporzionata rispetto ai fatti così come contestati, specie in relazione ad una psicologa iscritta all'Albo da poco meno di un anno.
Obietta parte resistente:
➢ la ratio dell'art. 6 del Reg. Disc. è correlata alla previsione dell'art. 653 c.p.p. ovvero all'efficacia del giudicato penale nel procedimento disciplinare nei casi previsti dalla norma di guisa che a dover essere pendente ai fini dell'obbligo di sospensione non è il procedimento penale ma, a seguito dell'esercizio dell'azione penale, il processo penale sui medesimi fatti;
stante la dichiarazione dell'incolpata che, a fronte della domanda pagina 4 di 9 rivoltale all'udienza disciplinare del 3/10/2024 ovvero “a che punto è la querela che è stata presentata dalla GN nello specifico se la Dottoressa è stata rinviata a giudizio e Per_3 quindi se si è aperto il pr penale nei suoi confronti perché in tal caso ai sensi dell'art. 6 del regolamento il procedimento disciplinare deve essere sospeso”, rispondeva che “non ha ricevuto querele e non ha conoscenza di procedimenti in Tribunale”, non vi erano elementi per giustificare una sospensione del procedimento disciplinare, non essendo tenuto il Consiglio ad attivarsi d'ufficio per acquisire informazioni sul punto;
➢ la intenzione dedotta dalla ricorrente sottesa alla pubblicazione dei video in contestazione - ovvero l'asserita volontà di sensibilizzare il pubblico degli utenti sulle conseguenze di rapporti tossici e/o manipolatori come quelli tra la e il Per_3
- sarebbe smentita dal contenuto dei video stessi, che non affrontano in R_ generale le dinamiche relazionali che connotano questi rapporti, limitandosi, piuttosto, a riportare soltanto circostanze afferenti ai rapporti con lo Controparte_7 scopo primario di riabilitare il primo innanzi all'opinione pubblica;
➢ la pubblicazione dei video con violazione del segreto professionale non è scriminata dal deposito della relazione peritale nel processo penale né dal consenso espresso dal difensore del né, ancora, dagli scopi asseritamente perseguiti, dovendo R_ ricorrere un “valido e dimostrabile” consenso del destinatario della prestazione;
né la mancanza originaria del consenso poteva esser sanata da un consenso scritto del
“confezionato” dopo un anno e mezzo dalla diffusione dei video;
R_
➢ ingiustificata è la mancata indicazione, in sede disciplinare, dei criteri scientifici e metodologici delle informazioni fornite con i video, in quanto prepararsi sul punto per l'udienza disciplinare era onere della incolpata, che, per contro, aveva dimostrato tutta la propria impreparazione professionale, anche nel momento in cui affermava di aver agito in buona fede, non sapendo di violare articoli del codice deontologico;
➢ nessuna giustificazione era stata offerta dalla ricorrente rispetto alla diffusione di informazioni sulle condotte della peraltro senza averla mai incontrata Per_3
(almeno in un contesto clinico), avendone appreso notizie sul suo conto soltanto per il tramite del con conseguente violazione dell'art. 7 del Cod. Disc., in quanto R_ gli psicologi devono non esprimere pareri ma formulare diagnosi;
➢ la ricorrente avrebbe, altresì, violato la regola che fa divieto di commistione tra ruolo professionale e vita privata non avendo rifiutato l'incarico conferitole da un suo vecchio conoscente (suo dirimpettaio); la deducente, inoltre, avrebbe leso la dignità e il decoro professionale utilizzando uno strumento (un social network) non deputato per uno psicologo a riportare e discutere della propria attività professionale, esponendo l'intera categoria degli psicologi a una “platea” di utenti indeterminata;
➢ la sanzione disciplinare è motivata e proporzionata alle gravissime violazioni deontologiche che la ricorrente non avrebbe considerato nella più totale ignoranza e non curanza, rammentando, comunque, i limiti che l'A.G. incontra nel giudizio di adeguatezza della sanzione comminata (sul punto si è richiamata anche giurisprudenza della Corte di Appello dorica).
5. Il Collegio ha ritenuto di poter decidere senza svolgere attività istruttoria diversa dall'acquisizione documentale;
segnatamente, non si è ritenuta necessaria l'ammissione della pagina 5 di 9 prova testi al fine di escutere (argomentava, in proposito, parte resistente che Persona_1 era inammissibile la prova richiesta in quanto non articolata in capitoli separati e comunque tesa a dimostrare il consenso che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe dovuto essere provato documentalmente).
