Articolo 19 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 18Articolo 20
Versione
11 marzo 1989
Art. 19. (Decisioni sui ricorsi) 1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente