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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9929/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA Parte_1 C.F._1
UGHETTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNERO SERENA, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c. tra i coniugi e CP_1 Parte_1
.
[...]
In via istruttoria
pagina 1 di 8 Si reitera l'istanza già formulata con la memoria ex art. 473 -bis 17 n. 1 c.p.c. di ordinare agli enti
competenti di depositare nel fascicolo telematico la seguente documentazione:
a)-al Nucleo Carabinieri di Luserna San Giovanni (TO) la trasmissione del verbale di intervento
eseguito presso il nucleo famigliare , già residente in [...]
Forte San Michele n. 16, nell'anno 2012
b)-Ordinare agli Uffici competente dell'ASL TO 3, Servizi Sociali e Servizio di Neuropsichiatria
Infantile, la trasmissione delle relazioni relative al minore (ora di maggiore età=, redatte Persona_2
dall'Assistente Sociale , dalla Psichatra Dott.ssa Levi Montalcini e dalla Psicologa Testimone_1
Dott. Elisa Badino.
c)-Ordinare all'Assistente sociale dell'ASL TO3 signora , il deposito degli esiti degli Parte_2
accertamenti svolti nei confronti del nucleo famigliare nell'anno 2023
4)-Chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino l'acquisizione degli atti penali
e della sentenza di condanna per violenza sessuale emessa a carico del signor . CP_1
5)- Ordinare al CAF- CILS di Pinerolo l'acquisizione della pratica relativa alla richiesta di indennità
di presenza a favore di Persona_2
Ammettersi tutti i capi di prova dedotti da parte ricorrente che sono stati esclusi perché generici e/o
irrilevanti. Vale a dire i capi 1-2-6,7,8,9,10.11,12
Nel merito
Casa coniugale
Nulla disporre in punto casa coniugale, essendosi da tempo già i coniugi trasferiti in autonome e diverse
residenze.
In merito alla divisione degli arredi e dei beni presenti nella casa già coniugale, ordinare a CP_1
di consegnare alla moglie un televisore ed il forno a microonde.
[...]
Affidamento dei figli
Premesso che nelle more del giudizio il figlio nato il [...] in [...], ha raggiunto la Persona_2
maggiore età, disporre l'affido esclusivo del figlio minore nato il [...] a [...], Persona_3
alla madre, con residenza presso la stessa in Cavour Cordo Marconi n. 10.
pagina 2 di 8 Preso atto che il minore è attualmente ospite della Comunità Pandora di Nizza Persona_3
Monferrato, e che le visite materne sono disciplinate da accordi presi di volta in volta con la Comunità,
con i Servizi Sociali e con la Psicologa che segue disporre che lo stesso possa vedere il padre , Per_3
anche quando farà rientro a casa, solo in luogo protetto e con le modalità che verranno indicate dal
Servizio di Neuropsichiatria e dai Servizi Sociali competenti, atteso che le problematiche inerenti il
rapporto padre figlio non si sono risolte e che la situazione psicofisica di ancora molto critica. Per_3
Contributo al mantenimento
Il figlio sta ultimando una scuola professionale, vive stabilmente con la madre e non è Persona_2
autosufficiente.
Non vuole avere alcun rapporto con il padre.
Il figlio minore , attualmente ospite della Comunità Pandora di Nizza Monferrato, è Persona_3
studente della scuola secondaria, non si sa ancora con quale esito per l'anno in corso. La sua residenza
abituale è presso la madre.
Tutto quanto sopra esposto considerato, dichiarare tenuto a corrispondere a titolo di CP_1
Per_ contributo per i figli (invalido al 100% come da documenti prodotti) e (quando verrà Per_3
dimesso dalla Comunità Pandora o altra, e farà ritorno presso la casa materna) la somma di euro
500,00= mensili (250,00= a figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
Dichiarare tenuto a contribuire al 50% di tutte le spese straordinarie (secondo il CP_1
Protocollo di Intesa in vigore tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Per_ Torino) relative ai figli e comprese quelle richieste dalla Comunità dove si trova Per_3 Per_3
attualmente. L'obbligo di contribuzione si chiede espressamente che venga disposto dall'inizio del
presente procedimento di separazione giudiziale.
Disporre che la madre percepisca il 100% dell'Assegno Unico per i figli.
Darsi atto che la moglie nulla richiede per il mantenimento per se stessa, essendo dotata di reddito
proprio.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di separazione”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
pagina 3 di 8 NEL MERITO
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore e, dal momento in cui Persona_3
terminerà il percorso riabilitativo presso la Comunità ove attualmente collocato, con collocamento
paritario a settimane alterne presso ciascun genitore, ed esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun
genitore starà con il minore. Il collocamento paritario può trovare perfetta applicazione tenuto conto
che entrambi i genitori sono residenti nel Comune di Cavour e che le restituzioni del Servizio Sociale
depositate nel fascicolo evidenzino come il rapporto padre-figlio, grazie agli interventi degli educatori
della Comunità, sia stato efficacemente ricostruito, nonostante la conflittualità ancora presente tra i
genitori che ha procurato un importante disagio in capo ai figli e che ancora rischia di minare la serenità
dei rapporti.
- nel momento in cui il figlio minore terminerà il percorso riabilitativo presso la Comunità, Per_3
stante la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, disporre Per_3
che le parti si impegnino a soddisfare direttamente le esigenze di vita del figlio minore, essendo entrambi
i genitori in grado di provvedere autonomamente al mantenimento diretto, all'istruzione, alla cura e alla
dignitosa collocazione del figlio minore.
- con riferimento al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente residente Persona_2
presso la madre, confermare quanto disposto dal Giudice con provvedimento del 22.12.2023,
disponendo che il padre contribuisca al suo mantenimento corrispondendo mensilmente alla Sig.ra
[...]
la somma pari ad € 175,00. Pt_1
- Disporre che tutte le spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni
altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura dei figli- concordate o
necessitate e documentate-, saranno a carico dei genitori nella misura del 50 %, nel rispetto del
“Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio
e procedimenti ex artt. 316 c.c.” sottoscritto in data 15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino
e dal Presidente del COA di Torino.
pagina 4 di 8 Disporre che l'indennità di frequenza in favore del figlio venga amministrata Persona_2
congiuntamente da entrambi i genitori.
CP_
- Disporre che l'Assegno Unico erogato dall' sino al momento in cui il figlio minore Per_3
isulta collocato in Comunità venga per intero percepito dalla SI , come da
[...] Parte_1
provvedimento del 22.12.2023; successivamente, terminato il percorso in Comunità di Per_3
l'Assegno Unico venga percepito nella misura del 50% dalle parti stante la collocazione paritetica dei
tempi di permanenza presso entrambi i genitori supra domandata.
- In ogni caso, con vittoria di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per
legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LUSERNA Parte_1 CP_1
SAN GIOVANNI, il 02/07/2005.
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/06/2006, maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, e il 20/09/2010. Per_3
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. In particolare, Ella chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, un calendario di visite padre-figli ed un contributo per il loro mantenimento.
In data 12/10/2023 si costituiva in giudizio il sig. , instando anch'egli per la CP_1
pronuncia della separazione, contestando in parte le richieste della signora . Parte_1
In data 08/11/2023 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
All'udienza del 23/11/2023 venivano sentite le parti personalmente ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
In data 22/12/2023 il Giudice delegato emetteva ordinanza con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 03/04/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
pagina 5 di 8 Le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento e sulla collocazione del figlio minore Per_3
Sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa - deve disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Per_3
genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole.
Deve darsi atto che, nel corso del giudizio, in data 26.06.2024, il minore stato collocato presso Per_3
la comunità Pandora. Tale inserimento è stato concordato con il servizio di Neuropsichiatria infantile,
col consenso dei genitori ed ha trovato la piena approvazione del ragazzo.
Ritiene il collegio che, in assenza di indicazioni contrarie, debba essere confermata la collocazione del minore presso la predetta comunità, sino a che ciò sarà ritenuto necessario dai servizi competenti,
nell'esclusivo interesse del minore, ed in ogni caso per la durata massina di due anni, salvo nuova valutazione.
Nulla può disporsi, allo stato, in ordine alla collocazione del minore presso i genitori all'esito del percorso comunitario.
Sugli incontri del minore con i genitori.
Gli incontri del minore con ciascuno dei genitori dovranno avvenire, fintantoché il minore si Per_3
troverà presso la comunità, secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali in accordo con gli educatori.
Per_ Sul contributo al mantenimento dei figli e Per_3
pagina 6 di 8 Quanto al figlio nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento ordinario, trovandosi, Per_3
come detto, lo stesso attualmente collocato presso la Comunità Pandora. I genitori dovranno invece sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie.
Per_ Quanto al figlio , ritiene il collegio di poter confermare, in assenza di mutamenti sopravvenuti nei redditi delle parti, quanto già stabilito dal giudice delegato con le ordinanze del 22.12.2023 e 23.9.2024.
La signora vive con i figli in casa in affitto con canone mensile di euro 350,00 oltre euro Parte_1
150,00 per spese, lavora come OSS con un guadagno di circa 1650 euro mensili (su 12 mensilità, cfr. CU
2023) ed una cessione dello stipendio di euro 175,00 mensili. Il sig. vive in casa in affitto con Per_2
canone di locazione di euro 350,00 mensili, oltre 160 per spese condominiali. Lavora come operaio specializzato con un guadagno di circa 1800 euro mensili (su 12 mensilità, cfr. CU 2023). Ha un finanziamento di euro 180,00 ed una cessione del quinto dello stipendio di euro 200,00 mensili.
In ragione dell'accordo sul punto, perlomeno sintantoché il minore sarà collocato in comunità, deve disporsi che la madre possa trattenere l'intero importo dell'assegno unico. Come detto, nulla può disporsi,
allo stato, per il periodo successivo a quando, eventualmente, errà dimesso. Per_3
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alle domande di collocamento alternato e visite libere con mantenimento diretto formulate con gli atti introduttivi, tenuto conto dell'andamento complessivo del giudizio e del fatto che la decisione viene assunta nell'interesse del minore, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. CP_1
pagina 7 di 8 AFFIDA il figlio d entrambi i genitori. Per_3
CONFERMA la collocazione del minore presso la comunità Pandora sino a che ciò si renderà Per_3
necessario ed in ogni caso per la durata massina di due anni, salvo diversa successiva valutazione.
DISPONE che gli incontri del minore on ciascuno dei genitori avvengano secondo modi e tempi Per_3
stabiliti dai servizi sociali in accordo con gli educatori.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei Servizi sociali e di N.P.I.
/ Psicologia dell'Età evolutiva fino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse del minore.
Per_ DISPONE che il sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio , CP_1
l'assegno periodico di € 175,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative –
previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che ciascun genitore provveda alle spese straordinarie per il figlio nella misura del Per_3
50% ciascuno.
DISPONE che la signora percepisca il 100% dell'assegno unico. Parte_1
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serafina Aceto Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9929/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA Parte_1 C.F._1
UGHETTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNERO SERENA, CP_1 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Pronunciare la separazione personale ai sensi dell'art. 151 c.c. tra i coniugi e CP_1 Parte_1
.
[...]
In via istruttoria
pagina 1 di 8 Si reitera l'istanza già formulata con la memoria ex art. 473 -bis 17 n. 1 c.p.c. di ordinare agli enti
competenti di depositare nel fascicolo telematico la seguente documentazione:
a)-al Nucleo Carabinieri di Luserna San Giovanni (TO) la trasmissione del verbale di intervento
eseguito presso il nucleo famigliare , già residente in [...]
Forte San Michele n. 16, nell'anno 2012
b)-Ordinare agli Uffici competente dell'ASL TO 3, Servizi Sociali e Servizio di Neuropsichiatria
Infantile, la trasmissione delle relazioni relative al minore (ora di maggiore età=, redatte Persona_2
dall'Assistente Sociale , dalla Psichatra Dott.ssa Levi Montalcini e dalla Psicologa Testimone_1
Dott. Elisa Badino.
c)-Ordinare all'Assistente sociale dell'ASL TO3 signora , il deposito degli esiti degli Parte_2
accertamenti svolti nei confronti del nucleo famigliare nell'anno 2023
4)-Chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino l'acquisizione degli atti penali
e della sentenza di condanna per violenza sessuale emessa a carico del signor . CP_1
5)- Ordinare al CAF- CILS di Pinerolo l'acquisizione della pratica relativa alla richiesta di indennità
di presenza a favore di Persona_2
Ammettersi tutti i capi di prova dedotti da parte ricorrente che sono stati esclusi perché generici e/o
irrilevanti. Vale a dire i capi 1-2-6,7,8,9,10.11,12
Nel merito
Casa coniugale
Nulla disporre in punto casa coniugale, essendosi da tempo già i coniugi trasferiti in autonome e diverse
residenze.
In merito alla divisione degli arredi e dei beni presenti nella casa già coniugale, ordinare a CP_1
di consegnare alla moglie un televisore ed il forno a microonde.
[...]
Affidamento dei figli
Premesso che nelle more del giudizio il figlio nato il [...] in [...], ha raggiunto la Persona_2
maggiore età, disporre l'affido esclusivo del figlio minore nato il [...] a [...], Persona_3
alla madre, con residenza presso la stessa in Cavour Cordo Marconi n. 10.
pagina 2 di 8 Preso atto che il minore è attualmente ospite della Comunità Pandora di Nizza Persona_3
Monferrato, e che le visite materne sono disciplinate da accordi presi di volta in volta con la Comunità,
con i Servizi Sociali e con la Psicologa che segue disporre che lo stesso possa vedere il padre , Per_3
anche quando farà rientro a casa, solo in luogo protetto e con le modalità che verranno indicate dal
Servizio di Neuropsichiatria e dai Servizi Sociali competenti, atteso che le problematiche inerenti il
rapporto padre figlio non si sono risolte e che la situazione psicofisica di ancora molto critica. Per_3
Contributo al mantenimento
Il figlio sta ultimando una scuola professionale, vive stabilmente con la madre e non è Persona_2
autosufficiente.
Non vuole avere alcun rapporto con il padre.
Il figlio minore , attualmente ospite della Comunità Pandora di Nizza Monferrato, è Persona_3
studente della scuola secondaria, non si sa ancora con quale esito per l'anno in corso. La sua residenza
abituale è presso la madre.
Tutto quanto sopra esposto considerato, dichiarare tenuto a corrispondere a titolo di CP_1
Per_ contributo per i figli (invalido al 100% come da documenti prodotti) e (quando verrà Per_3
dimesso dalla Comunità Pandora o altra, e farà ritorno presso la casa materna) la somma di euro
500,00= mensili (250,00= a figlio), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT
Dichiarare tenuto a contribuire al 50% di tutte le spese straordinarie (secondo il CP_1
Protocollo di Intesa in vigore tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Per_ Torino) relative ai figli e comprese quelle richieste dalla Comunità dove si trova Per_3 Per_3
attualmente. L'obbligo di contribuzione si chiede espressamente che venga disposto dall'inizio del
presente procedimento di separazione giudiziale.
Disporre che la madre percepisca il 100% dell'Assegno Unico per i figli.
Darsi atto che la moglie nulla richiede per il mantenimento per se stessa, essendo dotata di reddito
proprio.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di separazione”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
pagina 3 di 8 NEL MERITO
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore e, dal momento in cui Persona_3
terminerà il percorso riabilitativo presso la Comunità ove attualmente collocato, con collocamento
paritario a settimane alterne presso ciascun genitore, ed esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun
genitore starà con il minore. Il collocamento paritario può trovare perfetta applicazione tenuto conto
che entrambi i genitori sono residenti nel Comune di Cavour e che le restituzioni del Servizio Sociale
depositate nel fascicolo evidenzino come il rapporto padre-figlio, grazie agli interventi degli educatori
della Comunità, sia stato efficacemente ricostruito, nonostante la conflittualità ancora presente tra i
genitori che ha procurato un importante disagio in capo ai figli e che ancora rischia di minare la serenità
dei rapporti.
- nel momento in cui il figlio minore terminerà il percorso riabilitativo presso la Comunità, Per_3
stante la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, disporre Per_3
che le parti si impegnino a soddisfare direttamente le esigenze di vita del figlio minore, essendo entrambi
i genitori in grado di provvedere autonomamente al mantenimento diretto, all'istruzione, alla cura e alla
dignitosa collocazione del figlio minore.
- con riferimento al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente residente Persona_2
presso la madre, confermare quanto disposto dal Giudice con provvedimento del 22.12.2023,
disponendo che il padre contribuisca al suo mantenimento corrispondendo mensilmente alla Sig.ra
[...]
la somma pari ad € 175,00. Pt_1
- Disporre che tutte le spese straordinarie mediche, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni
altra spesa straordinaria relativa all'educazione, all'istruzione ed alla cura dei figli- concordate o
necessitate e documentate-, saranno a carico dei genitori nella misura del 50 %, nel rispetto del
“Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio
e procedimenti ex artt. 316 c.c.” sottoscritto in data 15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino
e dal Presidente del COA di Torino.
pagina 4 di 8 Disporre che l'indennità di frequenza in favore del figlio venga amministrata Persona_2
congiuntamente da entrambi i genitori.
CP_
- Disporre che l'Assegno Unico erogato dall' sino al momento in cui il figlio minore Per_3
isulta collocato in Comunità venga per intero percepito dalla SI , come da
[...] Parte_1
provvedimento del 22.12.2023; successivamente, terminato il percorso in Comunità di Per_3
l'Assegno Unico venga percepito nella misura del 50% dalle parti stante la collocazione paritetica dei
tempi di permanenza presso entrambi i genitori supra domandata.