6. La sanzione disciplinare va annullata per l'assorbente censura di tipo procedurale rilevata da parte ricorrente ovvero l'avvenuta violazione dell'art. 6 del Reg. Disc. approvato dal Consiglio Regionale in data 26/05/2023.
Recita l'art. 6 in esame: “Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, deve disporne la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.” (grassetto aggiunto).
Secondo l'interpretazione restrittiva della norma operata da parte resistente, “ciò che deve essere pendente ai fini della sospensione del procedimento disciplinare, è il giudizio penale ovvero un rinvio a giudizio dell'imputato e quindi la pendenza di un processo penale, e non la mera iscrizione nel registro degli indagati dell'incolpato con l'apertura della fase delle indagini preliminari a seguito della presentazione di una querela, come nel caso di specie. Affinché il procedimento penale venga sospeso, deve pertanto ricorrere la condizione del contemporaneo svolgimento di un parallelo processo penale, relativo ai medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, la cui sentenza definitiva irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.p.”.
Per contro, parte ricorrente interpreta il termine “procedimento” in senso tecnico e letterale, come distinto dal “processo” penale, per la cui pendenza è sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati e l'avvio delle indagini preliminari.
Ritiene il Collegio che debba preferirsi l'interpretazione da ultimo riportata.
Risponde ad orientamento giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui nell'esegesi di una norma, legislativa e anche regolamentare, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (arg. ex art. 12 preleggi).
Ebbene, nel caso di specie la dizione “procedimento penale“ individua più propriamente il momento della trasmissione della notitia criminis alla Procura della Repubblica e, nei procedimenti a carico di soggetti noti, dell'iscrizione nel registro degli indagati, e non già il momento dell'esercizio dell'azione penale.
Il criterio letterale impone di attribuire alla norma il significato che risulta immediatamente dal senso proprio delle parole utilizzate, secondo la loro connessione logica e grammaticale. Detto criterio comporta la necessità di rispettare il tenore testuale della disposizione interpretata, permettendo di selezionare le varie interpretazioni possibili tra quelle compatibili con il testo: nel caso di specie, l'utilizzo, all'interno della stessa norma, del lemma “processo penale” come distinto dalla dizione “procedimento penale” rafforza l'interpretazione prescelta, comprovando che non vi sia stato un uso in senso atecnico della locuzione “procedimento penale”.
pagina 6 di 9 Quando l'interpretazione letterale è sufficiente a individuare in modo chiaro ed univoco il significato e la portata precettiva di una norma, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", cui ha fatto, per contro, riferimento parte resistente, individuando la ratio della norma nella volontà di evitare conflitti tra sentenza penale e decisione disciplinare.
Invero, il tenore letterale della norma in esame appare di univoco significato, mentre le ricostruzioni esegetiche tese a sostenere un concetto restrittivo di “procedimento penale”, basate su interpretazioni di carattere sistematico (con particolare riferimento al termine finale della sospensione, ovvero la sentenza penale irrevocabile), non appaiono decisive posto che quando il regolamento ha voluto fare riferimento all'esercizio dell'azione penale lo ha fatto, come visto, espressamente, all'interno della stessa disposizione in commento, con l'uso della locuzione “processo penale”.
L'estensione dell'obbligo di sospendere il procedimento disciplinare già dalla fase delle indagini preliminari vale a prevenire possibili antinomie tra l'esito del procedimento penale e l'esito del procedimento disciplinare, conducendo a un'esegesi di maggior favore per l'incolpato.
Né una diversa interpretazione si giustificherebbe valorizzando il richiamo contenuto nella norma in esame alla “sentenza” passata in giudicato, che potrebbe essere pronunciata solo all'esito dell'esercizio dell'azione penale. E' evidente, in questo caso, che il termine sia stato utilizzato impropriamente per ricomprendere tutte le varie forme di definizione del procedimento penale, posto che questo, anche in caso di esercizio dell'azione penale, non necessariamente porta alla pronuncia di una sentenza (tra le forme di definizione in parola vi è, ad esempio, il decreto penale di condanna non opposto).
In questo senso si sono espressi i Giudici di Legittimità nell'interpretazione delle analoghe previsioni presenti nella contrattazione collettiva nel pubblico impiego (cfr. Cass., n. 17373/2016), prima che il sistema dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale venisse profondamente cambiato con la previsione, nel Testo Unico sul pubblico impiego, dell'art. 55-ter come modificato dal d.l.vo n. 150/2009 (che prevede ora la facoltà per la P.A. di sospendere il procedimento disciplinare in caso di pendenza del procedimento penale).
Né appare utile obiettare che il Consiglio non avrebbe potuto o dovuto attivarsi d'Ufficio per acquisire informazioni sugli sviluppi della querela.
Vero è, piuttosto, che, avuta contezza della presentazione della querela da parte dell'autrice dell'esposto e da una nipote della vittima (cfr. le testate giornaliste acquisite nel corso del procedimento disciplinare con articoli relativi alla querela in parola)1 e che detta querela fosse al vaglio della Procura della Repubblica di Ancona, il Consiglio non avrebbe potuto affidarsi alle sole dichiarazioni della ricorrente. Questa non era tenuta a conoscere l'avvenuta presentazione di una querela in pendenza delle indagini preliminari;
difatti, solo pochi giorni dopo l'udienza disciplinare le veniva notificato il decreto di fissazione udienza a seguito di opposizione all'archiviazione.
A fronte della certa notizia della presentazione di una querela nei confronti dell'incolpata e, quindi, dell'altrettanto certa pendenza del procedimento penale, il Consiglio non avrebbe potuto procedere oltre “in attesa dell'esito di tale giudizio” in quanto l'avvio del procedimento penale costituisce il momento determinante la sospensione del procedimento disciplinare.
Che il Consiglio avesse la certezza della pendenza di un procedimento penale a carico dell'incolpata emerge testualmente dalla domanda rivolta a questa nel corso dell'udienza disciplinare del 3/10/2024, ovvero, come visto: “a che punto è la querela che è stata presentata dalla GN nello specifico se la Dottoressa è stata rinviata a giudizio e quindi se si è Per_3 aperto il procedimento penale nei suoi confronti perché in tal caso ai sensi dell'art. 6 del regolamento il procedimento disciplinare deve essere sospeso”. Domanda formulata in questi termini sull'erroneo presupposto che un impedimento alla prosecuzione del procedimento disciplinare potesse derivare soltanto dall'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'incolpata per gli stessi fatti da valutare disciplinarmente.
Né, come visto, il Consiglio avrebbe potuto dar seguito al procedimento disciplinare sulla base della risposta ricevuta dall'incolpata, che riferiva di non aver ricevuto querele e di non avere conoscenza di procedimenti in Tribunale. Il Consiglio aveva conoscenza della presentazione della querela, manifestando piuttosto di non aver contezza della fase procedimentale del procedimento penale conseguentemente iscritto. Per sciogliere questo dubbio non avrebbe potuto rimettersi alla ricorrente, che, lo si è detto, poteva non conoscere l'avvenuta presentazione della querela nei suoi confronti. Ben avrebbe potuto il Consiglio chiedere all'A.G. procedente informazioni sullo stato del procedimento (in quanto soggetto titolare degli stessi interessi tutelati dalle norme penali violate, v., ad es., art. 622 c.p.; il carattere diffusivo dell'offesa a tali diritti legittimerebbe, del resto, l'Ordine anche a costituirsi parte civile, arg. ex Cass. pen., n. 1188/2022) e solo in caso di acquisita certezza della relativa definizione (magari con richiesta di archiviazione) o di mancata risposta avrebbe potuto legittimamente riavviare il procedimento disciplinare.
Per le ragioni espresse, che esimono questo Collegio dalla disamina degli ulteriori motivi di impugnazione per il carattere pregiudiziale e assorbente dell'accertata violazione, deve essere annullato il provvedimento sanzionatorio della radiazione irrogato dal Consiglio dell' . Controparte_3
7. In considerazione della natura sostanzialmente contenziosa del presente procedimento e in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte resistente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari per le cause di valore indeterminabile-complessità media, esclusa la fase istruttoria e riconosciuti compensi minimi per la fase decisionale, in ragione della sommarietà del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra eccezione, deduzione o domanda rigettata e/o assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 annulla il provvedimento sanzionatorio della radiazione applicato alla ricorrente dott. con la delibera pronunciata dall'Ordine degli Psicologi della Regione Parte_1 in data 3/10/2024, depositata e notificata il 21/11/2024; CP_3 condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in Euro 5.333,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva se dovuta.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 12/III/2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La Commissione Deontologica riunitasi in data 13/06/2024 prendeva atto attraverso testate giornalistiche online, che era stata presentata anche querela dalla stessa esponente e dalla nipote di nei confronti della dott.ssa Persona_3
al vaglio della procura di Ancona;
pertanto, venivano stampati gli articoli, acquisiti in fascicolo ed effettuati degli Pt_1 approfondimenti“ (così, provvedimento impugnato). pagina 7 di 9