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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2085 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 28/10/2025 avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. BIZZOZZARO MASHA, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. BORGIA EMILIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con sentenza del 23/09/2022 dell'intestato Tribunale, ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio concordatario da loro contratto il 07/05/2009 in RT (CE) alle condizioni indicate in ricorso. Parte resistente ha chiesto emettersi diversi provvedimenti. Il Presidente d. ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e rimesso le parti dinnanzi al giudice istruttore. In corso di causa è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a RT (CE) tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 4, parte II, serie C, anno 2009); c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere (CE) in camera di consiglio il 05/11/25. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2085 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 28/10/2025 avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. BIZZOZZARO MASHA, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. BORGIA EMILIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con sentenza del 23/09/2022 dell'intestato Tribunale, ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio concordatario da loro contratto il 07/05/2009 in RT (CE) alle condizioni indicate in ricorso. Parte resistente ha chiesto emettersi diversi provvedimenti. Il Presidente d. ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e rimesso le parti dinnanzi al giudice istruttore. In corso di causa è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a RT (CE) tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CURTI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 4, parte II, serie C, anno 2009); c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere (CE) in camera di consiglio il 05/11/25. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso