Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 settembre 1963
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Versione
18 luglio 1968
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Versione
3 novembre 1999
Art. 4.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ((materie prime per mangimi)) di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
L'autorizzazione di cui al comma precedente non e' richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.
L'autorizzazione e' soggetta, al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.
Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri della industria, e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita'.
Entrata in vigore il 3 novembre 1999
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