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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/11/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA IN LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6125/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO ROBERTO, Parte_1 ricorrente
E
avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 05.08.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita alla data della visita peritale;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per l'handicap grave fin dalla domanda amministrativa.
1 Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, chiesti chiarimenti al CTU della fase di ATP, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In merito allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato nella fase di ATP ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status a decorrere dal 02.02.2023 (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. , chiamato a chiarimenti circa Persona_1
l'effettiva decorrenza del requisito sanitario già riconosciuto, ha ritenuto di poter confermare tale decorrenza affermando che “La visita peritale da me eseguita il giorno 02.02.23 ha consentito di evidenziare lo stato clinico della paziente mostrando l'incapacità di adempiere agli atti di vita quotidiana e la necessità di assistenza continua. Dalla documentazione presente agli atti non vi sono elementi sufficienti che consentirebbero la retrodatazione dei benefici sanitari”.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Non risulta alcuna contraddizione tra il riconoscimento differito dell'handicap grave e la coincidenza delle patologie già riscontrate dalla Commissione
2 Invalidi anche alla luce della circostanza che il verbale sanitario considerando le stesse patologie aveva esito negativo.
Sussiste, dunque, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 solo a decorrere dal 02.02.2023.
4) Sussiste, inoltre, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. 508/1988 dal 02.02.2023 come accertato in fase di ATP dal CTU dott. e rimasto privo di Persona_1 contestazione.
5) In relazione alle spese, non si ravvisa alcuna soccombenza dell' in CP_1 merito al requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave in quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione tale requisito non era sussistente.
L'esito favorevole alla parte ricorrente risulta determinato dalla previsione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. che consente l'accertamento di una decorrenza differita del richiesto requisito sanitario nonostante la soccombenza relativa alla domanda.
In presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese della CTU devono porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988 e dello status di portatore di handicap grave a partire dal 02.02.2023;
2. compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 20/11/2025 Il Giudice del Lavoro
MA IN LO
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA IN LO all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6125/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO ROBERTO, Parte_1 ricorrente
E
avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 05.08.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato riconosceva il relativo requisito sanitario con decorrenza differita alla data della visita peritale;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per l'handicap grave fin dalla domanda amministrativa.
1 Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, chiesti chiarimenti al CTU della fase di ATP, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è parzialmente fondato.
3) In merito allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato nella fase di ATP ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status a decorrere dal 02.02.2023 (cfr. CTU in atti).
In particolare il dott. , chiamato a chiarimenti circa Persona_1
l'effettiva decorrenza del requisito sanitario già riconosciuto, ha ritenuto di poter confermare tale decorrenza affermando che “La visita peritale da me eseguita il giorno 02.02.23 ha consentito di evidenziare lo stato clinico della paziente mostrando l'incapacità di adempiere agli atti di vita quotidiana e la necessità di assistenza continua. Dalla documentazione presente agli atti non vi sono elementi sufficienti che consentirebbero la retrodatazione dei benefici sanitari”.
Le conclusioni del CTU appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Non risulta alcuna contraddizione tra il riconoscimento differito dell'handicap grave e la coincidenza delle patologie già riscontrate dalla Commissione
2 Invalidi anche alla luce della circostanza che il verbale sanitario considerando le stesse patologie aveva esito negativo.
Sussiste, dunque, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992 solo a decorrere dal 02.02.2023.
4) Sussiste, inoltre, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. 508/1988 dal 02.02.2023 come accertato in fase di ATP dal CTU dott. e rimasto privo di Persona_1 contestazione.
5) In relazione alle spese, non si ravvisa alcuna soccombenza dell' in CP_1 merito al requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave in quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione tale requisito non era sussistente.
L'esito favorevole alla parte ricorrente risulta determinato dalla previsione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. che consente l'accertamento di una decorrenza differita del richiesto requisito sanitario nonostante la soccombenza relativa alla domanda.
In presenza della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese della CTU devono porsi definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art.
1. l. 508/1988 e dello status di portatore di handicap grave a partire dal 02.02.2023;
2. compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 20/11/2025 Il Giudice del Lavoro
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