- In ogni caso, con vittoria di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per
legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LUSERNA Parte_1 CP_1
SAN GIOVANNI, il 02/07/2005.
Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/06/2006, maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, e il 20/09/2010. Per_3
Con ricorso depositato in data 22/05/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti. In particolare, Ella chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso la madre, un calendario di visite padre-figli ed un contributo per il loro mantenimento.
In data 12/10/2023 si costituiva in giudizio il sig. , instando anch'egli per la CP_1
pronuncia della separazione, contestando in parte le richieste della signora . Parte_1
In data 08/11/2023 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
All'udienza del 23/11/2023 venivano sentite le parti personalmente ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
In data 22/12/2023 il Giudice delegato emetteva ordinanza con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
All'udienza del 03/04/2025 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
pagina 5 di 8 Le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento e sulla collocazione del figlio minore Per_3
Sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa - deve disporsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i Per_3
genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole.
Deve darsi atto che, nel corso del giudizio, in data 26.06.2024, il minore stato collocato presso Per_3
la comunità Pandora. Tale inserimento è stato concordato con il servizio di Neuropsichiatria infantile,
col consenso dei genitori ed ha trovato la piena approvazione del ragazzo.
Ritiene il collegio che, in assenza di indicazioni contrarie, debba essere confermata la collocazione del minore presso la predetta comunità, sino a che ciò sarà ritenuto necessario dai servizi competenti,
nell'esclusivo interesse del minore, ed in ogni caso per la durata massina di due anni, salvo nuova valutazione.
Nulla può disporsi, allo stato, in ordine alla collocazione del minore presso i genitori all'esito del percorso comunitario.
Sugli incontri del minore con i genitori.
Gli incontri del minore con ciascuno dei genitori dovranno avvenire, fintantoché il minore si Per_3
troverà presso la comunità, secondo modi e tempi stabiliti dai servizi sociali in accordo con gli educatori.
Per_ Sul contributo al mantenimento dei figli e Per_3
pagina 6 di 8 Quanto al figlio nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento ordinario, trovandosi, Per_3
come detto, lo stesso attualmente collocato presso la Comunità Pandora. I genitori dovranno invece sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie.
Per_ Quanto al figlio , ritiene il collegio di poter confermare, in assenza di mutamenti sopravvenuti nei redditi delle parti, quanto già stabilito dal giudice delegato con le ordinanze del 22.12.2023 e 23.9.2024.
La signora vive con i figli in casa in affitto con canone mensile di euro 350,00 oltre euro Parte_1
150,00 per spese, lavora come OSS con un guadagno di circa 1650 euro mensili (su 12 mensilità, cfr. CU
2023) ed una cessione dello stipendio di euro 175,00 mensili. Il sig. vive in casa in affitto con Per_2
canone di locazione di euro 350,00 mensili, oltre 160 per spese condominiali. Lavora come operaio specializzato con un guadagno di circa 1800 euro mensili (su 12 mensilità, cfr. CU 2023). Ha un finanziamento di euro 180,00 ed una cessione del quinto dello stipendio di euro 200,00 mensili.
In ragione dell'accordo sul punto, perlomeno sintantoché il minore sarà collocato in comunità, deve disporsi che la madre possa trattenere l'intero importo dell'assegno unico. Come detto, nulla può disporsi,
allo stato, per il periodo successivo a quando, eventualmente, errà dimesso. Per_3
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alle domande di collocamento alternato e visite libere con mantenimento diretto formulate con gli atti introduttivi, tenuto conto dell'andamento complessivo del giudizio e del fatto che la decisione viene assunta nell'interesse del minore, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre per i restanti 1/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. CP_1
pagina 7 di 8 AFFIDA il figlio d entrambi i genitori. Per_3
CONFERMA la collocazione del minore presso la comunità Pandora sino a che ciò si renderà Per_3
necessario ed in ogni caso per la durata massina di due anni, salvo diversa successiva valutazione.
DISPONE che gli incontri del minore on ciascuno dei genitori avvengano secondo modi e tempi Per_3
stabiliti dai servizi sociali in accordo con gli educatori.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei Servizi sociali e di N.P.I.
/ Psicologia dell'Età evolutiva fino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse del minore.
Per_ DISPONE che il sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio , CP_1
l'assegno periodico di € 175,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative –
previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che ciascun genitore provveda alle spese straordinarie per il figlio nella misura del Per_3
50% ciascuno.
DISPONE che la signora percepisca il 100% dell'assegno unico. Parte_1
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
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