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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il giudice Pietro Gerardo Tozzi, nella causa iscritta al numero 3033 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da (Avv. Domenico Naso) contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, avente ad Controparte_1 oggetto l'accertamento della illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7 giugno 2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
, chiedendo al Controparte_1 giudice l'accertamento della illegittimità dei contratti a termine e il diritto al risarcimento del danno.
1.1. La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 16 luglio 2024 il giudice ha dichiarato la irregolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e assegnato al lavoratore un termine per il suo rinnovo.
2. All'udienza del 24 settembre 2024, in difetto di notifica, è stato assegnato un nuovo termine.
Parte convenuta non si è invece costituita in giudizio.
3. Deve pertanto essere esaminata la procedibilità del ricorso.
3.1. L'art. 291 c.p.c. prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma 3.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo”.
3.1.1. In proposito, occorre ricordare che il giudice, nell'ipotesi di nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. 9 giugno 2020 n. 10950).
3.2. Nel presente processo il giudice ha assegnato al ricorrente, all'udienza dell'11 giugno
2024, un termine, da considerarsi perentorio ex art. 291 ultimo c.p.c., per il rinnovo della notifica, che il ricorrente non ha rispettato.
3.3. Dal mancato rispetto del termine perentorio consegue allora che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 11 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi